Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2007, n. 1611
CASS
Sentenza 25 gennaio 2007

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In tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'acquisto da parte del Comune dell'area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del condominio l'obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell'obbligazione, costituito dall'occupazione del suolo pubblico.

In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma primo, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. n. 546 (già peraltro modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), attribuendo alle commissioni tributarie anche la cognizione delle controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. COSAP), previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha perso rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, la distinzione tra il predetto canone (configurato dalla legge come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP), istituita dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, spettando in ogni caso la giurisdizione al giudice tributario, con la conseguenza che restano attribuite a quest'ultimo anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione, non potendo utilmente invocarsi in contrario il principio della "perpetuatio iurisdictionis", il quale opera soltanto nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adìto, e non anche quando quest'ultimo, originariamente privo di giurisdizione, acquisisca la competenza in pendenza del giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2007, n. 1611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1611
Data del deposito : 25 gennaio 2007

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