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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14340/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Orio Federico che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 06/07/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 282 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/07/2006 e il 24/01/2008. Per_1
Nel corso dell'unione coniugale, il sig. ha altresì adottato la figlia nata il [...] Pt_1 Per_3 da una precedente relazione della sig.ra . Pt_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza N. 4702/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 17/11/2023. Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione, la cui irretrattabilità non è contestata.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, essendo allo stato economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta anche a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a mantenere attivo il conto corrente cointestato, acceso presso IntesaSanpaolo S.p.A., su cui permarrà il regime di comunione ordinaria, conto corrente attraverso il quale entrambi continueranno a provvedere circa le spese connotanti il Per_ quotidiano dei figli, segnatamente: a oggi ancora minorenne, e divenuto maggiorenne Per_1 post iscrizione a ruolo del ricorso per divorzio, compreso l'accredito del concorso al mantenimento di cui infra;
Per_ DISPONE l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collazione e residenza della stessa presso la madre nel nuovo immobile occupato da costei, sito in Torino, Corso Racconigi,
48, immobile ove risultano residenti anche i figli e Per_1 Per_3
Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
- per cinque giorni a settimane alterne, presso l'ex casa coniugale, sita in Collegno (TO), Via
Mompantero, 22; Per_
- la minore continuerà a trascorrere con ciascun genitore due fine settimana al mese;
Per_
- la minore continuerà a trascorrere le vacanze estive per almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori, e le vacanze di Natale e Pasqua, nonché i compleanni, ad anni alterni, presso ciascun genitore;
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 Pt_3 Per_ di a oggi ancora minorenne, e di divenuto maggiorenne post iscrizione a ruolo del Per_1 ricorso per divorzio ma allo stato non economicamente indipendente, complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat corrente;
DISPONE che il IG. si faccia carico del 60% delle spese straordinarie che verranno sostenute Pt_1 Per_ in favore dei figli e con il restante 40% a carico della IG.ra , continuando ad Per_1 Pt_3 adottare le linee guida di cui al Protocollo di Torino, datato 15.3.2016, con riguardo all'esatta classificazione e alle modalità operative in punto 'spese straordinarie';
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico, per figlia minore e figlio infra-ventunenne, continuerà a restare nell'esclusiva disponibilità della IG.ra ; Pt_3
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni per spese annuali, eventualmente sostenute Per_ nell'interesse dei figli e (mediche, scolastiche, etc.), continueranno a venir suddivise al Per_1
50% tra i genitori e indicate, annualmente, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che continueranno a darsi reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione amministrativa afferente alla figlia minore;
SPESE di lite del presente giudizio poste integralmente a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14340/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Orio Federico che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 06/07/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 282 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/07/2006 e il 24/01/2008. Per_1
Nel corso dell'unione coniugale, il sig. ha altresì adottato la figlia nata il [...] Pt_1 Per_3 da una precedente relazione della sig.ra . Pt_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza N. 4702/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 17/11/2023. Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione, la cui irretrattabilità non è contestata.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, essendo allo stato economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta anche a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a mantenere attivo il conto corrente cointestato, acceso presso IntesaSanpaolo S.p.A., su cui permarrà il regime di comunione ordinaria, conto corrente attraverso il quale entrambi continueranno a provvedere circa le spese connotanti il Per_ quotidiano dei figli, segnatamente: a oggi ancora minorenne, e divenuto maggiorenne Per_1 post iscrizione a ruolo del ricorso per divorzio, compreso l'accredito del concorso al mantenimento di cui infra;
Per_ DISPONE l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collazione e residenza della stessa presso la madre nel nuovo immobile occupato da costei, sito in Torino, Corso Racconigi,
48, immobile ove risultano residenti anche i figli e Per_1 Per_3
Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
- per cinque giorni a settimane alterne, presso l'ex casa coniugale, sita in Collegno (TO), Via
Mompantero, 22; Per_
- la minore continuerà a trascorrere con ciascun genitore due fine settimana al mese;
Per_
- la minore continuerà a trascorrere le vacanze estive per almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori, e le vacanze di Natale e Pasqua, nonché i compleanni, ad anni alterni, presso ciascun genitore;
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 Pt_3 Per_ di a oggi ancora minorenne, e di divenuto maggiorenne post iscrizione a ruolo del Per_1 ricorso per divorzio ma allo stato non economicamente indipendente, complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat corrente;
DISPONE che il IG. si faccia carico del 60% delle spese straordinarie che verranno sostenute Pt_1 Per_ in favore dei figli e con il restante 40% a carico della IG.ra , continuando ad Per_1 Pt_3 adottare le linee guida di cui al Protocollo di Torino, datato 15.3.2016, con riguardo all'esatta classificazione e alle modalità operative in punto 'spese straordinarie';
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico, per figlia minore e figlio infra-ventunenne, continuerà a restare nell'esclusiva disponibilità della IG.ra ; Pt_3
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni per spese annuali, eventualmente sostenute Per_ nell'interesse dei figli e (mediche, scolastiche, etc.), continueranno a venir suddivise al Per_1
50% tra i genitori e indicate, annualmente, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che continueranno a darsi reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione amministrativa afferente alla figlia minore;
SPESE di lite del presente giudizio poste integralmente a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.