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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4599 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Mariateresa Bevilacqua
Ricorrente
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con , in Vieste, in data 17.05.2001 e che dal matrimonio era CP_1 nato il figlio NT (il 31.07.2001) – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi essendo venuta meno l'affectio coniugalis, nonché l'assegnazione della casa familiare dove viveva unitamente al figlio NT, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente.
All'esito della prima udienza, la ricorrente, sentita personalmente dal giudice istruttore, ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia di assegnazione della casa familiare, ma soltanto ad una pronuncia sullo status della separazione (cfr. “non ho più interesse ad una pronuncia CP_ sull'assegnazione della casa familiare perché il Sig. è già andato vi. Inoltre, mio figlio NT maggiorenne per adesso vive in Spagna dove lavora. Pertanto, ho interesse soltanto ad una pronuncia sullo status della separazione”). Pertanto, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni rinunciando alle domande formulate ad eccezione della domanda sullo status.
Il Giudice istruttore, dichiarata la contumacia del resistente e preso atto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in quanto già matura per la decisione.
*****
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere
2 che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Non vi sono ulteriori questioni sulle quali statuire essendo il figlio nato dall'unione coniugale maggiorenne ed avendo parte ricorrente rinunciato alla ulteriore domanda di assegnazione della casa familiare.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione del resistente, rimasto contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in Vieste il
17.05.2001 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2001);
- dichiara compensate le spese di lite;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso in Foggia, in data 21.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco NT Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4599 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Mariateresa Bevilacqua
Ricorrente
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con , in Vieste, in data 17.05.2001 e che dal matrimonio era CP_1 nato il figlio NT (il 31.07.2001) – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi essendo venuta meno l'affectio coniugalis, nonché l'assegnazione della casa familiare dove viveva unitamente al figlio NT, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente.
All'esito della prima udienza, la ricorrente, sentita personalmente dal giudice istruttore, ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia di assegnazione della casa familiare, ma soltanto ad una pronuncia sullo status della separazione (cfr. “non ho più interesse ad una pronuncia CP_ sull'assegnazione della casa familiare perché il Sig. è già andato vi. Inoltre, mio figlio NT maggiorenne per adesso vive in Spagna dove lavora. Pertanto, ho interesse soltanto ad una pronuncia sullo status della separazione”). Pertanto, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni rinunciando alle domande formulate ad eccezione della domanda sullo status.
Il Giudice istruttore, dichiarata la contumacia del resistente e preso atto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in quanto già matura per la decisione.
*****
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere
2 che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Non vi sono ulteriori questioni sulle quali statuire essendo il figlio nato dall'unione coniugale maggiorenne ed avendo parte ricorrente rinunciato alla ulteriore domanda di assegnazione della casa familiare.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione del resistente, rimasto contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in Vieste il
17.05.2001 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2001);
- dichiara compensate le spese di lite;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso in Foggia, in data 21.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco NT Buccaro
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