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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/06/2025 N. 7765/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CATALANO MARIA CRISTINA Parte_1
COLOMBA ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso CP_1 lo studio in VIA BESANA 4 26900 LODI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 24.6.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al giudice: CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio - preliminarmente sospendere, anche “inaudita altera parte”, ovvero in contraddittorio tra le parti e previa fissazione di apposita udienza, l'esecutività dell'impugnata Ordinanza-
Ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente dall' ; CP_1 previa fissazione di udienza di discussione della causa e disposti gli adempimenti ex art. 6
D.Lgs. n.150/11 (già art. 23 L.689/81);
- in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente;
- sempre in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione;
- nel merito dichiarare nullo, annullare o revocare lo stesso provvedimento sanzionatorio e la sanzione comminata, per le motivazioni di cui al presente atto;
- in subordine ridurre la sanzione al minimo;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e CP_1 condannare la stessa al risarcimento del danno.
Spese e competenze rifuse, come per legge.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente ha ricevuto in data 22 maggio 2024 la notifica di un'ordinanza ingiunzione quale legale rappresentante della società di cui ha rivestito la Parte_2 carica di amministratore dal 2012 al Marzo 2018.
Il ricorrente ha opposto innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva tenuto conto che l'amministratore non può essere chiamato a rispondere dei debiti della società né a titolo personale né quale legale rappresentante della stessa.
Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto il verbale di accertamento cui fa riferimento l'ordinanza impugnata è stato notificato in data 13 Aprile 2018.
, costituendosi, ha invece opposto in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_1 tardività dell'opposizione.
Ha contestato poi la carenza di legittimazione passiva del ricorrente tenuto conto che l'oggetto dell'ordinanza ingiunzione è il mancato versamento delle quote contributive a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti , , Persona_1 Persona_2
, e per i periodi da maggio a Parte_3 Persona_3 Persona_4 novembre 2016.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Ha poi ha rilevato che la prescrizione è stata interrotta con la notifica degli avvisi di addebito ed in particolare: quanto ai periodi 05.2016 e 06.2016 con l'avviso di addebito n. 36820160014457481000 che
è stato notificato in data 13/09/2016; quanto al periodo 07.2016, con l'avviso di addebito n. 36820160016128956000 il quale è stato notificato in data 21/10/2016; quanto al periodo 09.2016 con l'avviso di addebito n. 36820160028956787000 che è stato notificato in data 08/01/2017; quanto ai periodi 10.2016 e 11.2016 con l'avviso di addebito n. 36820170001597382000 che
è stato notificato in data 13/03/2017.
Infine, è intervenuto l'avviso di accertamento prot. .4901.19/03/2018.0050671 notificato CP_1 in data 13.04.2018.
Poi rimarca che il termine prescrizionale è rimasto sospeso in considerazione delle CP_1 varie leggi che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione a causa del covid.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso tenuto conto che l'avviso di addebito è stato notificato in data 22.5.24 ed il ricorso giudiziale è stato depositato il 20.6.24 entro il termine di 30 giorni previsti dalla legge.
E' poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
Infatti, il mancato pagamento dei contributi obbligatori prevede sanzioni non solo a carico della società datrice di lavoro bensì anche degli stessi amministratori trattandosi di sanzione di natura personale.
Nel merito è invece fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati CP_1 dall'ordinanza ingiunzione.
L'ultimo atto interruttivo della prescrizione è dato dall'avviso di accertamento prot.
.4901.19/03/2018.0050671 notificato in data 13.04.2018; il successivo atto intervenuto è CP_1 dato dall'ordinanza ingiunzione qui opposta e notificata il 22.5.24.
Il termine di prescrizione dei crediti da omessa contribuzione è di cinque anni. CP_1
La sospensione della prescrizione è stata pari a 311 giorni (129 giorni + 182) secondo il disposto dell'articolo 37 comma 2 del decreto-legge numero 18 del 2020 e dell'articolo 11 comma 9 del decreto-legge numero 183 del 2020.
Non è invece condivisibile il rilievo dell'istituto per il quale la sospensione della prescrizione sarebbe pari a 541 giorni sulla base delle ulteriori norme indicate da che avrebbero CP_1 prorogati i termini di sospensione già esaminati.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio E lo stesso istituto, con la circolare numero 126 nel 2021, ha comunicato che i periodi di sospensione sono nella misura complessiva di 311 giorni.
La domanda pertanto deve essere accolta.
Va dichiarata l'insussistenza dei crediti portati dall'ordinanza ingiunzione qui opposta numero
O1-000945075 emessa da e notificata in data 22 maggio 2024. CP_1
Le spese seguono la soccombenza ed va condannato a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese di lite che si determinano in € 1.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 118,5 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
PQM
dichiara l'insussistenza dei crediti portati dall'ordinanza ingiunzione numero O1-000945075 emessa da e notificata in data 22 maggio 2024; CP_1 condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 118,5 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/06/2025 N. 7765/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CATALANO MARIA CRISTINA Parte_1
COLOMBA ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso CP_1 lo studio in VIA BESANA 4 26900 LODI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 24.6.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al giudice: CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio - preliminarmente sospendere, anche “inaudita altera parte”, ovvero in contraddittorio tra le parti e previa fissazione di apposita udienza, l'esecutività dell'impugnata Ordinanza-
Ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente dall' ; CP_1 previa fissazione di udienza di discussione della causa e disposti gli adempimenti ex art. 6
D.Lgs. n.150/11 (già art. 23 L.689/81);
- in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente;
- sempre in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione;
- nel merito dichiarare nullo, annullare o revocare lo stesso provvedimento sanzionatorio e la sanzione comminata, per le motivazioni di cui al presente atto;
- in subordine ridurre la sanzione al minimo;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e CP_1 condannare la stessa al risarcimento del danno.
Spese e competenze rifuse, come per legge.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente ha ricevuto in data 22 maggio 2024 la notifica di un'ordinanza ingiunzione quale legale rappresentante della società di cui ha rivestito la Parte_2 carica di amministratore dal 2012 al Marzo 2018.
Il ricorrente ha opposto innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva tenuto conto che l'amministratore non può essere chiamato a rispondere dei debiti della società né a titolo personale né quale legale rappresentante della stessa.
Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto il verbale di accertamento cui fa riferimento l'ordinanza impugnata è stato notificato in data 13 Aprile 2018.
, costituendosi, ha invece opposto in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_1 tardività dell'opposizione.
Ha contestato poi la carenza di legittimazione passiva del ricorrente tenuto conto che l'oggetto dell'ordinanza ingiunzione è il mancato versamento delle quote contributive a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti , , Persona_1 Persona_2
, e per i periodi da maggio a Parte_3 Persona_3 Persona_4 novembre 2016.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Ha poi ha rilevato che la prescrizione è stata interrotta con la notifica degli avvisi di addebito ed in particolare: quanto ai periodi 05.2016 e 06.2016 con l'avviso di addebito n. 36820160014457481000 che
è stato notificato in data 13/09/2016; quanto al periodo 07.2016, con l'avviso di addebito n. 36820160016128956000 il quale è stato notificato in data 21/10/2016; quanto al periodo 09.2016 con l'avviso di addebito n. 36820160028956787000 che è stato notificato in data 08/01/2017; quanto ai periodi 10.2016 e 11.2016 con l'avviso di addebito n. 36820170001597382000 che
è stato notificato in data 13/03/2017.
Infine, è intervenuto l'avviso di accertamento prot. .4901.19/03/2018.0050671 notificato CP_1 in data 13.04.2018.
Poi rimarca che il termine prescrizionale è rimasto sospeso in considerazione delle CP_1 varie leggi che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione a causa del covid.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso tenuto conto che l'avviso di addebito è stato notificato in data 22.5.24 ed il ricorso giudiziale è stato depositato il 20.6.24 entro il termine di 30 giorni previsti dalla legge.
E' poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
Infatti, il mancato pagamento dei contributi obbligatori prevede sanzioni non solo a carico della società datrice di lavoro bensì anche degli stessi amministratori trattandosi di sanzione di natura personale.
Nel merito è invece fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati CP_1 dall'ordinanza ingiunzione.
L'ultimo atto interruttivo della prescrizione è dato dall'avviso di accertamento prot.
.4901.19/03/2018.0050671 notificato in data 13.04.2018; il successivo atto intervenuto è CP_1 dato dall'ordinanza ingiunzione qui opposta e notificata il 22.5.24.
Il termine di prescrizione dei crediti da omessa contribuzione è di cinque anni. CP_1
La sospensione della prescrizione è stata pari a 311 giorni (129 giorni + 182) secondo il disposto dell'articolo 37 comma 2 del decreto-legge numero 18 del 2020 e dell'articolo 11 comma 9 del decreto-legge numero 183 del 2020.
Non è invece condivisibile il rilievo dell'istituto per il quale la sospensione della prescrizione sarebbe pari a 541 giorni sulla base delle ulteriori norme indicate da che avrebbero CP_1 prorogati i termini di sospensione già esaminati.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio E lo stesso istituto, con la circolare numero 126 nel 2021, ha comunicato che i periodi di sospensione sono nella misura complessiva di 311 giorni.
La domanda pertanto deve essere accolta.
Va dichiarata l'insussistenza dei crediti portati dall'ordinanza ingiunzione qui opposta numero
O1-000945075 emessa da e notificata in data 22 maggio 2024. CP_1
Le spese seguono la soccombenza ed va condannato a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese di lite che si determinano in € 1.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 118,5 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
PQM
dichiara l'insussistenza dei crediti portati dall'ordinanza ingiunzione numero O1-000945075 emessa da e notificata in data 22 maggio 2024; CP_1 condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 118,5 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio