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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.4168 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Parte_1 CodiceFiscale_1
Madonna come da procura in atti OPPONENTE
E
Agente della Controparte_1
Riscossione per la Regione Abruzzo (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
UR TE come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18 agosto 2023, proponeva opposizione a pignoramento Parte_1 esattoriale presso terzi davanti al G.E. di questo Tribunale, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del pignoramento
1 medesimo per i motivi dedotti ovvero, in via subordinata, “per gli interessi di mora e/o oneri di riscossione e/o per le eventuali altre somme pretese a vario titolo che saranno accertate come non dovute per i motivi suesposti”.
A sostegno, l'opponente deduceva l'omessa notifica del pignoramento, la violazione dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973, la nullità del pignoramento per omessa indicazione del dettaglio dei crediti nonché per difetto di motivazione, l'illegittimità dell'atto per omessa indicazione del calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Con ordinanza del 5.12.2023, emessa a conclusione della fase cautelare, il G.E. dichiarava cessata la materia del contendere in ordine ai crediti di cui alle cartelle rinunciate da parte della
[...]
nonchè il difetto di giurisdizione del G.O. con riferimento alle cartelle relative a crediti CP_1 di natura tributaria;
rigettava per le restanti cartelle la richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' introduceva la fase di merito Pt_1 dell'opposizione, riproponendo i medesimi motivi fatti in precedenza valere, ad eccezione della violazione dell'art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973, e concludeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento in oggetto, chiedendo “nel merito accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o
dichiarare inefficace l'atto di pignoramento opposto per i motivi di cui al ricorso (ad eccezione della violazione dell'art. 50 2° comma DPR n. 602/1973); C) in via subordinata accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di pignoramento impugnato per gli interessi di mora e/o per gli oneri di riscossione e/o per le eventuali voci di pagamento pretese a vario titolo che saranno accertate come non dovute per i motivi di cui al ricorso (ad eccezione della violazione dell'art. 50 2° comma DPR n. 602/1973), con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva, preliminarmente, la nullità Controparte_1 della citazione per violazione degli artt.163 e 164 cpc nonché l'inammissibilità del giudizio di merito per avere l' aderito alla definizione agevolata in relazione a tutte le cartelle Pt_1 esattoriali oggetto del pignoramento opposto, fatta eccezione per quelle n. 08320220007867586000,
n. 08320220008465925000, n. 08320230005441986000, n. 08320220001122148000, n.
38320220002507949000, n. 68322017559092006000, così assumendo l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto tali carichi;
eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale con riferimento alle cartelle di natura tributaria e contestava, per il resto, l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
2 La causa viene decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non saranno, dunque, esaminate le eccezioni sollevate dall'opposta di nullità della citazione e di inammissibilità del giudizio di merito, ma saranno direttamente affrontati l'eccezione di difetto di giurisdizione nonchè il merito della controversia.
Ed allora, la suddetta eccezione appare fondata con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
il credito posto in riscossione, infatti, ha ad oggetto prevalentemente tasse e tributi, per i quali è esclusivamente competente il Giudice Tributario.
Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti cartelle: Cartella n. 08320160007765505000, notificata il
23/12/2016 avente ad oggetto Diritti camerali;
Cartella n. 08320180006656945000, notificata il
24/07/2018 avente ad oggetto in parte Tasse automobilistiche;
Cartella n. 08320180009708961000, notificata il 02/11/2018 avente ad oggetto Tares;
Cartella n. 08320180011078687000, notificata il
10/01/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190001003538000, notificata il 16/01/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190006881744000, notificata il 08/08/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190008037772000, notificata il 19/09/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190008663203000, notificata il 21/11/2019 avente ad oggetto Irap;
Cartella n.
08320190009479171000, notificata il 23/01/2020 avente ad oggetto IR;
Cartella n.
08320200000411856000, notificata il 26/02/2020 avente ad oggetto Tares;
Cartella n.
08320200002585733000, notificata il 29/11/2021 avente ad oggetto Iva;
Cartella n.
08320200005346621000, notificata il 19/01/2022 avente ad oggetto Tasse automobilistiche;
Cartella n. 08320220001930550000, notificata il 04/03/2022 avente ad oggetto Tasse automobilistiche;
Cartella n. 08320220003027041000, notificata il 08/04/2022 avente ad oggetto
Tari; Avviso di accertamento n. TAUTAUM000580, notificato il 21/07/2018 (riferimento interno n.68319015554957009000) avente ad oggetto IR;
Avviso di accertamento n.
TA601I200004/2022, notificato il 11/05/2022 (riferimento interno n.68322017559092006000) avente ad oggetto IR, Iva ed Irap.
Avendo, dunque, l'opponente contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata fondata su cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo di importi richiesti a titolo di tributi, la giurisdizione appartiene al Giudice Tributario, come recentemente ribadito dalle SS.UU della Suprema Corte, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023.
3 Le Sezioni Unite hanno in particolare osservato che appartiene al giudice tributario la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Conseguentemente, con riferimento alle cartelle suelencate, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del Giudice Tributario.
Si può passare, a questo punto, ad esaminare i singoli motivi di opposizione, che appaiono tutti privi di pregio.
Ed invero, l'assunto relativo alla mancata notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento oggetto di causa è smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta, da cui risulta che l' Pt_1 ha ricevuto regolare notifica in data 4 luglio 2023.
Per quanto riguarda l'omessa indicazione del dettaglio dei crediti, il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento nonché la mancata indicazione del saggio di interessi applicato, il giudicante ritiene che si tratti di motivi inammissibili in quanto tardivamente sollevati, trattandosi di questioni proponibili mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, dunque, nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, regolarmente avvenuta il 4.07.2023, come sopra già evidenziato.
Nella specie, tuttavia, il ricorso in opposizione innanzi al G.E. è stato proposto soltanto il
18.08.2023.
Sul punto, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui si contestino vizi formali del provvedimento, come nel caso che ci occupa, la relativa opposizione deve essere proposta nelle forme di cui all'art. 617 cpc, nel rispetto del termine di 20 giorni ivi indicato (ex multis, si veda Cass. n. 3707/2016).
Di qui l'inammissibilità dei motivi di opposizione in esame.
Da ultimo, l'opponente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento in quanto proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri.
4 Ebbene, pur trattandosi di questione sollevata solo con la memoria depositata il 9 maggio 2024, si ritiene di rilevarne, comunque, l'infondatezza, non sussistendo alcun dubbio la provenienza dell'atto in questione dall' , dato che la pec del mittente riporta Controparte_1
l'espressa ed inequivocabile dicitura .gov.it”. Controparte_2
Ad ogni buon conto, e per completezza, si osserva che l'opponente non ha in alcun modo contestato che l'indirizzo pec di consegna raffaele. it sia a sé riferibile e che sia stato Parte_1 Email_1 estratto da uno dei pubblici registri di cui all'art. 16 ter c. 1 d.l. n. 179/2012 e succ. mod.; di contro,
“è irrilevante che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia notificante sia o non sia a sua volta iscritto nei pubblici registri stessi, essendo ciò requisito di regolarità della notifica, ex artt.
16 ter cit., 26 c. 2 d.P.R. 29.9.73 n. 602 e 60 c. 7 d.P.R. n. 600/1973, esclusivamente quanto all'indirizzo del destinatario, né applicandosi alla fattispecie la disciplina di cui alla l. n. 53/94 e succ. mod., relativa solo alle notifiche seguite dagli avvocati (cfr. Cass. Sez. 6 – 2 n. 28829 del
16/12/2020 rv. 660000 - 01)” (Corte Appello L'Aquila, n. 401/22; si veda anche Tribunale Chieti,
16.9.2022).
Di qui l'infondatezza anche dell'eccezione in esame.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_1 ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario in relazione alle cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo di importi richiesti a titolo di tasse e tributi, così come puntualmente elencate in parte motiva;
b) per il resto, rigetta e/o dichiara inammissibile l'opposizione;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro Pt_1
11.229,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.4168 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Parte_1 CodiceFiscale_1
Madonna come da procura in atti OPPONENTE
E
Agente della Controparte_1
Riscossione per la Regione Abruzzo (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
UR TE come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18 agosto 2023, proponeva opposizione a pignoramento Parte_1 esattoriale presso terzi davanti al G.E. di questo Tribunale, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del pignoramento
1 medesimo per i motivi dedotti ovvero, in via subordinata, “per gli interessi di mora e/o oneri di riscossione e/o per le eventuali altre somme pretese a vario titolo che saranno accertate come non dovute per i motivi suesposti”.
A sostegno, l'opponente deduceva l'omessa notifica del pignoramento, la violazione dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973, la nullità del pignoramento per omessa indicazione del dettaglio dei crediti nonché per difetto di motivazione, l'illegittimità dell'atto per omessa indicazione del calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Con ordinanza del 5.12.2023, emessa a conclusione della fase cautelare, il G.E. dichiarava cessata la materia del contendere in ordine ai crediti di cui alle cartelle rinunciate da parte della
[...]
nonchè il difetto di giurisdizione del G.O. con riferimento alle cartelle relative a crediti CP_1 di natura tributaria;
rigettava per le restanti cartelle la richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' introduceva la fase di merito Pt_1 dell'opposizione, riproponendo i medesimi motivi fatti in precedenza valere, ad eccezione della violazione dell'art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973, e concludeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento in oggetto, chiedendo “nel merito accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o
dichiarare inefficace l'atto di pignoramento opposto per i motivi di cui al ricorso (ad eccezione della violazione dell'art. 50 2° comma DPR n. 602/1973); C) in via subordinata accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di pignoramento impugnato per gli interessi di mora e/o per gli oneri di riscossione e/o per le eventuali voci di pagamento pretese a vario titolo che saranno accertate come non dovute per i motivi di cui al ricorso (ad eccezione della violazione dell'art. 50 2° comma DPR n. 602/1973), con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva, preliminarmente, la nullità Controparte_1 della citazione per violazione degli artt.163 e 164 cpc nonché l'inammissibilità del giudizio di merito per avere l' aderito alla definizione agevolata in relazione a tutte le cartelle Pt_1 esattoriali oggetto del pignoramento opposto, fatta eccezione per quelle n. 08320220007867586000,
n. 08320220008465925000, n. 08320230005441986000, n. 08320220001122148000, n.
38320220002507949000, n. 68322017559092006000, così assumendo l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto tali carichi;
eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale con riferimento alle cartelle di natura tributaria e contestava, per il resto, l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
2 La causa viene decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non saranno, dunque, esaminate le eccezioni sollevate dall'opposta di nullità della citazione e di inammissibilità del giudizio di merito, ma saranno direttamente affrontati l'eccezione di difetto di giurisdizione nonchè il merito della controversia.
Ed allora, la suddetta eccezione appare fondata con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
il credito posto in riscossione, infatti, ha ad oggetto prevalentemente tasse e tributi, per i quali è esclusivamente competente il Giudice Tributario.
Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti cartelle: Cartella n. 08320160007765505000, notificata il
23/12/2016 avente ad oggetto Diritti camerali;
Cartella n. 08320180006656945000, notificata il
24/07/2018 avente ad oggetto in parte Tasse automobilistiche;
Cartella n. 08320180009708961000, notificata il 02/11/2018 avente ad oggetto Tares;
Cartella n. 08320180011078687000, notificata il
10/01/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190001003538000, notificata il 16/01/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190006881744000, notificata il 08/08/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190008037772000, notificata il 19/09/2019 avente ad oggetto Iva;
Cartella n. 08320190008663203000, notificata il 21/11/2019 avente ad oggetto Irap;
Cartella n.
08320190009479171000, notificata il 23/01/2020 avente ad oggetto IR;
Cartella n.
08320200000411856000, notificata il 26/02/2020 avente ad oggetto Tares;
Cartella n.
08320200002585733000, notificata il 29/11/2021 avente ad oggetto Iva;
Cartella n.
08320200005346621000, notificata il 19/01/2022 avente ad oggetto Tasse automobilistiche;
Cartella n. 08320220001930550000, notificata il 04/03/2022 avente ad oggetto Tasse automobilistiche;
Cartella n. 08320220003027041000, notificata il 08/04/2022 avente ad oggetto
Tari; Avviso di accertamento n. TAUTAUM000580, notificato il 21/07/2018 (riferimento interno n.68319015554957009000) avente ad oggetto IR;
Avviso di accertamento n.
TA601I200004/2022, notificato il 11/05/2022 (riferimento interno n.68322017559092006000) avente ad oggetto IR, Iva ed Irap.
Avendo, dunque, l'opponente contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata fondata su cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo di importi richiesti a titolo di tributi, la giurisdizione appartiene al Giudice Tributario, come recentemente ribadito dalle SS.UU della Suprema Corte, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023.
3 Le Sezioni Unite hanno in particolare osservato che appartiene al giudice tributario la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Conseguentemente, con riferimento alle cartelle suelencate, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del Giudice Tributario.
Si può passare, a questo punto, ad esaminare i singoli motivi di opposizione, che appaiono tutti privi di pregio.
Ed invero, l'assunto relativo alla mancata notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento oggetto di causa è smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta, da cui risulta che l' Pt_1 ha ricevuto regolare notifica in data 4 luglio 2023.
Per quanto riguarda l'omessa indicazione del dettaglio dei crediti, il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento nonché la mancata indicazione del saggio di interessi applicato, il giudicante ritiene che si tratti di motivi inammissibili in quanto tardivamente sollevati, trattandosi di questioni proponibili mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, dunque, nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, regolarmente avvenuta il 4.07.2023, come sopra già evidenziato.
Nella specie, tuttavia, il ricorso in opposizione innanzi al G.E. è stato proposto soltanto il
18.08.2023.
Sul punto, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui si contestino vizi formali del provvedimento, come nel caso che ci occupa, la relativa opposizione deve essere proposta nelle forme di cui all'art. 617 cpc, nel rispetto del termine di 20 giorni ivi indicato (ex multis, si veda Cass. n. 3707/2016).
Di qui l'inammissibilità dei motivi di opposizione in esame.
Da ultimo, l'opponente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento in quanto proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri.
4 Ebbene, pur trattandosi di questione sollevata solo con la memoria depositata il 9 maggio 2024, si ritiene di rilevarne, comunque, l'infondatezza, non sussistendo alcun dubbio la provenienza dell'atto in questione dall' , dato che la pec del mittente riporta Controparte_1
l'espressa ed inequivocabile dicitura .gov.it”. Controparte_2
Ad ogni buon conto, e per completezza, si osserva che l'opponente non ha in alcun modo contestato che l'indirizzo pec di consegna raffaele. it sia a sé riferibile e che sia stato Parte_1 Email_1 estratto da uno dei pubblici registri di cui all'art. 16 ter c. 1 d.l. n. 179/2012 e succ. mod.; di contro,
“è irrilevante che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia notificante sia o non sia a sua volta iscritto nei pubblici registri stessi, essendo ciò requisito di regolarità della notifica, ex artt.
16 ter cit., 26 c. 2 d.P.R. 29.9.73 n. 602 e 60 c. 7 d.P.R. n. 600/1973, esclusivamente quanto all'indirizzo del destinatario, né applicandosi alla fattispecie la disciplina di cui alla l. n. 53/94 e succ. mod., relativa solo alle notifiche seguite dagli avvocati (cfr. Cass. Sez. 6 – 2 n. 28829 del
16/12/2020 rv. 660000 - 01)” (Corte Appello L'Aquila, n. 401/22; si veda anche Tribunale Chieti,
16.9.2022).
Di qui l'infondatezza anche dell'eccezione in esame.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_1 ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario in relazione alle cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo di importi richiesti a titolo di tasse e tributi, così come puntualmente elencate in parte motiva;
b) per il resto, rigetta e/o dichiara inammissibile l'opposizione;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro Pt_1
11.229,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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