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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1017/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. DI PALMA EMILIA , unitamente al Parte_1 quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPANILE SERGIO ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19/02/2024, il ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la resistente al CP_2 fine di ottenere il pagamento dei rol e ex festività soppresse di cui agli artt. 17-21 del CCNL Utilitalia, non usufruiti e non pagati, con compensazione di ogni giorno di permesso maturato e non goduto, stante la mancata liquidazione in compensazione, di ogni ora di permesso maturata e non fruita dal ricorrente entro l'anno solare, con una quota giornaliera della retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno solare, ai sensi del suddetto Ccnl. Con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato alla resistente, che si costituiva in giudizio che chiedeva, dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che erano stai pagati, prima della cessazione del rapporto e dopo la presentazione del ricorso giudiziario, i rol e le ex festività soppresse residui;
chiedeva in subordine il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite attesa l'assenza di richiesta da parte del lavoratore.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
La resistente ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente aveva provveduto al pagamento soltanto dopo il deposito e la notifica del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha avuto il pagamento, prima della cessazione del rapporto, e dopo la presentazione del ricorso giudiziario, dei rol e festività soppresse residui, come emerge dalle buste paga di aprile e maggio 2024 (fatto non contestato dal ricorrente, che ha aderito alla richiesta di cessazione di materia del contendere).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese.
L'art 17 del Ccnl prevede che i permessi rol ed ex festività soppresse necessitano della richiesta del lavoratore.
L'art. 21, lettera b) comma 2, che si applica sia ai rol che alle ex festività soppresse tramutate in permessi, prevede che
“Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e qualora non fruiti entro l'anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
La questione è se, per le monetizzazione dei permessi, sia necessaria una richiesta da parte del lavoratore e un diniego dell'azienda a fruirne. Ciò non emerge con chiarezza dalla lettura del Ccnl, che parla genericamente di permessi non fruiti. I permessi presenti in busta paga a dicembre 2023 risultano ancora presenti nella busta paga di marzo 2024, e dalle buste paga prodotte emerge che i rol e le ex festività sono stati pagati tra aprile e maggio 2024 ed è indicato
“permessi goduti”. Tuttavia non è provato se, dopo la richiesta di indennità sostitutiva inviata dal lavoratore alle società ed al comune di Torre Annunziata, senza data e senza prova di invio e consegna via pec, e dopo il rigetto della società di febbraio 2024 di indennità sostitutiva, rigettata per mancanza di richiesta di permessi, vi sia stata una ulteriore richiesta di permessi nel 2024 da parte del lavoratore, o se l'azienda abbia pagato spontaneamente le indennità sostitutive a prescindere dalla richiesta.
La mancanza di prova in tal senso e l'oggettiva controvertibilità della questione induce alla compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1017/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. DI PALMA EMILIA , unitamente al Parte_1 quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPANILE SERGIO ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19/02/2024, il ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la resistente al CP_2 fine di ottenere il pagamento dei rol e ex festività soppresse di cui agli artt. 17-21 del CCNL Utilitalia, non usufruiti e non pagati, con compensazione di ogni giorno di permesso maturato e non goduto, stante la mancata liquidazione in compensazione, di ogni ora di permesso maturata e non fruita dal ricorrente entro l'anno solare, con una quota giornaliera della retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno solare, ai sensi del suddetto Ccnl. Con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato alla resistente, che si costituiva in giudizio che chiedeva, dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che erano stai pagati, prima della cessazione del rapporto e dopo la presentazione del ricorso giudiziario, i rol e le ex festività soppresse residui;
chiedeva in subordine il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite attesa l'assenza di richiesta da parte del lavoratore.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
La resistente ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente aveva provveduto al pagamento soltanto dopo il deposito e la notifica del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha avuto il pagamento, prima della cessazione del rapporto, e dopo la presentazione del ricorso giudiziario, dei rol e festività soppresse residui, come emerge dalle buste paga di aprile e maggio 2024 (fatto non contestato dal ricorrente, che ha aderito alla richiesta di cessazione di materia del contendere).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese.
L'art 17 del Ccnl prevede che i permessi rol ed ex festività soppresse necessitano della richiesta del lavoratore.
L'art. 21, lettera b) comma 2, che si applica sia ai rol che alle ex festività soppresse tramutate in permessi, prevede che
“Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e qualora non fruiti entro l'anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
La questione è se, per le monetizzazione dei permessi, sia necessaria una richiesta da parte del lavoratore e un diniego dell'azienda a fruirne. Ciò non emerge con chiarezza dalla lettura del Ccnl, che parla genericamente di permessi non fruiti. I permessi presenti in busta paga a dicembre 2023 risultano ancora presenti nella busta paga di marzo 2024, e dalle buste paga prodotte emerge che i rol e le ex festività sono stati pagati tra aprile e maggio 2024 ed è indicato
“permessi goduti”. Tuttavia non è provato se, dopo la richiesta di indennità sostitutiva inviata dal lavoratore alle società ed al comune di Torre Annunziata, senza data e senza prova di invio e consegna via pec, e dopo il rigetto della società di febbraio 2024 di indennità sostitutiva, rigettata per mancanza di richiesta di permessi, vi sia stata una ulteriore richiesta di permessi nel 2024 da parte del lavoratore, o se l'azienda abbia pagato spontaneamente le indennità sostitutive a prescindere dalla richiesta.
La mancanza di prova in tal senso e l'oggettiva controvertibilità della questione induce alla compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti