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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3986/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031131582505 RECUP.CREDITI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata ha ad oggetto “Consap, recupero fondi anno 2011”. Dal contenuto della sentenza presupposta (del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere nr. 272/2013) emerge che con tale cartella
è stato chiesto il pagamento di quanto oggetto dell'azione di regresso esercitata dal FGVS nei confronti di
Nominativo_1. Più precisamente, nella causa conclusa con la sentenza presupposta una società ha agito nei confronti di Nominativo_1 e del FGVS per il risarcimento danni da sinistro stradale. La domanda è stata accolta ed è stata accolta anche l'azione di regresso del FGVS nei confronti Nominativo_1. La cartella impugnata ha ad oggetto proprio il recupero delle somme pagate dal FGVS. Pertanto, sussiste il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Ciò premesso, è dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 12/1/2026
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Lucio Di Nosse
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3986/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031131582505 RECUP.CREDITI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata ha ad oggetto “Consap, recupero fondi anno 2011”. Dal contenuto della sentenza presupposta (del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere nr. 272/2013) emerge che con tale cartella
è stato chiesto il pagamento di quanto oggetto dell'azione di regresso esercitata dal FGVS nei confronti di
Nominativo_1. Più precisamente, nella causa conclusa con la sentenza presupposta una società ha agito nei confronti di Nominativo_1 e del FGVS per il risarcimento danni da sinistro stradale. La domanda è stata accolta ed è stata accolta anche l'azione di regresso del FGVS nei confronti Nominativo_1. La cartella impugnata ha ad oggetto proprio il recupero delle somme pagate dal FGVS. Pertanto, sussiste il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Ciò premesso, è dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 12/1/2026
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Lucio Di Nosse