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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Specializzata Agraria, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:
Dott.ssa Marisella GATTI Presidente rel est.
Dott. Antonino FAZIO Giudice
Dott.ssa Laura VENTRIGLIA Giudice
P. A. CA ZA PE
Geom. Luigi MINARI PE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 11.01.2024
DA
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PC), il 17.07.1967, nella sua qualità di procuratrice generale del sig. Pt_2
C.F. nato a [...], il
[...] C.F._2
19.02.1935, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Maini del Foro di Piacenza,
1 presso il cui studio in Piacenza, via Verdi n. 4, ha eletto domicilio in virtù di procura allegata al ricorso.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Susanna Lombardini e Salvatore Dattilo del Foro
di Piacenza, presso il cui studio in Piacenza, via Mazzini n. 6, ha eletto domicilio in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione.
e contro
C.F. , nata a [...], il Controparte_2 C.F._4
13.04.2012, rappresentata dalla madre in qualità di genitore esercente CP_1
in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daiana Lombardi del Foro di Reggio Emilia, presso il cui studio in Reggio
Emilia, via Clelia Fano n. 2, ha eletto domicilio in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione.
- RESISTENTI -
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER LE RESISTENTI: precisate come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, , in Parte_1 qualità di procuratrice speciale del signor agiva in giudizio per Parte_2 sentire accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale di affittanza agraria ex art. 45 legge 203/82 intervenuto in data 19.3.2018 tra e Parte_2 CP_3
2 avente ad oggetto i terreni con sovrastanti fabbricati siti in località Ribera di San
RG TI, come individuati in contratto, era venuto a cessare per la data del
10.11.2018, e, stante il decesso di intervenuto il 15.11.2018, sentire CP_3 condannare le di lui eredi e all'immediato rilascio e CP_1 Controparte_2 alla riconsegna dei predetti beni immobili nella disponibilità del proprietario
Parte_2
A fondamento del ricorso la parte ricorrente deduceva:
che con contratto ex art. 45 legge 203/82 in data 19.3.2018 erano stati concessi in affittanza agraria i terreni e fabbricati agricoli, come individuati nel contratto, da al figlio a far tempo dell'11.11.2017 fino al Parte_2 CP_3
10.11.2018, senza necessità di alcuna disdetta, in deroga al disposto di cui all'art. 4 della stessa legge;
che in data 15.11.2018, successivamente alla scadenza di detto rapporto agrario, interveniva il decesso di CP_3
che il ricorrente procedeva alla stipulazione di nuovo contratto di affittanza agraria avente ad oggetto i medesimi beni con il figlio avente durata Persona_1 novennale fino al 10.11.2027;
che, tuttavia, a fronte dell'intervenuta acquisita detenzione da parte di Per_1 dei terreni agricoli oggetto di affittanza, non venivano invece acquisiti i beni
[...] identificati al Catasto Terreni del Comune di San RG P.no (PC) al foglio 24, mappale 17 e al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 24 mappale 100, sub. 3, per diniego alla riconsegna da parte di , in proprio e nella CP_1 qualità di genitore esercente la potestà esclusiva sulla minore Controparte_2 uniche eredi legittime di pur trattandosi di beni oggetto del rapporto di CP_3 affitto agrario venuto a cessare nella data del 10.11.2018;
che, in particolare, la resistente assumeva la sussistenza del CP_1 diritto di detenere i suindicati immobili e fabbricati, addirittura riservandosi di domandarne l'usucapione, comunque sostenendo ex art. 49 legge 203/82 la intervenuta “protrazione” del rapporto di affitto agrario fino alla data del 10.11.2019
3 e/o comunque fino al 10.11.2023, così omettendo di rilasciare i suddetti immobili, che risultavano ancora occupati da beni ed attrezzature di pervenuti in CP_3 eredità alla moglie ed alla figlia minore;
che, stante l'intervenuta scadenza alla data del 10.11.2018 del rapporto di affittanza intervenuto con il ricorrente aveva diritto di ottenere il rilascio CP_3
e la riconsegna immediata dei residui beni illegittimamente detenuti dagli eredi del predetto affittuario.
Con decreto del 15 gennaio 2024, la Presidente della Sezione Specializzata
Agraria fissava l'udienza del 20 maggio 2024 per la discussione e nominava sé stessa giudice relatore, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con separate comparse si costituivano in giudizio le resistenti, CP_1
e processualmente rappresentata dalla di lei madre, rilevando, in Controparte_2 via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di un valido tentativo di conciliazione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, con le pronunce conseguenti all'accertamento della nullità/invalidità del contratto di affitto in deroga stipulato tra e . Parte_2 CP_3
Al riguardo, le resistenti, in particolare, deducevano:
che il terreno di cui al foglio 24, mappale 17 non era mai stato utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, trattandosi di un giardino posto a servizio ed ornamento dell'abitazione dove viveva la minore con la madre, così da non potere formare oggetto di un contratto agrario;
che il contratto di cui è causa, stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari con riferimento alla durata pattuita, era stato concluso con l'assistenza di una medesima associazione di categoria sia per la parte concedente sia per quella affittuaria, ciò da cui doveva farsi derivare la nullità delle pattuizioni in deroga e la sostituzione con quelle dei contratti di affitto ordinari della durata di 15 anni, con subentro nel contratto delle eredi di essendo la signora CP_3 [...]
; Parte_3
4 che il contratto di affitto agrario successivamente stipulato da Parte_2 con il figlio avente ad oggetto i medesimi beni, doveva
[...] Persona_1 ritenersi nullo in quanto posto in essere in frode alla legge, al fine di evitare il Co subentro delle eredi di nel contratto di affitto concluso nel 2018.
All'udienza collegiale del 16 settembre 2024 comparivano personalmente e , assistite dai rispettivi Difensori. Il Collegio, Parte_1 CP_1 sentite le Parti, esperiva il tentativo di conciliazione, invitando le stesse a pronunciarsi “in ordine alla possibilità di definizione conciliativa della controversia, in particolare tenendo conto della delicatezza della situazione dedotta in giudizio, in ragione degli stretti rapporti di parentela tra le parti e della circostanza che coinvolge anche una minore”.
Non essendo intervenuta tra le parti una definizione conciliativa, nel corso del giudizio veniva disposta CTU tecnica, con nomina quale consulente del dott.
[...]
Per_2
Depositata la relazione di CTU, all'udienza del 15 settembre 2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva immediatamente decisa, con lettura del dispositivo in udienza.
Ciò posto, il ricorso va accolto per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improponibilità/improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011.
Al riguardo, la Parte resistente ha inteso sostenere che il tentativo di conciliazione non risulterebbe validamente esperito tenuto conto che, all'atto della convocazione, la signora risultava priva di autorizzazione del Giudice Tutelare, CP_1 ai sensi ed agli effetti dell'art. 320 c.c., necessaria per rappresentare la figlia minore in detta sede. Le resistenti hanno inoltre eccepito che le associazioni professionali di categoria non prendevano parte al primo incontro.
5 Sul punto, il Collegio ritiene che il tentativo di conciliazione sia stato validamente instaurato e correttamente esperito in via preventiva rispetto al giudizio.
Nella specie, per quanto attiene alla prima contestazione, si osserva che la legge attribuisce ai genitori – nel caso in esame alla madre, in qualità di unico genitore superstite – la rappresentanza legale dei figli, insita nella titolarità della responsabilità genitoriale. In forza del disposto di cui all'art. 320 c.c., il genitore può agire legittimamente in rappresentanza della prole minore d'età, potendo compiere in autonomia gli atti riconducibili all'ordinaria amministrazione, che, collocandosi in una logica di conservazione economica del patrimonio del minore, non necessitano del ricorso all'autorizzazione del Giudice Tutelare. Per converso, il legislatore ha inteso riservare al minore una speciale tutela rispetto a quegli atti che siano tali da porre a rischio l'integrità del suo patrimonio – eccedenti l'ordinaria amministrazione
– rispetto ai quali ha escluso l'esercizio in via autonoma della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, la partecipazione al tentativo obbligatorio di conciliazione è da ritenersi compiuta anche nei confronti della minore, la quale è stata validamente rappresentata dalla madre, comparsa personalmente, trattandosi di attività stragiudiziale non riconducibile agli atti di straordinaria amministrazione, tenuto anche conto dell'esito infruttuoso della conciliazione che, stante il mancato raggiungimento di un accordo, non ha inciso sulla situazione economico-patrimoniale della minore. Rileva poi evidenziare che la parte resistente ha tempestivamente ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla rappresentanza processuale della minore prima del presente giudizio, con decreto in data 22.11.2023, prodotto in atti
(all. A fascicolo resistente . Controparte_2
Con riferimento alla seconda censura di parte resistente, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione – al quale l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 2023 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria - è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all' Parte_4
ed alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta
[...] giorni fissato dalla legge, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi che l' abbia convocato le parti e le associazioni di Parte_4
6 categoria o se, avendole convocate, queste non si siano presentate o se, essendosi presentate, il tentativo di conciliazione sia fallito” (cfr. Cass., sez. III, 11 giugno
2003, n. 9386; Cass., sez. III, 12 maggio 1999, n. 4686). Nel caso di specie la relativa richiesta è stata avanzata in data 16.10.2023 dalla parte ricorrente e ricevuta dall' che, in data 18.10.2023, ha provveduto alla regolare convocazione Parte_4 delle parti (doc. nn. 8 e 9 fascicolo ricorrente). Il giudizio è stato successivamente instaurato con il deposito del ricorso avvenuto in data 11.01.2024, nel rispetto del termine stabilito dalla disciplina in vigore.
Ciò premesso, in relazione al contratto oggetto di causa, le resistenti eccepiscono la nullità della deroga al termine ordinario quindicennale sancito dall'art. 1, co. 2 L. n. 203/1982 per la durata dei contratti di affitto agrario. A sostegno di detta prospettazione, richiamano due distinti argomenti: la circostanza che il contratto sarebbe stato concluso in difetto della necessaria assistenza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente una per ciascuna parte contraente, e l'avvenuta successione per causa di morte all'originario affittuario della signora che, in quanto imprenditrice agricola, beneficia del CP_3 CP_1 termine ordinario di durata ai sensi dell'art. 49, co. 4 l. cit.
La posizione espressa dalle resistenti non può essere condivisa.
Ed invero, è noto che in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari (art. 45 l. cit.), “per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla legge n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesma organizzazione o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati”, così come, al fine della validità del contratto, si ritiene probante dell'avvenuta assistenza la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale
(Cass., sez. III, 25 marzo 2016, n. 5953; Cass., sez. III, 29.9.2016, n. 19260).
7 Nel caso di specie, il contratto di affitto agrario con durata fissata dall'11.11.2017 fino al 10.11.2018 reca in calce la sottoscrizione di tutte le parti e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali (doc. n. 2 fascicolo ricorrente) che, come risulta documentalmente, sono da identificarsi nelle persone di Testimone_1 per il concedente e per l'affittuario, a nulla rilevando che i due CP_4 rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione professionale, essendo piuttosto sufficiente, ai fini della validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla L. 203 del 1982, che le parti, concedente ed affittuario, al momento della stipula, siano state assistite da un rappresentante dell'organizzazione professionale e che tali rappresentanti siano persone diverse.
Pertanto, alla sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria va attribuita piena valenza probatoria in ordine all'attività di assistenza effettuata al momento della stipula del contratto. Ciò a maggior ragione laddove nel predetto contratto si fa espresso riferimento all'assistenza prestata dai rispettivi rappresentanti sindacali
(“…le parti, tramite la fattiva assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di contratti di affitto agrario, intendono stipulare il presente contratto di affitto….Le Organizzazioni professionali agricole sono intervenute nella predisposizione del presente contratto attraverso l'assistenza prestata alla parte concedente ed alla parte affittuaria dai soggetti sopra indicati i quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne confermano la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971 come sostituito dall'art. 45 della legge
n. 203 del 1982…”, doc. n. 2 fascicolo ricorrente, pp. 3 e 7), di tal che le parti, sottoscrivendo il contratto, hanno riconosciuto di aver ricevuto fattiva assistenza da parte dei rispettivi rappresentanti sindacali.
Ne consegue che il contratto di cui si discute, stipulato in deroga al termine legislativamente previsto ai sensi dell'art. 23 L. 11/1971, come sostituito dall'art. 45
L. 203/1982, risulta validamente concluso.
8 Con riferimento poi all'asserita intervenuta successione ex art. 49 l. cit. nel rapporto contrattuale della resistente , risulta dirimente la data del decesso del CP_1 contraente originario avvenuta il 15.11.2018, come da certificato di CP_3 morte prodotto in atti (doc. n. 3 fascicolo ricorrente), con la conseguenza che solo da tale momento si determina l'apertura della successione con ogni conseguenza in merito ai rapporti ed alle sostanze relitte del de cuius.
A fronte di ciò, deve ritenersi che, all'epoca del decesso di , il CP_3 contratto di affitto agrario fosse già cessato ipso iure, senza necessità di disdetta e senza rinnovazione tacita, per lo spirare del termine del 10.11.2018, con la conseguenza che l'affittuario decadeva dal diritto di godimento dei beni concessi in affitto, risultando onerato della loro restituzione al concedente. Ne consegue che la signora non poteva subentrare nel rapporto contrattuale facente capo al di lei CP_1 marito, tenuto conto che, al momento del decesso di quest'ultimo, il contratto di cui
è causa aveva esaurito la sua efficacia, residuando unicamente gli effetti di carattere restitutorio. E' in un siffatto quadro che s'inserisce la successiva stipula da parte di di nuovo contratto di affitto agrario avente ad oggetto i medesimi Parte_2 beni in favore dell'altro figlio rapporto novennale decorrente dall' Persona_1
11.11.2018 (doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Tutto ciò considerato, nel merito della domanda specificamente formulata da parte ricorrente diretta ad ottenere la condanna della signora e della CP_1 minore (quest'ultima in persona della madre esercente la potestà Controparte_2 genitoriale) all'immediato rilascio ed alla riconsegna del terreno censito al C.T. del
Comune di San RG TI, foglio 24, mappale 17 e di tutti i fabbricati censiti al C.F. del predetto Comune al foglio 24, mappale 100, sub 3 – entrambi oggetto della cessata affittanza agraria unitamente ad altri beni, che invece risultano già pacificamente e volontariamente restituiti dalle resistenti al proprietario – rileva, in primo luogo evidenziare che il contrasto tra le parti verte essenzialmente sul fondo censito al C.T. del Comune di San RG TI al foglio 24, mappale 17.
Quanto invece ai fabbricati censiti al C.F. del predetto Comune al foglio 24, mappale 100, sub 3, la resistente riconosce che lo stesso mappale CP_1
9 risulta costituito da fabbricati agricoli effettivamente idonei all'attività agricola (cfr.
p. 3 note finali depositate in data 9.9.2025), così come emerge la disponibilità della parte resistente a rilasciare spontaneamente il mappale in oggetto alla controparte
(cfr. p. 3 note conclusive depositate in data 9.9.2025), volontà peraltro già CP_3 manifestata all'udienza del 16 settembre 2024 e ribadita altresì all'udienza del 19 maggio 2025, di tal che, non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina prevista all'art. 49 L. 203/1982 per i motivi sopra esposti, la detenzione dei predetti fabbricati agricoli da parte delle resistenti oltre il termine di scadenza fissato nel contratto d'affitto agrario del 19.3.2018 – quale unico titolo legittimante la detenzione da parte delle resistenti – risulta proseguita per anni sine titulo, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio e la riconsegna dei predetti beni.
Al riguardo, quanto ai fabbricati di cui al foglio 24, mappale 100, sub 3, del
C.F. del Comune di San RG TI, rileva infatti evidenziare che dall'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. emerge che “…il Persona_3 subalterno 3 è accatastato nella categoria D/10 denominata: Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole…”, da ciò deducendosi che i predetti fabbricati – nella specie quattro fabbricati, come risulta dall'elaborato planimetrico allegato alla perizia – sono riconducibili allo svolgimento di attività agricole, come peraltro accertato anche in sede di CTU (“…il mappale 100, con i suoi subalterni, ricade nella Zona C del Patrimonio Edilizio Rurale – Edificato sparso – Isolato 38 –
Fabbricati Agricoli e, come terreno, in “Territorio Rurale - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola… il mappale ha le caratteristiche (bene strumentale a servizio dell'attività agricola) per essere inserito, come “Fabbricati”, nei fascicoli agricoli dei diversi anni ai fini dell'eventuale attività zootecnica, fienile, ricovero attrezzi, magazzini vari…” cfr. elaborato peritale depositato in data 14.4.2025, pp.
8-10 e 14).
Per quanto attiene invece al fondo censito al foglio 24, mappale 17 del C.T. di San RG TI, è vero che è stata accertata in sede di CTU tecnica la sussistenza di elementi incompatibili con la collocazione del predetto mappale all'interno di un contratto di affittanza agraria, laddove il Consulente afferma che “il mappale 17 del foglio 24 del Comune di San RG TI non trovi giusta collocazione all'interno di un contratto di affittanza agraria”, posto che “l'uso
10 effettivo del terreno è chiaramente, di fatto, un giardino di un'abitazione…” (cfr.
Relaz. CTU dott. . Per_2
E' tuttavia un dato di fatto che il mappale in questione è stato concesso in affitto da a dal 10.11.2005 al 10.11.2018 senza Parte_2 CP_3 soluzione di continuità mediante la stipula di plurimi contratti d'affitto agrario,
l'ultimo dei quali in data 19.3.2018 su cui si fonda la pretesa di parte ricorrente, da ciò potendosi desumere che trattasi di fondo ben noto alle parti contraenti (mappale ancora successivamente inserito come oggetto del contratto d'affitto agrario stipulato tra e in data 31.1.2019 con durata novennale Parte_2 Persona_1 dall'11.11.2018 al 10.11.2027, doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Nel contempo, rileva considerare che la detenzione del fondo in questione da parte delle odierne resistenti trova titolo e causa proprio nel contratto d'affitto agrario stipulato tra e in data 19.3.2018, di cui deve Parte_2 CP_3 ritenersi accertata, per le ragioni sopra esposte, la validità ed efficacia, di tal che – in assenza di qualsivoglia altro titolo legittimante la perdurante detenzione da parte delle resistenti - non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina prevista all'art. 49 L. 203/1982, la detenzione del fondo in questione da parte delle stesse protratta oltre la scadenza contrattualmente prevista deve ritenersi sine titulo e, in quanto tale, giustifica la condanna al rilascio ed alla riconsegna dei predetti beni al proprietario per effetto della cessata affittanza agraria.
Al riguardo, va evidenziato che lo stesso CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, precisa di non aver mai dichiarato “…che le aree oggetto di contenzioso non dovessero essere riconsegnate alla proprietà alla fine dell'affittanza. E' chiaro che è pieno diritto del proprietario, sig. Parte_2 rientrare in possesso dei propri beni al termine di un contratto d'affitto…”(pp. 16-
17 Relaz. peritale).
Inoltre, non si può fare a meno di osservare come la stessa posizione espressa dalle resistenti diretta a voler convertire la durata del contratto d'affitto agrario azionato in giudizio in quella ordinaria quindicennale presuppone la natura agraria del rapporto contrattuale di cui è causa, che comprende anche il mappale di cui si
11 discute, rilevando altresì evidenziare come il fondo di cui al mappale 17 risulti inserito all'interno di un contesto rurale sito in San RG TI, loc. Ribera, con destinazione urbanistica “Territorio rurale – Ambiti ad Alta Vocazione
Produttiva Agricola” (come da certificato di destinazione urbanistica allegato all'elaborato peritale).
Pertanto, a prescindere dall'utilizzo effettivo dell'area in questione, ai fini che rilevano in questa sede, in merito alla domanda di rilascio proposta dalla ricorrente, va considerato che il mappale di cui si discute risulta oggettivamente censito al C.T. del Comune di San RG TI al foglio 24, mappale 17 ed inserito all'interno di un contratto d'affitto agrario - stipulato tra le parti e , Parte_2 CP_3 rispettivamente assistite dalle organizzazioni professionali agricole - che risulta cessato alla data del 10.11.2018 senza alcuna necessità di disdetta, di tal che, in forza della cessata affittanza agraria, la detenzione dei beni di cui al predetto mappale da parte delle resistenti risulta priva di titolo e non giustificata.
Il rilascio dei beni di cui al foglio 24, mappale 17 del C.T. di San RG
TI e di cui al foglio 24, mappale 100, sub. 3 del C.F. del predetto Comune dovrà avvenire entro il termine indicato in dispositivo, ossia il 30.10.2025, non valendo il termine dell'annata agraria tenuto conto che, ad oggi, i beni immobili oggetto del presente giudizio non risultano adibiti ad alcuna coltivazione da preservare sino alla conclusione dell'annata agraria e sono occupati da tempo sine titulo dalle resistenti. Al contempo, non si ravvisano i presupposti per disporne il rilascio immediato, come invece richiesto da parte ricorrente, ritenendo opportuno assegnare alle parti resistenti congruo termine per adempiere alle prescrizioni derivanti dalla presente pronuncia.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, tenuto conto dei profili di peculiarità e delicatezza della situazione dedotta in giudizio, nonché del comportamento processuale delle resistenti, che hanno ripetutamente manifestato disponibilità ad una definizione conciliativa della controversia, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
12 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in proprio e in qualità CP_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore al Controparte_2 rilascio ed alla riconsegna dei beni oggetto della cessata affittanza agraria di cui al foglio 24, mappale 17 del C.T. di San RG TI e di cui al foglio 24, mappale 100, sub. 3 del C.F. del predetto Comune, entro il termine del 30.10.2025;
- Spese di lite e di CTU compensate tra le parti.
Piacenza, 15 settembre 2025.
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Specializzata Agraria, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:
Dott.ssa Marisella GATTI Presidente rel est.
Dott. Antonino FAZIO Giudice
Dott.ssa Laura VENTRIGLIA Giudice
P. A. CA ZA PE
Geom. Luigi MINARI PE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 11.01.2024
DA
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PC), il 17.07.1967, nella sua qualità di procuratrice generale del sig. Pt_2
C.F. nato a [...], il
[...] C.F._2
19.02.1935, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Maini del Foro di Piacenza,
1 presso il cui studio in Piacenza, via Verdi n. 4, ha eletto domicilio in virtù di procura allegata al ricorso.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Susanna Lombardini e Salvatore Dattilo del Foro
di Piacenza, presso il cui studio in Piacenza, via Mazzini n. 6, ha eletto domicilio in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione.
e contro
C.F. , nata a [...], il Controparte_2 C.F._4
13.04.2012, rappresentata dalla madre in qualità di genitore esercente CP_1
in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daiana Lombardi del Foro di Reggio Emilia, presso il cui studio in Reggio
Emilia, via Clelia Fano n. 2, ha eletto domicilio in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione.
- RESISTENTI -
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER LE RESISTENTI: precisate come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, , in Parte_1 qualità di procuratrice speciale del signor agiva in giudizio per Parte_2 sentire accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale di affittanza agraria ex art. 45 legge 203/82 intervenuto in data 19.3.2018 tra e Parte_2 CP_3
2 avente ad oggetto i terreni con sovrastanti fabbricati siti in località Ribera di San
RG TI, come individuati in contratto, era venuto a cessare per la data del
10.11.2018, e, stante il decesso di intervenuto il 15.11.2018, sentire CP_3 condannare le di lui eredi e all'immediato rilascio e CP_1 Controparte_2 alla riconsegna dei predetti beni immobili nella disponibilità del proprietario
Parte_2
A fondamento del ricorso la parte ricorrente deduceva:
che con contratto ex art. 45 legge 203/82 in data 19.3.2018 erano stati concessi in affittanza agraria i terreni e fabbricati agricoli, come individuati nel contratto, da al figlio a far tempo dell'11.11.2017 fino al Parte_2 CP_3
10.11.2018, senza necessità di alcuna disdetta, in deroga al disposto di cui all'art. 4 della stessa legge;
che in data 15.11.2018, successivamente alla scadenza di detto rapporto agrario, interveniva il decesso di CP_3
che il ricorrente procedeva alla stipulazione di nuovo contratto di affittanza agraria avente ad oggetto i medesimi beni con il figlio avente durata Persona_1 novennale fino al 10.11.2027;
che, tuttavia, a fronte dell'intervenuta acquisita detenzione da parte di Per_1 dei terreni agricoli oggetto di affittanza, non venivano invece acquisiti i beni
[...] identificati al Catasto Terreni del Comune di San RG P.no (PC) al foglio 24, mappale 17 e al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 24 mappale 100, sub. 3, per diniego alla riconsegna da parte di , in proprio e nella CP_1 qualità di genitore esercente la potestà esclusiva sulla minore Controparte_2 uniche eredi legittime di pur trattandosi di beni oggetto del rapporto di CP_3 affitto agrario venuto a cessare nella data del 10.11.2018;
che, in particolare, la resistente assumeva la sussistenza del CP_1 diritto di detenere i suindicati immobili e fabbricati, addirittura riservandosi di domandarne l'usucapione, comunque sostenendo ex art. 49 legge 203/82 la intervenuta “protrazione” del rapporto di affitto agrario fino alla data del 10.11.2019
3 e/o comunque fino al 10.11.2023, così omettendo di rilasciare i suddetti immobili, che risultavano ancora occupati da beni ed attrezzature di pervenuti in CP_3 eredità alla moglie ed alla figlia minore;
che, stante l'intervenuta scadenza alla data del 10.11.2018 del rapporto di affittanza intervenuto con il ricorrente aveva diritto di ottenere il rilascio CP_3
e la riconsegna immediata dei residui beni illegittimamente detenuti dagli eredi del predetto affittuario.
Con decreto del 15 gennaio 2024, la Presidente della Sezione Specializzata
Agraria fissava l'udienza del 20 maggio 2024 per la discussione e nominava sé stessa giudice relatore, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con separate comparse si costituivano in giudizio le resistenti, CP_1
e processualmente rappresentata dalla di lei madre, rilevando, in Controparte_2 via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di un valido tentativo di conciliazione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, con le pronunce conseguenti all'accertamento della nullità/invalidità del contratto di affitto in deroga stipulato tra e . Parte_2 CP_3
Al riguardo, le resistenti, in particolare, deducevano:
che il terreno di cui al foglio 24, mappale 17 non era mai stato utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, trattandosi di un giardino posto a servizio ed ornamento dell'abitazione dove viveva la minore con la madre, così da non potere formare oggetto di un contratto agrario;
che il contratto di cui è causa, stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari con riferimento alla durata pattuita, era stato concluso con l'assistenza di una medesima associazione di categoria sia per la parte concedente sia per quella affittuaria, ciò da cui doveva farsi derivare la nullità delle pattuizioni in deroga e la sostituzione con quelle dei contratti di affitto ordinari della durata di 15 anni, con subentro nel contratto delle eredi di essendo la signora CP_3 [...]
; Parte_3
4 che il contratto di affitto agrario successivamente stipulato da Parte_2 con il figlio avente ad oggetto i medesimi beni, doveva
[...] Persona_1 ritenersi nullo in quanto posto in essere in frode alla legge, al fine di evitare il Co subentro delle eredi di nel contratto di affitto concluso nel 2018.
All'udienza collegiale del 16 settembre 2024 comparivano personalmente e , assistite dai rispettivi Difensori. Il Collegio, Parte_1 CP_1 sentite le Parti, esperiva il tentativo di conciliazione, invitando le stesse a pronunciarsi “in ordine alla possibilità di definizione conciliativa della controversia, in particolare tenendo conto della delicatezza della situazione dedotta in giudizio, in ragione degli stretti rapporti di parentela tra le parti e della circostanza che coinvolge anche una minore”.
Non essendo intervenuta tra le parti una definizione conciliativa, nel corso del giudizio veniva disposta CTU tecnica, con nomina quale consulente del dott.
[...]
Per_2
Depositata la relazione di CTU, all'udienza del 15 settembre 2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva immediatamente decisa, con lettura del dispositivo in udienza.
Ciò posto, il ricorso va accolto per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improponibilità/improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011.
Al riguardo, la Parte resistente ha inteso sostenere che il tentativo di conciliazione non risulterebbe validamente esperito tenuto conto che, all'atto della convocazione, la signora risultava priva di autorizzazione del Giudice Tutelare, CP_1 ai sensi ed agli effetti dell'art. 320 c.c., necessaria per rappresentare la figlia minore in detta sede. Le resistenti hanno inoltre eccepito che le associazioni professionali di categoria non prendevano parte al primo incontro.
5 Sul punto, il Collegio ritiene che il tentativo di conciliazione sia stato validamente instaurato e correttamente esperito in via preventiva rispetto al giudizio.
Nella specie, per quanto attiene alla prima contestazione, si osserva che la legge attribuisce ai genitori – nel caso in esame alla madre, in qualità di unico genitore superstite – la rappresentanza legale dei figli, insita nella titolarità della responsabilità genitoriale. In forza del disposto di cui all'art. 320 c.c., il genitore può agire legittimamente in rappresentanza della prole minore d'età, potendo compiere in autonomia gli atti riconducibili all'ordinaria amministrazione, che, collocandosi in una logica di conservazione economica del patrimonio del minore, non necessitano del ricorso all'autorizzazione del Giudice Tutelare. Per converso, il legislatore ha inteso riservare al minore una speciale tutela rispetto a quegli atti che siano tali da porre a rischio l'integrità del suo patrimonio – eccedenti l'ordinaria amministrazione
– rispetto ai quali ha escluso l'esercizio in via autonoma della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, la partecipazione al tentativo obbligatorio di conciliazione è da ritenersi compiuta anche nei confronti della minore, la quale è stata validamente rappresentata dalla madre, comparsa personalmente, trattandosi di attività stragiudiziale non riconducibile agli atti di straordinaria amministrazione, tenuto anche conto dell'esito infruttuoso della conciliazione che, stante il mancato raggiungimento di un accordo, non ha inciso sulla situazione economico-patrimoniale della minore. Rileva poi evidenziare che la parte resistente ha tempestivamente ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla rappresentanza processuale della minore prima del presente giudizio, con decreto in data 22.11.2023, prodotto in atti
(all. A fascicolo resistente . Controparte_2
Con riferimento alla seconda censura di parte resistente, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione – al quale l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 2023 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria - è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all' Parte_4
ed alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta
[...] giorni fissato dalla legge, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi che l' abbia convocato le parti e le associazioni di Parte_4
6 categoria o se, avendole convocate, queste non si siano presentate o se, essendosi presentate, il tentativo di conciliazione sia fallito” (cfr. Cass., sez. III, 11 giugno
2003, n. 9386; Cass., sez. III, 12 maggio 1999, n. 4686). Nel caso di specie la relativa richiesta è stata avanzata in data 16.10.2023 dalla parte ricorrente e ricevuta dall' che, in data 18.10.2023, ha provveduto alla regolare convocazione Parte_4 delle parti (doc. nn. 8 e 9 fascicolo ricorrente). Il giudizio è stato successivamente instaurato con il deposito del ricorso avvenuto in data 11.01.2024, nel rispetto del termine stabilito dalla disciplina in vigore.
Ciò premesso, in relazione al contratto oggetto di causa, le resistenti eccepiscono la nullità della deroga al termine ordinario quindicennale sancito dall'art. 1, co. 2 L. n. 203/1982 per la durata dei contratti di affitto agrario. A sostegno di detta prospettazione, richiamano due distinti argomenti: la circostanza che il contratto sarebbe stato concluso in difetto della necessaria assistenza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente una per ciascuna parte contraente, e l'avvenuta successione per causa di morte all'originario affittuario della signora che, in quanto imprenditrice agricola, beneficia del CP_3 CP_1 termine ordinario di durata ai sensi dell'art. 49, co. 4 l. cit.
La posizione espressa dalle resistenti non può essere condivisa.
Ed invero, è noto che in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari (art. 45 l. cit.), “per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla legge n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesma organizzazione o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati”, così come, al fine della validità del contratto, si ritiene probante dell'avvenuta assistenza la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale
(Cass., sez. III, 25 marzo 2016, n. 5953; Cass., sez. III, 29.9.2016, n. 19260).
7 Nel caso di specie, il contratto di affitto agrario con durata fissata dall'11.11.2017 fino al 10.11.2018 reca in calce la sottoscrizione di tutte le parti e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali (doc. n. 2 fascicolo ricorrente) che, come risulta documentalmente, sono da identificarsi nelle persone di Testimone_1 per il concedente e per l'affittuario, a nulla rilevando che i due CP_4 rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione professionale, essendo piuttosto sufficiente, ai fini della validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla L. 203 del 1982, che le parti, concedente ed affittuario, al momento della stipula, siano state assistite da un rappresentante dell'organizzazione professionale e che tali rappresentanti siano persone diverse.
Pertanto, alla sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria va attribuita piena valenza probatoria in ordine all'attività di assistenza effettuata al momento della stipula del contratto. Ciò a maggior ragione laddove nel predetto contratto si fa espresso riferimento all'assistenza prestata dai rispettivi rappresentanti sindacali
(“…le parti, tramite la fattiva assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di contratti di affitto agrario, intendono stipulare il presente contratto di affitto….Le Organizzazioni professionali agricole sono intervenute nella predisposizione del presente contratto attraverso l'assistenza prestata alla parte concedente ed alla parte affittuaria dai soggetti sopra indicati i quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne confermano la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971 come sostituito dall'art. 45 della legge
n. 203 del 1982…”, doc. n. 2 fascicolo ricorrente, pp. 3 e 7), di tal che le parti, sottoscrivendo il contratto, hanno riconosciuto di aver ricevuto fattiva assistenza da parte dei rispettivi rappresentanti sindacali.
Ne consegue che il contratto di cui si discute, stipulato in deroga al termine legislativamente previsto ai sensi dell'art. 23 L. 11/1971, come sostituito dall'art. 45
L. 203/1982, risulta validamente concluso.
8 Con riferimento poi all'asserita intervenuta successione ex art. 49 l. cit. nel rapporto contrattuale della resistente , risulta dirimente la data del decesso del CP_1 contraente originario avvenuta il 15.11.2018, come da certificato di CP_3 morte prodotto in atti (doc. n. 3 fascicolo ricorrente), con la conseguenza che solo da tale momento si determina l'apertura della successione con ogni conseguenza in merito ai rapporti ed alle sostanze relitte del de cuius.
A fronte di ciò, deve ritenersi che, all'epoca del decesso di , il CP_3 contratto di affitto agrario fosse già cessato ipso iure, senza necessità di disdetta e senza rinnovazione tacita, per lo spirare del termine del 10.11.2018, con la conseguenza che l'affittuario decadeva dal diritto di godimento dei beni concessi in affitto, risultando onerato della loro restituzione al concedente. Ne consegue che la signora non poteva subentrare nel rapporto contrattuale facente capo al di lei CP_1 marito, tenuto conto che, al momento del decesso di quest'ultimo, il contratto di cui
è causa aveva esaurito la sua efficacia, residuando unicamente gli effetti di carattere restitutorio. E' in un siffatto quadro che s'inserisce la successiva stipula da parte di di nuovo contratto di affitto agrario avente ad oggetto i medesimi Parte_2 beni in favore dell'altro figlio rapporto novennale decorrente dall' Persona_1
11.11.2018 (doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Tutto ciò considerato, nel merito della domanda specificamente formulata da parte ricorrente diretta ad ottenere la condanna della signora e della CP_1 minore (quest'ultima in persona della madre esercente la potestà Controparte_2 genitoriale) all'immediato rilascio ed alla riconsegna del terreno censito al C.T. del
Comune di San RG TI, foglio 24, mappale 17 e di tutti i fabbricati censiti al C.F. del predetto Comune al foglio 24, mappale 100, sub 3 – entrambi oggetto della cessata affittanza agraria unitamente ad altri beni, che invece risultano già pacificamente e volontariamente restituiti dalle resistenti al proprietario – rileva, in primo luogo evidenziare che il contrasto tra le parti verte essenzialmente sul fondo censito al C.T. del Comune di San RG TI al foglio 24, mappale 17.
Quanto invece ai fabbricati censiti al C.F. del predetto Comune al foglio 24, mappale 100, sub 3, la resistente riconosce che lo stesso mappale CP_1
9 risulta costituito da fabbricati agricoli effettivamente idonei all'attività agricola (cfr.
p. 3 note finali depositate in data 9.9.2025), così come emerge la disponibilità della parte resistente a rilasciare spontaneamente il mappale in oggetto alla controparte
(cfr. p. 3 note conclusive depositate in data 9.9.2025), volontà peraltro già CP_3 manifestata all'udienza del 16 settembre 2024 e ribadita altresì all'udienza del 19 maggio 2025, di tal che, non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina prevista all'art. 49 L. 203/1982 per i motivi sopra esposti, la detenzione dei predetti fabbricati agricoli da parte delle resistenti oltre il termine di scadenza fissato nel contratto d'affitto agrario del 19.3.2018 – quale unico titolo legittimante la detenzione da parte delle resistenti – risulta proseguita per anni sine titulo, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio e la riconsegna dei predetti beni.
Al riguardo, quanto ai fabbricati di cui al foglio 24, mappale 100, sub 3, del
C.F. del Comune di San RG TI, rileva infatti evidenziare che dall'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. emerge che “…il Persona_3 subalterno 3 è accatastato nella categoria D/10 denominata: Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole…”, da ciò deducendosi che i predetti fabbricati – nella specie quattro fabbricati, come risulta dall'elaborato planimetrico allegato alla perizia – sono riconducibili allo svolgimento di attività agricole, come peraltro accertato anche in sede di CTU (“…il mappale 100, con i suoi subalterni, ricade nella Zona C del Patrimonio Edilizio Rurale – Edificato sparso – Isolato 38 –
Fabbricati Agricoli e, come terreno, in “Territorio Rurale - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola… il mappale ha le caratteristiche (bene strumentale a servizio dell'attività agricola) per essere inserito, come “Fabbricati”, nei fascicoli agricoli dei diversi anni ai fini dell'eventuale attività zootecnica, fienile, ricovero attrezzi, magazzini vari…” cfr. elaborato peritale depositato in data 14.4.2025, pp.
8-10 e 14).
Per quanto attiene invece al fondo censito al foglio 24, mappale 17 del C.T. di San RG TI, è vero che è stata accertata in sede di CTU tecnica la sussistenza di elementi incompatibili con la collocazione del predetto mappale all'interno di un contratto di affittanza agraria, laddove il Consulente afferma che “il mappale 17 del foglio 24 del Comune di San RG TI non trovi giusta collocazione all'interno di un contratto di affittanza agraria”, posto che “l'uso
10 effettivo del terreno è chiaramente, di fatto, un giardino di un'abitazione…” (cfr.
Relaz. CTU dott. . Per_2
E' tuttavia un dato di fatto che il mappale in questione è stato concesso in affitto da a dal 10.11.2005 al 10.11.2018 senza Parte_2 CP_3 soluzione di continuità mediante la stipula di plurimi contratti d'affitto agrario,
l'ultimo dei quali in data 19.3.2018 su cui si fonda la pretesa di parte ricorrente, da ciò potendosi desumere che trattasi di fondo ben noto alle parti contraenti (mappale ancora successivamente inserito come oggetto del contratto d'affitto agrario stipulato tra e in data 31.1.2019 con durata novennale Parte_2 Persona_1 dall'11.11.2018 al 10.11.2027, doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Nel contempo, rileva considerare che la detenzione del fondo in questione da parte delle odierne resistenti trova titolo e causa proprio nel contratto d'affitto agrario stipulato tra e in data 19.3.2018, di cui deve Parte_2 CP_3 ritenersi accertata, per le ragioni sopra esposte, la validità ed efficacia, di tal che – in assenza di qualsivoglia altro titolo legittimante la perdurante detenzione da parte delle resistenti - non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina prevista all'art. 49 L. 203/1982, la detenzione del fondo in questione da parte delle stesse protratta oltre la scadenza contrattualmente prevista deve ritenersi sine titulo e, in quanto tale, giustifica la condanna al rilascio ed alla riconsegna dei predetti beni al proprietario per effetto della cessata affittanza agraria.
Al riguardo, va evidenziato che lo stesso CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, precisa di non aver mai dichiarato “…che le aree oggetto di contenzioso non dovessero essere riconsegnate alla proprietà alla fine dell'affittanza. E' chiaro che è pieno diritto del proprietario, sig. Parte_2 rientrare in possesso dei propri beni al termine di un contratto d'affitto…”(pp. 16-
17 Relaz. peritale).
Inoltre, non si può fare a meno di osservare come la stessa posizione espressa dalle resistenti diretta a voler convertire la durata del contratto d'affitto agrario azionato in giudizio in quella ordinaria quindicennale presuppone la natura agraria del rapporto contrattuale di cui è causa, che comprende anche il mappale di cui si
11 discute, rilevando altresì evidenziare come il fondo di cui al mappale 17 risulti inserito all'interno di un contesto rurale sito in San RG TI, loc. Ribera, con destinazione urbanistica “Territorio rurale – Ambiti ad Alta Vocazione
Produttiva Agricola” (come da certificato di destinazione urbanistica allegato all'elaborato peritale).
Pertanto, a prescindere dall'utilizzo effettivo dell'area in questione, ai fini che rilevano in questa sede, in merito alla domanda di rilascio proposta dalla ricorrente, va considerato che il mappale di cui si discute risulta oggettivamente censito al C.T. del Comune di San RG TI al foglio 24, mappale 17 ed inserito all'interno di un contratto d'affitto agrario - stipulato tra le parti e , Parte_2 CP_3 rispettivamente assistite dalle organizzazioni professionali agricole - che risulta cessato alla data del 10.11.2018 senza alcuna necessità di disdetta, di tal che, in forza della cessata affittanza agraria, la detenzione dei beni di cui al predetto mappale da parte delle resistenti risulta priva di titolo e non giustificata.
Il rilascio dei beni di cui al foglio 24, mappale 17 del C.T. di San RG
TI e di cui al foglio 24, mappale 100, sub. 3 del C.F. del predetto Comune dovrà avvenire entro il termine indicato in dispositivo, ossia il 30.10.2025, non valendo il termine dell'annata agraria tenuto conto che, ad oggi, i beni immobili oggetto del presente giudizio non risultano adibiti ad alcuna coltivazione da preservare sino alla conclusione dell'annata agraria e sono occupati da tempo sine titulo dalle resistenti. Al contempo, non si ravvisano i presupposti per disporne il rilascio immediato, come invece richiesto da parte ricorrente, ritenendo opportuno assegnare alle parti resistenti congruo termine per adempiere alle prescrizioni derivanti dalla presente pronuncia.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, tenuto conto dei profili di peculiarità e delicatezza della situazione dedotta in giudizio, nonché del comportamento processuale delle resistenti, che hanno ripetutamente manifestato disponibilità ad una definizione conciliativa della controversia, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
12 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in proprio e in qualità CP_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore al Controparte_2 rilascio ed alla riconsegna dei beni oggetto della cessata affittanza agraria di cui al foglio 24, mappale 17 del C.T. di San RG TI e di cui al foglio 24, mappale 100, sub. 3 del C.F. del predetto Comune, entro il termine del 30.10.2025;
- Spese di lite e di CTU compensate tra le parti.
Piacenza, 15 settembre 2025.
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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