Art. 10.
L' articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' sostituito dal seguente:
"Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.
Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.
I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970".
L' articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' sostituito dal seguente:
"Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.
Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.
I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970".