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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1003 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberto e Luca Coppola presso cui el.te dom.to in Avellino Parte_1 al Corso Vittorio Emanuele 8
Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni di Domenico presso cui el.te dom.to in Controparte_1 CP_1
via Antonio Gramsci
[...]
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 274 del 7.3.2024 che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno economico derivante dalla mancata assegnazione dell'incarico di responsabile della polizia LE , di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal mobbing oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per il suo demansionamento, di aver diritto al grado di luogotenente con conseguente danno per l'immagine e per la sua componente biologica, e infine di risarcimento del danno per violazione della privacy.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non gli spettasse avere la posizione organizzativa . In particolare aveva dedotto che la possibilità di accedere alla posizione organizzativa livello D era prevista per tutti i dipendenti in categoria C tra cui l'appellante e il dott.
. Non era previsto nessun titolo di preferenza legata al titolo di studio ma solo la presenza di Persona_1 necessarie capacità ed esperienze professionali che l'appellante aveva in misura maggiore rispetto al
. Persona_1 Con il secondo motivo , il rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva accolto Parte_1 la domanda di conferimento del grado di Luogotenente avendone tutti i requisiti soprattutto di anzianità.
Con il terzo motivo, l'appellante chiedeva il risarcimento del danno per demansionamento .Tutti i testi avevano dichiarato che , anche dopo la precedente sentenza che fermava il demansionamento al 2017, fino al 2019 l'appellante aveva subito ulteriori condotte illecite relative al predetto demansionamento con la perdita di chance di avanzamento e progresso nella sua posizione economica e professionale . La richiesta risarcitoria era stata allegata nel ricorso introduttivo.
Con un quarto motivo di appello, l'appellante deduceva che la sentenza era incorsa in una omessa motivazione sulla domanda di risarcimento del danno per violazione della privacy-
Con il quinto motivo l'appellante chiedeva la riforma della sentenza in ordine alla mancata fruizione di ferie nei periodi e giorni da lui richiesti insieme alla in motivazione concessione dei permessi che davano luogo ad attività di mobbing e straining. .
Si costituiva il e eccepiva l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata . Spiegava altresì appello incidentale relativamente alla parte della sentenza che aveva affermato che fino al 2017 l'appellante non aveva ricevuto il computer e l'accesso al programma Haley fino al 2019.
All'esito della udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
In primo luogo l'appello è ammissibile poiché censura specificamente le parti della sentenza che ritiene errate e lo fa rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza medesima. Quindi nessuna inammissibilità si è verificata. In secondo luogo è bene precisare , anche se non ci sono eccezioni sul punto , che il thema decidendum è circoscritto alle condotte del successivamente al 2016. Fino a quella Controparte_1 data infatti vi erano state due pronunce in parte favorevoli all'appellante in primo grado e in appello con il passaggio in giudicato della sentenza di appello su cui questa Corte non può tornare. I fatti posti a base di questo giudizio oltre ad essere diversi da quelli già esaminati dai precedenti giudici sono anche successivi alla data di valutazione delle condotte contenute nelle sentenza passata in giudicato.
Passando quindi all'esame del merito della causa , è opportuno in ordine logico esaminare l'appello incidentale perché se fosse fondato quasi tutto l'appello principale sarebbe da ritenere infondato.
Ad avviso della Corte l'appello incidentale è infondato. Sul punto la sentenza di primo grado è correttamente motivata e articolata.
I testi ascoltati hanno concordemente riferito che l'appellante successivamente nel 2017 era stato messo da parte nel senso che non aveva svolto mansioni importanti e gli avevano tolto il computer. I fatti erano conosciuti direttamente . E ancora che dal 2017 il computer in dotazione al si era rotto ed era Parte_1 stato rottamato e non gli era stato più fornito. Il teste , , responsabile del servizio tecnico e Testimone_1 urbanistico e dei lavori pubblici, ha aggiunto che aveva fatto una proposta di acquisto alla Giunta di 2 Pc ma non era stata accolta e che fino a quando era stato in ufficio e cioè il 2019 non gli era stato fornito alcun computer e quindi nemmeno al . Parte_1
Al , veniva sempre ordinato servizio esterno nonostante non fosse idoneo come da certificazione Parte_1 medica presentata al Comune e ripetuti solleciti da parte dello stesso appellante. Il teste Testimone_2 aveva riferito che per circa qualche mese non aveva avuto il computer. E poi quello che aveva sul tavolo non sapeva se fosse funzionante e se poteva accedere al programma Halley, Infine il teste , medico Tes_3 curante, ha dichiarato che il andava nel suo studio e gli rappresentava il suo stato di angoscia e di Parte_1 ansia che non lo faceva dormire la notte ed insieme avevano convenuto di assumere dei farmaci ansiolitici .
Inoltre la crisi cardiologica poteva essere una conseguenza dello stress lavorativo come concausa.
E' quindi corretta la valutazione di tali fatti operata dalla Giudice di primo grado e cioè che l'appellante era stato privato di mansioni fino al 2017 , era stato chiamato a svolgere mansioni per le quali non era idoneo come il servizio esterno e non aveva in dotazione un computer funzionante e aggiornato per poter effettuare il suo lavoro in modo adeguato.
Tuttavia la Corte ritiene che la sentenza abbia errato nel non ritenere provato il danno da dequalificazione che come è noto a partire dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 2006 la numero 6572 del 24 marzo può essere provato anche in via presuntiva purché le presunzioni siano gravi precise e concordanti.
Nel caso di specie oltre alla pregressa situazione di demansionamento accertata con sentenza passata in giudicato fino al 2016, c'è da registrare che fino al 2017 al non erano state affidate mansioni Parte_1 importanti nonostante il suo grado di e una competenza e una professionalità elevate come Parte_2 risulta dal suo curriculum personale. Il computer era poi obsoleto e non funzionante e quindi non permetteva all'appellante di poter aggiornarsi sulle problematiche inerenti al suo lavoro né di poterlo svolgere con la efficienza richiesta anche nel dialogo con le autorità del suo Comune e con i colleghi dello stesso comune di di altri comuni tramite mail o altri strumenti di comunicazione telematiche. CP_1
Il mancato svolgimento di mansioni importanti unite a quelle per le quali non era idoneo , senza la possibilità di utilizzare il computer aggiornato con un programma adeguato e in uso alla Polizia LE , halley, certamente riducevano fino a spegnere la professionalità dell'appellante con una lunga e rilevante carriera professionale alle spalle, facendogli altresì perdere ogni possibilità di ambire anche a posizioni lavorative più elevate e gratificanti sia professionalmente che economicamente.
Il danno quindi sul fare areddituale del lavoratore è provato ed esso equitativamente in assenza di ogni elemento oggettivo cui agganciarlo può essere valutato nella misura del 30 % della retribuzione lorda di euro
1490,00 che era stata accertata nella sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino poi in parte confermata dalla Corte di appello di Napoli. Il 30 % su 1490,00 è euro 447,00 mensili dal gennaio 2017 fino al 31 dicembre del 2019 date ricavate dalle varie testimonianze in atti per un totale di euro 16092,00 (447 x
36) oltre interessi dal gennaio 2017 al soddisfo. La misura del danno da demansionamento discende dal tempo del demansionamento stesso, circa tre anni, dalla quasi inattività cui era stato relegato l'appellante e infine dalla impossibilità di potersi aggiornare per un così rilevante periodo di tempo con la perdita di chance di carriera.
Anche il danno da straining deve essere accordato all' appellante.
In primo luogo non è necessario che la richiesta di danni da straining sia stata formulata in primo grado se era stato chiesto il danno da mobbing come era avvenuto. La Cassazione ritiene che lo straining sia ricompreso nel mobbing ( Cass. Ord. 10.7.2018 n. 18164) .
Il ctu ha escluso il nesso di causalità tra il certificato in atti e l'ambiente lavorativo ma tali conclusioni non sono condivise dal Collegio .
Nella prima ctu il consulente aveva escluso il mobbing che è non solo non gli era stato chiesto di accertare ma il cui accertamento non rientrava nelle competenze medico legali essendo un concetto giuridico. Aveva poi affermato che il certificato non gli permetteva di valutare il nesso di causalità poiché era generico e insufficiente nella esposizione del rapporto tra la malattia e l'attività lavorativa. Entrambe le valutazioni sono giuridicamente non fondate. Il certificato medico era sufficientemente motivato in ordine alla patologia dell'appellante e del suo rapporto con la prestazione lavorativa. In esso è scritto che “ sindrome depressiva reattiva con stress situazionale lavorativo” . Il certificato proveniva da una struttura pubblica e precisamente dall'asl di Avellino dipartimento di salute mentale ed è del 4.2.2019. il certificato senza dubbio alcuno attesta una sindrome depressiva dovuta a stress lavorativo perché non vi è alcuna altra menzione di altra causa . Il
era seguito dai medici dal 2014 con cadenza bimestrale e assumeva dei farmaci antidepressivi Parte_1 come lo AX , Minias per dormire e che è un altro farmaco contro la depressione come da Per_2 certificato del 2018 del centro di salute mentale di Avellino . Inoltre dagli atti di causa ,che il medico legale poteva consultare , emerge senza alcun dubbio lo straining come collegato e causato dall'ambiente lavorativo e dal demansionamento subito. Il dr. ha riferito circostanze di fatto medico legali rilevanti prima Per_3 indicate che non possono che condurre a ritenere che la patologia di depressione e di ansia sofferte dal era eziologicamente legata all'ambiente lavorativo e alle condotte datoriali poste in essere nei Parte_1 suoi confronti dal lontano 2014 .
Circa la quantificazione del danno, questo Collegio ritiene che ad esso non si possa che giungersi attraverso una valutazione equitativa. In particolare , il Collegio ritiene che la depressione accertata unitamente all'ansia con difficoltà di addormentamento e tendenza alla preoccupazione possa comportare una danno quantificabile nella misura del 9 % poiché il danno è stato limitato a tre anni , riguardava solo una modalità della prestazione lavorativa quale il mancato uso del computer nonché una parziale inattività che era relativa a funzioni più importanti data la esperienza professionale e il grado di maresciallo dell'appellante e consisteva in un disturbo del sonno e uno stress non da mobbing .
Sulla base delle tabelle di Milano , 2025/26 , spetta quindi all'appellante un risarcimento pari a euro 15542,09 di cui euro 14258,80 per il danno biologico permanente e euro 1283,29 per quello morale come personalizzato rispetto all'età di 67 anni e al grado di sofferenza morale e psicologica subito oltre interessi dal 1° gennaio 2017 data di inizio della nuova fase di demansionamento nonché dello straining fino al soddisfo.
Vanno invece rigettate le altre domande contenute nell'appello.
Non può essere accolta la domanda di attribuzione della posizione organizzativa perché il aveva un CP_1 potere discrezionale nell'attribuirla e aveva voluto dare più peso del tutto legittimamente al possesso del titolo di studio piuttosto che a quello dell'esperienza professionale. I criteri adottati dal stesso CP_1 nell'operare tale scelta non escludono il titolo di studio in quanto la capacità richiede necessariamente una competenza che il titolo di studio superiore, laurea, può dare rispetto a chi non lo ha.
Anche il grado di luogotenente non era dovuto perché a maggior ragione la mancanza di posizione organizzativa non dava luogo a tale possibilità di avanzamento.
Allo stesso modo la domanda di risarcimento per violazione della privacy non può essere accolta poiché la
Tenente aveva pubblicato , e non poteva fare altrimenti , una richiesta di sostituzione di turni perché c'era un dipendente in malattia senza indicare il nome né la malattia. Se poi in un piccolo comune come CP_1
è facile individuare chi sia non si capisce come potesse fare altrimenti la Tenente anche perché era
[...] altrettanto facile sapere chi fosse il dipendente da sostituire dato l'ambiente lavorativo molto circoscritto.
Né si può configurare il mobbing poiché le condotte plurime di demansionamento non erano legate dal dolo specifico di voler emarginare e escludere l'appellante dall'ambiente lavorativo. Le varie condotte producevano situazioni di stress lavorativo rilevanti sotto il profilo dello straining. In quanto isolate e distinte senza alle spalle un disegno unitario , anche perché provenivano da soggetti diversi, dall'amministrazione al comando dei vigili urbani senza la prova di alcun collegamento tra le varie volontà di porre in essere un'unitaria condotta mobbizzante.
Allo stesso modo deve ritenersi che il rigetto delle richieste di ferie e permessi non sia dovuto alla volontà dell'amministrazione di mobbizzare l'appellante . In un ambiente collettivo di lavoro le ferie devono essere godute in modo coordinato in modo tale da non lasciare l'ufficio , tralaltro anche di tutela dell'ordine pubblico nel Comune, sguarnito e privo di personale. L'appellante avrebbe dovuto dimostrare che il suo piano ferie e i permessi gli erano stati negati per ragioni diverse da quelle addotte dal e cioè la turnazione tra i CP_1 vari dipendenti e il dolo nel non voler far godere dei permessi e delle ferie proprio nel periodo richiesto. Si aggiunga che per le ferie solo una settimana richiesta non è stata accolta nel periodo indicato ma poi goduta in un altro periodo . Né è provato che gli altri dipendenti siano stati trattati in modo più favorevole.
Le spese data la reciproca soccombenza si compensano mentre quelle della ctu vengono poste a carico di entrambe le parti in solido e si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro Controparte_1
16092,00 a titolo di risarcimento del danno per demansionamento e euro 15042,09 a titolo di risarcimento del danno per straining oltre interessi per entrambe le somme dall'1.1.2017 fino al soddisfo;
B) Rigetta le altre domande dell'appellante nonché l'appello incidentale dell'appellato;
C) Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio tranne quelle della ctu che liquida come da separato decreto.
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto da parte dell'appellante incidentale.
Napoli 25.11.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1003 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberto e Luca Coppola presso cui el.te dom.to in Avellino Parte_1 al Corso Vittorio Emanuele 8
Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni di Domenico presso cui el.te dom.to in Controparte_1 CP_1
via Antonio Gramsci
[...]
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 274 del 7.3.2024 che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno economico derivante dalla mancata assegnazione dell'incarico di responsabile della polizia LE , di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal mobbing oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per il suo demansionamento, di aver diritto al grado di luogotenente con conseguente danno per l'immagine e per la sua componente biologica, e infine di risarcimento del danno per violazione della privacy.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non gli spettasse avere la posizione organizzativa . In particolare aveva dedotto che la possibilità di accedere alla posizione organizzativa livello D era prevista per tutti i dipendenti in categoria C tra cui l'appellante e il dott.
. Non era previsto nessun titolo di preferenza legata al titolo di studio ma solo la presenza di Persona_1 necessarie capacità ed esperienze professionali che l'appellante aveva in misura maggiore rispetto al
. Persona_1 Con il secondo motivo , il rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva accolto Parte_1 la domanda di conferimento del grado di Luogotenente avendone tutti i requisiti soprattutto di anzianità.
Con il terzo motivo, l'appellante chiedeva il risarcimento del danno per demansionamento .Tutti i testi avevano dichiarato che , anche dopo la precedente sentenza che fermava il demansionamento al 2017, fino al 2019 l'appellante aveva subito ulteriori condotte illecite relative al predetto demansionamento con la perdita di chance di avanzamento e progresso nella sua posizione economica e professionale . La richiesta risarcitoria era stata allegata nel ricorso introduttivo.
Con un quarto motivo di appello, l'appellante deduceva che la sentenza era incorsa in una omessa motivazione sulla domanda di risarcimento del danno per violazione della privacy-
Con il quinto motivo l'appellante chiedeva la riforma della sentenza in ordine alla mancata fruizione di ferie nei periodi e giorni da lui richiesti insieme alla in motivazione concessione dei permessi che davano luogo ad attività di mobbing e straining. .
Si costituiva il e eccepiva l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata . Spiegava altresì appello incidentale relativamente alla parte della sentenza che aveva affermato che fino al 2017 l'appellante non aveva ricevuto il computer e l'accesso al programma Haley fino al 2019.
All'esito della udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
In primo luogo l'appello è ammissibile poiché censura specificamente le parti della sentenza che ritiene errate e lo fa rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza medesima. Quindi nessuna inammissibilità si è verificata. In secondo luogo è bene precisare , anche se non ci sono eccezioni sul punto , che il thema decidendum è circoscritto alle condotte del successivamente al 2016. Fino a quella Controparte_1 data infatti vi erano state due pronunce in parte favorevoli all'appellante in primo grado e in appello con il passaggio in giudicato della sentenza di appello su cui questa Corte non può tornare. I fatti posti a base di questo giudizio oltre ad essere diversi da quelli già esaminati dai precedenti giudici sono anche successivi alla data di valutazione delle condotte contenute nelle sentenza passata in giudicato.
Passando quindi all'esame del merito della causa , è opportuno in ordine logico esaminare l'appello incidentale perché se fosse fondato quasi tutto l'appello principale sarebbe da ritenere infondato.
Ad avviso della Corte l'appello incidentale è infondato. Sul punto la sentenza di primo grado è correttamente motivata e articolata.
I testi ascoltati hanno concordemente riferito che l'appellante successivamente nel 2017 era stato messo da parte nel senso che non aveva svolto mansioni importanti e gli avevano tolto il computer. I fatti erano conosciuti direttamente . E ancora che dal 2017 il computer in dotazione al si era rotto ed era Parte_1 stato rottamato e non gli era stato più fornito. Il teste , , responsabile del servizio tecnico e Testimone_1 urbanistico e dei lavori pubblici, ha aggiunto che aveva fatto una proposta di acquisto alla Giunta di 2 Pc ma non era stata accolta e che fino a quando era stato in ufficio e cioè il 2019 non gli era stato fornito alcun computer e quindi nemmeno al . Parte_1
Al , veniva sempre ordinato servizio esterno nonostante non fosse idoneo come da certificazione Parte_1 medica presentata al Comune e ripetuti solleciti da parte dello stesso appellante. Il teste Testimone_2 aveva riferito che per circa qualche mese non aveva avuto il computer. E poi quello che aveva sul tavolo non sapeva se fosse funzionante e se poteva accedere al programma Halley, Infine il teste , medico Tes_3 curante, ha dichiarato che il andava nel suo studio e gli rappresentava il suo stato di angoscia e di Parte_1 ansia che non lo faceva dormire la notte ed insieme avevano convenuto di assumere dei farmaci ansiolitici .
Inoltre la crisi cardiologica poteva essere una conseguenza dello stress lavorativo come concausa.
E' quindi corretta la valutazione di tali fatti operata dalla Giudice di primo grado e cioè che l'appellante era stato privato di mansioni fino al 2017 , era stato chiamato a svolgere mansioni per le quali non era idoneo come il servizio esterno e non aveva in dotazione un computer funzionante e aggiornato per poter effettuare il suo lavoro in modo adeguato.
Tuttavia la Corte ritiene che la sentenza abbia errato nel non ritenere provato il danno da dequalificazione che come è noto a partire dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 2006 la numero 6572 del 24 marzo può essere provato anche in via presuntiva purché le presunzioni siano gravi precise e concordanti.
Nel caso di specie oltre alla pregressa situazione di demansionamento accertata con sentenza passata in giudicato fino al 2016, c'è da registrare che fino al 2017 al non erano state affidate mansioni Parte_1 importanti nonostante il suo grado di e una competenza e una professionalità elevate come Parte_2 risulta dal suo curriculum personale. Il computer era poi obsoleto e non funzionante e quindi non permetteva all'appellante di poter aggiornarsi sulle problematiche inerenti al suo lavoro né di poterlo svolgere con la efficienza richiesta anche nel dialogo con le autorità del suo Comune e con i colleghi dello stesso comune di di altri comuni tramite mail o altri strumenti di comunicazione telematiche. CP_1
Il mancato svolgimento di mansioni importanti unite a quelle per le quali non era idoneo , senza la possibilità di utilizzare il computer aggiornato con un programma adeguato e in uso alla Polizia LE , halley, certamente riducevano fino a spegnere la professionalità dell'appellante con una lunga e rilevante carriera professionale alle spalle, facendogli altresì perdere ogni possibilità di ambire anche a posizioni lavorative più elevate e gratificanti sia professionalmente che economicamente.
Il danno quindi sul fare areddituale del lavoratore è provato ed esso equitativamente in assenza di ogni elemento oggettivo cui agganciarlo può essere valutato nella misura del 30 % della retribuzione lorda di euro
1490,00 che era stata accertata nella sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino poi in parte confermata dalla Corte di appello di Napoli. Il 30 % su 1490,00 è euro 447,00 mensili dal gennaio 2017 fino al 31 dicembre del 2019 date ricavate dalle varie testimonianze in atti per un totale di euro 16092,00 (447 x
36) oltre interessi dal gennaio 2017 al soddisfo. La misura del danno da demansionamento discende dal tempo del demansionamento stesso, circa tre anni, dalla quasi inattività cui era stato relegato l'appellante e infine dalla impossibilità di potersi aggiornare per un così rilevante periodo di tempo con la perdita di chance di carriera.
Anche il danno da straining deve essere accordato all' appellante.
In primo luogo non è necessario che la richiesta di danni da straining sia stata formulata in primo grado se era stato chiesto il danno da mobbing come era avvenuto. La Cassazione ritiene che lo straining sia ricompreso nel mobbing ( Cass. Ord. 10.7.2018 n. 18164) .
Il ctu ha escluso il nesso di causalità tra il certificato in atti e l'ambiente lavorativo ma tali conclusioni non sono condivise dal Collegio .
Nella prima ctu il consulente aveva escluso il mobbing che è non solo non gli era stato chiesto di accertare ma il cui accertamento non rientrava nelle competenze medico legali essendo un concetto giuridico. Aveva poi affermato che il certificato non gli permetteva di valutare il nesso di causalità poiché era generico e insufficiente nella esposizione del rapporto tra la malattia e l'attività lavorativa. Entrambe le valutazioni sono giuridicamente non fondate. Il certificato medico era sufficientemente motivato in ordine alla patologia dell'appellante e del suo rapporto con la prestazione lavorativa. In esso è scritto che “ sindrome depressiva reattiva con stress situazionale lavorativo” . Il certificato proveniva da una struttura pubblica e precisamente dall'asl di Avellino dipartimento di salute mentale ed è del 4.2.2019. il certificato senza dubbio alcuno attesta una sindrome depressiva dovuta a stress lavorativo perché non vi è alcuna altra menzione di altra causa . Il
era seguito dai medici dal 2014 con cadenza bimestrale e assumeva dei farmaci antidepressivi Parte_1 come lo AX , Minias per dormire e che è un altro farmaco contro la depressione come da Per_2 certificato del 2018 del centro di salute mentale di Avellino . Inoltre dagli atti di causa ,che il medico legale poteva consultare , emerge senza alcun dubbio lo straining come collegato e causato dall'ambiente lavorativo e dal demansionamento subito. Il dr. ha riferito circostanze di fatto medico legali rilevanti prima Per_3 indicate che non possono che condurre a ritenere che la patologia di depressione e di ansia sofferte dal era eziologicamente legata all'ambiente lavorativo e alle condotte datoriali poste in essere nei Parte_1 suoi confronti dal lontano 2014 .
Circa la quantificazione del danno, questo Collegio ritiene che ad esso non si possa che giungersi attraverso una valutazione equitativa. In particolare , il Collegio ritiene che la depressione accertata unitamente all'ansia con difficoltà di addormentamento e tendenza alla preoccupazione possa comportare una danno quantificabile nella misura del 9 % poiché il danno è stato limitato a tre anni , riguardava solo una modalità della prestazione lavorativa quale il mancato uso del computer nonché una parziale inattività che era relativa a funzioni più importanti data la esperienza professionale e il grado di maresciallo dell'appellante e consisteva in un disturbo del sonno e uno stress non da mobbing .
Sulla base delle tabelle di Milano , 2025/26 , spetta quindi all'appellante un risarcimento pari a euro 15542,09 di cui euro 14258,80 per il danno biologico permanente e euro 1283,29 per quello morale come personalizzato rispetto all'età di 67 anni e al grado di sofferenza morale e psicologica subito oltre interessi dal 1° gennaio 2017 data di inizio della nuova fase di demansionamento nonché dello straining fino al soddisfo.
Vanno invece rigettate le altre domande contenute nell'appello.
Non può essere accolta la domanda di attribuzione della posizione organizzativa perché il aveva un CP_1 potere discrezionale nell'attribuirla e aveva voluto dare più peso del tutto legittimamente al possesso del titolo di studio piuttosto che a quello dell'esperienza professionale. I criteri adottati dal stesso CP_1 nell'operare tale scelta non escludono il titolo di studio in quanto la capacità richiede necessariamente una competenza che il titolo di studio superiore, laurea, può dare rispetto a chi non lo ha.
Anche il grado di luogotenente non era dovuto perché a maggior ragione la mancanza di posizione organizzativa non dava luogo a tale possibilità di avanzamento.
Allo stesso modo la domanda di risarcimento per violazione della privacy non può essere accolta poiché la
Tenente aveva pubblicato , e non poteva fare altrimenti , una richiesta di sostituzione di turni perché c'era un dipendente in malattia senza indicare il nome né la malattia. Se poi in un piccolo comune come CP_1
è facile individuare chi sia non si capisce come potesse fare altrimenti la Tenente anche perché era
[...] altrettanto facile sapere chi fosse il dipendente da sostituire dato l'ambiente lavorativo molto circoscritto.
Né si può configurare il mobbing poiché le condotte plurime di demansionamento non erano legate dal dolo specifico di voler emarginare e escludere l'appellante dall'ambiente lavorativo. Le varie condotte producevano situazioni di stress lavorativo rilevanti sotto il profilo dello straining. In quanto isolate e distinte senza alle spalle un disegno unitario , anche perché provenivano da soggetti diversi, dall'amministrazione al comando dei vigili urbani senza la prova di alcun collegamento tra le varie volontà di porre in essere un'unitaria condotta mobbizzante.
Allo stesso modo deve ritenersi che il rigetto delle richieste di ferie e permessi non sia dovuto alla volontà dell'amministrazione di mobbizzare l'appellante . In un ambiente collettivo di lavoro le ferie devono essere godute in modo coordinato in modo tale da non lasciare l'ufficio , tralaltro anche di tutela dell'ordine pubblico nel Comune, sguarnito e privo di personale. L'appellante avrebbe dovuto dimostrare che il suo piano ferie e i permessi gli erano stati negati per ragioni diverse da quelle addotte dal e cioè la turnazione tra i CP_1 vari dipendenti e il dolo nel non voler far godere dei permessi e delle ferie proprio nel periodo richiesto. Si aggiunga che per le ferie solo una settimana richiesta non è stata accolta nel periodo indicato ma poi goduta in un altro periodo . Né è provato che gli altri dipendenti siano stati trattati in modo più favorevole.
Le spese data la reciproca soccombenza si compensano mentre quelle della ctu vengono poste a carico di entrambe le parti in solido e si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro Controparte_1
16092,00 a titolo di risarcimento del danno per demansionamento e euro 15042,09 a titolo di risarcimento del danno per straining oltre interessi per entrambe le somme dall'1.1.2017 fino al soddisfo;
B) Rigetta le altre domande dell'appellante nonché l'appello incidentale dell'appellato;
C) Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio tranne quelle della ctu che liquida come da separato decreto.
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto da parte dell'appellante incidentale.
Napoli 25.11.2025
Il Presidente rel