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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. MA G. Di MA - Presidente
2) Dott. Michele De MA - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.714/2023 R.G. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Silvana Calvaruso e Parte_1
TO ON.
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
- APPELLATA NON COSTITUITA - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 23 settembre 2025 nessuno è comparso.
Fatto e motivi della decisione Con ricorso depositato in cancelleria il 17.07.2023 il in persona del Parte_1
Sindaco e legale rappresentante, ha proposto appello avverso la sentenza n.15/2023 del 18.01.2023 del Tribunale di Trapani G.L. - chiedendone la parziale riforma - con la quale era stato condannato al pagamento in favore di “dell'indennità di risultato Controparte_1 inerente agli anni 2017 e 2018, nonché ad applicare, per il periodo 2016 – 2018, gli adeguamenti stipendiali scaturiti dall'entrata in vigore del CCNL 2020, nonché a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria relativi alle predette voci, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al pignoramento”. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui, disattendendo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n.459/2000) e i dettami del D.M. 352/1998, ha disposto il cumulo di interessi e rivalutazione sulla sorte capitale. Nessuno si è costituito per l'appellata. All'udienza del 9.09.2025 nessuno è comparso, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art.348 c.p.c., Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame. Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell'appellata. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dal avverso la sentenza n.15/2023, emessa dal Tribunale di Trapani G.L. il 18 Parte_1 gennaio 2023. Nulla per le spese di lite del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 23 settembre 2025. Il Consigliere relatore
Claudio Antonelli Il Presidente
MA G. Di MA