TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2957/2023 R.G. promossa da:
residente in Fossano, elettivamente domiciliato in Savigliano, presso Parte_1 lo studio degli avv. S. Beccaria e P. Cravero, che lo rappresentano e difendono per procura al- legata all'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O con sede in Brescia, elettivamente domiciliata in Mondovì, presso Parte_2 lo studio dell'avv. C. Bongioanni, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente all'avv. G. Le Fosse
C O N V E N U T A
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. S. Beccaria e P. Cravero per l'attore così concludono:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale adito,
In via preliminare e pregiudiziale: stante l'oggetto della presente causa, fissare termine per l'instaurazione da parte del convenuto in opposizione, quale attore sostanziale, del procedi- mento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, pena la dichiarazione d'improcedibilità della do- manda;
In via preliminare: per l'ipotesi in cui controparte ne faccia richiesta, rigettare l'avversaria istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i mo- tivi sovra evidenziati;
In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la totale assenza di legittimazione at- tiva in capo a e conseguentemente dichiarare illegittimo e quindi nullo, Parte_2 ovvero annullare e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
In via principale: per tutti i motivi dedotti in parte motiva in accoglimento della proposta op- posizione dichiarare illegittimo e quindi nullo, ovvero annullare e/o revocarsi il decreto in- giuntivo opposto, respingendo in ogni caso la domanda avversaria in quanto infondata in fatto
1 ed in diritto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese di parte convenuta in opposizione, limitare il dovuto, per tutti i motivi sovraesposti, al giusto e provato;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.”
Gli avv. G. Le Fosse e C. Bongioanni per la convenuta così concludono:
“Contrariis reiectis,
“nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione in ogni sua parte con tutte le relative domande, anche in quanto comunque infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui tutti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condan- nare l'odierno opponente al pagamento in favore di della somma comples- Parte_2 siva di € 12.525,71, oltre agli interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita dal do- vuto e sino al saldo (in ogni caso nel rispetto del limite previsto dalla Legge n.108/1996), oltre le spese del presente procedimento e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 04.10.2023 nei suoi confronti dal Tribunale di
Cuneo, su istanza di con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della Parte_2 somma di € 12.525,71, oltre interessi e spese legali, dovuta a seguito della risoluzione di un contratto di leasing dallo stesso stipulato in data 24.05.2016.
L'opponente contestava anzitutto la legittimazione attiva di alla richiesta Parte_2 di pagamento avanzata in sede monitoria, stante la mancanza di prova circa la titolarità in ca- po alla stessa dell'asserito diritto di credito vantato, rilevando altresì la documentazione insuf- ficiente allegata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio, ribadiva le proprie richieste, chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria ese- cutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza in data 30.10.2024, il
Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la cau- sa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione in decisione, concedendo i ter- mini previsti dall'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 30.07.2025, le parti richiamavano quindi le rispettive conclusioni ed argo- mentazioni e la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti, e comunque non è contestato, che, in data 24.05.2016,
(titolare dell'omonima ditta individuale) ha stipulato con Parte_1 Controparte_1 un contratto di locazione finanziaria – leasing della durata di 59 mesi, avente ad oggetto l'autoveicolo Nissan AV (targato FC637NP) del complessivo valore di euro 27.719,01, ri- sultante dalla fattura d'acquisto (v. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
2 L'autovettura è stata consegnata al in data 10.06.2016 (v. verbale di presa in conse- Pt_1 gna, doc. n. 4 del fascicolo monitorio), ma quest'ultimo si è reso inadempiente nel pagamento di quanto dovuto e, di conseguenza, ha proceduto al recupero ed alla vendi- Controparte_1 ta dell'autovettura oggetto del contratto, ricavando la somma di euro 10.810,00 che è stata portata a deconto del maggior credito (v. doc. n. 5 del fascicolo monitorio).
Alla data del 11.06.2020, il suddetto contratto di leasing (al netto di quanto incassato dalla vendita dell'autovettura) presentava un saldo debitorio pari ad euro 12.525,71, come attestato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. sottoscritto da (v. doc. n. 6 del fascicolo Controparte_1 monitorio).
In forza di un contratto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ., concluso in data
08.06.2020, ha acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari in- Parte_2 CP_1 dividuabili “in blocco”, tra cui quello vantato nei confronti del , con annessi privile- Pt_1 gi, garanzie ed accessori (v. doc. n. 7 del fascicolo monitorio), subentrando quindi in tutti i di- ritti già vantati da nei confronti del suddetto debitore ceduto. CP_1
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale pro- duce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., per cui i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Ciò premesso, si osserva che l'opponente ha eccepito in primo luogo la mancanza della titola- rità del credito in capo a Parte_2
Al riguardo, è sufficiente rilevare che la convenuta opposta ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito, la nota del 04.09.2020 inviata al , con cui è gli stata comuni- Pt_1 cata l'operazione di cessione, lo NDG assegnato alla sua posizione, nonché l'ammontare della residua somma dovuta, ed infine il relativo elenco crediti con evidenza del nome della posi- zione in causa ” (v. docc. nn. 7, 8 e 10 del fascicolo monitorio). Parte_1
La convenuta ha inoltre depositato la dichiarazione di cessione del credito resa Parte_2 dalla cedente (v. doc. n. 1 allegato alla comparsa di risposta). Controparte_1
Tutti questi elementi sono documentalmente provati e non sono stati specificatamente conte- stati dall'opponente, per cui deve ritenersi pienamente dimostrata la titolarità del credito da parte di ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. Parte_2
Riguardo alle contestazioni in merito alla documentazione prodotta, da quanto sopra esposto emerge chiaramente che sono stati prodotti tutti i documenti che costituiscono gli elementi costitutivi del credito, ossia il contratto di leasing sottoscritto dal beneficiario, la fattura di ac- quisto del bene concesso in leasing, il verbale del 10.06.2016 attestante la consegna del bene oggetto di leasing al , la certificazione ex art. 50 TUB e l'estratto conto con i movi- Pt_1 menti contabili che determinano l'importo ingiunto.
Peraltro, nel contratto l'opponente ha espressamente dichiarato (tramite sottoscrizione non contestata in giudizio) di aver ricevuto copia “completa e sottoscritta” della richiesta di loca- zione finanziaria.
L'opponente afferma infine che non sia possibile ricostruire il costo complessivo del finan- ziamento, poiché il contratto di leasing contiene solo il TAN e il TAEG.
3 L'affermazione è peraltro del tutto illogica, posto che il TAEG ha proprio la funzione specifi- ca di rendere edotto il contraente del costo complessivo del finanziamento.
Nei confronti del TAN, invece, non viene formulata alcuna eccezione di nullità, sicché il tasso pattuito ed applicato è pienamente legittimo.
Comunque, dalla lettura del contratto, emergono chiaramente:
- il costo del veicolo offerto in godimento (€. 23.293,38);
- il numero totale dei canoni (60), l'ammontare degli stessi (€. 2779,06 per il primo, €. 399,23 per i restanti 59) e la periodicità (mensile);
- il valore dell'opzione/riscatto del bene (€. 1.132,57).
Le condizioni economiche dell'operazione sono state quindi chiaramente determinate, per cui l'opponente ne conosceva bene gli esatti costi.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri indicati dal DM 147/2022, applicando lo sca- glione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Tab. 2).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 in data 04.10.2023 dal Tribunale di Cuneo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso pro-
[...] fessionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 01/08/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2957/2023 R.G. promossa da:
residente in Fossano, elettivamente domiciliato in Savigliano, presso Parte_1 lo studio degli avv. S. Beccaria e P. Cravero, che lo rappresentano e difendono per procura al- legata all'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O con sede in Brescia, elettivamente domiciliata in Mondovì, presso Parte_2 lo studio dell'avv. C. Bongioanni, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente all'avv. G. Le Fosse
C O N V E N U T A
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. S. Beccaria e P. Cravero per l'attore così concludono:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale adito,
In via preliminare e pregiudiziale: stante l'oggetto della presente causa, fissare termine per l'instaurazione da parte del convenuto in opposizione, quale attore sostanziale, del procedi- mento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, pena la dichiarazione d'improcedibilità della do- manda;
In via preliminare: per l'ipotesi in cui controparte ne faccia richiesta, rigettare l'avversaria istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i mo- tivi sovra evidenziati;
In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la totale assenza di legittimazione at- tiva in capo a e conseguentemente dichiarare illegittimo e quindi nullo, Parte_2 ovvero annullare e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
In via principale: per tutti i motivi dedotti in parte motiva in accoglimento della proposta op- posizione dichiarare illegittimo e quindi nullo, ovvero annullare e/o revocarsi il decreto in- giuntivo opposto, respingendo in ogni caso la domanda avversaria in quanto infondata in fatto
1 ed in diritto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese di parte convenuta in opposizione, limitare il dovuto, per tutti i motivi sovraesposti, al giusto e provato;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.”
Gli avv. G. Le Fosse e C. Bongioanni per la convenuta così concludono:
“Contrariis reiectis,
“nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione in ogni sua parte con tutte le relative domande, anche in quanto comunque infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui tutti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condan- nare l'odierno opponente al pagamento in favore di della somma comples- Parte_2 siva di € 12.525,71, oltre agli interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita dal do- vuto e sino al saldo (in ogni caso nel rispetto del limite previsto dalla Legge n.108/1996), oltre le spese del presente procedimento e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 04.10.2023 nei suoi confronti dal Tribunale di
Cuneo, su istanza di con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della Parte_2 somma di € 12.525,71, oltre interessi e spese legali, dovuta a seguito della risoluzione di un contratto di leasing dallo stesso stipulato in data 24.05.2016.
L'opponente contestava anzitutto la legittimazione attiva di alla richiesta Parte_2 di pagamento avanzata in sede monitoria, stante la mancanza di prova circa la titolarità in ca- po alla stessa dell'asserito diritto di credito vantato, rilevando altresì la documentazione insuf- ficiente allegata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio, ribadiva le proprie richieste, chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria ese- cutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza in data 30.10.2024, il
Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la cau- sa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione in decisione, concedendo i ter- mini previsti dall'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 30.07.2025, le parti richiamavano quindi le rispettive conclusioni ed argo- mentazioni e la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti, e comunque non è contestato, che, in data 24.05.2016,
(titolare dell'omonima ditta individuale) ha stipulato con Parte_1 Controparte_1 un contratto di locazione finanziaria – leasing della durata di 59 mesi, avente ad oggetto l'autoveicolo Nissan AV (targato FC637NP) del complessivo valore di euro 27.719,01, ri- sultante dalla fattura d'acquisto (v. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
2 L'autovettura è stata consegnata al in data 10.06.2016 (v. verbale di presa in conse- Pt_1 gna, doc. n. 4 del fascicolo monitorio), ma quest'ultimo si è reso inadempiente nel pagamento di quanto dovuto e, di conseguenza, ha proceduto al recupero ed alla vendi- Controparte_1 ta dell'autovettura oggetto del contratto, ricavando la somma di euro 10.810,00 che è stata portata a deconto del maggior credito (v. doc. n. 5 del fascicolo monitorio).
Alla data del 11.06.2020, il suddetto contratto di leasing (al netto di quanto incassato dalla vendita dell'autovettura) presentava un saldo debitorio pari ad euro 12.525,71, come attestato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. sottoscritto da (v. doc. n. 6 del fascicolo Controparte_1 monitorio).
In forza di un contratto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ., concluso in data
08.06.2020, ha acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari in- Parte_2 CP_1 dividuabili “in blocco”, tra cui quello vantato nei confronti del , con annessi privile- Pt_1 gi, garanzie ed accessori (v. doc. n. 7 del fascicolo monitorio), subentrando quindi in tutti i di- ritti già vantati da nei confronti del suddetto debitore ceduto. CP_1
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale pro- duce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., per cui i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Ciò premesso, si osserva che l'opponente ha eccepito in primo luogo la mancanza della titola- rità del credito in capo a Parte_2
Al riguardo, è sufficiente rilevare che la convenuta opposta ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito, la nota del 04.09.2020 inviata al , con cui è gli stata comuni- Pt_1 cata l'operazione di cessione, lo NDG assegnato alla sua posizione, nonché l'ammontare della residua somma dovuta, ed infine il relativo elenco crediti con evidenza del nome della posi- zione in causa ” (v. docc. nn. 7, 8 e 10 del fascicolo monitorio). Parte_1
La convenuta ha inoltre depositato la dichiarazione di cessione del credito resa Parte_2 dalla cedente (v. doc. n. 1 allegato alla comparsa di risposta). Controparte_1
Tutti questi elementi sono documentalmente provati e non sono stati specificatamente conte- stati dall'opponente, per cui deve ritenersi pienamente dimostrata la titolarità del credito da parte di ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. Parte_2
Riguardo alle contestazioni in merito alla documentazione prodotta, da quanto sopra esposto emerge chiaramente che sono stati prodotti tutti i documenti che costituiscono gli elementi costitutivi del credito, ossia il contratto di leasing sottoscritto dal beneficiario, la fattura di ac- quisto del bene concesso in leasing, il verbale del 10.06.2016 attestante la consegna del bene oggetto di leasing al , la certificazione ex art. 50 TUB e l'estratto conto con i movi- Pt_1 menti contabili che determinano l'importo ingiunto.
Peraltro, nel contratto l'opponente ha espressamente dichiarato (tramite sottoscrizione non contestata in giudizio) di aver ricevuto copia “completa e sottoscritta” della richiesta di loca- zione finanziaria.
L'opponente afferma infine che non sia possibile ricostruire il costo complessivo del finan- ziamento, poiché il contratto di leasing contiene solo il TAN e il TAEG.
3 L'affermazione è peraltro del tutto illogica, posto che il TAEG ha proprio la funzione specifi- ca di rendere edotto il contraente del costo complessivo del finanziamento.
Nei confronti del TAN, invece, non viene formulata alcuna eccezione di nullità, sicché il tasso pattuito ed applicato è pienamente legittimo.
Comunque, dalla lettura del contratto, emergono chiaramente:
- il costo del veicolo offerto in godimento (€. 23.293,38);
- il numero totale dei canoni (60), l'ammontare degli stessi (€. 2779,06 per il primo, €. 399,23 per i restanti 59) e la periodicità (mensile);
- il valore dell'opzione/riscatto del bene (€. 1.132,57).
Le condizioni economiche dell'operazione sono state quindi chiaramente determinate, per cui l'opponente ne conosceva bene gli esatti costi.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri indicati dal DM 147/2022, applicando lo sca- glione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Tab. 2).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 in data 04.10.2023 dal Tribunale di Cuneo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso pro-
[...] fessionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 01/08/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
4