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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del già menzionato Email_1 difensore, via Vittorio Veneto, n. 72, Pontedera (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TICCIATI Parte_2 C.F._2
SO ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, via Email_2
Lotti, n. 12, Pontedera (PI) Per_ Per_ avv. FEDERICI CHIARA quale curatore speciale dei minori ed con intervento del PM in sede con ad OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: affinché il Giudice adito Voglia 1) Dichiarare, ai sensi dell'art.
3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalla stessa con il sig. in Cascina (PI), il giorno 08.07.2007, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio dell'anno 2007 n. 21 p. II s. A;
2) In considerazione di quanto indicato, stante
l'evidente incapacità genitoriale del sig. , Voglia disporre l'affido esclusivo dei minori Parte_2 alla sig.ra che potrà assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la prole Pt_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma (affido super esclusivo); 3) Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, Voglia il Giudice delegare i servizi Sociali alla predisposizione di un calendario di incontri da assumersi, almeno in un periodo iniziale, in modalità protetta per poi valutare gradualmente, qualora se il sig. sia ritenuto capace, un sistema di incontri prima in modalità assistita e Parte_2 solo se positivi, in modalità libera. 4) In considerazione alla diminuzione del tempo di permanenza dei bambini con il padre, rispetto ai provvedimenti provvisori, Voglia, in via principale, condannare il sig. alla corresponsione di un contributo di mantenimento ordinario per entrambi i Parte_2 figli pari ad € 600 oltre rivalutazione ISTAT, con bonifico bancario all'Iban della moglie già noto, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. L'aumento del contributo di mantenimento deve essere valutato anche in considerazione del fatto che il padre ha completamento cessato il diritto di visita nei confronti dei figli, da anni, e dunque l'intera gestione dei ragazzi è affidata integralmente alla sig.ra . In via subordinata, sempre dal punto di vista economico, Voglia il Giudice confermare Pt_1
l'importo del contributo di mantenimento ordinario per entrambi i figli pari ad € 500, proposto dal giudice stesso, con provvedimento del 26.3.2025. 5) Con riguardo alle spese straordinarie confermare la compartecipazione di entrambi i genitori al 50% ciascuno delle spese sostenute per entrambi i figli secondo il protocollo elaborato dal CNF. Si evidenzia, peraltro, che il sig.
, nonostante le reiterate richieste, non ha mai provveduto a rimborsare alla sig.ra Parte_2 Pt_1
Per_ le spese per l'acquisto dei libri scolastici anticipati per e relative all'anno scolastico appena concluso. 6) Con riguardo all'assegno unico confermare la ricezione dello stesso interamente in capo Per_ alla sig.ra così come l'indennità di frequenza erogata dall'INPS per la minore che viene Pt_1 accreditata solo per i mesi scolastici su un libretto postale intestato alla minore. 7) Invitare il sig.
ad intraprendere presso i servizi sociali un percorso di sostegno alla genitorialità; 8) Parte_2
Disporre la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali e dell'USFMIA per le rispettive Per_ Per_ competenze affinché ed intraprendano un percorso di supporto psicologico. 9) Adottare i provvedimenti per porre fine alle gravi inadempienze poste in essere dal sig. e, Parte_2 conseguentemente, ammonirlo ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. comma 3 nonché condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in favore della sig.ra e dei minori Pt_1 stessi. 10) Condannare il sig. alle spese di giudizio oltre accessori, iva e Cap come per Parte_2 legge anche in considerazione del suo espresso rifiuto ad accettare la proposta conciliativa formulata da ultimo dal Giudice nonché, al pagamento del compenso liquidato dal G.I., in favore della curatrice speciale del minore per l'attività svolta. 11) Dispensare le parti dai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
e, dunque, dal deposito della comparsa conclusionale e dalle memorie di replica, trattenendo la presente causa in decisione. Ci si oppone altresì alla richiesta di CTU atta a valutare le capacità genitoriale delle parti perché l'inidoneità del sig. è già evidente e non vi è necessità di Parte_2 una consulenza che richiederebbe ulteriore tempo e denaro e avrebbe una funzione solo esplorativa”; per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa adito - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
➢ In via istruttoria: - ammettere CTU finalizzata a riferire quale sia la situazione di vita dei minori, quali siano le migliori modalità di rapporti tra genitori e figli e in particolare indichi i percorsi ritenuti utili al progredire e al miglioramento dei rapporti padre-figli; - Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di fissare incontri padre-figli; - Presa incarico dei figli da arte dell'USFMIA per percorsi psicologici dei figli;
➢ Nel merito: - affidamento esclusivo dei figli alla madre;
- disporre a carico del Sig. di concorrere al mantenimento dei figli un versamento Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di €. 300,00 (€. 150,00 per ogni Pt_1 figlio); - spese straordinarie necessarie per i figli a carico al 50% ciascuno dei genitori. Con vittoria di spese e compensi legali”; per il curatore speciale dei minori: “alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice di cui al provvedimento del 26.3.2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8 luglio 2007 in Cascina (PI) Per_ Per_ con , dall'unione con il quale sono nati i figli, il 7 gennaio 2011 ed , il Parte_2
13 dicembre 2012. A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra Parte_1 loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa reso in data 28 dicembre 2018 dal Tribunale di Pisa col n. cron. 21768/18, r.g. n. 3342/18.
La ricorrente ha allegato il disinteresse del padre nei confronti dei suoi figli, rilevando come questi ultimi fossero gestiti pressoché totalmente dalla madre. Il padre, in particolare, dopo aver scontato la pena per i reati di cui agli artt. 600 quater, comma 1, e 600 quater, comma 2, c.p., ha trascorso con discontinuità tempo con i suoi figli, ai quali peraltro ha – senza alcun previo consenso della signora
– fatto conoscere la nuova compagna e i di lei figli, presentando questi come la sua nuova famiglia e generando nei bambini un profondo stato di disagio.
Ha quindi chiesto, in punto di condizioni accessorie rispetto alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di prevedere l'affido condiviso dei bambini ad entrambi i genitori, previa valutazione delle competenze genitoriali del o, in subordine, l'affido esclusivo dei minori Parte_2 alla madre;
ha chiesto la regolamentazione del diritto di visita del padre e, quanto alle questioni di carattere economico, ha domandato di porre a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 450,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, disponendo, altresì, che l'assegno unico fosse percepito integralmente da sé ricorrente.
Da ultimo, ha domandato l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e di condannare il resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in favore dei minori.
In data 16 giugno 2022, si è costituito in giudizio il quale, nulla opponendo Parte_2 alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha però contestato le allegazioni di controparte, precisando di essere presente nella vita dei figli e di aver fatto conoscere loro la nuova compagna solo allorquando la frequentazione aveva assunto i caratteri della stabilità. Ha, quindi, contestato gli episodi richiamati da controparte, offrendone una diversa ricostruzione. In punto di condizioni economiche, ha specificato di aver costituito con la moglie un'impresa familiare avente ad oggetto l'attività di commercio ambulante di dolciumi e giocattoli, nella quale egli stesso ricopriva il ruolo di collaboratore familiare e la moglie di titolare soltanto per ragioni di convenienza fiscale ma alla quale entrambi i coniugi avevano dato un apporto paritario ed equivalente. La situazione è divenuta, poi, insostenibile a causa del comportamento della e, in conseguenza di ciò, egli Pt_1 resistente si è visto costretto a locare i due immobili in sua proprietà per poter onorare il pagamento del contributo di mantenimento in favore dei figli.
Ha concluso, pertanto, domandando, all'esito della valutazione delle competenze genitoriali della ricorrente, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la riduzione momentanea del contributo di mantenimento in favore dei figli sino ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), più Istat, ripartirsi l'assegno unico a metà tra le parti e disporsi che la permetta al Pt_1 Parte_2 di utilizzare il furgone e le relative pertinenze necessarie, allo scopo di esercitare autonomamente la propria attività. Ha domandato, altresì, il rigetto del ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si è proceduto anche all'audizione dei figli minori, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 350,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Si è proceduto, altresì, alla nomina di un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. Federici
RA e la causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al Giudice istruttore, dinnanzi al quale è stato dato incarico ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti.
Esperito tra le parti un tentativo di conciliazione, si è proceduto nuovamente all'audizione dei due minori e, all'esito, a formulare una proposta conciliativa la quale, però, non veniva accettata dal resistente in punto di statuizioni di carattere economico. Le parti, a questo punto, hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. LA PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 8 luglio 2007 in Cascina (PI) e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del comune di Cascina (PI), al n. 37, parte II, serie A, anno 2007.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MINORI
2.1. L'AFFIDAMENTO E IL COLLOCAMENTO Per_ Alla pronuncia di separazione devono seguire gli opportuni provvedimenti relativi ai figli, ed Per_
, ancora minorenni.
In punto di affidamento dei figli, parte ricorrente, come pure il resistente e il curatore nominato, ha domandato disporsi l'affido esclusivo dei ragazzi alla madre: la madre, per vero, nella forma dell'affido super esclusivo, movendo dal presupposto del disinteresse del padre nei confronti dei figli e del suo ruolo di unica figura di riferimento per i figli, così (con l'affido esclusivo, sub specie dell'affido superesclusivo) di fatto cristallizzando una situazione già praticata, tale da consentirle una più rapida assunzione delle decisioni riguardanti i ragazzi;
il padre ritenendo di assecondare in tal modo la volontà dei ragazzi ai quali, suo malgrado, non intenderebbe imporre una relazione a loro non gradita, e il curatore argomentando col ritenere, nel caso, l'affido esclusivo la forma di affido maggiormente rispondente all'interesse dei ragazzi coinvolti.
Con riferimento alla previsione dell'affido esclusivo, va, intanto, detto che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter c.c., tale soluzione (quella, cioè, dell'affido esclusivo) costituisce l'eccezione: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad esempio nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti dei figli, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva (Tribunale di Pistoia, sez. lav. 2.07.2020, n.
501), oppure nel caso in cui il genitore non affidatario abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587).
Ciò detto, il Tribunale ritiene debba innanzitutto trovare accoglimento la domanda di affido in via Per_ Per_ super esclusiva alla madre dei figli minori ( di anni 13 (quasi) e di anni 14), risultando dagli atti di causa che il padre ha tenuto nei confronti di questi ultimi condotte non adeguate e/o comunque non confacenti agli interessi ed alle esigenze degli stessi tali da indurre a ritenere opportuna una deroga alla regola generale dell'affido condiviso stabilita dal codice civile.
Al riguardo va evidenziato che anche a non voler considerare quanto riferito dalla ricorrente nelle proprie difese, l'esperita istruttoria ci ha restituito l'immagine di un padre che: 1) non tiene con sé i figli da maggio 2024 (e che, comunque, anche prima di quella data aveva coi ragazzi frequentazioni discontinue e limitate nella durata, essendosi, il padre stesso, in talune occasioni dichiarato da sé incapace di gestire e tenere i figli); 2) non si fa sentire neppure a distanza per informarsi delle condizioni personali, di vita e sanitarie dei minori, disinteressandosi della vita dei suoi ragazzi, del loro andamento scolastico, della loro salute e di quant'altro abbia a che fare con loro;
3) ha in più occasioni ha omesso di versare gli importi di sua spettanza volti a contribuire, in particolare, alle spese straordinarie necessarie per far fronte alle esigenze personali e di vita dei minori.
Come noto, e come anche già detto, l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sul fatto che non risponda dunque all'interesse del figlio l'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass 17191/2011).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche la mancanza di rapporti tra uno dei genitori ed il figlio può comportare un ostacolo all'affidamento condiviso: infatti l'applicazione del regime ordinario va esclusa se contraria all'interesse del minore, e sarebbe fonte di inevitabili difficoltà attribuire le decisioni nell'interesse del minore ad entrambi i genitori quando uno dei due abbia da tempo perso i contatti con il figlio (e con l'altro genitore) e non sia più in grado di considerare le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio stesso (Trib. Bologna 8 novembre 2007; conf. Trib. Roma, n. 11735 del 6 giugno 2017; conf. App. Bologna 21 settembre 2006, secondo cui:
“la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli è imprescindibilmente collegata alla condivisione di cura istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita. Non è, pertanto, possibile applicare l'affidamento condiviso quando il genitore non convivente, quali che siano le ragioni, ha cessato o comunque diradato i rapporti col figlio” o quando l'accesa conflittualità tra i genitori comporti un serio pregiudizio per il minore alterando e ponendo in serio pericolo il suo equilibrio e sviluppo psico-fisico.
Sotto altro profilo deve rilevarsi che la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata “nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. Civ., n. 26587/2009).
Ne deriva che, nel caso specifico, il disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei minori sia sul piano personale che dal punto di vista economico giustifica un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo descrittivo, può essere definito come cd. affido “super esclusivo”).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337 quater comma 3 c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014).
Nel caso di specie, l'affido super esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel suo funzionamento, a causa del disinteresse del padre e della difficoltà di comunicazione tra le parti dell'odierno giudizio.
I minori devono conseguentemente essere affidati in modo super esclusivo alla madre (e dunque con facoltà in capo ad essa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale degli stessi ed a tutte le pratiche amministrative che li riguardino, ivi comprese quelle inerenti il rilascio/rinnovo di documenti d'identità, passaporti etc., decisioni che essa adotterà tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni), con collocazione abitativa stabile presso la madre.
Ed invero, a conforto ulteriore di quanto sopra detto, si richiama quanto riportato nella relazione dei
Servizi sociali del 1° ottobre 2024, laddove è risultato che il non avrebbe più ripreso Parte_2 contatti con il servizio scrivente al fine di avviare il percorso di sostegno alla genitorialità consigliato né, del resto, lo aveva fatto la prima volta in cui era stato fissato un appuntamento, previsto per il giorno 07/08/2023.
La condotta tenuta nel tempo dal è sintomatica di un progressivo, sempre maggiore Parte_2 disinteresse nei confronti dei figli oltre che indicativa di una difficoltà dello stesso a ricostruire e mantenere un rapporto con i figli, rifiutando, nondimeno, ogni supporto e/o sostegno alla sua genitorialità.
In sede di audizione, i ragazzi hanno, entrambi, manifestato disagio e difficoltà nella relazione con il padre, in particolare, da quando lo stesso ha intrapreso altra relazione e si è accompagnato con una Per_ Per_ nuova compagna (si v. le dichiarazioni di all'udienza del 3 febbraio 2025). ha raccontato testualmente: la compagna mi offende e mi trattava male, si lamentava e mi rimproverava. Mi diceva parole brutte offendendo anche mia madre mettendosi in mezzo ai litigi padre-madre. Non ci vado
d'accordo per colpa della compagna, ma anche per colpa sua di lui da solo, anche babbo ci tratta male; ha quindi dichiarato non mi piace vederlo, sto peggio quando sto con lui. Per_ Del pari, la figlia, , ha dichiarato di non trovarsi bene in compagnia del padre: … urlava non
c'era quasi mai…Non mi manca mai durante il giorno, non ci penso… Non vorrei neppure fare Per_ incontri protetti con lui. Non voglio riconoscergli seconde possibilità (si v. le dichiarazioni di , rese all'udienza del 3 febbraio 2025).
Per contro, i ragazzi hanno mostrato un profondo attaccamento alla madre, indubbiamente per loro punto esclusivo di riferimento, riconoscendole un ruolo accudente e di cura verso di loro e verso i loro bisogni.
Ritiene, dunque, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e della documentazione, che può essere disposto l'affido super esclusivo dei minori, rimettendo, cioè a dire, sulla scia della giurisprudenza dell'ordinanza 20.03.2014 del Tribunale di Milano in materia, al genitore affidatario (la madre, nel caso) anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali ( normalmente riservate - anche in caso di affido esclusivo - comunque da entrambi i genitori), risultando, in caso contrario, altresì, “minata la possibilità di funzionamento del sistema di rappresentanza del minore a causa del completo e grave disinteresse del padre”.
2.2. REGOLAMENTAZIONE DEL REGIME DI FREQUENTAZIONE
Va, in ogni caso, detto che il diritto alla bigenitorialità costituisce un diritto inviolabile (e contemporaneamente, un dovere di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione).
Il Collegio, pertanto, in punto di modalità di visita del padre, ove il padre si presentasse per rivedere i figli e reclamasse di poterli frequentare (richiesta, allo stato, per vero, non avanzata) ritiene, di prevedere incontri padre/figli in modalità protetta, demandando ai Servizi socioassistenziali e sociopsicologici territorialmente competenti il compito di calendarizzare siffatti incontri, seguendo le indicazioni di cui in parte motiva, considerata l'età e la condizione psico emotiva dei figli stessi.
D'altronde, il Servizio sociale ha ritenuto di condividere la proposta formulata dalla curatrice speciale dei minori con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio, nel senso di prevedere incontri in modalità protetta, rilevando quanto a loro riferito dalla madre per cui anche i minori avrebbero accettato di buon grado questa modalità avendola già sperimentata quando il padre si trovava in stato di detenzione presso casa circondariale…”Almeno in quel modo saprebbero che il babbo li ascolta e li considera per il tempo dell'incontro” (si v. relazione del 23.11.2023).
Il Tribunale è consapevole che così decidendo si corre si disattende verosimilmente la volontà Per_ espressa dai minori in punto di visite e frequentazioni col padre (la figlia ha dichiarato di non Per_ essere disposta neppure a fare incontri protetti con lui e anche il figlio ha dichiarato, “Per me neppure gli incontri protetti vanno bene”).
In proposito, si rammenta, allora, il disposto dell'art. 315-bis c.c., comma 3, artt. 336-bis e 337- octies c.c., che nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale ascolto deve avvenire, fa attuazione all'interno del nostro ordinamento di quanto previsto dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo in data 25 gennaio 1996, a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. La norma convenzionale stabilisce che a questo obbligo consegua il dovere, per il giudice, di "tenere in debito conto l'opinione da lui espressa". Questa disposizione (a cui si ispira il disposto dell'attuale art. 473-bis.4 c.p.c. in tema di ascolto del minore, laddove, nel prevedere che “il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”, spiega che “le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”) chiarisce che il giudicante è tenuto ad ascoltare il minore, qualora abbia una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto “in debito conto” (cioè considerato e ponderato con tutta l'attenzione che merita, dato che proviene dalla persona su cui si ripercuoteranno gli effetti della decisione).
Tenere nel debito conto è, però, cosa diversa dal recepire sempre e supinamente, rimanendo affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo. La prescrizione dell'art. 315-bis c.c., comma 3, impone non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda;
sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. 12957/2018, Cass. 23804/2021). Per_ Nel caso all'esame, dopo aver proceduto (la scrivente quale giudice relatore) all'ascolto di ed Per_
e avere appreso il rifiuto degli stessi ad incontrare il padre, il Collegio ha ritenuto di non assecondare del tutto questa volontà, prevedendo, incontri protetti dei minori con il padre ma solo se e quando il padre reclamasse un diritto di visita ai figli: non si tratta, infatti, di comportamenti coercibili ma di comportamenti fondati sull' autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e quindi non si ritiene di prevedere incontri padre/figli ove il padre non lo richiedesse, come, allo stato, non sembra avere richiesto, movendo sempre anche dalla finalità di siffatti incontri che è quella di favorire la crescita equilibrata del figlio, e che pertanto non è esercitabile in via coattiva.
Tra i genitori persiste ormai da tempo un evidente conflitto che rischia realmente di coinvolgere e pregiudicare l'equilibrio psico-fisico ed emozionale dei ragazzi.
Ascoltare ora la volontà dei ragazzi non significa seguire i loro desiderata di bimbi ancora non maturi, ma solo arrivare a far sì che non si sentano “pretesi” bensì “accolti”. L'audizione del minore rappresenta, quindi, è vero, un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alle vicende in cui è coinvolto, in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del minore di esprimere liberamente la propria opinione (cfr. Cass. n.
7282/2010) ma non può ritenersi vincolante per il giudice, il quale dovrà tenere conto dell'assenza di condizionamenti, nonché del grado di maturità e della capacità di discernimento alla luce del “best Per_ Per_ interest of child”. Bisogna provare a educare e a capire che nei rapporti ci vuole perseveranza, rispetto, fiducia e pazienza;
a capire che occorre riuscire a parlarsi senza innalzare muri e a non scappare di fronte ai guai, che bisogna saper coltivare e poi aspettare per veder crescere. Ora, non è dubbio che la situazione familiare sia molto complessa e necessiti di un lungo percorso di ristrutturazione in quanto nei rapporti sia durante il periodo di vita familiare congiunta sia dopo la separazione, non è stata mai elaborata la conflittualità e non sono stati vissuti rapporti di vita familiare serena.
I ragazzi hanno dovuto vivere il disagio di essere esposti al dolore di non poter godere del diritto al Per_ Per_ rispetto per la propria crescita in pieno accudimento bi-genitoriale e oggi e necessitano di molto sostegno per vivere le emozioni attuali;
necessitano di una continuità nell'accudimento e di stabilità emotiva. Il padre non ha però dato accesso alla propria capacità autoriflessiva ed autocritica, negando in tal modo la possibilità di scambi emotivi efficaci coi figli. La permanenza della situazione in essere dall'inizio del procedimento non ha portato ad alcuna significativa e positiva evoluzione del rapporto padre figli e solo la consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti delle condotte disfunzionali poste in essere, potrebbe dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione.
2.2.A) SULLA PRESA IN CARICO DEI MINORI DA PARTE DELL'USFMIA
Oggi, al di là di ogni altra questione, è assolutamente necessario fortificare la tutela dei ragazzi
(presa in carico da parte dell'USFMIA dei minori) con la conseguenza che la libertà di autodeterminazione dei genitori non deve pregiudicare (più di quanto non abbia già pregiudicato) il diritto dei figli a preservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure parentali.
I minori, a ben vedere, si sono opposti finanche ad incontri in modalità protetta col padre (la figlia Per_ Per_
ha dichiarato di non essere disposta neppure a fare incontri protetti con lui e anche il figlio ha dichiarato Per me neppure gli incontri protetti vanno bene) ma il Tribunale ritiene opportuno tentare, per quanto possibile, di lavorare su questo rifiuto da loro manifestato disponendo la presa in carico dei minori da parte dell'USFMIA con attivazione in favore degli stessi di un percorso di supporto e sostegno psicologico personale e anche allo scopo di provare a ricostruire il rapporto padre-figli il quale, però, deve necessariamente passare da una doverosa autocritica da parte del padre e da un ripensamento dei propri comportamenti, anche passati, quale unico modo per poter riconquistare nuovamente la fiducia dei propri figli.
2.2.B) SUL PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DI Parte_2
E in questo senso, sebbene il Collegio sia consapevole che, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'autorità giudiziaria non può “imporre” ai genitori la prescrizione di percorsi terapeutici, si ritiene nondimeno opportuno invitare il resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità funzionale anche (e non solo) al superamento di conflittualità pregiudizievoli per i minori e alla ricostruzione del rapporto con i figli.
2.3. IL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI MINORI
Con riguardo alla questione economica, la ricorrente ha domandato riconoscersi in favore dei figli e a carico del padre una somma pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), in considerazione della condizione reddituale ed economica del , che risulta anche Parte_2 proprietario di taluni immobili, e tenuto conto, altresì, del fatto che i figli sono interamente gestiti dalla madre, non incontrando il padre ormai da tempo e non provvedendo questi a versare alcunché.
Dal canto suo, il resistente ha ritenuto di non accettare la proposta conciliativa avanzata dal Giudice proprio in punto di contributo di mantenimento, dando atto di come gli immobili di sua proprietà fossero stati pignorati e di non trovarsi nelle condizioni di poter corrispondere una somma maggiore di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio).
Tenendo a mente, allora, il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., secondo cui il giudice nella determinazione del contributo di mantenimento deve tenere in considerazione, non soltanto la situazione economica dei genitori, ma anche l'età dei figli, i tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore (allo stato inesistente per il padre) ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tra i genitori, oltre che le vicende restitutorie che sono conseguite alla sentenza individuata col n. 169/2018 resa da questo Tribunale e al decreto della Corte di Cassazione dell'1.12.2023 (per cui la signora non solo non ha mai goduto di alcunché rispetto a siffatta pronuncia ma ha dovuto lungamente difendersi nel giudizio di opposizione con tutte le spese che ne sono conseguite per poi addivenire ad un accordo con la banca che comunque prevede la restituzione di somme delle quali la signora non ha mai in definitiva goduto, andando ovviamente tanto ad impattare sulle sue risorse e disponibilità da impiegare anche nell'interesse dei minori (sottraendo per questo danari che ben sarebbero potuti essere destinati ai figli).
Tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di l'onere, Parte_2 con decorrenza, come richiesto dalla ricorrente stessa, dal mese di maggio 2024 (momento al quale risale l'ultimo incontro padre/figli), di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT per ciascun figlio), più
Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Il , invero, ha percepito un reddito pari ad € 4.366,00 nell'anno di imposta 2023 e ha Parte_2 subito il pignoramento degli immobili di sua proprietà. Non può, tuttavia, trascurarsi di considerare che i figli trascorrono tutto il loro tempo con la madre e che la stessa ha registrato, sempre nell'anno di imposta 2023, un reddito d'impresa negativo. L'importo così individuato appare congruo, del resto, anche in ragione dell'età dei figli e dell'aumento dei loro bisogni connesso alla loro crescita.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico e universale, nonché le detrazioni fiscali relativi ai minori saranno percepiti e goduti integralmente dalla madre qui parte ricorrente, in qualità di genitore affidatario.
Quanto, ancora, alle spese straordinarie, si precisa che non è configurabile a carico del coniuge affidatario (nel caso super affidatario, la signora ) un obbligo di informazione e di Pt_1 concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per i figli e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario (il ), un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto Parte_2 validi motivi di dissenso. Ne consegue che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice – ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c. – è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 1070/2018, Cass. 16175/2015, Cass.
19607/2011). Il genitore collocatario non è infatti tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese (Cass. 15240/2018; così anche Cass.
9376/2011).
3. SULLA DOMANDA PROPOSTA EX ART. 709 TER C.P.C.
La ricorrente ha chiesto, da ultimo, l'adozione degli opportuni provvedimenti per porre fine alle gravi inadempienze poste in essere dal e, conseguentemente, ammonirlo ai sensi dell'art. Parte_2
709 ter c.p.c. comma 3 nonché condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in favore proprio e dei minori.
In diritto, si deve osservare che l'art. 709 ter c.p.c. attribuisce al giudice il potere di risolvere le controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle modalità di affidamento, adottando i “provvedimenti opportuni”; in ipotesi di gravi inadempienze ovvero di atti che arrechino pregiudizio o ostacolo all'esercizio delle modalità di affidamento, il Tribunale può modificare i provvedimenti in vigore e, facoltativamente, irrogare le sanzioni dell'ammonimento, della condanna al risarcimento del danno e del pagamento di una sanzione pecuniaria.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709- ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono
l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali
è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (Cass. n. 16980/2018). Presupposto ineludibile per la proposizione della domanda, in ogni caso, è l'esistenza di provvedimenti giudiziali che dispongano in materia di esercizio della responsabilità dei genitori o sull'affidamento di figli minori.
Nel caso di specie, l'inadempimento del rispetto ai provvedimenti con cui si Parte_2 regolamentava il regime di frequentazione padre-figli, nonché la questione economica relativa al contributo di mantenimento è stato ripetuto ed è senz'altro qualificabile come “grave”, oltre che idoneo ad arrecare un pregiudizio grave ai figli minori.
Alla luce delle valutazioni che precedono, pertanto, va emesso nei confronti di Parte_2 un provvedimento ex art. 709 ter c.p.c., reputandosi sussistenti i presupposti per l'irrogazione di sanzioni economiche. Il meccanismo sanzionatorio previsto dalla citata norma del 709 ter c.p.c. ha funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.
Considerata, allora, la condotta del padre che, venendo meno ai suoi doveri genitoriali, ha arrecato un pregiudizio ai minori, privandoli della cura e del sostegno paterno. La sanzione più consona alla fattispecie si ritiene, allora, sia quella del risarcimento del danno nei confronti dei minori, che si liquida in via equitativa, valutate le presumibili capacità economiche del padre e tenuto conto del protrarsi dell'inadempimento, nella somma di € 1.500,00 in favore di ciascun figlio.
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 155/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(valori minimi, valore indeterminabile, complessità bassa).
Si osserva, in linea generale, che parte soccombente (nel caso ) nel giudizio, pur Parte_2 ammessa al gratuito patrocinio, è tenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte vittoriosa ovvero in favore dell'Erario se la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio (Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore e della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012);
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Cascina (PI), in data 8 luglio 2007, trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del comune di Pisa, al n. 37, parte II, serie A, anno 2007. Per_ Per_ DISPONE l'affido super-esclusivo dei figli minori, ed , alla madre, e, dunque, con facoltà in capo ad essa di adottare, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della stessa ed a tutte le pratiche amministrative che li riguardino, ivi comprese quelle inerenti il rilascio/rinnovo di documenti d'identità, passaporti etc. (decisioni che essa adotterà tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni), con collocazione abitativa stabile presso la madre stessa.
DISPONE che il padre, ove di ripresentasse per vedere i figli e reclamasse d'incontrarli e frequentarli, potrà vedere ed incontrare i figli stessi in conformità al calendario elaborato dal Servizio socioassistenziale sociopsicologico territorialmente competente e già incaricato, che provvederà alla calendarizzazione e all'organizzazione degli incontri stessi, in conformità alle indicazioni di seguito previste:
DISPONE che i Servizi Socioassistenziali e sociopsicologici territorialmente competenti garantiscano, solo ove e solo quando il padre facesse richiesta di incontrare i figli, il diritto di visita padre/figli anche (se del caso) attraverso videochiamate e comunque con incontri in spazi neutri in ogni caso, sempre, alla presenza di un educatore professionale, almeno con cadenza settimanale, specificamente: elaborino con le tempistiche e le modalità ritenute più opportune, in relazione alla situazione psico- emotiva dei figli minori e alla loro evoluzione, previa adeguata preparazione dei ragazzi, un calendario di incontri protetti padre/figli, che si svolgano, almeno una volta alla settimana, con un incontro in presenza e se del caso un incontro a distanza a mezzo videochiamate Skype ovvero con chat WhatsApp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e delle parti, assicurando che sia l'operatore a mettere in contatto il padre con i figli, assicurando la propria presenza per l'intera durata della chiamata, vigilando che i genitori non assumano condotte aggressive o ostacolanti nei confronti dell'altro.
DISPONE la presa in carico immediata da parte dell'USFMIA territorialmente competente rispetto Per_ Per_ al luogo di residenza dei minori, ed , con mandato all'attivazione di percorso di sostegno e supporto psicologico personale che li sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire anche (e non solo) il superamento delle eventuali criticità relazionali tra i minori e il padre.
INVITA parte resistente ) ad accedere ad un percorso di supporto alla Parte_2 genitorialità che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per i minori – lo accompagni in una revisione critica del suo ruolo genitoriale e sia funzionale alla ricostruzione del rapporto con i figli.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Parte_2
l'onere di corrispondere, a decorrere dal mese di maggio 2024, la somma mensile di € 450,00 (€
225,00 oltre rivalutazione annuale per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvo diversi accordi intercorsi tra le parti.
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario (nel caso super affidatario, la signora Pt_1
) un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla
[...] determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per i figli e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario ), un obbligo di Parte_2 rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
DISPONE che l'assegno unico ed universale e le detrazioni fiscali relativi ai figli saranno percepiti e goduti integralmente da . Parte_1
DA , ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento della somma di euro Parte_2
Per_ 1.500,00 in favore del figlio oltre agli interessi legali dal presente provvedimento al saldo e al Per_ pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della figlia , oltre agli interessi legali dal presente provvedimento al saldo.
DISPONE che il servizio socioassistenziale territorialmente competente monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza.
DA alla refusione delle spese di lite in favore di , che Parte_2 Parte_1 liquida in € 3.809,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
DISPONE la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociopsicologici e socioassistenziali territorialmente competenti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 12.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del già menzionato Email_1 difensore, via Vittorio Veneto, n. 72, Pontedera (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TICCIATI Parte_2 C.F._2
SO ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, via Email_2
Lotti, n. 12, Pontedera (PI) Per_ Per_ avv. FEDERICI CHIARA quale curatore speciale dei minori ed con intervento del PM in sede con ad OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: affinché il Giudice adito Voglia 1) Dichiarare, ai sensi dell'art.
3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalla stessa con il sig. in Cascina (PI), il giorno 08.07.2007, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio dell'anno 2007 n. 21 p. II s. A;
2) In considerazione di quanto indicato, stante
l'evidente incapacità genitoriale del sig. , Voglia disporre l'affido esclusivo dei minori Parte_2 alla sig.ra che potrà assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la prole Pt_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma (affido super esclusivo); 3) Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, Voglia il Giudice delegare i servizi Sociali alla predisposizione di un calendario di incontri da assumersi, almeno in un periodo iniziale, in modalità protetta per poi valutare gradualmente, qualora se il sig. sia ritenuto capace, un sistema di incontri prima in modalità assistita e Parte_2 solo se positivi, in modalità libera. 4) In considerazione alla diminuzione del tempo di permanenza dei bambini con il padre, rispetto ai provvedimenti provvisori, Voglia, in via principale, condannare il sig. alla corresponsione di un contributo di mantenimento ordinario per entrambi i Parte_2 figli pari ad € 600 oltre rivalutazione ISTAT, con bonifico bancario all'Iban della moglie già noto, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. L'aumento del contributo di mantenimento deve essere valutato anche in considerazione del fatto che il padre ha completamento cessato il diritto di visita nei confronti dei figli, da anni, e dunque l'intera gestione dei ragazzi è affidata integralmente alla sig.ra . In via subordinata, sempre dal punto di vista economico, Voglia il Giudice confermare Pt_1
l'importo del contributo di mantenimento ordinario per entrambi i figli pari ad € 500, proposto dal giudice stesso, con provvedimento del 26.3.2025. 5) Con riguardo alle spese straordinarie confermare la compartecipazione di entrambi i genitori al 50% ciascuno delle spese sostenute per entrambi i figli secondo il protocollo elaborato dal CNF. Si evidenzia, peraltro, che il sig.
, nonostante le reiterate richieste, non ha mai provveduto a rimborsare alla sig.ra Parte_2 Pt_1
Per_ le spese per l'acquisto dei libri scolastici anticipati per e relative all'anno scolastico appena concluso. 6) Con riguardo all'assegno unico confermare la ricezione dello stesso interamente in capo Per_ alla sig.ra così come l'indennità di frequenza erogata dall'INPS per la minore che viene Pt_1 accreditata solo per i mesi scolastici su un libretto postale intestato alla minore. 7) Invitare il sig.
ad intraprendere presso i servizi sociali un percorso di sostegno alla genitorialità; 8) Parte_2
Disporre la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali e dell'USFMIA per le rispettive Per_ Per_ competenze affinché ed intraprendano un percorso di supporto psicologico. 9) Adottare i provvedimenti per porre fine alle gravi inadempienze poste in essere dal sig. e, Parte_2 conseguentemente, ammonirlo ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. comma 3 nonché condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in favore della sig.ra e dei minori Pt_1 stessi. 10) Condannare il sig. alle spese di giudizio oltre accessori, iva e Cap come per Parte_2 legge anche in considerazione del suo espresso rifiuto ad accettare la proposta conciliativa formulata da ultimo dal Giudice nonché, al pagamento del compenso liquidato dal G.I., in favore della curatrice speciale del minore per l'attività svolta. 11) Dispensare le parti dai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
e, dunque, dal deposito della comparsa conclusionale e dalle memorie di replica, trattenendo la presente causa in decisione. Ci si oppone altresì alla richiesta di CTU atta a valutare le capacità genitoriale delle parti perché l'inidoneità del sig. è già evidente e non vi è necessità di Parte_2 una consulenza che richiederebbe ulteriore tempo e denaro e avrebbe una funzione solo esplorativa”; per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa adito - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
➢ In via istruttoria: - ammettere CTU finalizzata a riferire quale sia la situazione di vita dei minori, quali siano le migliori modalità di rapporti tra genitori e figli e in particolare indichi i percorsi ritenuti utili al progredire e al miglioramento dei rapporti padre-figli; - Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di fissare incontri padre-figli; - Presa incarico dei figli da arte dell'USFMIA per percorsi psicologici dei figli;
➢ Nel merito: - affidamento esclusivo dei figli alla madre;
- disporre a carico del Sig. di concorrere al mantenimento dei figli un versamento Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di €. 300,00 (€. 150,00 per ogni Pt_1 figlio); - spese straordinarie necessarie per i figli a carico al 50% ciascuno dei genitori. Con vittoria di spese e compensi legali”; per il curatore speciale dei minori: “alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice di cui al provvedimento del 26.3.2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8 luglio 2007 in Cascina (PI) Per_ Per_ con , dall'unione con il quale sono nati i figli, il 7 gennaio 2011 ed , il Parte_2
13 dicembre 2012. A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra Parte_1 loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa reso in data 28 dicembre 2018 dal Tribunale di Pisa col n. cron. 21768/18, r.g. n. 3342/18.
La ricorrente ha allegato il disinteresse del padre nei confronti dei suoi figli, rilevando come questi ultimi fossero gestiti pressoché totalmente dalla madre. Il padre, in particolare, dopo aver scontato la pena per i reati di cui agli artt. 600 quater, comma 1, e 600 quater, comma 2, c.p., ha trascorso con discontinuità tempo con i suoi figli, ai quali peraltro ha – senza alcun previo consenso della signora
– fatto conoscere la nuova compagna e i di lei figli, presentando questi come la sua nuova famiglia e generando nei bambini un profondo stato di disagio.
Ha quindi chiesto, in punto di condizioni accessorie rispetto alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di prevedere l'affido condiviso dei bambini ad entrambi i genitori, previa valutazione delle competenze genitoriali del o, in subordine, l'affido esclusivo dei minori Parte_2 alla madre;
ha chiesto la regolamentazione del diritto di visita del padre e, quanto alle questioni di carattere economico, ha domandato di porre a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 450,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, disponendo, altresì, che l'assegno unico fosse percepito integralmente da sé ricorrente.
Da ultimo, ha domandato l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e di condannare il resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in favore dei minori.
In data 16 giugno 2022, si è costituito in giudizio il quale, nulla opponendo Parte_2 alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha però contestato le allegazioni di controparte, precisando di essere presente nella vita dei figli e di aver fatto conoscere loro la nuova compagna solo allorquando la frequentazione aveva assunto i caratteri della stabilità. Ha, quindi, contestato gli episodi richiamati da controparte, offrendone una diversa ricostruzione. In punto di condizioni economiche, ha specificato di aver costituito con la moglie un'impresa familiare avente ad oggetto l'attività di commercio ambulante di dolciumi e giocattoli, nella quale egli stesso ricopriva il ruolo di collaboratore familiare e la moglie di titolare soltanto per ragioni di convenienza fiscale ma alla quale entrambi i coniugi avevano dato un apporto paritario ed equivalente. La situazione è divenuta, poi, insostenibile a causa del comportamento della e, in conseguenza di ciò, egli Pt_1 resistente si è visto costretto a locare i due immobili in sua proprietà per poter onorare il pagamento del contributo di mantenimento in favore dei figli.
Ha concluso, pertanto, domandando, all'esito della valutazione delle competenze genitoriali della ricorrente, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la riduzione momentanea del contributo di mantenimento in favore dei figli sino ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), più Istat, ripartirsi l'assegno unico a metà tra le parti e disporsi che la permetta al Pt_1 Parte_2 di utilizzare il furgone e le relative pertinenze necessarie, allo scopo di esercitare autonomamente la propria attività. Ha domandato, altresì, il rigetto del ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si è proceduto anche all'audizione dei figli minori, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 350,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Si è proceduto, altresì, alla nomina di un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. Federici
RA e la causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al Giudice istruttore, dinnanzi al quale è stato dato incarico ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti.
Esperito tra le parti un tentativo di conciliazione, si è proceduto nuovamente all'audizione dei due minori e, all'esito, a formulare una proposta conciliativa la quale, però, non veniva accettata dal resistente in punto di statuizioni di carattere economico. Le parti, a questo punto, hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
1. LA PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 8 luglio 2007 in Cascina (PI) e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del comune di Cascina (PI), al n. 37, parte II, serie A, anno 2007.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MINORI
2.1. L'AFFIDAMENTO E IL COLLOCAMENTO Per_ Alla pronuncia di separazione devono seguire gli opportuni provvedimenti relativi ai figli, ed Per_
, ancora minorenni.
In punto di affidamento dei figli, parte ricorrente, come pure il resistente e il curatore nominato, ha domandato disporsi l'affido esclusivo dei ragazzi alla madre: la madre, per vero, nella forma dell'affido super esclusivo, movendo dal presupposto del disinteresse del padre nei confronti dei figli e del suo ruolo di unica figura di riferimento per i figli, così (con l'affido esclusivo, sub specie dell'affido superesclusivo) di fatto cristallizzando una situazione già praticata, tale da consentirle una più rapida assunzione delle decisioni riguardanti i ragazzi;
il padre ritenendo di assecondare in tal modo la volontà dei ragazzi ai quali, suo malgrado, non intenderebbe imporre una relazione a loro non gradita, e il curatore argomentando col ritenere, nel caso, l'affido esclusivo la forma di affido maggiormente rispondente all'interesse dei ragazzi coinvolti.
Con riferimento alla previsione dell'affido esclusivo, va, intanto, detto che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter c.c., tale soluzione (quella, cioè, dell'affido esclusivo) costituisce l'eccezione: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad esempio nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti dei figli, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva (Tribunale di Pistoia, sez. lav. 2.07.2020, n.
501), oppure nel caso in cui il genitore non affidatario abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587).
Ciò detto, il Tribunale ritiene debba innanzitutto trovare accoglimento la domanda di affido in via Per_ Per_ super esclusiva alla madre dei figli minori ( di anni 13 (quasi) e di anni 14), risultando dagli atti di causa che il padre ha tenuto nei confronti di questi ultimi condotte non adeguate e/o comunque non confacenti agli interessi ed alle esigenze degli stessi tali da indurre a ritenere opportuna una deroga alla regola generale dell'affido condiviso stabilita dal codice civile.
Al riguardo va evidenziato che anche a non voler considerare quanto riferito dalla ricorrente nelle proprie difese, l'esperita istruttoria ci ha restituito l'immagine di un padre che: 1) non tiene con sé i figli da maggio 2024 (e che, comunque, anche prima di quella data aveva coi ragazzi frequentazioni discontinue e limitate nella durata, essendosi, il padre stesso, in talune occasioni dichiarato da sé incapace di gestire e tenere i figli); 2) non si fa sentire neppure a distanza per informarsi delle condizioni personali, di vita e sanitarie dei minori, disinteressandosi della vita dei suoi ragazzi, del loro andamento scolastico, della loro salute e di quant'altro abbia a che fare con loro;
3) ha in più occasioni ha omesso di versare gli importi di sua spettanza volti a contribuire, in particolare, alle spese straordinarie necessarie per far fronte alle esigenze personali e di vita dei minori.
Come noto, e come anche già detto, l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sul fatto che non risponda dunque all'interesse del figlio l'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass 17191/2011).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche la mancanza di rapporti tra uno dei genitori ed il figlio può comportare un ostacolo all'affidamento condiviso: infatti l'applicazione del regime ordinario va esclusa se contraria all'interesse del minore, e sarebbe fonte di inevitabili difficoltà attribuire le decisioni nell'interesse del minore ad entrambi i genitori quando uno dei due abbia da tempo perso i contatti con il figlio (e con l'altro genitore) e non sia più in grado di considerare le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio stesso (Trib. Bologna 8 novembre 2007; conf. Trib. Roma, n. 11735 del 6 giugno 2017; conf. App. Bologna 21 settembre 2006, secondo cui:
“la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli è imprescindibilmente collegata alla condivisione di cura istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita. Non è, pertanto, possibile applicare l'affidamento condiviso quando il genitore non convivente, quali che siano le ragioni, ha cessato o comunque diradato i rapporti col figlio” o quando l'accesa conflittualità tra i genitori comporti un serio pregiudizio per il minore alterando e ponendo in serio pericolo il suo equilibrio e sviluppo psico-fisico.
Sotto altro profilo deve rilevarsi che la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata “nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. Civ., n. 26587/2009).
Ne deriva che, nel caso specifico, il disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei minori sia sul piano personale che dal punto di vista economico giustifica un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo descrittivo, può essere definito come cd. affido “super esclusivo”).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337 quater comma 3 c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014).
Nel caso di specie, l'affido super esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel suo funzionamento, a causa del disinteresse del padre e della difficoltà di comunicazione tra le parti dell'odierno giudizio.
I minori devono conseguentemente essere affidati in modo super esclusivo alla madre (e dunque con facoltà in capo ad essa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale degli stessi ed a tutte le pratiche amministrative che li riguardino, ivi comprese quelle inerenti il rilascio/rinnovo di documenti d'identità, passaporti etc., decisioni che essa adotterà tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni), con collocazione abitativa stabile presso la madre.
Ed invero, a conforto ulteriore di quanto sopra detto, si richiama quanto riportato nella relazione dei
Servizi sociali del 1° ottobre 2024, laddove è risultato che il non avrebbe più ripreso Parte_2 contatti con il servizio scrivente al fine di avviare il percorso di sostegno alla genitorialità consigliato né, del resto, lo aveva fatto la prima volta in cui era stato fissato un appuntamento, previsto per il giorno 07/08/2023.
La condotta tenuta nel tempo dal è sintomatica di un progressivo, sempre maggiore Parte_2 disinteresse nei confronti dei figli oltre che indicativa di una difficoltà dello stesso a ricostruire e mantenere un rapporto con i figli, rifiutando, nondimeno, ogni supporto e/o sostegno alla sua genitorialità.
In sede di audizione, i ragazzi hanno, entrambi, manifestato disagio e difficoltà nella relazione con il padre, in particolare, da quando lo stesso ha intrapreso altra relazione e si è accompagnato con una Per_ Per_ nuova compagna (si v. le dichiarazioni di all'udienza del 3 febbraio 2025). ha raccontato testualmente: la compagna mi offende e mi trattava male, si lamentava e mi rimproverava. Mi diceva parole brutte offendendo anche mia madre mettendosi in mezzo ai litigi padre-madre. Non ci vado
d'accordo per colpa della compagna, ma anche per colpa sua di lui da solo, anche babbo ci tratta male; ha quindi dichiarato non mi piace vederlo, sto peggio quando sto con lui. Per_ Del pari, la figlia, , ha dichiarato di non trovarsi bene in compagnia del padre: … urlava non
c'era quasi mai…Non mi manca mai durante il giorno, non ci penso… Non vorrei neppure fare Per_ incontri protetti con lui. Non voglio riconoscergli seconde possibilità (si v. le dichiarazioni di , rese all'udienza del 3 febbraio 2025).
Per contro, i ragazzi hanno mostrato un profondo attaccamento alla madre, indubbiamente per loro punto esclusivo di riferimento, riconoscendole un ruolo accudente e di cura verso di loro e verso i loro bisogni.
Ritiene, dunque, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e della documentazione, che può essere disposto l'affido super esclusivo dei minori, rimettendo, cioè a dire, sulla scia della giurisprudenza dell'ordinanza 20.03.2014 del Tribunale di Milano in materia, al genitore affidatario (la madre, nel caso) anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali ( normalmente riservate - anche in caso di affido esclusivo - comunque da entrambi i genitori), risultando, in caso contrario, altresì, “minata la possibilità di funzionamento del sistema di rappresentanza del minore a causa del completo e grave disinteresse del padre”.
2.2. REGOLAMENTAZIONE DEL REGIME DI FREQUENTAZIONE
Va, in ogni caso, detto che il diritto alla bigenitorialità costituisce un diritto inviolabile (e contemporaneamente, un dovere di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione).
Il Collegio, pertanto, in punto di modalità di visita del padre, ove il padre si presentasse per rivedere i figli e reclamasse di poterli frequentare (richiesta, allo stato, per vero, non avanzata) ritiene, di prevedere incontri padre/figli in modalità protetta, demandando ai Servizi socioassistenziali e sociopsicologici territorialmente competenti il compito di calendarizzare siffatti incontri, seguendo le indicazioni di cui in parte motiva, considerata l'età e la condizione psico emotiva dei figli stessi.
D'altronde, il Servizio sociale ha ritenuto di condividere la proposta formulata dalla curatrice speciale dei minori con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio, nel senso di prevedere incontri in modalità protetta, rilevando quanto a loro riferito dalla madre per cui anche i minori avrebbero accettato di buon grado questa modalità avendola già sperimentata quando il padre si trovava in stato di detenzione presso casa circondariale…”Almeno in quel modo saprebbero che il babbo li ascolta e li considera per il tempo dell'incontro” (si v. relazione del 23.11.2023).
Il Tribunale è consapevole che così decidendo si corre si disattende verosimilmente la volontà Per_ espressa dai minori in punto di visite e frequentazioni col padre (la figlia ha dichiarato di non Per_ essere disposta neppure a fare incontri protetti con lui e anche il figlio ha dichiarato, “Per me neppure gli incontri protetti vanno bene”).
In proposito, si rammenta, allora, il disposto dell'art. 315-bis c.c., comma 3, artt. 336-bis e 337- octies c.c., che nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale ascolto deve avvenire, fa attuazione all'interno del nostro ordinamento di quanto previsto dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo in data 25 gennaio 1996, a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. La norma convenzionale stabilisce che a questo obbligo consegua il dovere, per il giudice, di "tenere in debito conto l'opinione da lui espressa". Questa disposizione (a cui si ispira il disposto dell'attuale art. 473-bis.4 c.p.c. in tema di ascolto del minore, laddove, nel prevedere che “il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”, spiega che “le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”) chiarisce che il giudicante è tenuto ad ascoltare il minore, qualora abbia una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto “in debito conto” (cioè considerato e ponderato con tutta l'attenzione che merita, dato che proviene dalla persona su cui si ripercuoteranno gli effetti della decisione).
Tenere nel debito conto è, però, cosa diversa dal recepire sempre e supinamente, rimanendo affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo. La prescrizione dell'art. 315-bis c.c., comma 3, impone non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda;
sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. 12957/2018, Cass. 23804/2021). Per_ Nel caso all'esame, dopo aver proceduto (la scrivente quale giudice relatore) all'ascolto di ed Per_
e avere appreso il rifiuto degli stessi ad incontrare il padre, il Collegio ha ritenuto di non assecondare del tutto questa volontà, prevedendo, incontri protetti dei minori con il padre ma solo se e quando il padre reclamasse un diritto di visita ai figli: non si tratta, infatti, di comportamenti coercibili ma di comportamenti fondati sull' autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e quindi non si ritiene di prevedere incontri padre/figli ove il padre non lo richiedesse, come, allo stato, non sembra avere richiesto, movendo sempre anche dalla finalità di siffatti incontri che è quella di favorire la crescita equilibrata del figlio, e che pertanto non è esercitabile in via coattiva.
Tra i genitori persiste ormai da tempo un evidente conflitto che rischia realmente di coinvolgere e pregiudicare l'equilibrio psico-fisico ed emozionale dei ragazzi.
Ascoltare ora la volontà dei ragazzi non significa seguire i loro desiderata di bimbi ancora non maturi, ma solo arrivare a far sì che non si sentano “pretesi” bensì “accolti”. L'audizione del minore rappresenta, quindi, è vero, un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alle vicende in cui è coinvolto, in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del minore di esprimere liberamente la propria opinione (cfr. Cass. n.
7282/2010) ma non può ritenersi vincolante per il giudice, il quale dovrà tenere conto dell'assenza di condizionamenti, nonché del grado di maturità e della capacità di discernimento alla luce del “best Per_ Per_ interest of child”. Bisogna provare a educare e a capire che nei rapporti ci vuole perseveranza, rispetto, fiducia e pazienza;
a capire che occorre riuscire a parlarsi senza innalzare muri e a non scappare di fronte ai guai, che bisogna saper coltivare e poi aspettare per veder crescere. Ora, non è dubbio che la situazione familiare sia molto complessa e necessiti di un lungo percorso di ristrutturazione in quanto nei rapporti sia durante il periodo di vita familiare congiunta sia dopo la separazione, non è stata mai elaborata la conflittualità e non sono stati vissuti rapporti di vita familiare serena.
I ragazzi hanno dovuto vivere il disagio di essere esposti al dolore di non poter godere del diritto al Per_ Per_ rispetto per la propria crescita in pieno accudimento bi-genitoriale e oggi e necessitano di molto sostegno per vivere le emozioni attuali;
necessitano di una continuità nell'accudimento e di stabilità emotiva. Il padre non ha però dato accesso alla propria capacità autoriflessiva ed autocritica, negando in tal modo la possibilità di scambi emotivi efficaci coi figli. La permanenza della situazione in essere dall'inizio del procedimento non ha portato ad alcuna significativa e positiva evoluzione del rapporto padre figli e solo la consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti delle condotte disfunzionali poste in essere, potrebbe dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione.
2.2.A) SULLA PRESA IN CARICO DEI MINORI DA PARTE DELL'USFMIA
Oggi, al di là di ogni altra questione, è assolutamente necessario fortificare la tutela dei ragazzi
(presa in carico da parte dell'USFMIA dei minori) con la conseguenza che la libertà di autodeterminazione dei genitori non deve pregiudicare (più di quanto non abbia già pregiudicato) il diritto dei figli a preservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure parentali.
I minori, a ben vedere, si sono opposti finanche ad incontri in modalità protetta col padre (la figlia Per_ Per_
ha dichiarato di non essere disposta neppure a fare incontri protetti con lui e anche il figlio ha dichiarato Per me neppure gli incontri protetti vanno bene) ma il Tribunale ritiene opportuno tentare, per quanto possibile, di lavorare su questo rifiuto da loro manifestato disponendo la presa in carico dei minori da parte dell'USFMIA con attivazione in favore degli stessi di un percorso di supporto e sostegno psicologico personale e anche allo scopo di provare a ricostruire il rapporto padre-figli il quale, però, deve necessariamente passare da una doverosa autocritica da parte del padre e da un ripensamento dei propri comportamenti, anche passati, quale unico modo per poter riconquistare nuovamente la fiducia dei propri figli.
2.2.B) SUL PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DI Parte_2
E in questo senso, sebbene il Collegio sia consapevole che, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'autorità giudiziaria non può “imporre” ai genitori la prescrizione di percorsi terapeutici, si ritiene nondimeno opportuno invitare il resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità funzionale anche (e non solo) al superamento di conflittualità pregiudizievoli per i minori e alla ricostruzione del rapporto con i figli.
2.3. IL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI MINORI
Con riguardo alla questione economica, la ricorrente ha domandato riconoscersi in favore dei figli e a carico del padre una somma pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), in considerazione della condizione reddituale ed economica del , che risulta anche Parte_2 proprietario di taluni immobili, e tenuto conto, altresì, del fatto che i figli sono interamente gestiti dalla madre, non incontrando il padre ormai da tempo e non provvedendo questi a versare alcunché.
Dal canto suo, il resistente ha ritenuto di non accettare la proposta conciliativa avanzata dal Giudice proprio in punto di contributo di mantenimento, dando atto di come gli immobili di sua proprietà fossero stati pignorati e di non trovarsi nelle condizioni di poter corrispondere una somma maggiore di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio).
Tenendo a mente, allora, il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., secondo cui il giudice nella determinazione del contributo di mantenimento deve tenere in considerazione, non soltanto la situazione economica dei genitori, ma anche l'età dei figli, i tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore (allo stato inesistente per il padre) ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tra i genitori, oltre che le vicende restitutorie che sono conseguite alla sentenza individuata col n. 169/2018 resa da questo Tribunale e al decreto della Corte di Cassazione dell'1.12.2023 (per cui la signora non solo non ha mai goduto di alcunché rispetto a siffatta pronuncia ma ha dovuto lungamente difendersi nel giudizio di opposizione con tutte le spese che ne sono conseguite per poi addivenire ad un accordo con la banca che comunque prevede la restituzione di somme delle quali la signora non ha mai in definitiva goduto, andando ovviamente tanto ad impattare sulle sue risorse e disponibilità da impiegare anche nell'interesse dei minori (sottraendo per questo danari che ben sarebbero potuti essere destinati ai figli).
Tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di l'onere, Parte_2 con decorrenza, come richiesto dalla ricorrente stessa, dal mese di maggio 2024 (momento al quale risale l'ultimo incontro padre/figli), di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT per ciascun figlio), più
Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Il , invero, ha percepito un reddito pari ad € 4.366,00 nell'anno di imposta 2023 e ha Parte_2 subito il pignoramento degli immobili di sua proprietà. Non può, tuttavia, trascurarsi di considerare che i figli trascorrono tutto il loro tempo con la madre e che la stessa ha registrato, sempre nell'anno di imposta 2023, un reddito d'impresa negativo. L'importo così individuato appare congruo, del resto, anche in ragione dell'età dei figli e dell'aumento dei loro bisogni connesso alla loro crescita.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico e universale, nonché le detrazioni fiscali relativi ai minori saranno percepiti e goduti integralmente dalla madre qui parte ricorrente, in qualità di genitore affidatario.
Quanto, ancora, alle spese straordinarie, si precisa che non è configurabile a carico del coniuge affidatario (nel caso super affidatario, la signora ) un obbligo di informazione e di Pt_1 concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per i figli e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario (il ), un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto Parte_2 validi motivi di dissenso. Ne consegue che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice – ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c. – è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 1070/2018, Cass. 16175/2015, Cass.
19607/2011). Il genitore collocatario non è infatti tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese (Cass. 15240/2018; così anche Cass.
9376/2011).
3. SULLA DOMANDA PROPOSTA EX ART. 709 TER C.P.C.
La ricorrente ha chiesto, da ultimo, l'adozione degli opportuni provvedimenti per porre fine alle gravi inadempienze poste in essere dal e, conseguentemente, ammonirlo ai sensi dell'art. Parte_2
709 ter c.p.c. comma 3 nonché condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in favore proprio e dei minori.
In diritto, si deve osservare che l'art. 709 ter c.p.c. attribuisce al giudice il potere di risolvere le controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle modalità di affidamento, adottando i “provvedimenti opportuni”; in ipotesi di gravi inadempienze ovvero di atti che arrechino pregiudizio o ostacolo all'esercizio delle modalità di affidamento, il Tribunale può modificare i provvedimenti in vigore e, facoltativamente, irrogare le sanzioni dell'ammonimento, della condanna al risarcimento del danno e del pagamento di una sanzione pecuniaria.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709- ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono
l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali
è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (Cass. n. 16980/2018). Presupposto ineludibile per la proposizione della domanda, in ogni caso, è l'esistenza di provvedimenti giudiziali che dispongano in materia di esercizio della responsabilità dei genitori o sull'affidamento di figli minori.
Nel caso di specie, l'inadempimento del rispetto ai provvedimenti con cui si Parte_2 regolamentava il regime di frequentazione padre-figli, nonché la questione economica relativa al contributo di mantenimento è stato ripetuto ed è senz'altro qualificabile come “grave”, oltre che idoneo ad arrecare un pregiudizio grave ai figli minori.
Alla luce delle valutazioni che precedono, pertanto, va emesso nei confronti di Parte_2 un provvedimento ex art. 709 ter c.p.c., reputandosi sussistenti i presupposti per l'irrogazione di sanzioni economiche. Il meccanismo sanzionatorio previsto dalla citata norma del 709 ter c.p.c. ha funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.
Considerata, allora, la condotta del padre che, venendo meno ai suoi doveri genitoriali, ha arrecato un pregiudizio ai minori, privandoli della cura e del sostegno paterno. La sanzione più consona alla fattispecie si ritiene, allora, sia quella del risarcimento del danno nei confronti dei minori, che si liquida in via equitativa, valutate le presumibili capacità economiche del padre e tenuto conto del protrarsi dell'inadempimento, nella somma di € 1.500,00 in favore di ciascun figlio.
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 155/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(valori minimi, valore indeterminabile, complessità bassa).
Si osserva, in linea generale, che parte soccombente (nel caso ) nel giudizio, pur Parte_2 ammessa al gratuito patrocinio, è tenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte vittoriosa ovvero in favore dell'Erario se la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio (Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore e della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012);
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Cascina (PI), in data 8 luglio 2007, trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del comune di Pisa, al n. 37, parte II, serie A, anno 2007. Per_ Per_ DISPONE l'affido super-esclusivo dei figli minori, ed , alla madre, e, dunque, con facoltà in capo ad essa di adottare, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della stessa ed a tutte le pratiche amministrative che li riguardino, ivi comprese quelle inerenti il rilascio/rinnovo di documenti d'identità, passaporti etc. (decisioni che essa adotterà tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni), con collocazione abitativa stabile presso la madre stessa.
DISPONE che il padre, ove di ripresentasse per vedere i figli e reclamasse d'incontrarli e frequentarli, potrà vedere ed incontrare i figli stessi in conformità al calendario elaborato dal Servizio socioassistenziale sociopsicologico territorialmente competente e già incaricato, che provvederà alla calendarizzazione e all'organizzazione degli incontri stessi, in conformità alle indicazioni di seguito previste:
DISPONE che i Servizi Socioassistenziali e sociopsicologici territorialmente competenti garantiscano, solo ove e solo quando il padre facesse richiesta di incontrare i figli, il diritto di visita padre/figli anche (se del caso) attraverso videochiamate e comunque con incontri in spazi neutri in ogni caso, sempre, alla presenza di un educatore professionale, almeno con cadenza settimanale, specificamente: elaborino con le tempistiche e le modalità ritenute più opportune, in relazione alla situazione psico- emotiva dei figli minori e alla loro evoluzione, previa adeguata preparazione dei ragazzi, un calendario di incontri protetti padre/figli, che si svolgano, almeno una volta alla settimana, con un incontro in presenza e se del caso un incontro a distanza a mezzo videochiamate Skype ovvero con chat WhatsApp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e delle parti, assicurando che sia l'operatore a mettere in contatto il padre con i figli, assicurando la propria presenza per l'intera durata della chiamata, vigilando che i genitori non assumano condotte aggressive o ostacolanti nei confronti dell'altro.
DISPONE la presa in carico immediata da parte dell'USFMIA territorialmente competente rispetto Per_ Per_ al luogo di residenza dei minori, ed , con mandato all'attivazione di percorso di sostegno e supporto psicologico personale che li sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire anche (e non solo) il superamento delle eventuali criticità relazionali tra i minori e il padre.
INVITA parte resistente ) ad accedere ad un percorso di supporto alla Parte_2 genitorialità che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per i minori – lo accompagni in una revisione critica del suo ruolo genitoriale e sia funzionale alla ricostruzione del rapporto con i figli.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Parte_2
l'onere di corrispondere, a decorrere dal mese di maggio 2024, la somma mensile di € 450,00 (€
225,00 oltre rivalutazione annuale per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvo diversi accordi intercorsi tra le parti.
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario (nel caso super affidatario, la signora Pt_1
) un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla
[...] determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per i figli e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario ), un obbligo di Parte_2 rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
DISPONE che l'assegno unico ed universale e le detrazioni fiscali relativi ai figli saranno percepiti e goduti integralmente da . Parte_1
DA , ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento della somma di euro Parte_2
Per_ 1.500,00 in favore del figlio oltre agli interessi legali dal presente provvedimento al saldo e al Per_ pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della figlia , oltre agli interessi legali dal presente provvedimento al saldo.
DISPONE che il servizio socioassistenziale territorialmente competente monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza.
DA alla refusione delle spese di lite in favore di , che Parte_2 Parte_1 liquida in € 3.809,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
DISPONE la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociopsicologici e socioassistenziali territorialmente competenti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 12.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina