Sentenza breve 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/06/2021, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00752/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2021, proposto da
Associazione per L'Annuncio Cristiano della Pace – Radio Pace, Elemedia S.p.A., Rtl 102,500 Hit Radio S.r.l., Radio Zeta S.r.l., O-Sphera S.r.l., P- Sphera S.r.l., Trasminet S.a.s. di De SS CO e MI & C, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Mauro Ferruzzi, Luciano Guerrini, Gianluca Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell'istanza n. 06.03/006722/2020 in oggetto, presentata in data 10.11.2020 (n. 343908 P.G.), ai sensi del D.Lgs 259/2003, avente per oggetto: spostamento impianti radiofonici esistenti in Via Torricelle n. 7, comunicato a mezzo PEC l'8 marzo 2021;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, anche di esecuzione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In forza del provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Verona ha respinto l’istanza presentata dalle società odierne ricorrenti finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, nonché l’autorizzazione paesaggistico/ambientale ex art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, per lo spostamento degli impianti radiofonici insistenti presso la c.d. Torricella Massimiliana II, nel sito tecnologico situato in Verona, località Torricelle, appartenente alla società El Towers spa.
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2021 le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’opera oggetto dell’istanza non può porsi in contrasto con le disposizioni del Piano degli Interventi del Comune di Verona, in quanto, oltre a trattarsi, comunque, di opera di urbanizzazione primaria, ex art. 86, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003, si tratta, nel caso di specie, dell’allocazione di un mero impianto tecnologico (antenna di trasmissione) da inserire sulla sommità di una struttura già esistente e regolarmente assentita, sì che sarebbe da escludere qualsivoglia valenza edilizia/edificatoria del manufatto, inconferente risultando, quindi, il richiamo da parte del Comune al Piano degli interventi ed in particolare all’art 57 (Cime e crinali); ciò tenuto conto, inoltre, del fatto che è precluso introdurre divieti assoluti e generalizzati alla installazione di tali impianti, e che le motivazioni addotte di carattere paesaggistico e riferibili a disposizioni urbanistiche/edilizie avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione della Soprintendenza non interpellata dal Comune di Verona, nonostante l’istanza presentata ai sensi dell’art. 146, d. lgs. n. 42 del 2004; inoltre, l’apparato andrebbe a collocarsi in un sito tecnologico nel quale sono installati altri impianti di trasmissione, così come previsto dal Piano Territoriale Provinciale, in attuazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione locale per il Paesaggio e contenute nel “Verbale di conferenza istruttoria” del 14 giugno 2018; infine, poiché il provvedimento di diniego è stato adottato oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 87 citato (la domanda essendo stata protocollata presso il Comune di Verona il 13.11.2020, e il diniego essendo stato notificato in data 8 marzo 2021);
2. secondo parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto il Comune resistente non ha dato seguito alla richiesta delle ricorrenti di rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, non essendosi espressi nel caso di specie, né la Commissione per il paesaggio, né la Soprintendenza, nonostante si trattasse di impianti incidenti su di un bene culturale, con potenziale interferenza, quindi, con un vincolo culturale in senso stretto (storico-artistico, archeologico), con conseguente necessità di assenso da parte della Soprintendenza, autorità preposta alla tutela del bene.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 26 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
Come accennato, l’istanza presentata dalle ricorrenti ha ad oggetto lo “spostamento” degli elementi di trasmissione radiofonica dal sito posto all’interno della proprietà demaniale denominata “Torricella Massimiliana II” (oggetto di provvedimento di rilascio da parte dell’Agenzia del Demanio a danno delle società ricorrenti) al sito tecnologico, posto in Verona, località Torricelle, appartenente alla società EI Towers s.p.a., utilizzato per la teleradiodiffusione: ciò mediante l’installazione di una antenna per le trasmissioni radiofoniche su di un traliccio già realizzato allo scopo.
Tale istanza ha ottenuto il parere favorevole dell’Arpav a fini sanitari.
Diversamente, su di essa non si è espressa – pacificamente – né la Commissione per il Paesaggio del Comune resistente, né la Soprintendenza, ancorché l’istanza fosse stata presentata anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004 e nonostante che, come rilevato anche dal Comune, si tratti di area soggetta a vincoli statali, ai sensi della parte III, d.lgs. n. 42 del 2004.
A sostegno del diniego oggetto della presente impugnazione il Comune di Verona ha valorizzato il fatto che:
- le opere indicate nell’istanza presentata da parte ricorrente insisterebbero su un’area classificata dal Piano degli Interventi come Parco delle Colline —Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio "c.2", e sottoposta a specifiche disposizioni di natura paesaggistico ambientale e storica ai sensi degli artt. 57 e 27 NTO, con riferimento alle “cime” e ai “crinali”, nonché alla “tutela del contesto figurativo delle ville/corti/edifici storici nel paesaggio aperto; prescrizioni per la progettazione e la localizzazione degli interventi”;
- le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, pur essendo opere di urbanizzazione primaria compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali, non sarebbero collocabili in zone di rispetto o comunque in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta;
- l'intervento progettato comporta una modifica sostanziale dell'impianto esistente, in quanto la sopraelevazione è pari a poco meno di 1/3 del palo attuale, legittimato in epoca antecedente l'approvazione del Piano degli Interventi e relative disposizioni di tutela, avvenuto con D. C. C. n. 91 del 23/12/2011;
- la sopraelevazione sostanziale di 10,60 mt. del palo esistente (già alto mt. 37,20) e l'installazione su di essa dell'elevatissimo numero di apparati di trasmissione aggraverebbe ulteriormente la percezione dell'attuale elemento detrattore esistente, come tale non assentibile.
Ai sensi dell’art. 57 delle NTO del Piano degli interventi del Comune di Verona, <<le cime e i crinali determinano una fascia di rispetto dall'edificazione non inferiore a 150 m. misurati sulla linea di massima pendenza rispetto alla cima o alla perpendicolare del crinale rispetto al punto di applicazione; tali fasce di rispetto sono inedificabili in quanto gli elementi di grande valore paesaggistico-ambientate (talvolta accompagnati da insediamenti storico architettonici pure di grande valore) che si intendono tutelare risultano strettamente connessi con i fondati naturali e antropizzati; tale percezione non deve essere interrotta da elementi detrattori e deve essere garantita l'integrità percettiva; per gli edifici esistenti si applica l'art. 26 dette presenti norme. La possibilità di recupero volumetrico in altro luogo, alternativa alla ricostruzione nell'area deve avvenire dopo attenta analisi storico-ambientale>>.
Come si può notare, la norma che precede fa riferimento a opere di “edificazione” che siano idonee ad incidere, quindi, dal punto di vista “volumetrico” nell’area sottoposta a tutela.
In tal senso, quindi, una “sopraelevazione”, come eccepita da parte resistente, può, in astratto integrare una nuova “opera”, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa tecnica che precede, purché si tratti di “edifici”.
A questo proposito, d’altronde, nel caso dell’istanza presentata dalle ricorrenti e oggetto di causa, certamente è previsto un innalzamento dell’impianto di circa 10 metri, ma ciò non integra una “sopraelevazione” nel senso appena esposto, in quanto non si tratta di un’opera di edificazione.
L’oggetto dell’istanza concerne, infatti, il mero “prolungamento” del palo portantenne “apicale” e l’apposizione sullo stesso di una serie di singole antenne atte a ospitare le emittenti provenienti dalla Torricella Massimiliana II.
Non si tratta né dell’aumento o della modifica della struttura “basale” dell’impianto, né della sopraelevazione di particolari elementi “ingombranti” dell’impianto, ma del solo palo terminale, un sostegno verticale composto da elementi flangiati di diametro variabile, modesto e in diminuzione a salire (da 27,30 a 19,30 cm), e delle singole antenne da applicare, elementi che sia singolarmente, che nel complesso, non possono essere considerate quali “strutture edilizie” o edifici ai sensi dell’art. 57 che precede.
Viene in esame, quindi, una soluzione tecnica che si va ad innestare su una struttura preesistente i cui elementi di ingombro volumetrico, di rilevanza edilizia e urbanistica, non sono alterati in aumento, né comunque modificati, e che, sotto il profilo funzionale, consente di razionalizzare, accorpandole a fini trasmissivi in un unico sistema tecnologico, tutti gli apparati di antenna già utilizzati nell’ambito della Torricella Massimiliana II.
Pertanto, anche le motivazioni addotte di natura più strettamente “paesaggistico-ambientale”, comunque svolte in applicazione della suddetta disposizione di Piano, non sono conferenti, l’opera oggetto dell’istanza non rientrando nel perimetro applicativo della suddetta disposizione.
Ciò non esclude che la medesima opera possa rilevare – se del caso anche negativamente – ai fini di una valutazione paesaggistico-ambientale e storico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, ma a tal fine l’Ente resistente avrebbe dovuto interpellare (non solo la Commissione paesaggio, ma) la Soprintendenza, come, del resto, espressamente richiesto dalle società resistente.
In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO