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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI DIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Dott. Paolo Marescalco, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 266/2022 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc: Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, viale
Santa Panagia n.90 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Poidimani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. C.F. , P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore e rappresentato e difeso dell'avv.
Ivano Marcedone , e avv. Manlio Galeano giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/02/2022, la sig.ra adiva il Tribunale di Siracusa Parte_1 per ivi sentire accogliere declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l aveva CP_1 respinto la sua istanza di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento
Pagina 1 di fine rapporto (TFR), a seguito del concordato preventivo della società datrice di lavoro
A fondamento della sua domanda, la ricorrente sosteneva di Parte_2 possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso al Fondo e chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto al pagamento dell'importo di € 10.458,62, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese processuali. Si costituiva in giudizio L il quale, contestando CP_1 la fondatezza della domanda, deduceva che la richiesta di intervento al Fondo era presentata il 13 aprile 2021, oltre il termine quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 1° dicembre 2014), senza che fossero stati prodotti validi atti interruttivi della prescrizione. L'Istituto asseriva che, nel contesto del concordato preventivo, non trova applicazione l'effetto interruttivo permanente della prescrizione previsto dall'art. 94 della
Legge Fallimentare per la procedura fallimentare, atteso che nel concordato non è previsto alcun meccanismo di verifica dei crediti. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto, salvo atti interruttivi tempestivi. L' CP_1 dichiarava altresì di aver inviato alla ricorrente, in data 3 maggio 2021, una richiesta di integrazione documentale via posta elettronica, con l'invito a produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione e il modello SR52 debitamente sottoscritto dal Commissario. Non avendo ricevuto riscontro utile, l'istanza era rigettata con provvedimento dell'8 luglio 2021. La successiva richiesta di riesame, presentata il 24 settembre 2021, non era ritenuta idonea a superare la causa di rigetto, atteso che la documentazione prodotta risultava comunque tardiva rispetto al termine prescrizionale. Infine, l' contestava le dichiarazioni della ricorrente in CP_1 merito alla tempistica della comunicazione del provvedimento di reiezione, precisando che la stessa era notificata correttamente e ricevuta in data 25 agosto 2021, come da documentazione agli atti . Per l' l'importo eventualmente riconosciuto quale TFR, al netto di eventuali CP_1 acconti, risulterebbe pari a € 9.794,21.
Il ricorso va accolto.
Invero condividendo la ricostruzione giuridica e temporale degli eventi fatta nel ricorso introduttivo, si ritiene che la ricorrente ha diritto al TFR per il periodo maturato rispetto al rapporto di lavoro .
Dalla ricostruzione storica degli avvenimenti è stato documentato come nessuna prescrizione quinquennale è intervenuta. Così come giustamente pospettato si ritiene che i termini
Pagina 2 decorrano dalla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo della ditta ( ditta di cui la ricorrente era dipendente) che è il 07.12.2016. Parte_2
Quindi la domanda presentata il 13.04.2021 va ritenuta valida ed interruttiva dei termini di prescrizione. Peraltro come riconosciuto dall' nella sua comparsa di costituzione , CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia è stato richiesto a seguito dell'ammissione del datore di lavoro alla procedura di concordato preventivo. Le finalità del Fondo di Garanzia sono quelle di garantire il ristoro del lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro , e quindi nel caso di specie si ritiene corretta la richiesta della ricorrente, che ha posto in essere quanto in suo potere senza alcuna inerzia e nel rispetto dei termini di legge.
La domanda della ricorrente va quindi accolta nei confronti dell' con condanna dell'Ente CP_1 previdenziale a liquidare l'importo spettante a titolo di TFR , che però secondo quanto documentato dall' ammonta ad € 9.794,21. Sul relativo importo dovranno essere CP_1 corrisposti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data del licenziamento avvenuta il
01.12.2014 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro così dispone:
Accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto condanna l al pagamento in Parte_1 CP_1 favore della ricorrente del TFR maturato per il rapporto di lavoro intercorso con la ditta CA
EU e C. S.r.l., afferente al periodo 12.04.1999 al 01.12.2014 , pari ad € 9.794,21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex lege a decorrere dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese general con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Vincenzo PIDOMANI , procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Siracusa 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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