Versione
8 dicembre 1990
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26 agosto 2005
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Art. 4. Attribuzioni del consiglio regionale 1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall' articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) .
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) .
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 12/07/2019, n. 1010Provvedimento: […] Insorgono, con il ricorso notificato il 12.6.2019 e depositato il 25.6.2019, l'Ordine professionale regionale dei geologi, legittimato ai sensi dell'art. 9 legge n. 112/1963 e dell'art. 4 legge n. 339/1990, ad agire per la tutela della categoria professionale degli iscritti al proprio Albo, e il Consiglio nazionale dei Geologi, in ragione della rappresentanza nazionale, ai sensi dell'art. 5 legge n. 112/1963, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- diritto amministrativo·
- pianificazione delle indagini geognostiche·
- principio di leale cooperazione·
- prestazioni accessorie·
- valutazione dell'offerta economica·
- quantificazione economica delle indagini geognostiche·
- appalti pubblici·
- art. 24, comma 8, D.Lgs. 50/2016·
- indagini geognostiche·
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