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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42153/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a DI AH (Pakistan) in [...] Parte_1
07.02.1973, con il patrocinio dell'avvocato Danilo Ciccarelli nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
L'istante, premesso di aver ottenuto l'11.07.2022 dagli Uffici della Prefettura di Brescia il nullaosta al ricongiungimento familiare con la figlia nata a [...] Persona_1 in data 17.6.2004, ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' competente per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, CP_2 CP_2
l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto. CP_2
Ha quindi sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito il il 19.02.2025 domandando un rinvio dell'udienza prevista per il giorno CP_1
11.03.2025 “in ragione della mancata ricezione del rapporto informativo nei termini della corrispondente documentazione da parte della Sede”. *****
La domanda va accolta nei sensi di cui in motivazione.
Preliminarmente, si ritiene di non dover concedere il rinvio richiesto da parte resistente in quanto non essendosi ancora pronunciata l'Ambasciata sul fondamento della domanda di visto, quest'ultima non potrebbe produrre alcuna relazione significativa e utile ai fini del presente giudizio. In ogni caso si osserva che la richiesta di rinvio è stata formulata dal resistente quando ancora CP_1
l' era pienamente nei termini per inviare la relazione contenente le osservazioni che CP_2 avrebbe voluto formulare.
Ciò premesso, la prospettazione offerta dall'istante trova riscontro nella documentazione prodotta.
Nella specie, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un diritto ad ottenere dall'Ambasciata
l'esame della domanda di ricongiungimento ossia, in altri termini, il diritto al rispetto della procedura da parte dell'amministrazione.
Ancora, occorre prendere atto che, nel caso in esame vengono in rilievo non solo diritti facenti capo a persone maggiorenni, ma anche a soggetti che nel momento dell'inizio della procedura, ovvero oltre due anni fa, erano minorenni. Ciò implica l'insorgenza di un particolare obbligo. L'art. 3 della
Convenzione di New York del 1989, infatti, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, là dove sia coinvolta la prole, il diritto all'unità familiare assume carattere peculiare sia alla luce dei principi costituzionali, sia alla luce della normativa interna (cfr. art. 28, comma 3, d.lgs.
286/1998) e di quella sovranazionale (basti citare l'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948; l'art. 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; l'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 cit., l'art. 8 della Cedu;
l'art. 24 della
Carta di Nizza).
Ebbene, nel caso in esame, il notevole tempo trascorso dall'inizio della procedura (oltre due anni) ha comportato l'insorgere di un pregiudizio incidente sulla relazione stessa tra genitore e figlia, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire nella quotidianità, costituisce un tratto caratterizzante e, al contempo, un ostacolo obiettivo alla possibilità di una riparazione per equivalente.
Concludendo, il Tribunale ordina all' ad Islamabad di procedere alla fissazione Controparte_2 dell'appuntamento richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese - da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' ad Islamabad di fissare, entro 30 Controparte_2 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un appuntamento per nata Persona_1
a DI AH (Pakistan) in data 17.6.2004, onde poter procedere alla formalizzazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare con il ricorrente;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.200,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a DI AH (Pakistan) in [...] Parte_1
07.02.1973, con il patrocinio dell'avvocato Danilo Ciccarelli nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
L'istante, premesso di aver ottenuto l'11.07.2022 dagli Uffici della Prefettura di Brescia il nullaosta al ricongiungimento familiare con la figlia nata a [...] Persona_1 in data 17.6.2004, ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' competente per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, CP_2 CP_2
l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto. CP_2
Ha quindi sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito il il 19.02.2025 domandando un rinvio dell'udienza prevista per il giorno CP_1
11.03.2025 “in ragione della mancata ricezione del rapporto informativo nei termini della corrispondente documentazione da parte della Sede”. *****
La domanda va accolta nei sensi di cui in motivazione.
Preliminarmente, si ritiene di non dover concedere il rinvio richiesto da parte resistente in quanto non essendosi ancora pronunciata l'Ambasciata sul fondamento della domanda di visto, quest'ultima non potrebbe produrre alcuna relazione significativa e utile ai fini del presente giudizio. In ogni caso si osserva che la richiesta di rinvio è stata formulata dal resistente quando ancora CP_1
l' era pienamente nei termini per inviare la relazione contenente le osservazioni che CP_2 avrebbe voluto formulare.
Ciò premesso, la prospettazione offerta dall'istante trova riscontro nella documentazione prodotta.
Nella specie, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un diritto ad ottenere dall'Ambasciata
l'esame della domanda di ricongiungimento ossia, in altri termini, il diritto al rispetto della procedura da parte dell'amministrazione.
Ancora, occorre prendere atto che, nel caso in esame vengono in rilievo non solo diritti facenti capo a persone maggiorenni, ma anche a soggetti che nel momento dell'inizio della procedura, ovvero oltre due anni fa, erano minorenni. Ciò implica l'insorgenza di un particolare obbligo. L'art. 3 della
Convenzione di New York del 1989, infatti, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, là dove sia coinvolta la prole, il diritto all'unità familiare assume carattere peculiare sia alla luce dei principi costituzionali, sia alla luce della normativa interna (cfr. art. 28, comma 3, d.lgs.
286/1998) e di quella sovranazionale (basti citare l'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948; l'art. 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; l'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 cit., l'art. 8 della Cedu;
l'art. 24 della
Carta di Nizza).
Ebbene, nel caso in esame, il notevole tempo trascorso dall'inizio della procedura (oltre due anni) ha comportato l'insorgere di un pregiudizio incidente sulla relazione stessa tra genitore e figlia, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire nella quotidianità, costituisce un tratto caratterizzante e, al contempo, un ostacolo obiettivo alla possibilità di una riparazione per equivalente.
Concludendo, il Tribunale ordina all' ad Islamabad di procedere alla fissazione Controparte_2 dell'appuntamento richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese - da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' ad Islamabad di fissare, entro 30 Controparte_2 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un appuntamento per nata Persona_1
a DI AH (Pakistan) in data 17.6.2004, onde poter procedere alla formalizzazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare con il ricorrente;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.200,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025
Il giudice
Corrado Bile