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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1089-1/ /2025
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. ssa Angela Coluccio Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
dott. ssa Caterina Bordo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da presentato da in data 2.07.2025 iscritto al n. RG Parte_1
1089-1//2025 , per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Roma, via Latina, n.20 ; P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato è pari a complessivi € 75.500,00 euro, oltre interessi e spese in forza di decreto ingiuntivo n. 14802/2023 emesso dal Tribunale di Roma, divenuto definitivo e notificato unitamente all'atto di precetto in data 12.01.2024;
1 ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dal reiterato inadempimento della società debitrice alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti della ricorrente (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il.
3.04.2019);
dalla circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato nel 2023 come risulta dalla visura storica allegata all'istanza di liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA: Controparte_1
), con sede legale in Roma, via Latina, n.20 ; P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere;
NOMINA
Curatore Avv. Filippo De Magistris;
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
2 STABILISCE il giorno 14.01.2026 ore 10.10 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. ssa Angela Coluccio
3
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. ssa Angela Coluccio Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
dott. ssa Caterina Bordo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da presentato da in data 2.07.2025 iscritto al n. RG Parte_1
1089-1//2025 , per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Roma, via Latina, n.20 ; P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato è pari a complessivi € 75.500,00 euro, oltre interessi e spese in forza di decreto ingiuntivo n. 14802/2023 emesso dal Tribunale di Roma, divenuto definitivo e notificato unitamente all'atto di precetto in data 12.01.2024;
1 ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dal reiterato inadempimento della società debitrice alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti della ricorrente (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il.
3.04.2019);
dalla circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato nel 2023 come risulta dalla visura storica allegata all'istanza di liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA: Controparte_1
), con sede legale in Roma, via Latina, n.20 ; P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere;
NOMINA
Curatore Avv. Filippo De Magistris;
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
2 STABILISCE il giorno 14.01.2026 ore 10.10 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. ssa Angela Coluccio
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