CASS
Sentenza 5 maggio 2022
Sentenza 5 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2022, n. 14347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14347 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 24090-2016 proposto da: LL AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIGLIOLA IOTTI;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 378/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/04/2016 R.G.N. 472/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR ES visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico impiego – procedimento disciplinare – decreto penale di condanna R.G.N. 24090/2016 Cron. Rep. Ud. 23/02/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 14347 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 05/05/2022 R.G.N. 24090/2016 Pag.2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Modena, respingeva la domanda proposta da AN LO nei confronti del Ministero dell’Interno intesa ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi irrogata in data 6/11/2007. 2. La LO, funzionario amministrativo, era stata destinataria del suddetto provvedimento di sospensione per il comportamento (ricettazione “per aver acquistato, nel mese di settembre 2005, un telefono cellulare, ben sapendo che quest’ultimo era provento di furto”, punito con pena pecuniaria in forza di decreto penale di condanna divenuto definito per mancanza di opposizione). 3. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che tale comportamento apparisse connotato solo da leggerezza, che l’amministrazione non avesse svolto alcun accertamento fattuale e che il decreto penale fosse stato emesso in assenza di istruttoria svolta nel contraddittorio con le parti. 4. La Corte territoriale, invece, considerava decisiva la normativa espressa dalla contrattazione collettiva ed in particolare gli artt. 13 e 14 del c.c.n.l. Comparto ministeri, che operavano un distinguo tra condanna penale (nel cui ambito andava ascritto il decreto penale di condanna) e sentenza irrevocabile di condanna e rilevava che solo per la prima era prevista la non automaticità della sanzione e la doverosità del procedimento disciplinare. Evidenziava che, nella specie, trattandosi di pronuncia irrevocabile non era dovuta alcuna autonoma valutazione del fatto rispetto all’accertamento effettuato in sede penale. Rilevava che si era regolarmente svolto il procedimento disciplinare all’esito del quale il Ministero era addivenuto alla irrogazione di una sanzione conservativa minore. 5. Per la cassazione della sentenza AN LO ha proposto ricorso affidato ad un motivo. 6. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso. 7. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. 8. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE R.G.N. 24090/2016 Pag.3 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 55, comma 3, d.lgs. n. 1667/2001, 653, comma 1-bis, e 460 cod. proc. pen., 13, commi 5 e 14, c.c.n.l. Comparto Ministero 12.6.2003, per avere la Corte territoriale ravvisato la responsabilità disciplinare della dipendente unicamente sulla base del decreto penale di condanna non opposto, che non può essere invocato come giudicato in sede disciplinare quanto ai fatti in esso recepiti. 2. Il motivo è fondato. 3. Il decreto penale di condanna, a differenza della sentenza, ha efficacia di giudicato soltanto ai fini penali e non a fini extrapenali. Pertanto, ha efficacia preclusiva di giudicato (ex art. 649 cod. proc. pen.), ma non costituisce accertamento ai fini extrapenali, ad esempio di responsabilità civile. Nella specie, la Corte territoriale ha equiparato il decreto penale alla sentenza penale di condanna (ancorché non a quella irrevocabile che prevede l’automaticità della sanzione) e non ha ritenuto doverosa una propria autonoma valutazione del fatto “rispetto a quello accertato in sede penale” (pag. 4 della sentenza impugnata), erroneamente aggiungendo che la pretesa rispetto a tale accertamento sarebbe stata priva di fondamento “non restando [al giudice del lavoro] altro compito che verificare la corrispondenza della condanna penale a quella prevista dal contratto collettivo come fondamento della sanzione applicata “ (pag. 5 della sentenza). 4. Il ragionamento non è corretto. A fronte di un decreto penale di condanna il datore di lavoro non può prescindere da un autonomo esame dei fatti che hanno portato a tale decreto al fine di coglierne l’eventuale risvolto disciplinare. Ed infatti l’efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall’articolo 460, quinto comma, cod. proc. pen. Trattasi di una norma di favore per il condannato come si rileva dal fatto che è prevista insieme con l’esclusione delle pene accessorie, con l’esclusione della condanna alle spese processuali, con l’estinzione del reato per decorso del tempo. La scelta legislativa ha superato l’opposta affermazione del codice di procedura penale previgente, per il quale il decreto penale faceva stato nel giudizio civile in ordine ai fatti materiali accertati in esso. Come già affermato da questa Corte, ai fini dell’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore, nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, mentre ha parificato quest’ultima, con disposizione espressa e a determinate condizioni, solo ai fini del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento, evidentemente in considerazione della corrispondenza R.G.N. 24090/2016 Pag.4 dell’oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa, corrispondenza che non si verifica invece nelle ipotesi di cui all’art. 654 cod. proc. pen. (Cass., Sez. Un., n. 674 del 2010 e, Cass., Sez. Un., n. 1768 del 2011). Tali principi portano ad escludere la medesima efficacia alla sentenza di patteggiamento, come al decreto penale di condanna. Malgrado le differenze tra i due istituti come evidenziate da Corte cost. n. 223 del 1994 nel senso che, mentre con il decreto penale, omesso il contraddittorio, si perviene alla condanna mediante l’attività esclusiva del pubblico ministero e del giudice, senza nessun apporto dell’imputato - alla cui iniziativa, come è noto, è rimessa solo successivamente la possibilità di ripercorrere le fasi processuali omesse per poter esercitare il diritto di difesa - con il c.d. "patteggiamento" la definizione anticipata del processo, in funzione deflattiva del dibattimento, consegue alla iniziativa - o al consenso - dell’imputato. Rileva, in particolare, per i fini che qui interessano, l’assenza di una qualsiasi attività dibattimentale, che in entrambi i casi renderebbe una decisione nel senso della vincolatività, o meglio esaustività, della pronuncia nel giudizio civile, sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto (significativa è, del resto, la previsione di cui all’art. 654 cod. proc. pen. secondo cui l’efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo consegue solo alla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento). Si aggiunga che anche la riforma di cui alla l. n. 97 del 2001, che ha modificato l’art. 653 cod. proc. pen. e l’art. 445 cod. proc. pen. (ma non l’art. 460, comma 1, cod. proc. pen.) ha fatto espresso riferimento alla “sentenza penale irrevocabile di condanna”, quale non è il decreto penale di condanna nel quale, a differenza della sentenza, si perviene alla pronuncia finale in modo sintetico e senza contraddittorio. Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto soddisfatta l’esigenza probatoria richiesta per l’accertamento della legittimità dell’irrogata sanzione disciplinare sulla sola base dell’imputazione di cui al decreto penale di condanna e prescindendo da ogni accertamento sulla condotta asseritamente violativa delle disposizioni disciplinari. Così ragionando il giudice a quo ha attribuito al giudicato penale una valenza nel giudizio civile eccedente i limiti posti dall’art. 654 cod. proc. pen. oltre che da quelli fissati dall’art. 460, comma 1, cod. proc. pen. 5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio a diverso Giudice del merito che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 6. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. R.G.N. 24090/2016 Pag.5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 378/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/04/2016 R.G.N. 472/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR ES visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico impiego – procedimento disciplinare – decreto penale di condanna R.G.N. 24090/2016 Cron. Rep. Ud. 23/02/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 14347 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 05/05/2022 R.G.N. 24090/2016 Pag.2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Modena, respingeva la domanda proposta da AN LO nei confronti del Ministero dell’Interno intesa ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi irrogata in data 6/11/2007. 2. La LO, funzionario amministrativo, era stata destinataria del suddetto provvedimento di sospensione per il comportamento (ricettazione “per aver acquistato, nel mese di settembre 2005, un telefono cellulare, ben sapendo che quest’ultimo era provento di furto”, punito con pena pecuniaria in forza di decreto penale di condanna divenuto definito per mancanza di opposizione). 3. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che tale comportamento apparisse connotato solo da leggerezza, che l’amministrazione non avesse svolto alcun accertamento fattuale e che il decreto penale fosse stato emesso in assenza di istruttoria svolta nel contraddittorio con le parti. 4. La Corte territoriale, invece, considerava decisiva la normativa espressa dalla contrattazione collettiva ed in particolare gli artt. 13 e 14 del c.c.n.l. Comparto ministeri, che operavano un distinguo tra condanna penale (nel cui ambito andava ascritto il decreto penale di condanna) e sentenza irrevocabile di condanna e rilevava che solo per la prima era prevista la non automaticità della sanzione e la doverosità del procedimento disciplinare. Evidenziava che, nella specie, trattandosi di pronuncia irrevocabile non era dovuta alcuna autonoma valutazione del fatto rispetto all’accertamento effettuato in sede penale. Rilevava che si era regolarmente svolto il procedimento disciplinare all’esito del quale il Ministero era addivenuto alla irrogazione di una sanzione conservativa minore. 5. Per la cassazione della sentenza AN LO ha proposto ricorso affidato ad un motivo. 6. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso. 7. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. 8. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE R.G.N. 24090/2016 Pag.3 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 55, comma 3, d.lgs. n. 1667/2001, 653, comma 1-bis, e 460 cod. proc. pen., 13, commi 5 e 14, c.c.n.l. Comparto Ministero 12.6.2003, per avere la Corte territoriale ravvisato la responsabilità disciplinare della dipendente unicamente sulla base del decreto penale di condanna non opposto, che non può essere invocato come giudicato in sede disciplinare quanto ai fatti in esso recepiti. 2. Il motivo è fondato. 3. Il decreto penale di condanna, a differenza della sentenza, ha efficacia di giudicato soltanto ai fini penali e non a fini extrapenali. Pertanto, ha efficacia preclusiva di giudicato (ex art. 649 cod. proc. pen.), ma non costituisce accertamento ai fini extrapenali, ad esempio di responsabilità civile. Nella specie, la Corte territoriale ha equiparato il decreto penale alla sentenza penale di condanna (ancorché non a quella irrevocabile che prevede l’automaticità della sanzione) e non ha ritenuto doverosa una propria autonoma valutazione del fatto “rispetto a quello accertato in sede penale” (pag. 4 della sentenza impugnata), erroneamente aggiungendo che la pretesa rispetto a tale accertamento sarebbe stata priva di fondamento “non restando [al giudice del lavoro] altro compito che verificare la corrispondenza della condanna penale a quella prevista dal contratto collettivo come fondamento della sanzione applicata “ (pag. 5 della sentenza). 4. Il ragionamento non è corretto. A fronte di un decreto penale di condanna il datore di lavoro non può prescindere da un autonomo esame dei fatti che hanno portato a tale decreto al fine di coglierne l’eventuale risvolto disciplinare. Ed infatti l’efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall’articolo 460, quinto comma, cod. proc. pen. Trattasi di una norma di favore per il condannato come si rileva dal fatto che è prevista insieme con l’esclusione delle pene accessorie, con l’esclusione della condanna alle spese processuali, con l’estinzione del reato per decorso del tempo. La scelta legislativa ha superato l’opposta affermazione del codice di procedura penale previgente, per il quale il decreto penale faceva stato nel giudizio civile in ordine ai fatti materiali accertati in esso. Come già affermato da questa Corte, ai fini dell’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore, nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, mentre ha parificato quest’ultima, con disposizione espressa e a determinate condizioni, solo ai fini del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento, evidentemente in considerazione della corrispondenza R.G.N. 24090/2016 Pag.4 dell’oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa, corrispondenza che non si verifica invece nelle ipotesi di cui all’art. 654 cod. proc. pen. (Cass., Sez. Un., n. 674 del 2010 e, Cass., Sez. Un., n. 1768 del 2011). Tali principi portano ad escludere la medesima efficacia alla sentenza di patteggiamento, come al decreto penale di condanna. Malgrado le differenze tra i due istituti come evidenziate da Corte cost. n. 223 del 1994 nel senso che, mentre con il decreto penale, omesso il contraddittorio, si perviene alla condanna mediante l’attività esclusiva del pubblico ministero e del giudice, senza nessun apporto dell’imputato - alla cui iniziativa, come è noto, è rimessa solo successivamente la possibilità di ripercorrere le fasi processuali omesse per poter esercitare il diritto di difesa - con il c.d. "patteggiamento" la definizione anticipata del processo, in funzione deflattiva del dibattimento, consegue alla iniziativa - o al consenso - dell’imputato. Rileva, in particolare, per i fini che qui interessano, l’assenza di una qualsiasi attività dibattimentale, che in entrambi i casi renderebbe una decisione nel senso della vincolatività, o meglio esaustività, della pronuncia nel giudizio civile, sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto (significativa è, del resto, la previsione di cui all’art. 654 cod. proc. pen. secondo cui l’efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo consegue solo alla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento). Si aggiunga che anche la riforma di cui alla l. n. 97 del 2001, che ha modificato l’art. 653 cod. proc. pen. e l’art. 445 cod. proc. pen. (ma non l’art. 460, comma 1, cod. proc. pen.) ha fatto espresso riferimento alla “sentenza penale irrevocabile di condanna”, quale non è il decreto penale di condanna nel quale, a differenza della sentenza, si perviene alla pronuncia finale in modo sintetico e senza contraddittorio. Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto soddisfatta l’esigenza probatoria richiesta per l’accertamento della legittimità dell’irrogata sanzione disciplinare sulla sola base dell’imputazione di cui al decreto penale di condanna e prescindendo da ogni accertamento sulla condotta asseritamente violativa delle disposizioni disciplinari. Così ragionando il giudice a quo ha attribuito al giudicato penale una valenza nel giudizio civile eccedente i limiti posti dall’art. 654 cod. proc. pen. oltre che da quelli fissati dall’art. 460, comma 1, cod. proc. pen. 5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio a diverso Giudice del merito che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 6. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. R.G.N. 24090/2016 Pag.5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.