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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9939/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TA LE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9939/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATI ILARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRATI ILARIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGIULLA Controparte_1 P.IVA_1 ANTONINO e dell'avv.to ALBERTO PODAVITTE;
elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 126 25010 BORGOSATOLLO presso il difensore avv. INGIULLA ANTONINO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note depositate per l'udienza del 17.7.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società si impegnava a realizzare a favore di una perizia volta a Controparte_1 Parte_1 verificare se la avesse addebitato al proprio cliente interessi usurari o Controparte_2 altre poste illecite.
si impegnava a pagare alla società la somma di euro 3.782,00, oltre all'ulteriore somma Parte_1 pari al 14,50% di quanto avesse recuperato o risparmiato attraverso l'utilizzo di detta perizia.
pagina 1 di 3 Poiché dalla perizia econometrica risultava che la aveva applicato al interessi usurari, CP_2 Pt_1 veniva iniziato un procedimento civile in danno della . Controparte_2
e la in sede di mediazione, si accordavano nel senso che a fronte di un saldo Parte_1 CP_2 contabile di euro 34.407,32, il debitore avrebbe pagato la minor somma di euro 3.800,00.
Dopo l'adempimento della transazione, la società chiedeva a il Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'ulteriore corrispettivo pari al 14,50% della somma risparmiata in sede transattiva.
A fronte del rifiuto del proprio cliente, la società otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo per euro 5.414,43 ( pari al 14,50% di eiro 30.607,32) nei confronti del Pt_1
Quest'ultimo proponeva opposizione e sosteneva che non fossero maturate le circostanze a cui l'art. 7 del contratto subordinava l'obbligo di pagamento.
Parte opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
- - - - - -
L'opposizione è infondata per le ragioni qui di seguito indicate.
Nell'art. 7 del contratto le parti avevano previsto che “inoltre, a seguito dell'attività di recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese bancarie e di ogni altro addebito illegittimo, il Contro Cliente si obbliga a corrispondere a l 14,50% del valore del minor debito e/o del maggior credito
.. così come quantificabile al momento della conclusione della pratica in via transattiva o giudiziale – immediatamente dopo il raggiungimento del predetto positivo risultato totale o parziale”.
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la perizia econometrica eseguita dalla società opposta avesse evidenziato l'applicazione di interessi usurari e che, sulla scorta di detta perizia, l'odierno opponente avesse cominciato una causa civile nei confronti della propria Banca. In sede di mediazione le parti avevano definito le rispettive pretese con rinuncia della Banca al credito di euro 30.607,32 a fronte del pagamento di euro 3.800,00.
Sussiste, quindi, un evidente nesso causale tra la redazione della perizia e la definizione transattiva della posizione debitoria dell'odierno opponente nei confronti della CP_2
L'art. 7 del contratto prevedeva che, qualora il cliente avesse ottenuto una riduzione del proprio debito verso alla avrebbe dovuto pagare alla una somma pari al 14,50% della somma CP_2 Pt_2 risparmiata.
Naturalmente, questo ulteriore corrispettivo era pattuito per l'ipotesi in cui la riduzione del debito fosse conseguenza di una controversia iniziata in forza della perizia realizzata.
Nel caso in esame, l'opponente ha definito in sede transattiva una lite fondata sui risultati della perizia realizzata da e, pertanto, non vi è dubbio che quest'ultima abbia diritto a percepire la quota Pt_2 del corrispettivo determinata in percentuale sulla somma risparmiata dal cliente della CP_2
Per le ragioni indicate l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite che si liquidano, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Brescia, 10.11.2025.
Il giudice
TA LE
Brescia, 10 novembre 2025
Il Giudice
TA LE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TA LE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9939/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATI ILARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRATI ILARIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGIULLA Controparte_1 P.IVA_1 ANTONINO e dell'avv.to ALBERTO PODAVITTE;
elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 126 25010 BORGOSATOLLO presso il difensore avv. INGIULLA ANTONINO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note depositate per l'udienza del 17.7.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società si impegnava a realizzare a favore di una perizia volta a Controparte_1 Parte_1 verificare se la avesse addebitato al proprio cliente interessi usurari o Controparte_2 altre poste illecite.
si impegnava a pagare alla società la somma di euro 3.782,00, oltre all'ulteriore somma Parte_1 pari al 14,50% di quanto avesse recuperato o risparmiato attraverso l'utilizzo di detta perizia.
pagina 1 di 3 Poiché dalla perizia econometrica risultava che la aveva applicato al interessi usurari, CP_2 Pt_1 veniva iniziato un procedimento civile in danno della . Controparte_2
e la in sede di mediazione, si accordavano nel senso che a fronte di un saldo Parte_1 CP_2 contabile di euro 34.407,32, il debitore avrebbe pagato la minor somma di euro 3.800,00.
Dopo l'adempimento della transazione, la società chiedeva a il Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'ulteriore corrispettivo pari al 14,50% della somma risparmiata in sede transattiva.
A fronte del rifiuto del proprio cliente, la società otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo per euro 5.414,43 ( pari al 14,50% di eiro 30.607,32) nei confronti del Pt_1
Quest'ultimo proponeva opposizione e sosteneva che non fossero maturate le circostanze a cui l'art. 7 del contratto subordinava l'obbligo di pagamento.
Parte opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
- - - - - -
L'opposizione è infondata per le ragioni qui di seguito indicate.
Nell'art. 7 del contratto le parti avevano previsto che “inoltre, a seguito dell'attività di recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese bancarie e di ogni altro addebito illegittimo, il Contro Cliente si obbliga a corrispondere a l 14,50% del valore del minor debito e/o del maggior credito
.. così come quantificabile al momento della conclusione della pratica in via transattiva o giudiziale – immediatamente dopo il raggiungimento del predetto positivo risultato totale o parziale”.
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la perizia econometrica eseguita dalla società opposta avesse evidenziato l'applicazione di interessi usurari e che, sulla scorta di detta perizia, l'odierno opponente avesse cominciato una causa civile nei confronti della propria Banca. In sede di mediazione le parti avevano definito le rispettive pretese con rinuncia della Banca al credito di euro 30.607,32 a fronte del pagamento di euro 3.800,00.
Sussiste, quindi, un evidente nesso causale tra la redazione della perizia e la definizione transattiva della posizione debitoria dell'odierno opponente nei confronti della CP_2
L'art. 7 del contratto prevedeva che, qualora il cliente avesse ottenuto una riduzione del proprio debito verso alla avrebbe dovuto pagare alla una somma pari al 14,50% della somma CP_2 Pt_2 risparmiata.
Naturalmente, questo ulteriore corrispettivo era pattuito per l'ipotesi in cui la riduzione del debito fosse conseguenza di una controversia iniziata in forza della perizia realizzata.
Nel caso in esame, l'opponente ha definito in sede transattiva una lite fondata sui risultati della perizia realizzata da e, pertanto, non vi è dubbio che quest'ultima abbia diritto a percepire la quota Pt_2 del corrispettivo determinata in percentuale sulla somma risparmiata dal cliente della CP_2
Per le ragioni indicate l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite che si liquidano, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Brescia, 10.11.2025.
Il giudice
TA LE
Brescia, 10 novembre 2025
Il Giudice
TA LE
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