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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2024, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.6.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 10517/2022
T R A
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Sebastiano Schiavone Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.pt., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.08.2022 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della pretesa fatta valere in giudizio (riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984).
L' si costituiva resistendo alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo della perizia, e nominato nuovo ctu la dott.ssa , la causa, Persona_1
alla data odierna, è decisa nei termini che seguono a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 01/08/2022, a seguito di atto di dissenso depositato in data 22/07/2022, e del decreto di fissazione dei termini.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Il CTU nominato nel presente giudizio di opposizione, dott.ssa , ha affermato, alla luce Per_1
della documentazione medica depositata e delle circostanze del caso, che la Sig.ra Parte_1
– soggetto di 61 anni al momento della visita – risulta essere affetta dalle seguenti minorazioni: “Esiti di cardiopatia ischemica secondaria a sca per stemi laterale a coronarie epicardiche integre
(sospetta Takotsubo), visus spento a sinistra, artrosi polidistrettuale”.
Oltre ai suddetti disturbi, il CTU osserva come, da un'accorta lettura della documentazione medica agli atti, sia possibile desumere una notevole incidenza delle patologie osteoarticolare e cardiovascolare sull'integrità della capacità fisica della ricorrente in relazione al regolare svolgimento del proprio lavoro (bracciante agricola).
Secondo il CTU, infatti, le patologie di cui la Sig.ra risulta essere affetta Pt_1
(diagnosticate, in particolare, a carico dell'apparato osteoarticolare e cardiovascolare) influiscono notevolmente sul regolare espletamento, da parte della stessa, delle proprie mansioni di bracciante agricola.
Nello specifico, trattandosi di un lavoro basato essenzialmente sulla capacità fisica di utilizzo di utensili, la patologia osteoarticolare incide sulla capacità lavorativa della ricorrente causando uno stress biomeccanico delle articolazioni (alterazione funzionale da sovraccarico biomeccanico).
Tale quadro patologico – già di per sé complesso – è aggravato, poi, precisa il CTU, dalla patologia cardiovascolare, la quale, tra l'altro, si manifesta in maggior modo nei lavori con alto carico di stress fisico (tipico, appunto, delle mansioni svolte dalla ricorrente).
Alla luce delle suddette considerazioni espresse dal consulente a seguito di visita peritale, il quadro patologico della ricorrente complessivamente considerato, integra la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 1 legge 222/1984 per la concessione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (nel caso di specie, infermità superiore ad un terzo nell'espletamento dell'attività lavorativa). Quanto, poi, alla decorrenza delle singole provvidenze, il CTU, dopo aver scientificamente espresso puntuali e precise valutazioni, ha chiarito che, alla luce della documentazione medico- sanitaria allegata, la ricorrente gode dei requisiti necessari per beneficiare dell'assegno a decorrere dalla data di revisione (8.01.2021).
Le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa sono logiche e coerenti oltre che confermate Per_1
dallo stato degli atti e sono quindi condivise e fatte proprie;
deve quindi dichiararsi la ricorrente beneficiaria del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84 a decorrere dalla data di revisione del 8.01.2021.
L'opposizione va pertanto accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla
S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di entrambe le fasi, ivi incluse le spese di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 10025/2021 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che gode dei Parte_1 requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità dalla data di revisione del 8.01.2021;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi che si liquidano in CP_1
complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
4) spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 24.6.2024.
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo