Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nata a [...] in data [...], n.q. genitore e amministratore di sostegno del figlio minorenne -OMISSIS-, nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa, dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Oberdan n. 5;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa Federica Favata dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 34, Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, pervenuta al Comune di Carini e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in data 12.11.2024, con cui l’odierna ricorrente ha chiesto di predisporre un Progetto individualizzato ex art. 14 legge n. 328/2000 nell’interesse del figlio disabile -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Vista memoria versata in atti il 08.01.2026, con cui parte ricorrente ha dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AR IO e uditi per le parti i difensori, avvocato Impiduglia per parte ricorrente ed avvocatessa Favata per il Comune intimato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con ricorso incardinato ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza finalizzata alla predisposizione di un Progetto individualizzato ex art. 14 legge n. 328/2000 in favore del disabile -OMISSIS-;
Ritenuto altresì che con memoria versata in atti il 08.01.2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere;
Considerato inoltre, per quel che concerne le spese del giudizio, che in applicazione della regola della soccombenza virtuale le stesse devono essere poste a carico solidale delle Amministrazioni intimate, dal momento che le medesime hanno posto rimedio al loro comportamento inerte soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, venendo liquidate come da dispositivo;
Rilevato infine che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, nell’eventualità di passaggio in giudicato della presente sentenza, la Segreteria sarà onerata di trasmetterne in via telematica una copia integrale alla Corte dei conti di Palermo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dispone a carico della Segreteria gli incombenti, di cui alla motivazione.
Condanna le Amministrazioni intimate in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2 septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO NT, Presidente
AR IO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IO | TO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.