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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1021, 1082 e 1098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 1021, 1082 e 1098
dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo
- ricorrente/resistente in riassunzione -
E
e CP_1 Controparte_2
assistite e difese dall'avv. Eugenio Scrocca
- ricorrenti/resistenti in riassunzione - E
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
assistiti e difesi dagli avv. Carlo Guglielmi e Andrea Scivoletto
- ricorrenti/resistenti in riassunzione -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, , , , CP_1 Controparte_3 Controparte_4
e e , dipendenti del Comune di Roma inquadrati nella Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
categoria D del CCNL Regioni e Autonomie Locali dal 2010 ( dal 2008), posizione economica D1 o D2, CP_1
adivano il Tribunale del lavoro di Roma e premesso che avevano svolto presso l'Ente a partire dal 1998
( e dal 1999 ( e ) dal 2000 ( e dal 2002 ( le mansioni di CP_6 CP_4 CP_1 CP_3 CP_2 CP_5
giornalista, riconducibili alla posizione economica D3, chiedevano il riconoscimento:
quanto alla , del diritto all'inquadramento in D3 dal 27.01.1999 (messa in servizio della ricorrente CP_1
come giornalista), o, in subordine, dal 28.06.2000 (entrata in vigore L. n. 150/2000) oppure ancora, in ulteriore subordine, dalla data di iscrizione della ricorrente all'Ordine professionale (7.05.2010) con condanna di al pagamento delle differenze retributive dal 1.06.2009 al 1.06.2014, per Parte_1
€.38.250,31 nonché all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI;
quanto alla , del diritto all'inquadramento in D3 dal 24.10.1999 con condanna di al CP_3 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.46.112,08, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI;
quanto alla del diritto all'inquadramento in D3 dal 15.04.1998 con condanna di al CP_4 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.30.467,85, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI; quanto alla del diritto all'inquadramento in D3 dal 1.09.2002, con condanna di al CP_5 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.38.183,88, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI;
quanto allo del diritto all'inquadramento in D3 dal 27.04.1998, con condanna di al CP_6 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.27.360,40, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l CP_7
quanto alla del diritto all'inquadramento in D3 dal 15.12.2000 con condanna di al CP_2 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.05.2009 al 1.05.2014 per €.57.615,98, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI.
2. Nel rituale contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1599/2017 in parziale accoglimento dei ricorsi, così statuiva: “condanna l'amministrazione a corrispondere a ciascun ricorrente la differenza fra quanto percepito e quanto spettante, per i medesimi titoli, parametrato alla categoria D3, dal
29.1.2010 alla data di deposito del ricorso, maggiorato dei soli interessi via via maturati;
rigetta la residua domanda.”
Affermava il primo giudice:
che le funzioni giornalistiche svolte dai ricorrenti nell'ambito dell'Ufficio Stampa non erano state specificatamente contestate dall'Amministrazione resistente e, in ogni caso, erano documentalmente dimostrate;
che non poteva essere accolta la domanda di inquadramento nella categoria D3, stante il disposto di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 165/2001;
che era fondata la domanda volta a percepire le differenze retributive maturate, per effetto dell'adibizione alle mansioni giornalistiche, nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
che, per il periodo precedente ogni credito si era prescritto. 3. Accogliendo per quanto di ragione sia l'appello principale proposto da sia quello incidentale Parte_1
avanzato dalla con sentenza n. 1129/2020 pubblicata il 19 maggio 2020, la Corte di appello di Roma CP_2
condannava < Parte_1
spettante, per i medesimi titoli, parametrato alla categoria D3, maggiorata dei soli interessi via via maturati,
per i periodi di seguito indicati a fianco di ciascun nominativo:
dal 29.1.2010 all'1.6.2014 per;
CP_1
dal 12.9.2009 all'1.5.2014 per CP_2
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 per;
CP_3
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 per CP_4
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 per CP_5
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 . CP_6
Riteneva la Corte:
che i ricorrenti avevano svolto pacificamente attività giornalistica, quali addetti all'Ufficio Stampa comunale;
che era infondata la censura dell'appellante principale con cui era stata denunziata la erronea individuazione della classe economica D3 quale parametro di riferimento per le differenze retributive;
che, invero, era <
qualifica funzionale poi confluita nella categoria D, posizione inziale D3, alla quale sono pertanto riconducibili le mansioni svolte dagli odierni appellati nel periodo per il quale sono state richieste le differenze retributive>>;
che era fondato motivo di gravame relativo al vizio di ultrapetizione, poiché il Tribunale aveva <
l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate dai ricorrenti dal quinquennio precedente alla notifica dei ricorsi di primo grado fino alla data del deposito degli stessi, ma, nelle conclusioni di tali atti introduttivi, i lavoratori hanno limitato le loro richieste a date antecedenti>>; che era < in quanto è Controparte_2
documentalmente provato che la notifica del suo ricorso di primo grado non è avvenuta il 29.1.2015, come affermato dal Tribunale, bensì in data 12.9.2014 e, pertanto, la prescrizione quinquennale del suo credito non è maturata per il periodo successivo al 12.9.2009>>.
4. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Parte_1
Resistevano tutti i dipendenti, ad eccezione della CP_2
5. Con ordinanza n. 2885/2025, la Cassazione accoglieva il ricorso, affermando i seguenti principi:
a) “L'esecuzione di fatto e in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, da parte di dipendenti di un ente locale di prestazioni comunque riconducibili alla categoria D di cui alle declaratorie contenute nell'allegato A del CCNL del 31 marzo 1999 revisione sistema classificazione professionale del
Comparto Regioni ed autonomie locali non comporta lo svolgimento di mansioni superiori rilevanti ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora i detti dipendenti non appartengano formalmente a una categoria inferiore”;
b) “L'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, pur prevedendo l'iscrizione all'albo professionale dei relativi addetti e un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, è un'articolazione organizzativa finalizzata a un'attività
d'informazione istituzionale e si colloca nella struttura gerarchica degli enti per il tramite del capo ufficio stampa, sicché il personale che vi presta servizio - se non incardinato nell'ufficio già prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di addetto all'ufficio stampa pubblico, che, pur trovando nella previa iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non è assimilabile alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo della spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività
giornalistica”.
6. Ha chiarito la Corte: <
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L, n. 30580 del 22 novembre
2019).
Nella specie, in effetti, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la Corte d'Appello di Roma –
pure sollecitata dall'appellante - abbia eseguito (o dato conto dell'espletamento da parte del Tribunale) del suddetto procedimento trifasico, accertando le effettive prestazioni eseguite e le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, indicando i profili caratterizzanti le mansioni di dette qualifiche e ponendole in raffronto con quelle superiori rivendicate.
Ciò rileva, soprattutto, in quanto, per la S.C., l'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni (i dipendenti erano stati ad esso assegnati, nella specie, come indicato nella sentenza impugnata), disciplinato dalla legge n. 150 del 2000 e con riferimento al quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale per i suoi addetti e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti,
ha certo natura giornalistica (Cass., SU, n. 21764 del 29 luglio 2021), ma è pur sempre un'articolazione organizzativa finalizzata allo svolgimento di una attività informativa istituzionale, che si inserisce nella linea gerarchica degli enti attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa e il cui personale, se non già incardinato nell'ufficio prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di "addetto all'ufficio stampa pubblico", il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla legge n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo di quei tratti di spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica
(Cass., Sez. L, n. 11543 del 15 giugno 2020).
Il giudice del merito, allora, atteso che gli attuali intimati non avevano affermato di essere appartenenti all'ex
VIII qualifica funzionale al momento del passaggio dal sistema precedente a quello di cui al CCNL del 31 marzo
1999, doveva accertare in concreto le mansioni svolte nel periodo rilevante dagli interessati.
Nel fare ciò, non poteva limitarsi a valutare lo svolgimento, da parte loro, di attività redazionale (come risultante dalla documentazione) e l'iscrizione degli stessi all'ordine professionale dei giornalisti.
Il giudice del merito, invece, doveva accertare che i dipendenti in questione svolgevano, attualmente, le prestazioni tipiche di un giornalista appartenente all'allora VIII qualifica funzionale, alla luce del fatto, però,
che, comunque, gli addetti all'ufficio stampa di un ente locale, se non già incardinati nell'ufficio medesimo prima dell'entrata in vigore della detta legge n. 150 del 2000, sono da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di "addetto all'ufficio stampa pubblico", il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla legge n.
69 del 1963.
Ovviamente, il giudice del merito doveva considerare che, in base all'art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001,
lo svolgimento di mansioni superiori sussiste soltanto in presenza dell'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Compiuta questa attività, la corte territoriale, poi, era tenuta a verificare se le mansioni in concreto svolte non rientrassero nella categoria di appartenenza formale (A, B, C o D, da intendere a prescindere dalle posizioni economiche riconoscibili) degli interessati.
Nel caso i dipendenti fossero stati, nel periodo di tempo rilevante, assegnati a una categoria inferiore a quella
D (quindi, A, B o C) essi avrebbero avuto diritto a percepire somme ulteriori.
Avrebbe trovato applicazione, allora, il principio enunciato dalla recente ordinanza di questa sezione n. 22958
del 20 agosto 2024, secondo la quale, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Essi avrebbero dovuto ottenere, quindi, un supplemento di retribuzione parametrato a quanto ricevuto da un dipendente di categoria D, posizione economica D1.
Qualora, al contrario, essi fossero appartenuti alla categoria D, allora nulla avrebbero potuto percepire in base all'azione esercitata.
La sentenza impugnata, però, non dà conto della verifica sopra descritta>>.
7. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati, da in data 24 aprile 2025, da Parte_1 CP_1
e in data 2 maggio 2025 e da , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e in data 5 maggio 2025, il giudizio veniva riassunto dinanzi a questa Corte, Controparte_5 Controparte_6
designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
8. Preso atto dei principi affermati dalla S.C. - come impone l'art. 384, comma 2, c.p.c. - risultano infondate le domande avanzate dagli originari ricorrenti.
Pacificamente, è stata inquadrata nella categoria D in data 22.12.2008, mentre CP_1 CP_4
, e sono stati inquadrati nel cat. D dal 31.12.2010. CP_6 CP_3 CP_2 CP_5
Rammentato che, secondo la Cass., soltanto nel caso in cui i ricorrenti fossero stati, nel periodo di tempo rilevante, assegnati a una categoria inferiore a quella D (quindi, A, B o C) essi avrebbero avuto diritto a percepire somme ulteriori, mentre se fossero appartenuti alla categoria D, nulla avrebbero potuto percepire in base all'azione esercitata, si possono trarre le seguenti, preliminari, conseguenze: 8.1 la domanda della è totalmente infondata, poiché il giudice di appello le ha riconosciuto differenze CP_1
per il periodo 29.1.2010 all'1.6.2014, ossia per un arco temporale in cui la ricorrente era inquadrata nella categoria D;
la domanda degli altri dipendenti è infondata, in radice e per gli stessi motivi, relativamente al periodo
31.12.2010 – 1.11.2014.
8.2 Quanto al periodo precedente (che decorre dal 12.9.2009 per la e dal 29.1.2010 per tutti gli CP_2
altri) i lavoratori avrebbe dovuto provare che l'attività concretamente svolta fosse inquadrabile nella categoria D e non in quella C.
Sennonché i dipendenti si sono limitati a dedurre di aver svolto attività redazionale (come risultante dalla documentazione) e di essere iscritti all'ordine professionale dei giornalisti, mentre, come rimarcato dalla sentenza rescindente, avrebbero dovuto (innanzitutto allegare e poi) provare che le mansioni in concreto espletate rientravano, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, nella categoria D, ove appartengono:
a) il lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
b) lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca,
acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
c) lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
d) lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 8.3 Tutto questo non emerge dalla documentazione esibita dai dipendenti, né comprova (e tanto meno in misura prevalente) l'attività di un giornalista pubblicista (indicato dal CCNL come uno dei profili esemplificativi), che consiste nella ricerca di notizie, raccolta dati e interviste, stesura di articoli, recensioni,
cronache, reportage, ecc. e non in una mera attività redazionale tipica dell'addetto stampa - che intrattiene rapporti diretti con la stampa - o di responsabile di alcune iniziative editoriali e che, in particolare, ricerca,
raccoglie, rielabora e manda in onda tutte le notizie utili al cittadino che emergono dall'attività del Comune.
8.4 Invero, con riferimento al periodo antecedente al 31.12.20210:
la ha esibito una lettera del 23.9.2009 di incarico di svolgere attività redazionali (che, di per sé, non CP_2
sono assimilabili a quelle del giornalista pubblicista, come affermato dalla sentenza rescindente) e la delibera del 15.4.2004, di incarico di Direttore Responsabile del notiziario VA NE (che non v'è prova che abbia comportato l'espletamento dell'attività tipica del giornalista pubblicista, ossia di recensioni, cronache,
reportage, ecc.).
Lo ha richiamato l'attività svolta quale addetto stampa in virtù di una lettera del 15 aprile 2004 CP_6
(“ricerca, raccoglie, rielabora e manda in onda tutte le notizie utili al cittadino che emergono dall'attività del
Comune”), ossia l'attività redazionale tipica dell'addetto stampa e non del giornalista pubblicista.
Analogo tipo di attività la ha dedotto di aver svolto in base alle delibere 731/2010 (“raccolta dei CP_3
dati e la preparazione dei testi per i siti internet comunali con finalità di promozione e informazione turistica”
ecc.) e dell'ordine di servizio 11/2010 (“Misurazione dell'utilizzo e degli utenti dei servizi on line;
Partecipazione alla conduzione tecnica die progetti di TV Digitale e Web Tv;
Manutenzione e aggiornamento dei contenuti delle pagine informative associate ai servizi on line di portale;
Misurazione della soddisfazione degli utenti dei processi di erogazione dei servizi in rete del Comune di Roma;
Redazione, pubblicazione e aggiornamento delle pagine di Portale del sito del Dip XVII, relative alle attività della II U.O..”).
Lo stesso dicasi per la (che ha evocato un ordine di servizio del 2008 che la qualificava “redattrice della CP_4
Redazione Portale”) e per (addetta prevalentemente, in base a un ordine di servizio del Controparte_5
25.11.2004, ai seguenti compiti: redattrice del mensile di Comunicazione Interna "In Comune", cura della ricerca dell'organizzazione di materiali e notizie utili, redazione del testo ecc.; speaker del notiziario di
RadioRomaComune; redattrice di testi per pubblicazioni dell'Ufficio Comunicazione, redazione, digitazione e inserimento dei testi web ecc.).
Delle attività rientranti nella categoria livello D e sopra riportate al punto 8.2, lett. a), b) e c) non v'è alcuna traccia documentale.
E non vi sono elementi sufficienti per affermare che i predetti dipendenti abbiano espletato attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente,
comportanti un significativo grado di complessità.
Né constano specifiche attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Non ricorre, dunque, neanche la possibilità di intravedere quei compiti, sopra riportati al punto 8.2, lett. d)
che danno diritto all'inquadramento nella categoria D.
Nessuno dei lavoratori ha articolato prova testimoniale a conforto di un'attività avente caratteristiche tipiche del lavoratore della ripetuta categoria D.
9. In conclusione, le domande attoree, rimaste indimostrate nel loro presupposto di fatto, vanno rigettate.
Le spese dell'intero processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
2885/2025, sul ricorso in riassunzione proposti in data 24 aprile 2025 da , in data 2 maggio Parte_1
2025 da e e in data 5 maggio 2025 da , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e , così provvede:
[...] Controparte_5 Controparte_6 rigetta le originarie domande proposte da , , , CP_1 Controparte_3 Controparte_4
e e;
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
condanna , , , e e CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio dell'intero processo, Controparte_2 Parte_1
che così liquida:
€.9.000,00 per il primo grado del giudizio;
€.9.000,00 per il giudizio di appello;
€.7.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.9.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 1021, 1082 e 1098
dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo
- ricorrente/resistente in riassunzione -
E
e CP_1 Controparte_2
assistite e difese dall'avv. Eugenio Scrocca
- ricorrenti/resistenti in riassunzione - E
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
assistiti e difesi dagli avv. Carlo Guglielmi e Andrea Scivoletto
- ricorrenti/resistenti in riassunzione -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, , , , CP_1 Controparte_3 Controparte_4
e e , dipendenti del Comune di Roma inquadrati nella Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
categoria D del CCNL Regioni e Autonomie Locali dal 2010 ( dal 2008), posizione economica D1 o D2, CP_1
adivano il Tribunale del lavoro di Roma e premesso che avevano svolto presso l'Ente a partire dal 1998
( e dal 1999 ( e ) dal 2000 ( e dal 2002 ( le mansioni di CP_6 CP_4 CP_1 CP_3 CP_2 CP_5
giornalista, riconducibili alla posizione economica D3, chiedevano il riconoscimento:
quanto alla , del diritto all'inquadramento in D3 dal 27.01.1999 (messa in servizio della ricorrente CP_1
come giornalista), o, in subordine, dal 28.06.2000 (entrata in vigore L. n. 150/2000) oppure ancora, in ulteriore subordine, dalla data di iscrizione della ricorrente all'Ordine professionale (7.05.2010) con condanna di al pagamento delle differenze retributive dal 1.06.2009 al 1.06.2014, per Parte_1
€.38.250,31 nonché all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI;
quanto alla , del diritto all'inquadramento in D3 dal 24.10.1999 con condanna di al CP_3 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.46.112,08, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI;
quanto alla del diritto all'inquadramento in D3 dal 15.04.1998 con condanna di al CP_4 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.30.467,85, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI; quanto alla del diritto all'inquadramento in D3 dal 1.09.2002, con condanna di al CP_5 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.38.183,88, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI;
quanto allo del diritto all'inquadramento in D3 dal 27.04.1998, con condanna di al CP_6 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.11.2009 al 1.11.2014 per €.27.360,40, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l CP_7
quanto alla del diritto all'inquadramento in D3 dal 15.12.2000 con condanna di al CP_2 Parte_1
pagamento delle differenze retributive dal 1.05.2009 al 1.05.2014 per €.57.615,98, nonché
all'aggiornamento del TFR ed alla regolarizzazione previdenziale presso l'INPGI.
2. Nel rituale contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1599/2017 in parziale accoglimento dei ricorsi, così statuiva: “condanna l'amministrazione a corrispondere a ciascun ricorrente la differenza fra quanto percepito e quanto spettante, per i medesimi titoli, parametrato alla categoria D3, dal
29.1.2010 alla data di deposito del ricorso, maggiorato dei soli interessi via via maturati;
rigetta la residua domanda.”
Affermava il primo giudice:
che le funzioni giornalistiche svolte dai ricorrenti nell'ambito dell'Ufficio Stampa non erano state specificatamente contestate dall'Amministrazione resistente e, in ogni caso, erano documentalmente dimostrate;
che non poteva essere accolta la domanda di inquadramento nella categoria D3, stante il disposto di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 165/2001;
che era fondata la domanda volta a percepire le differenze retributive maturate, per effetto dell'adibizione alle mansioni giornalistiche, nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
che, per il periodo precedente ogni credito si era prescritto. 3. Accogliendo per quanto di ragione sia l'appello principale proposto da sia quello incidentale Parte_1
avanzato dalla con sentenza n. 1129/2020 pubblicata il 19 maggio 2020, la Corte di appello di Roma CP_2
condannava < Parte_1
spettante, per i medesimi titoli, parametrato alla categoria D3, maggiorata dei soli interessi via via maturati,
per i periodi di seguito indicati a fianco di ciascun nominativo:
dal 29.1.2010 all'1.6.2014 per;
CP_1
dal 12.9.2009 all'1.5.2014 per CP_2
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 per;
CP_3
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 per CP_4
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 per CP_5
dal 29.1.2010 all'1.11.2014 . CP_6
Riteneva la Corte:
che i ricorrenti avevano svolto pacificamente attività giornalistica, quali addetti all'Ufficio Stampa comunale;
che era infondata la censura dell'appellante principale con cui era stata denunziata la erronea individuazione della classe economica D3 quale parametro di riferimento per le differenze retributive;
che, invero, era <
qualifica funzionale poi confluita nella categoria D, posizione inziale D3, alla quale sono pertanto riconducibili le mansioni svolte dagli odierni appellati nel periodo per il quale sono state richieste le differenze retributive>>;
che era fondato motivo di gravame relativo al vizio di ultrapetizione, poiché il Tribunale aveva <
l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate dai ricorrenti dal quinquennio precedente alla notifica dei ricorsi di primo grado fino alla data del deposito degli stessi, ma, nelle conclusioni di tali atti introduttivi, i lavoratori hanno limitato le loro richieste a date antecedenti>>; che era < in quanto è Controparte_2
documentalmente provato che la notifica del suo ricorso di primo grado non è avvenuta il 29.1.2015, come affermato dal Tribunale, bensì in data 12.9.2014 e, pertanto, la prescrizione quinquennale del suo credito non è maturata per il periodo successivo al 12.9.2009>>.
4. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Parte_1
Resistevano tutti i dipendenti, ad eccezione della CP_2
5. Con ordinanza n. 2885/2025, la Cassazione accoglieva il ricorso, affermando i seguenti principi:
a) “L'esecuzione di fatto e in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, da parte di dipendenti di un ente locale di prestazioni comunque riconducibili alla categoria D di cui alle declaratorie contenute nell'allegato A del CCNL del 31 marzo 1999 revisione sistema classificazione professionale del
Comparto Regioni ed autonomie locali non comporta lo svolgimento di mansioni superiori rilevanti ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora i detti dipendenti non appartengano formalmente a una categoria inferiore”;
b) “L'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, pur prevedendo l'iscrizione all'albo professionale dei relativi addetti e un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, è un'articolazione organizzativa finalizzata a un'attività
d'informazione istituzionale e si colloca nella struttura gerarchica degli enti per il tramite del capo ufficio stampa, sicché il personale che vi presta servizio - se non incardinato nell'ufficio già prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di addetto all'ufficio stampa pubblico, che, pur trovando nella previa iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non è assimilabile alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo della spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività
giornalistica”.
6. Ha chiarito la Corte: <
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L, n. 30580 del 22 novembre
2019).
Nella specie, in effetti, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la Corte d'Appello di Roma –
pure sollecitata dall'appellante - abbia eseguito (o dato conto dell'espletamento da parte del Tribunale) del suddetto procedimento trifasico, accertando le effettive prestazioni eseguite e le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, indicando i profili caratterizzanti le mansioni di dette qualifiche e ponendole in raffronto con quelle superiori rivendicate.
Ciò rileva, soprattutto, in quanto, per la S.C., l'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni (i dipendenti erano stati ad esso assegnati, nella specie, come indicato nella sentenza impugnata), disciplinato dalla legge n. 150 del 2000 e con riferimento al quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale per i suoi addetti e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti,
ha certo natura giornalistica (Cass., SU, n. 21764 del 29 luglio 2021), ma è pur sempre un'articolazione organizzativa finalizzata allo svolgimento di una attività informativa istituzionale, che si inserisce nella linea gerarchica degli enti attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa e il cui personale, se non già incardinato nell'ufficio prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di "addetto all'ufficio stampa pubblico", il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla legge n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo di quei tratti di spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica
(Cass., Sez. L, n. 11543 del 15 giugno 2020).
Il giudice del merito, allora, atteso che gli attuali intimati non avevano affermato di essere appartenenti all'ex
VIII qualifica funzionale al momento del passaggio dal sistema precedente a quello di cui al CCNL del 31 marzo
1999, doveva accertare in concreto le mansioni svolte nel periodo rilevante dagli interessati.
Nel fare ciò, non poteva limitarsi a valutare lo svolgimento, da parte loro, di attività redazionale (come risultante dalla documentazione) e l'iscrizione degli stessi all'ordine professionale dei giornalisti.
Il giudice del merito, invece, doveva accertare che i dipendenti in questione svolgevano, attualmente, le prestazioni tipiche di un giornalista appartenente all'allora VIII qualifica funzionale, alla luce del fatto, però,
che, comunque, gli addetti all'ufficio stampa di un ente locale, se non già incardinati nell'ufficio medesimo prima dell'entrata in vigore della detta legge n. 150 del 2000, sono da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di "addetto all'ufficio stampa pubblico", il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla legge n.
69 del 1963.
Ovviamente, il giudice del merito doveva considerare che, in base all'art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001,
lo svolgimento di mansioni superiori sussiste soltanto in presenza dell'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Compiuta questa attività, la corte territoriale, poi, era tenuta a verificare se le mansioni in concreto svolte non rientrassero nella categoria di appartenenza formale (A, B, C o D, da intendere a prescindere dalle posizioni economiche riconoscibili) degli interessati.
Nel caso i dipendenti fossero stati, nel periodo di tempo rilevante, assegnati a una categoria inferiore a quella
D (quindi, A, B o C) essi avrebbero avuto diritto a percepire somme ulteriori.
Avrebbe trovato applicazione, allora, il principio enunciato dalla recente ordinanza di questa sezione n. 22958
del 20 agosto 2024, secondo la quale, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Essi avrebbero dovuto ottenere, quindi, un supplemento di retribuzione parametrato a quanto ricevuto da un dipendente di categoria D, posizione economica D1.
Qualora, al contrario, essi fossero appartenuti alla categoria D, allora nulla avrebbero potuto percepire in base all'azione esercitata.
La sentenza impugnata, però, non dà conto della verifica sopra descritta>>.
7. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati, da in data 24 aprile 2025, da Parte_1 CP_1
e in data 2 maggio 2025 e da , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e in data 5 maggio 2025, il giudizio veniva riassunto dinanzi a questa Corte, Controparte_5 Controparte_6
designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
8. Preso atto dei principi affermati dalla S.C. - come impone l'art. 384, comma 2, c.p.c. - risultano infondate le domande avanzate dagli originari ricorrenti.
Pacificamente, è stata inquadrata nella categoria D in data 22.12.2008, mentre CP_1 CP_4
, e sono stati inquadrati nel cat. D dal 31.12.2010. CP_6 CP_3 CP_2 CP_5
Rammentato che, secondo la Cass., soltanto nel caso in cui i ricorrenti fossero stati, nel periodo di tempo rilevante, assegnati a una categoria inferiore a quella D (quindi, A, B o C) essi avrebbero avuto diritto a percepire somme ulteriori, mentre se fossero appartenuti alla categoria D, nulla avrebbero potuto percepire in base all'azione esercitata, si possono trarre le seguenti, preliminari, conseguenze: 8.1 la domanda della è totalmente infondata, poiché il giudice di appello le ha riconosciuto differenze CP_1
per il periodo 29.1.2010 all'1.6.2014, ossia per un arco temporale in cui la ricorrente era inquadrata nella categoria D;
la domanda degli altri dipendenti è infondata, in radice e per gli stessi motivi, relativamente al periodo
31.12.2010 – 1.11.2014.
8.2 Quanto al periodo precedente (che decorre dal 12.9.2009 per la e dal 29.1.2010 per tutti gli CP_2
altri) i lavoratori avrebbe dovuto provare che l'attività concretamente svolta fosse inquadrabile nella categoria D e non in quella C.
Sennonché i dipendenti si sono limitati a dedurre di aver svolto attività redazionale (come risultante dalla documentazione) e di essere iscritti all'ordine professionale dei giornalisti, mentre, come rimarcato dalla sentenza rescindente, avrebbero dovuto (innanzitutto allegare e poi) provare che le mansioni in concreto espletate rientravano, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, nella categoria D, ove appartengono:
a) il lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
b) lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca,
acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
c) lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
d) lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 8.3 Tutto questo non emerge dalla documentazione esibita dai dipendenti, né comprova (e tanto meno in misura prevalente) l'attività di un giornalista pubblicista (indicato dal CCNL come uno dei profili esemplificativi), che consiste nella ricerca di notizie, raccolta dati e interviste, stesura di articoli, recensioni,
cronache, reportage, ecc. e non in una mera attività redazionale tipica dell'addetto stampa - che intrattiene rapporti diretti con la stampa - o di responsabile di alcune iniziative editoriali e che, in particolare, ricerca,
raccoglie, rielabora e manda in onda tutte le notizie utili al cittadino che emergono dall'attività del Comune.
8.4 Invero, con riferimento al periodo antecedente al 31.12.20210:
la ha esibito una lettera del 23.9.2009 di incarico di svolgere attività redazionali (che, di per sé, non CP_2
sono assimilabili a quelle del giornalista pubblicista, come affermato dalla sentenza rescindente) e la delibera del 15.4.2004, di incarico di Direttore Responsabile del notiziario VA NE (che non v'è prova che abbia comportato l'espletamento dell'attività tipica del giornalista pubblicista, ossia di recensioni, cronache,
reportage, ecc.).
Lo ha richiamato l'attività svolta quale addetto stampa in virtù di una lettera del 15 aprile 2004 CP_6
(“ricerca, raccoglie, rielabora e manda in onda tutte le notizie utili al cittadino che emergono dall'attività del
Comune”), ossia l'attività redazionale tipica dell'addetto stampa e non del giornalista pubblicista.
Analogo tipo di attività la ha dedotto di aver svolto in base alle delibere 731/2010 (“raccolta dei CP_3
dati e la preparazione dei testi per i siti internet comunali con finalità di promozione e informazione turistica”
ecc.) e dell'ordine di servizio 11/2010 (“Misurazione dell'utilizzo e degli utenti dei servizi on line;
Partecipazione alla conduzione tecnica die progetti di TV Digitale e Web Tv;
Manutenzione e aggiornamento dei contenuti delle pagine informative associate ai servizi on line di portale;
Misurazione della soddisfazione degli utenti dei processi di erogazione dei servizi in rete del Comune di Roma;
Redazione, pubblicazione e aggiornamento delle pagine di Portale del sito del Dip XVII, relative alle attività della II U.O..”).
Lo stesso dicasi per la (che ha evocato un ordine di servizio del 2008 che la qualificava “redattrice della CP_4
Redazione Portale”) e per (addetta prevalentemente, in base a un ordine di servizio del Controparte_5
25.11.2004, ai seguenti compiti: redattrice del mensile di Comunicazione Interna "In Comune", cura della ricerca dell'organizzazione di materiali e notizie utili, redazione del testo ecc.; speaker del notiziario di
RadioRomaComune; redattrice di testi per pubblicazioni dell'Ufficio Comunicazione, redazione, digitazione e inserimento dei testi web ecc.).
Delle attività rientranti nella categoria livello D e sopra riportate al punto 8.2, lett. a), b) e c) non v'è alcuna traccia documentale.
E non vi sono elementi sufficienti per affermare che i predetti dipendenti abbiano espletato attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente,
comportanti un significativo grado di complessità.
Né constano specifiche attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Non ricorre, dunque, neanche la possibilità di intravedere quei compiti, sopra riportati al punto 8.2, lett. d)
che danno diritto all'inquadramento nella categoria D.
Nessuno dei lavoratori ha articolato prova testimoniale a conforto di un'attività avente caratteristiche tipiche del lavoratore della ripetuta categoria D.
9. In conclusione, le domande attoree, rimaste indimostrate nel loro presupposto di fatto, vanno rigettate.
Le spese dell'intero processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
2885/2025, sul ricorso in riassunzione proposti in data 24 aprile 2025 da , in data 2 maggio Parte_1
2025 da e e in data 5 maggio 2025 da , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e , così provvede:
[...] Controparte_5 Controparte_6 rigetta le originarie domande proposte da , , , CP_1 Controparte_3 Controparte_4
e e;
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
condanna , , , e e CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio dell'intero processo, Controparte_2 Parte_1
che così liquida:
€.9.000,00 per il primo grado del giudizio;
€.9.000,00 per il giudizio di appello;
€.7.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.9.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis