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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6304/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6304/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Colli 10 10128 Parte_1 C.F._1 Torino presso lo studio dell'avv. GRASSO VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via XXVIII Controparte_1 C.F._2 Aprile 12, Cuneo Telematico presso lo studio dell'avv. REVELLI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAVOUR il Parte_1 Controparte_1 19/09/2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR
Dal matrimonio è nata una figlia: il 3.6.2022. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 21/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
DISPONE che:
affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della Per_1 potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la figlia minore avrà residenza ed abitazione principale presso la madre, con diritto del padre a vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità: la settimana in cui il padre fa il turno pomeridiano dal sabato mattina alle ore 9,30 sino alla domenica alle ore 21,00; - la settimana in cui il padre fa il turno mattutino il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle ore 21.00; la settimana in cui il padre fa il turno notturno il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 21,00, salvo diverso accordo tra i genitori;
le vacanze natalizie saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, il giorno del 24 e 25 alternati e poi dal 26.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore salvo eventuali viaggi preventivamente accordati;
le vacanze pasquali saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze e sino alle ore 21,00 della domenica di Pasqua, con un genitore e dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
per le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere due settimane anche non pagina 2 di 4 consecutive con la figlia, per il periodo 2025 – 2027 nel periodo 15 giugno – 30 settembre, dal 2028 in avanti - nel periodo 15 giugno – 5 settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in assenza di accordo, la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intenda condurre la figlia in occasione dei periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dal domicilio abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti, consentendo regolari contatti telefonici/video con l'altro genitore;
i ponti e le festività, sopra non specificati (festa di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo patrono, ecc.), ad anni alterni;
Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, salvo esigenze lavorative;
il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiare insieme;
entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione e salute per la minore e si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento della figlia nella crisi del matrimonio, mantenendo le relazioni affettive con le famiglie di origine dei genitori per una crescita serena ed armonica della stessa.
il padre a partire dal mese di maggio corrisponderà alla moglie entro il giorno venti di ogni mese quale contributo per il mantenimento della figlia l'importo di Euro 350,00, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, mentre sino a tale data, e a partire dal mese di marzo corrisponderà la metà dell'assegno unico;
il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese mediche documentate e/o necessarie e comunque concordate, non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, sportive e ricreative e comunque tutto quanto previsto dal protocollo di intesa del 15.03.2016;
DÀ ATTO che:
I coniugi concordano e danno atto che “l'assegno unico” per la figlia verrà suddiviso tra di loro nella misura del 50%;
I coniugi hanno conferito incarico, all'agenzia immobiliare UR NT, per la vendita dell'immobile in comproprietà sito in Nichelino, Via Torino n. 223 censita al catasto dei fabbricati foglio 17, particella 390, sub 107, categoria A2 classe 2, vani 4,5, rendita €. 592,63, box foglio 17, particella 390, sub 108, categoria C6 classe 2, mq 42, rendita €. 155,04, cantina foglio 17, particella 390, sub 109, categoria C2 classe 1, vani 70, rendita €. 120,85, box foglio 17, particella 390, sub 108, categoria C6 classe 2, mq 42, rendita €. 155,04 al prezzo concordato pari ad € 365.000,00, con l'intesa che a seguito della vendita dello stesso, il ricavato (al netto dell'estinzione del mutuo gravante sull'immobile e previa restituzione al sig. da parte della sig. ra del 50% dell'importo delle rate di mutuo CP_1 Pt_1 dallo stesso corrisposte sino alla data del conferimento dell'incarico all'agenzia oltre l'importo di €. 4.550,00 quale somma versata in più dal sig. per l'acquisto dell'immobile) sarà suddiviso CP_1 in parti uguali contestualmente all'accredito sul conto corrente intestato al marito, tale soluzione ha lo scopo di dirimere il conflitto familiare trattandosi di trasferimento immobiliare che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
il marito potrà abitare nell'immobile sino alla vendita dello stesso, accollandosi interamente la rata di mutuo dalla data di conferimento dell'incarico e qualora lo stesso dovesse rilasciare prima l'immobile la sig.ra contribuirà nella misura del 50% al pagamento della rata del mutuo, Eventuali spese Pt_1
pagina 3 di 4 straordinarie, preventivamente concordate e comunque necessitate, che si dovessero rendere nel frattempo necessarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tutte le spese che si rendono necessarie al fine di vendere l'immobile saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
la moglie sino al rilascio dell'immobile si impegna a non entrare nell'immobile di Nichelino, Via Torino n. 223, qualora la stessa dovesse ritirare ancora delle cose personali lo farà alla presenza del sig.
previo accordo del giorno del prelievo da comunicare con congruo anticipo al marito;
CP_1
il marito si impegna a versare alla moglie il 50% del rimborso delle spese di ristrutturazione per i prossimi nove anni, per l'importo che verrà di volta in volta comunicato (variando lo stesso sulla base dell'IRPEF), la rata del 31 agosto 2024 verrà rimborsata non appena la stessa sarà percepita dal sig.
. La moglie si impegna versare al marito il 50% del rimborso delle spese di ristrutturazione CP_1 relative all'immobile di Nichelino, Via Sassari n.23 che residuano ed il 50% del rimborso delle spese di ristrutturazione relative all'immobile di Nichelino, Via Torino 223 (che riguardano le spese della fognatura sostenute anche dal sig. ) per i prossimi dieci anni. CP_1
La sig.ra rimborserà al marito al momento della vendita dell'immobile, il 50% della somma Pt_1 complessiva pari ad € 7.399,18 (pari ad Euro 3.700,00), per spese architetto, spese comunali pratiche agenzia delle entrate, montaggio mobile cucina, spese Comune Nichelino, trattandosi di spese non detraibili e relative all'immobile acquistato dagli stessi in comproprietà così come tutte documentate;
Il sig. rimborserà, alla moglie, al momento della vendita dell'immobile il 50% della CP_1 complessiva somma pari ad € 1.485,00 (pari ad €. 742,25) sostenuta per la fogna per l'immobile sito in Nichelino (To) Via Torino 223, dal momento che le precedenti rate sono già state pagate alla stessa come da scritture privata sottoscritta dai coniugi;
I coniugi (in relazione al prestito effettuato dai genitori della sig.ra per la ristrutturazione Pt_1 dell'immobile) riconoscono che deve essere ancora restituita la somma di €. 20.000,00 nella misura del 50% ciascuno che verrà corrisposta contestualmente alla vendita dell'immobile;
le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio, compreso il passaporto;
entrambi i coniugi sono economicamente autosufficiente per cui di comune accordo si esimono reciprocamente da qualsiasi richiesta di assegno sulle spese di lite tra le parti. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6304/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Colli 10 10128 Parte_1 C.F._1 Torino presso lo studio dell'avv. GRASSO VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via XXVIII Controparte_1 C.F._2 Aprile 12, Cuneo Telematico presso lo studio dell'avv. REVELLI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAVOUR il Parte_1 Controparte_1 19/09/2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR
Dal matrimonio è nata una figlia: il 3.6.2022. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 21/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
DISPONE che:
affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della Per_1 potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la figlia minore avrà residenza ed abitazione principale presso la madre, con diritto del padre a vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità: la settimana in cui il padre fa il turno pomeridiano dal sabato mattina alle ore 9,30 sino alla domenica alle ore 21,00; - la settimana in cui il padre fa il turno mattutino il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle ore 21.00; la settimana in cui il padre fa il turno notturno il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 21,00, salvo diverso accordo tra i genitori;
le vacanze natalizie saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, il giorno del 24 e 25 alternati e poi dal 26.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore salvo eventuali viaggi preventivamente accordati;
le vacanze pasquali saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze e sino alle ore 21,00 della domenica di Pasqua, con un genitore e dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
per le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere due settimane anche non pagina 2 di 4 consecutive con la figlia, per il periodo 2025 – 2027 nel periodo 15 giugno – 30 settembre, dal 2028 in avanti - nel periodo 15 giugno – 5 settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in assenza di accordo, la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intenda condurre la figlia in occasione dei periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dal domicilio abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti, consentendo regolari contatti telefonici/video con l'altro genitore;
i ponti e le festività, sopra non specificati (festa di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo patrono, ecc.), ad anni alterni;
Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, salvo esigenze lavorative;
il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiare insieme;
entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione e salute per la minore e si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento della figlia nella crisi del matrimonio, mantenendo le relazioni affettive con le famiglie di origine dei genitori per una crescita serena ed armonica della stessa.
il padre a partire dal mese di maggio corrisponderà alla moglie entro il giorno venti di ogni mese quale contributo per il mantenimento della figlia l'importo di Euro 350,00, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, mentre sino a tale data, e a partire dal mese di marzo corrisponderà la metà dell'assegno unico;
il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese mediche documentate e/o necessarie e comunque concordate, non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, sportive e ricreative e comunque tutto quanto previsto dal protocollo di intesa del 15.03.2016;
DÀ ATTO che:
I coniugi concordano e danno atto che “l'assegno unico” per la figlia verrà suddiviso tra di loro nella misura del 50%;
I coniugi hanno conferito incarico, all'agenzia immobiliare UR NT, per la vendita dell'immobile in comproprietà sito in Nichelino, Via Torino n. 223 censita al catasto dei fabbricati foglio 17, particella 390, sub 107, categoria A2 classe 2, vani 4,5, rendita €. 592,63, box foglio 17, particella 390, sub 108, categoria C6 classe 2, mq 42, rendita €. 155,04, cantina foglio 17, particella 390, sub 109, categoria C2 classe 1, vani 70, rendita €. 120,85, box foglio 17, particella 390, sub 108, categoria C6 classe 2, mq 42, rendita €. 155,04 al prezzo concordato pari ad € 365.000,00, con l'intesa che a seguito della vendita dello stesso, il ricavato (al netto dell'estinzione del mutuo gravante sull'immobile e previa restituzione al sig. da parte della sig. ra del 50% dell'importo delle rate di mutuo CP_1 Pt_1 dallo stesso corrisposte sino alla data del conferimento dell'incarico all'agenzia oltre l'importo di €. 4.550,00 quale somma versata in più dal sig. per l'acquisto dell'immobile) sarà suddiviso CP_1 in parti uguali contestualmente all'accredito sul conto corrente intestato al marito, tale soluzione ha lo scopo di dirimere il conflitto familiare trattandosi di trasferimento immobiliare che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
il marito potrà abitare nell'immobile sino alla vendita dello stesso, accollandosi interamente la rata di mutuo dalla data di conferimento dell'incarico e qualora lo stesso dovesse rilasciare prima l'immobile la sig.ra contribuirà nella misura del 50% al pagamento della rata del mutuo, Eventuali spese Pt_1
pagina 3 di 4 straordinarie, preventivamente concordate e comunque necessitate, che si dovessero rendere nel frattempo necessarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tutte le spese che si rendono necessarie al fine di vendere l'immobile saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
la moglie sino al rilascio dell'immobile si impegna a non entrare nell'immobile di Nichelino, Via Torino n. 223, qualora la stessa dovesse ritirare ancora delle cose personali lo farà alla presenza del sig.
previo accordo del giorno del prelievo da comunicare con congruo anticipo al marito;
CP_1
il marito si impegna a versare alla moglie il 50% del rimborso delle spese di ristrutturazione per i prossimi nove anni, per l'importo che verrà di volta in volta comunicato (variando lo stesso sulla base dell'IRPEF), la rata del 31 agosto 2024 verrà rimborsata non appena la stessa sarà percepita dal sig.
. La moglie si impegna versare al marito il 50% del rimborso delle spese di ristrutturazione CP_1 relative all'immobile di Nichelino, Via Sassari n.23 che residuano ed il 50% del rimborso delle spese di ristrutturazione relative all'immobile di Nichelino, Via Torino 223 (che riguardano le spese della fognatura sostenute anche dal sig. ) per i prossimi dieci anni. CP_1
La sig.ra rimborserà al marito al momento della vendita dell'immobile, il 50% della somma Pt_1 complessiva pari ad € 7.399,18 (pari ad Euro 3.700,00), per spese architetto, spese comunali pratiche agenzia delle entrate, montaggio mobile cucina, spese Comune Nichelino, trattandosi di spese non detraibili e relative all'immobile acquistato dagli stessi in comproprietà così come tutte documentate;
Il sig. rimborserà, alla moglie, al momento della vendita dell'immobile il 50% della CP_1 complessiva somma pari ad € 1.485,00 (pari ad €. 742,25) sostenuta per la fogna per l'immobile sito in Nichelino (To) Via Torino 223, dal momento che le precedenti rate sono già state pagate alla stessa come da scritture privata sottoscritta dai coniugi;
I coniugi (in relazione al prestito effettuato dai genitori della sig.ra per la ristrutturazione Pt_1 dell'immobile) riconoscono che deve essere ancora restituita la somma di €. 20.000,00 nella misura del 50% ciascuno che verrà corrisposta contestualmente alla vendita dell'immobile;
le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio, compreso il passaporto;
entrambi i coniugi sono economicamente autosufficiente per cui di comune accordo si esimono reciprocamente da qualsiasi richiesta di assegno sulle spese di lite tra le parti. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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