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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1680/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220059345028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620220059345028000, notificata in data
26.10.2022, recante richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, relativamente a
15 autovetture, per un importo complessivo di euro 3.756,32, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto:
· l'inesistenza della notifica della cartella per essere stata eseguita da indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri;
· la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
· il vizio di motivazione della cartella stessa;
· l'insussistenza della pretesa tributaria in quanto trattasi di veicoli destinati alla rivendita, con conseguente diritto all'esenzione ex art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita altresì la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, in qualità di ente impositore, contestando integralmente le censure mosse dalla ricorrente e deducendo la legittimità dell'atto impugnato
Con memoria illustrativa il ricorrente ha contestato quanto controdedotto da parte resistente insistendo nelle adottate conclusioni
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato, accanto alla censura di merito sulla debenza dell'imposta, tre doglianze autonome (inesistenza della notifica, omessa notifica di atto prodromico, carenza di motivazione della cartella), che attengono esclusivamente all'attività materiale dell'agente della riscossione e non dell'ente impositore.
L'agente della riscossione è dunque parte necessaria del processo in quanto vengano contestati vizi propri dell'atto di riscossione. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi che le eccezioni sollevate dalla Regione Siciliana risultano del tutto infondate come sarà di seguito chiarito.
Il Collegio ritiene di dovere esaminare prioritariamente il motivo concernente il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in quanto motivo più liquido e assorbente, idoneo, ove accolto, a definire il giudizio, rendendo superflua la disamina delle ulteriori doglianze articolate dalla parte ricorrente.
La società ricorrente deduce di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 5, comma 43, del D.L. 30 dicembre
1982 n. 953, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983 n. 53, trattandosi di veicoli intestati a soggetto esercente attività di commercio di autoveicoli, destinati alla rivendita, per i quali è stata regolarmente effettuata la comunicazione di sospensione della tassa automobilistica al Pubblico Registro Automobilistico tramite ACI, con pagamento del diritto fisso previsto dalla normativa vigente.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, ed in particolare:
· degli elenchi di sospensione trasmessi all'ACI nelle date 16–18.09.2015, 21–26.01.2016, 28.05.2019 e
28.01.2020, ciascuno corredato da ricevuta di avvenuta trasmissione e attestazione di pagamento del diritto fisso unitario;
· nonché del dettaglio degli addebiti contenuti nelle cartelle di pagamento impugnate risulta che tutte le quindici autovetture per le quali viene contestato l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 sono puntualmente ricomprese negli elenchi di sospensione regolarmente trasmessi all'ACI, in date anteriori o comunque compatibili con l'annualità oggetto di imposizione.
In particolare, per ciascuna targa indicata in cartella è stato riscontrato:
· l'inserimento nell'elenco di sospensione riferibile alla società ricorrente;
· la presenza della certificazione di avvenuta consegna o trasmissione dell'elenco;
· il regolare e tempestivo inserimento die dati dell'autovettura oggetto di minivoltura negli elenchi e la trasmissione degli stessi nei tempi previsti dalla norma
· il pagamento del diritto fisso previsto dall'art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982.
Dall'analisi della cartella impugnata emerge altresì che tutte le iscrizioni a ruolo riguardano esclusivamente l'anno d'imposta 2019, per veicoli che, secondo la documentazione agli atti, erano già stati oggetto di valida sospensione tramite le comunicazioni effettuate negli anni 2015, 2016, 2019 e 2020.
Con particolare riferimento alle comunicazioni risalenti agli anni 2015 e 2016, deve rilevarsi che tali atti conservano efficacia anche per l'annualità 2019, in quanto riferiti a veicoli rimasti invenduti e stabilmente destinati alla rivendita, secondo quanto attestato dalla società ricorrente. Non essendo stata prodotta dalla
Regione alcuna prova contraria – come eventuali reimmatricolazioni, alienazioni o variazioni di destinazione – le comunicazioni trasmesse in quegli anni sono da ritenersi idonee a fondare l'esenzione per l'annualità oggetto di pretesa. Tale prova è stata fornita in maniera puntuale e completa dalla società ricorrente.
Ne consegue che, alla data di decorrenza dell'obbligazione tributaria per l'anno 2019, i veicoli risultavano legittimamente posti in sospensione d'imposta, con conseguente esonero dal pagamento della tassa automobilistica. Ne consegue che la pretesa tributaria per l'anno 2019 risulta priva di fondamento giuridico, poiché riferita a veicoli per i quali l'obbligo impositivo a carico del ricorrente era legittimamente interrotto.
Deve altresì essere esaminata l'ulteriore eccezione sollevata dalla Regione Siciliana, la quale contesta la validità delle comunicazioni di sospensione prodotte dalla società, assumendo che non sarebbe stata rispettata la modalità prevista dall'art. 5, comma 44, del D.L. n. 953/1982, ossia la trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale doglianza non può essere condivisa.
La società ricorrente ha dimostrato di avere trasmesso gli elenchi dei veicoli destinati alla rivendita utilizzando il canale telematico previsto dalle indicazioni operative regionali, come comprovato dalla presenza, per ciascun elenco, della relativa ricevuta di consegna e della ricevuta di pagamento del diritto fisso, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982.
Da fonti aperte – e in particolare dal sito ufficiale della Regione Siciliana e dalle circolari interne diffuse agli operatori – risulta che la Regione ha espressamente abilitato modalità alternative alla raccomandata cartacea, in particolare tramite il sistema informativo “RIVENDI” ovvero mediante trasmissione informatica su supporto digitale agli uffici ACI.
Come già rilevato da questa Corte in casi analoghi (CGT I grado Palermo, sent. n. 1679/2026), “la Regione
Siciliana ha imposto in modo espresso l'uso della piattaforma 'RIVENDI', in sostituzione della raccomandata
A/R prevista dall'art. 5, comma 44, del D.L. n. 953/1982, e non può oggi legittimamente contestare modalità operative da essa stessa istituzionalizzate”.
È quindi contraddittoria e lesiva dell'affidamento del contribuente la pretesa dell'Amministrazione di negare efficacia a trasmissioni avvenute secondo le proprie disposizioni operative.
In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente rilevante il mezzo di trasmissione, deve comunque riconoscersi la buona fede e il legittimo affidamento della società ricorrente nell'aver seguito le istruzioni regionali, confidando nella validità delle comunicazioni effettuate, conformemente al principio di collaborazione e lealtà di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000).
La doglianza della Regione risulta, pertanto, infondata.
Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con annullamento delle cartelle impugnate. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura controversa e non ancora stabilizzata delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle impugnate Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti
Cosi deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1680/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220059345028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620220059345028000, notificata in data
26.10.2022, recante richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, relativamente a
15 autovetture, per un importo complessivo di euro 3.756,32, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto:
· l'inesistenza della notifica della cartella per essere stata eseguita da indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri;
· la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
· il vizio di motivazione della cartella stessa;
· l'insussistenza della pretesa tributaria in quanto trattasi di veicoli destinati alla rivendita, con conseguente diritto all'esenzione ex art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita altresì la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, in qualità di ente impositore, contestando integralmente le censure mosse dalla ricorrente e deducendo la legittimità dell'atto impugnato
Con memoria illustrativa il ricorrente ha contestato quanto controdedotto da parte resistente insistendo nelle adottate conclusioni
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato, accanto alla censura di merito sulla debenza dell'imposta, tre doglianze autonome (inesistenza della notifica, omessa notifica di atto prodromico, carenza di motivazione della cartella), che attengono esclusivamente all'attività materiale dell'agente della riscossione e non dell'ente impositore.
L'agente della riscossione è dunque parte necessaria del processo in quanto vengano contestati vizi propri dell'atto di riscossione. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi che le eccezioni sollevate dalla Regione Siciliana risultano del tutto infondate come sarà di seguito chiarito.
Il Collegio ritiene di dovere esaminare prioritariamente il motivo concernente il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in quanto motivo più liquido e assorbente, idoneo, ove accolto, a definire il giudizio, rendendo superflua la disamina delle ulteriori doglianze articolate dalla parte ricorrente.
La società ricorrente deduce di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 5, comma 43, del D.L. 30 dicembre
1982 n. 953, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983 n. 53, trattandosi di veicoli intestati a soggetto esercente attività di commercio di autoveicoli, destinati alla rivendita, per i quali è stata regolarmente effettuata la comunicazione di sospensione della tassa automobilistica al Pubblico Registro Automobilistico tramite ACI, con pagamento del diritto fisso previsto dalla normativa vigente.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, ed in particolare:
· degli elenchi di sospensione trasmessi all'ACI nelle date 16–18.09.2015, 21–26.01.2016, 28.05.2019 e
28.01.2020, ciascuno corredato da ricevuta di avvenuta trasmissione e attestazione di pagamento del diritto fisso unitario;
· nonché del dettaglio degli addebiti contenuti nelle cartelle di pagamento impugnate risulta che tutte le quindici autovetture per le quali viene contestato l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 sono puntualmente ricomprese negli elenchi di sospensione regolarmente trasmessi all'ACI, in date anteriori o comunque compatibili con l'annualità oggetto di imposizione.
In particolare, per ciascuna targa indicata in cartella è stato riscontrato:
· l'inserimento nell'elenco di sospensione riferibile alla società ricorrente;
· la presenza della certificazione di avvenuta consegna o trasmissione dell'elenco;
· il regolare e tempestivo inserimento die dati dell'autovettura oggetto di minivoltura negli elenchi e la trasmissione degli stessi nei tempi previsti dalla norma
· il pagamento del diritto fisso previsto dall'art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982.
Dall'analisi della cartella impugnata emerge altresì che tutte le iscrizioni a ruolo riguardano esclusivamente l'anno d'imposta 2019, per veicoli che, secondo la documentazione agli atti, erano già stati oggetto di valida sospensione tramite le comunicazioni effettuate negli anni 2015, 2016, 2019 e 2020.
Con particolare riferimento alle comunicazioni risalenti agli anni 2015 e 2016, deve rilevarsi che tali atti conservano efficacia anche per l'annualità 2019, in quanto riferiti a veicoli rimasti invenduti e stabilmente destinati alla rivendita, secondo quanto attestato dalla società ricorrente. Non essendo stata prodotta dalla
Regione alcuna prova contraria – come eventuali reimmatricolazioni, alienazioni o variazioni di destinazione – le comunicazioni trasmesse in quegli anni sono da ritenersi idonee a fondare l'esenzione per l'annualità oggetto di pretesa. Tale prova è stata fornita in maniera puntuale e completa dalla società ricorrente.
Ne consegue che, alla data di decorrenza dell'obbligazione tributaria per l'anno 2019, i veicoli risultavano legittimamente posti in sospensione d'imposta, con conseguente esonero dal pagamento della tassa automobilistica. Ne consegue che la pretesa tributaria per l'anno 2019 risulta priva di fondamento giuridico, poiché riferita a veicoli per i quali l'obbligo impositivo a carico del ricorrente era legittimamente interrotto.
Deve altresì essere esaminata l'ulteriore eccezione sollevata dalla Regione Siciliana, la quale contesta la validità delle comunicazioni di sospensione prodotte dalla società, assumendo che non sarebbe stata rispettata la modalità prevista dall'art. 5, comma 44, del D.L. n. 953/1982, ossia la trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale doglianza non può essere condivisa.
La società ricorrente ha dimostrato di avere trasmesso gli elenchi dei veicoli destinati alla rivendita utilizzando il canale telematico previsto dalle indicazioni operative regionali, come comprovato dalla presenza, per ciascun elenco, della relativa ricevuta di consegna e della ricevuta di pagamento del diritto fisso, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982.
Da fonti aperte – e in particolare dal sito ufficiale della Regione Siciliana e dalle circolari interne diffuse agli operatori – risulta che la Regione ha espressamente abilitato modalità alternative alla raccomandata cartacea, in particolare tramite il sistema informativo “RIVENDI” ovvero mediante trasmissione informatica su supporto digitale agli uffici ACI.
Come già rilevato da questa Corte in casi analoghi (CGT I grado Palermo, sent. n. 1679/2026), “la Regione
Siciliana ha imposto in modo espresso l'uso della piattaforma 'RIVENDI', in sostituzione della raccomandata
A/R prevista dall'art. 5, comma 44, del D.L. n. 953/1982, e non può oggi legittimamente contestare modalità operative da essa stessa istituzionalizzate”.
È quindi contraddittoria e lesiva dell'affidamento del contribuente la pretesa dell'Amministrazione di negare efficacia a trasmissioni avvenute secondo le proprie disposizioni operative.
In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente rilevante il mezzo di trasmissione, deve comunque riconoscersi la buona fede e il legittimo affidamento della società ricorrente nell'aver seguito le istruzioni regionali, confidando nella validità delle comunicazioni effettuate, conformemente al principio di collaborazione e lealtà di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000).
La doglianza della Regione risulta, pertanto, infondata.
Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con annullamento delle cartelle impugnate. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura controversa e non ancora stabilizzata delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle impugnate Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti
Cosi deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno