Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 18/03/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 65/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GI NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37869 del registro di segreteria, sul ricorso in ottemperanza presentato a istanza del sig.:
XXX, nato a [...] il XXX (XXX) e residente in XXX (XXX) alla via XXX, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Brunetti e dall’Avv. Francesco Del Prete ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Manduria alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20/c, (domicilio digitale: brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it; f.delprete@pec.it);
contro:
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva (Previmil), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 4.3.2026, l’Avv. F. Del Prete per il ricorrente; nessuno comparso per l’INPS e il Ministero della Difesa.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il 20.3.2025 il sig. XXX (già in servizio presso la Marina Militare e titolare di pensione privilegiata), premesso che:
· con sentenza n. 63 del 25.3.2024 questa Sezione giurisdizionale riconosceva il suo diritto a vedere riliquidata la propria pensione, includendo l’indennità speciale annua (ISA, art. 32 della l. 31.7.1954, n. 599), l’indennità integrità speciale (IIS) per intero e i cc.dd. sei scatti (art. 6 d.lgs.30.4.1997, n. 165);
· nonostante la notifica della sentenza e la diffida alle Amministrazioni a dare esecuzione della sentenza, nessun importo gli veniva corrisposto;
ha chiesto di:
· ordinare l’ottemperanza della citata sentenza n. 63/2024, vinte le spese;
· in via istruttoria, nominare un CTU per stabilire l’esatto importo del rateo di pensione, degli arretrati, degli accessori di legge.
2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il 30.7.2025, con cui – nell’evidenziare di non essere competente alla determinazione e alla concessione del trattamento pensionistico in questione, essendo il ricorrente cessato dal servizio in data 2.7.2018 e che, pertanto, l’eventuale ricalcolo del trattamento rientrerebbe nell’esclusiva competenza dell’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. 8.8.1995, n. 335 – ha chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio.
3. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il 23.9.2025, con cui – nel significare di avere:
· eseguito la sentenza n. 63/2024 (salva ripetizione all’esito della proposta impugnazione) mediante provvedimento n. TA1052025000103, riliquidando la pensione con riconoscimento dell’IIS in misura intera, degli interessi dalla decorrenza e dei benefici di cui all’art. 4 del d.lgs 165/1997;
· posto in pagamento sin dalla decorrenza l’emolumento di cui all’art. 32 della l. n. 599/1954;
· comunicato al ricorrente con pec del 23.9.2025 che con il rateo di pensione di dicembre 2025 sarebbero stati corrisposti un importo mensile aggiornato nonché arretrati;
ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
4. – Con ordinanza n. 83 del 30.9.2025, resa all’esito della pubblica udienza del 24.9.2025, questo giudice ha: i) ordinato all’INPS di depositare – entro 90 giorni dal ricevimento della stessa ordinanza – una relazione atta a illustrare compiutamente il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico per cui è causa; ii) rinviato la causa all’udienza dell’11.2.2026.
5. – All’udienza dell’11.2.2026 la difesa dell’INPS ha esibito il cedolino di dicembre 2025 nonché l’ultima determina dell’Istituto e chiesto la concessione di un breve termine per produrre il foglio di calcolo con l’indicazione degli importi determinati al netto e al lordo.
In accoglimento di tale richiesta, la discussione del giudizio è stata aggiornata all’udienza del 4.3.2026.
6. – Con nota depositata il 19.2.2026 l’INPS ha prodotto una relazione illustrativa con determina e foglio di calcolo, il prospetto Pensione Annua Lorda (PAL) e IIS della riliquidazione nonché i cedolini pensione di dicembre 2025 e febbraio 2026, insistendo per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
7. – Da ultimo, all’udienza del 4.3.2026 la difesa del ricorrente si è soffermata sugli importi del modello SM 5007, riportandosi agli scritti difensivi e rimettendosi alla Corte quanto alla declaratoria di cessata materia del contendere chiesta dall’INPS.
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.
8. – In via pregiudiziale, deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Ministero della Difesa, in ragione del fatto che il ricorrente è cessato dal servizio in data successiva all’1.1.2010, data dalla quale l’PD (ora INPS) è subentrato nella gestione delle attività pensionistiche del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. Conseguentemente, poiché per i dipendenti rientranti in dette categorie di personale e cessati successivamente a tale data compete all’PD (ora INPS) adottare i provvedimenti definitivi di pensione, ogni pretesa volta a ottenere un diverso trattamento pensionistico, anche sotto il profilo del computo delle varie voci che lo compongono, non può che essere avanzata nei confronti dello stesso Istituto, dovendosi, per contro, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni di appartenenza dei ricorrenti.
9. – La citata sentenza n. 63/2024 ha affermato che «il ricorrente ha diritto: (i) a conseguire la rideterminazione del trattamento pensionistico con l’inclusione dei c.dd. sei scatti di cui all’art. 4 d.lgs. 165/1997, dell’I.I.S. in misura intera, nonché in aggiunta al trattamento di quiescenza a ricevere l’indennità speciale prevista dall’art. 32 della L. 599/1954; (ii) a percepire gli arretrati, costituiti, a partire dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, dalla differenza tra il trattamento privilegiato come rideterminato e quanto già percepito a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell’eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT».
10. – Dalla relazione prodotta dall’INPS in data 19.2.2026 risulta quanto segue.
A decorrere dal cedolino di dicembre 2025 la pensione è stata posta in pagamento con l’IIS non più conglobata bensì corrisposta separatamente e in misura intera, in conformità a quanto disposto dalla sentenza.
Al fine di individuare il trattamento più favorevole al ricorrente, l’Istituto ha effettuato un doppio calcolo per determinare la PAL; segnatamente:
· calcolo con sistema interamente contributivo: essendo il ricorrente iscritto alla Cassa CTPS in regime contributivo puro, a fronte di un montante contributivo di € 213.157,28 e di un coefficiente Tabella “A” ex l. n. 335/1995 di 4,24600 (cessazione dal servizio all’età di 38 anni e 9 mesi), la PAL è stata quantificata in € 8.354,46; a tale importo è stato aggiunto il 10% per il riconoscimento della pensione privilegiata di 8^ categoria Tabella A, giungendo a una PAL finale di € 9.189,88;
· calcolo ai sensi dell’art. 67 («Misura della pensione privilegiata dei militari») del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092: sommando la retribuzione alla cessazione (€ 23.378,54), la maggiorazione del 18% (€ 2.539,23), l’incremento ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 (6 scatti: € 3.034,04), la base retributiva complessiva è stata determinata in € 28.951,81; applicando il coefficiente del 30% previsto per l’8^ categoria, la PAL è risultata pari a € 8.685,54.
Essendo il primo calcolo risultato più favorevole, l’INPS ha posto in pagamento la PAL pari a € 9.189,88.
La nuova PAL alla decorrenza è passata da € 9.686,64 (comprensiva di IIS conglobata) a € 9.189,88, «in quanto l’IIS è stata scorporata dall’importo principale e contestualmente corrisposta per intero come voce autonoma».
Nel cedolino di dicembre 2025 sono stati liquidati l’arretrato IIS anno corrente (€ 8.457,60), l’arretrato IIS anni precedenti (€ 59.942,59), l’arretrato pensione mensile lorda anno corrente: € 902,86 (tassazione ordinaria) nonché l’arretrato pensione mensile lorda anni precedenti (€ 3.975,63), con le relative tassazioni di legge.
Sono stati inoltre posti in pagamento gli importi relativi all’ISA nonché calcolati interessi e rivalutazione monetaria, con corresponsione dell’importo più favorevole per il ricorrente.
11. – In relazione a quanto precede, deve ritenersi che la sentenza n. 63/2024 di questa Sezione sia stata eseguita e che sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto è avvenuto, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37869, così dispone:
· dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e ne dispone l’estromissione dal giudizio;
· dichiarata cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 300,00.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 4.3.2026.
Il Giudice (GI NA)
(F. to digitalmente)
Depositata il 18.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(GI NA)
(F. to digitalmente)
Depositata il 18.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)