Articolo 4 della Legge 12 novembre 1990, n. 339
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 dicembre 1990
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Versione
26 agosto 2005
Art. 4. Attribuzioni del consiglio regionale 1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall' articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) .
Entrata in vigore il 26 agosto 2005
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