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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3297/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n.3297/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Di Pasquale, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Caporale, Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2022 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Morro d'Oro il 12/02/1995 con CP_2
, da cui era nata la figlia (il 19/07/1995) - ha chiesto: dichiarare la
[...] Per_1
separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per avere assunto comportamenti contrari ai doveri coniugali, oltre che lesivi della sua integrità fisica e morale.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- la vita matrimoniale era sempre stata caratterizzata da forti difficoltà dovute alla tossicodipendenza ed all'alcoolismo del marito il quale, nonostante il suo aiuto e i suoi sforzi, non aveva mai portato a termine i percorsi di recupero intrapresi;
- si era sempre fatta carico di ogni spesa, compresa quella relativa al mantenimento della figlia, poiché il marito, pur lavorando saltuariamente, non aveva mai provveduto ai bisogni economici della famiglia, spendendo tutto il denaro per l'acquisto di stupefacenti;
- inoltre, aveva sempre manifestato una morbosa gelosia nei suoi confronti, impedendole una vita sociale ed affettiva al di fuori del nucleo familiare, accusandola continuamente di avere relazioni extraconiugali sul posto di lavoro, tempestandola di insulti e minacce ed arrivando a picchiarla perché ritenuta colpevole di fantasiosi tradimenti;
- per volere del marito e nella speranza che la situazione potesse migliorare, aveva lasciato il lavoro di infermiera professionale, occupandosi degli anziani suoceri;
- tuttavia, la situazione era degenerata nel 2016 quando, a seguito della morte del padre, il marito aveva avuto una forte crisi personale, aumentando l'abuso di sostanze stupefacenti e di alcool e diventando sempre più geloso e violento;
- dopo due episodi particolarmente gravi avvenuti nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 2020 e nella giornata del 05/08/2020, in cui il marito aveva tentato di strangolarla e successivamente l'aveva spinta dal balcone, si era decisa a sporgere formale denuncia presso i Carabinieri;
- ne era seguita l'instaurazione di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 572 e 94 c.p. - maltrattamenti in famiglia con l'aggravante dell'ubriachezza abituale – con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, poi sostituita con la misura di sicurezza della dimora presso una comunità di recupero, ove il marito era stato ricoverato per oltre due anni;
- il giudizio penale, all'esito dell'acquisizione di due perizie psichiatriche
– le quali avevano acclarato uno stato patologico del CP_2
riconducibile all'abuso di sostanze e ad un disturbo delirante di gelosia-
l'imputato era stato assolto per difetto di imputabilità, con applicazione di misure di sicurezza;
- le continue vessazioni subite in costanza di matrimonio le avevano provocato una malattia (“disturbo da stress post traumatico”), come refertato dal medico del Centro Antiviolenza cui si era rivolta dopo l'allontanamento del marito;
- attualmente, il era ricoverato presso una comunità terapeutica, CP_2
in regime di misura di sicurezza mentre lei svolgeva l'attività lavorativa di infermiera presso una cooperativa sociale, con contratto a tempo determinato, percependo lo stipendio di € 1.400.
Con memoria in data 23/02/2023, si è costituito in giudizio il CP_2
quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale e non contestando la rappresentazione della vicenda coniugale, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione .
In particolare, ha dedotto che gli episodi di violenza, posti a fondamento dell'addebito, erano stati commessi in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere, causato dall'abuso di sostanze, che non gli aveva consentito di comprendere il disvalore della propria condotta e di scegliere condotte alternative, come confermato nella perizia acquisita nel processo penale aperto a suo carico per gli stessi fatti e conclusosi con l'assoluzione per difetto di imputabilità.
All'udienza di comparizione delle parti in data 24/02/2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, senza emettere provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., in assenza di richieste.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del
13/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, va accolta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, per avere assunto il a causa della sua cronica CP_2
dipendenza da sostanze e di una morbosa gelosia, condotte palesemente contrarie ai doveri coniugali e genitoriali.
Ed invero, sebbene i gravi episodi di maltrattamenti perpetrati con abitualità dal in danno della moglie nel periodo 2016- agosto 2020- descritti CP_2
nel capo d'imputazione della sentenza penale n 1452/2022, depositata da questo Tribunale in data 14/10/2022- non possono rilevare ai fini dell'addebito della separazione in quanto pacificamente commessi in totale stato d'infermità di mente al momento dei fatti- come accertato con la predetta sentenza penale che ha assolto l'imputato per difetto di imputabilità, con applicazione della misura di sicurezza del ricovero in comunità terapeutica - , dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o entrambi i coniugi “ consapevolmente e volontariamente contrario “ ai doveri nascenti dal matrimonio ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza” (
Cass. n 40795/2021; Cass. 14840/2006; Cass. n 12383/2005; Cass. 1071/2023, in motivazione), tuttavia, il naufragio del matrimonio appare comunque riconducibile alla sfera di responsabilità del marito, il quale, fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, iniziata nel 1995 ed allietata dalla nascita della figlia
, ha assunto comportamenti lesivi dell'integrità fisica e morale della Per_1 moglie, della sua dignità e libertà personale, di rifiuto dei doveri di solidarietà coniugale e di mantenimento della prole.
In particolare, non è contestato che il assuntore abituale di sostanze CP_2
stupefacenti e di alcool fin dall'adolescenza, anche dopo la nascita della figlia nel 1995, ha avuto condotte alterate, minacciose e violente nei confronti della moglie e di disinteresse morale e materiale verso la figlia, costituenti tipiche manifestazioni del suo stato di tossicodipendenza, senza mai portare a termine i percorsi di recupero e di disintossicazione varie volte intrapresi, nonostante l'aiuto ed il sostegno sempre profusi dalla moglie, animata da un sincero affetto verso il coniuge.
Inoltre, a causa di una morbosa ed ingiustificata gelosia, il ha CP_2
ripetutamente umiliato e picchiato la moglie, limitandone la vita sociale e relazionale.
Nonostante avesse redditi lavorativi, il resistente non ha contribuito ai bisogni della famiglia, disinteressandosi del mantenimento della figlia (dovere inderogabile di entrambi i genitori) nonchè dei bisogni morali della stessa, di cui si è fatta carico solo la madre, unico punto di riferimento della prole.
Vale la pena sottolineare che tali comportamenti contrari ai doveri coniugali, hanno condizionato la vita famigliare fin dall'inizio del matrimonio celebrato nel 1995, quando il seppur aduso alle sostanze, non era certo incapace CP_2
di intendere e volere ( tale stato, infatti, si è manifestato a partire dal 2016, con un aggravamento della condizione psichica verificatasi dopo la morte del padre, come accertato nella sentenza penale di assoluzione), con la conseguenza che lo stesso, per la maggior parte della convivenza matrimoniale ( dal 1995 fino al
2016 ) era perfettamente in grado di comprendere a pieno la portata dei propri comportamenti violenti e denigratori nei confronti della moglie e di disinteresse per il mantenimento della figlia, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale. Sul punto, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale , in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse . Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla loro comparazione , ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione delle loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei “ ( Cass.
31351/2022; Cass. 3925/2018).
Né può assumere rilievo alcuno la tolleranza della moglie che ha sopportato per anni tale situazione, fino ai gravi episodi di violenza fisica del 2020.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “ è irrilevante , ai fini dell'addebito della separazione, l'eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell'altro , vertendosi in materia in cui i diritti e doveri sono indisponibili, non essendo configurabile un'esimente oggettiva che faccia venir meno l'illiceità del comportamento né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali aventi carattere indisponibile “ ( Cass 5762/1997; Cass. 19450/2007; Cass.
25966/2022).
Conclusivamente sul punto, va pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al CP_2
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di quest'ultimo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
, con addebito a quest'ultimo;
[...]
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.500, oltre rimb forf. IVA e Cap, come per legge;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n.3297/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Di Pasquale, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Caporale, Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2022 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Morro d'Oro il 12/02/1995 con CP_2
, da cui era nata la figlia (il 19/07/1995) - ha chiesto: dichiarare la
[...] Per_1
separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per avere assunto comportamenti contrari ai doveri coniugali, oltre che lesivi della sua integrità fisica e morale.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- la vita matrimoniale era sempre stata caratterizzata da forti difficoltà dovute alla tossicodipendenza ed all'alcoolismo del marito il quale, nonostante il suo aiuto e i suoi sforzi, non aveva mai portato a termine i percorsi di recupero intrapresi;
- si era sempre fatta carico di ogni spesa, compresa quella relativa al mantenimento della figlia, poiché il marito, pur lavorando saltuariamente, non aveva mai provveduto ai bisogni economici della famiglia, spendendo tutto il denaro per l'acquisto di stupefacenti;
- inoltre, aveva sempre manifestato una morbosa gelosia nei suoi confronti, impedendole una vita sociale ed affettiva al di fuori del nucleo familiare, accusandola continuamente di avere relazioni extraconiugali sul posto di lavoro, tempestandola di insulti e minacce ed arrivando a picchiarla perché ritenuta colpevole di fantasiosi tradimenti;
- per volere del marito e nella speranza che la situazione potesse migliorare, aveva lasciato il lavoro di infermiera professionale, occupandosi degli anziani suoceri;
- tuttavia, la situazione era degenerata nel 2016 quando, a seguito della morte del padre, il marito aveva avuto una forte crisi personale, aumentando l'abuso di sostanze stupefacenti e di alcool e diventando sempre più geloso e violento;
- dopo due episodi particolarmente gravi avvenuti nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 2020 e nella giornata del 05/08/2020, in cui il marito aveva tentato di strangolarla e successivamente l'aveva spinta dal balcone, si era decisa a sporgere formale denuncia presso i Carabinieri;
- ne era seguita l'instaurazione di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 572 e 94 c.p. - maltrattamenti in famiglia con l'aggravante dell'ubriachezza abituale – con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, poi sostituita con la misura di sicurezza della dimora presso una comunità di recupero, ove il marito era stato ricoverato per oltre due anni;
- il giudizio penale, all'esito dell'acquisizione di due perizie psichiatriche
– le quali avevano acclarato uno stato patologico del CP_2
riconducibile all'abuso di sostanze e ad un disturbo delirante di gelosia-
l'imputato era stato assolto per difetto di imputabilità, con applicazione di misure di sicurezza;
- le continue vessazioni subite in costanza di matrimonio le avevano provocato una malattia (“disturbo da stress post traumatico”), come refertato dal medico del Centro Antiviolenza cui si era rivolta dopo l'allontanamento del marito;
- attualmente, il era ricoverato presso una comunità terapeutica, CP_2
in regime di misura di sicurezza mentre lei svolgeva l'attività lavorativa di infermiera presso una cooperativa sociale, con contratto a tempo determinato, percependo lo stipendio di € 1.400.
Con memoria in data 23/02/2023, si è costituito in giudizio il CP_2
quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale e non contestando la rappresentazione della vicenda coniugale, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione .
In particolare, ha dedotto che gli episodi di violenza, posti a fondamento dell'addebito, erano stati commessi in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere, causato dall'abuso di sostanze, che non gli aveva consentito di comprendere il disvalore della propria condotta e di scegliere condotte alternative, come confermato nella perizia acquisita nel processo penale aperto a suo carico per gli stessi fatti e conclusosi con l'assoluzione per difetto di imputabilità.
All'udienza di comparizione delle parti in data 24/02/2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, senza emettere provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., in assenza di richieste.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del
13/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, va accolta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, per avere assunto il a causa della sua cronica CP_2
dipendenza da sostanze e di una morbosa gelosia, condotte palesemente contrarie ai doveri coniugali e genitoriali.
Ed invero, sebbene i gravi episodi di maltrattamenti perpetrati con abitualità dal in danno della moglie nel periodo 2016- agosto 2020- descritti CP_2
nel capo d'imputazione della sentenza penale n 1452/2022, depositata da questo Tribunale in data 14/10/2022- non possono rilevare ai fini dell'addebito della separazione in quanto pacificamente commessi in totale stato d'infermità di mente al momento dei fatti- come accertato con la predetta sentenza penale che ha assolto l'imputato per difetto di imputabilità, con applicazione della misura di sicurezza del ricovero in comunità terapeutica - , dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o entrambi i coniugi “ consapevolmente e volontariamente contrario “ ai doveri nascenti dal matrimonio ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza” (
Cass. n 40795/2021; Cass. 14840/2006; Cass. n 12383/2005; Cass. 1071/2023, in motivazione), tuttavia, il naufragio del matrimonio appare comunque riconducibile alla sfera di responsabilità del marito, il quale, fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, iniziata nel 1995 ed allietata dalla nascita della figlia
, ha assunto comportamenti lesivi dell'integrità fisica e morale della Per_1 moglie, della sua dignità e libertà personale, di rifiuto dei doveri di solidarietà coniugale e di mantenimento della prole.
In particolare, non è contestato che il assuntore abituale di sostanze CP_2
stupefacenti e di alcool fin dall'adolescenza, anche dopo la nascita della figlia nel 1995, ha avuto condotte alterate, minacciose e violente nei confronti della moglie e di disinteresse morale e materiale verso la figlia, costituenti tipiche manifestazioni del suo stato di tossicodipendenza, senza mai portare a termine i percorsi di recupero e di disintossicazione varie volte intrapresi, nonostante l'aiuto ed il sostegno sempre profusi dalla moglie, animata da un sincero affetto verso il coniuge.
Inoltre, a causa di una morbosa ed ingiustificata gelosia, il ha CP_2
ripetutamente umiliato e picchiato la moglie, limitandone la vita sociale e relazionale.
Nonostante avesse redditi lavorativi, il resistente non ha contribuito ai bisogni della famiglia, disinteressandosi del mantenimento della figlia (dovere inderogabile di entrambi i genitori) nonchè dei bisogni morali della stessa, di cui si è fatta carico solo la madre, unico punto di riferimento della prole.
Vale la pena sottolineare che tali comportamenti contrari ai doveri coniugali, hanno condizionato la vita famigliare fin dall'inizio del matrimonio celebrato nel 1995, quando il seppur aduso alle sostanze, non era certo incapace CP_2
di intendere e volere ( tale stato, infatti, si è manifestato a partire dal 2016, con un aggravamento della condizione psichica verificatasi dopo la morte del padre, come accertato nella sentenza penale di assoluzione), con la conseguenza che lo stesso, per la maggior parte della convivenza matrimoniale ( dal 1995 fino al
2016 ) era perfettamente in grado di comprendere a pieno la portata dei propri comportamenti violenti e denigratori nei confronti della moglie e di disinteresse per il mantenimento della figlia, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale. Sul punto, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale , in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse . Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla loro comparazione , ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione delle loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei “ ( Cass.
31351/2022; Cass. 3925/2018).
Né può assumere rilievo alcuno la tolleranza della moglie che ha sopportato per anni tale situazione, fino ai gravi episodi di violenza fisica del 2020.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “ è irrilevante , ai fini dell'addebito della separazione, l'eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell'altro , vertendosi in materia in cui i diritti e doveri sono indisponibili, non essendo configurabile un'esimente oggettiva che faccia venir meno l'illiceità del comportamento né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali aventi carattere indisponibile “ ( Cass 5762/1997; Cass. 19450/2007; Cass.
25966/2022).
Conclusivamente sul punto, va pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al CP_2
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di quest'ultimo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
, con addebito a quest'ultimo;
[...]
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.500, oltre rimb forf. IVA e Cap, come per legge;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)