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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3053/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NUNZIATA BIAGIO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 19/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 24/06/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA GE IA (al N. 8, Parte I, anno 2004). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, (in Sarno il 08/08/2005), le parti hanno indicato compiutamente nel Parte_3 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 14/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti saranno libere di fissare la propria residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno, e si obbligano a comunicare gli eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
3) La casa coniugale, sita in SA GE IA (NA), alla via Giugliani n. 64, resta assegnata alla
. Parte_1
4) I coniugi rinunciano ad ogni reciproco diritto e/o richiesta di natura economica.
5) Il sig. si impegna ed obbliga a versare, direttamente, alla figlia maggiorenne Parte_2 Parte_3
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00), entro il
[...] giorno 15 di ogni mese e con decorrenza da gennaio 2025, mediante accredito sulla carta Postepay avente IBAN
[...], a lei intestata. Tale somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.”
2 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
NN VE (NA) il 12/03/1979, e , Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a SA GE IA (NA) il 24/06/2004 (atto n. 8, Parte I, anno 2004);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA GE IA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3053/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NUNZIATA BIAGIO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 19/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 24/06/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA GE IA (al N. 8, Parte I, anno 2004). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, (in Sarno il 08/08/2005), le parti hanno indicato compiutamente nel Parte_3 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 14/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti saranno libere di fissare la propria residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno, e si obbligano a comunicare gli eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
3) La casa coniugale, sita in SA GE IA (NA), alla via Giugliani n. 64, resta assegnata alla
. Parte_1
4) I coniugi rinunciano ad ogni reciproco diritto e/o richiesta di natura economica.
5) Il sig. si impegna ed obbliga a versare, direttamente, alla figlia maggiorenne Parte_2 Parte_3
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00), entro il
[...] giorno 15 di ogni mese e con decorrenza da gennaio 2025, mediante accredito sulla carta Postepay avente IBAN
[...], a lei intestata. Tale somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.”
2 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
NN VE (NA) il 12/03/1979, e , Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a SA GE IA (NA) il 24/06/2004 (atto n. 8, Parte I, anno 2004);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA GE IA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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