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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2769/2024
vertente tra
Pt_1
(avv. Cristiana GIORDANO)
Parte appellante contro
Controparte_1
(avv. Elisa CACCIATO INSILLA e Paolo PALMA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4148/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 08/04/2024. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha dichiarato l'illegittimità della richiesta dell' della somma di € Pt_1
5.366,79 a titolo di indebito e condannato l' al pagamento in favore della , beneficiaria Pt_1 CP_1 di trattamento di invalidità civile, dei ratei maturati relativi alla pensione di invalidità dal 01.12.2019 al 06.04.2021, condannando altresì l'Istituto alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado si è pronunciato dopo aver riunito il giudizio avente ad oggetto l'indebito assistenziale di cui al provvedimento di riliquidazione con altro avente ad oggetto il rigetto della domanda di ricostituzione da parte dell'Ente, fondando la propria decisione sui rilievi che “parte ricorrente ha versato in atti certificato anagrafico emesso in data 27/6/2023 dal quale risulta la residenza in Roma via della Rimessola 48 – peraltro indirizzo indicato nel provvedimento di reiezione della domanda di ricostituzione;
inoltre dall'estratto contributivo versato in atti risulta che nel periodo dal novembre 2019 la ricorrente ha espletato attività lavorativa. Peraltro si rileva che alcun certificato di irriperibilità è stato versato in atti dall' che si è limitato a versare copie Pt_1 di schermate ad uso interno di archivio arcanet. In accoglimento del ricorso deve dichiararsi
l'illegittimità della richiesta dell' della somma di € 5366,79 e condannarsi l' al pagamento Pt_1 Pt_1 in favore della ricorrente dei ratei maturati relativi alla pensione di invalidità dal 1° dicembre 2019 al 6 aprile 2021”.
2. L' impugna la sentenza in appello chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
3. Si costituisce l'appellata, depositando memoria di costituzione in cui eccepisce la tardività del ricorso e l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 434 c.p.c..
4. Sostituita l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
5. In via preliminare, il Collegio deve esaminare le eccezioni in rito formulate dalla nella CP_1 memoria di costituzione.
5.1. Con la prima eccezione, l'appellata domanda la declaratoria di inammissibilità dell'appello per la sua tardività. La notificazione della sentenza di primo grado nei confronti dell' del Pt_1
04/06/2024 avrebbe fatto decorrere il termine breve di 30 giorni, con il che l'appello, depositato il 07/10/2024 sarebbe tardivo.
L'eccezione va respinta, in quanto la notifica effettuata dalla parte non può considerarsi regolare. Essa era indirizzata alla Direzione Generale e alle sedi territorialmente competenti dell' , per il Pt_1 E tramite dei seguenti indirizzi pec: ; Email_1
t. Sennonché, come esposto in premessa, la Email_3 sentenza del Tribunale è stata resa all'esito della riunione di due distinti giudizi, con le medesime parti in causa, in cui però l' era difeso da due distinti collegi difensivi: nel giudizio RG n. Pt_2
2049/2024 era difesa da propri funzionari ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.; nel giudizio RG 22074/2023 era invece difeso dall'avv. Giordano. Difatti, l'intestazione della sentenza gravata reca l'indicazione, quali procuratori della parte pubblica, sia dei funzionari dell'amministrazione (delegati dal Direttore della ) che dell'avv. Giordano. Parte_3
Ebbene, la notifica sarebbe stata regolare ove eseguita non all'indirizzo dell'Amministrazione, bensì all'indirizzo dei funzionari, in particolare presso la PEC t indicata nella comparsa di costituzione e presso la PEC Email_4 dell'avvocato difensore.
Conseguentemente, non valendo la notificazione del 04/06/2024 a far decorrere il termine breve di 30 giorni, deve farsi applicazione del termine lungo di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, che ha avuto luogo in data 08/04/2024. L'appello del 07/10/2024 è in termini e quindi ammissibile.
5.2. Con la seconda eccezione, l'appellata eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 434 c.p.c..
L'eccezione va disattesa, in quanto il ricorso in appello individua precisamente il capo di sentenza impugnato, e la censura è sostenuta da argomentazioni chiaramente formulate.
6. Venendo al merito, l'appello è infondato.
7. Con l'unico motivo di ricorso, l' lamenta l'erroneità della sentenza deducendo quanto Pt_1 segue: premesso che l'indebito oggetto del presente giudizio è maturato in ragione della irreperibilità dell'appellata sul territorio italiano comunicato dal Comune di Roma e dunque della conseguente non spettanza per il medesimo periodo della prestazione di cui sopra, l'Istituto osserva che, essendo la residenza sul territorio italiano un requisito costitutivo per l'erogazione di talune prestazioni erogate dall' , ivi incluso il trattamento di invalidità civile, dalla condizione di irreperibilità sul Pt_1 territorio nazionale discenderebbe il venir meno del diritto alla percezione del trattamento assistenziale.
Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato lo stato di irreperibilità dedotto dall' a fondamento del provvedimento di riliquidazione, avendo il Tribunale dato Pt_2 rilevanza, in senso contrario, ad un certificato di residenza datato 27.06.2023 depositato dalla
. Contesta l'Ente appellante l'idoneità di tale certificato a provare la residenza anche per il CP_1 periodo precedente (segnatamente, quello intercorso tra la certificazione di irreperibilità del 29.11.2019 e il 27.06.2023 data di emissione del certificato in oggetto). Nella prospettiva dell' , neppure poteva essere valevole ai fini della prova l'estratto contributivo depositato in atti Pt_1 dal quale si rileva una attività lavorativa solo di poche settimane (una l'anno e comunque non probante la residenza).
Infine, nessun affidamento della potrebbe predicarsi, dal momento che il principio di diritto CP_1 che esclude la ripetibilità assistenziale in caso di dolo dell'Ente non troverebbe applicazione nel caso di specie, giacché esso non ha avuto conoscenza del venir meno del requisito della residenza prima della comunicazione da parte del Comune di Roma dell'accertata irripetibilità.
7.1. Il motivo è infondato.
L'invalidità civile è una prestazione assistenziale subordinata all'accertamento di requisiti di ordine sanitario e socio-economico (anagrafico, reddituale e di cittadinanza). Con riferimento alla cittadinanza, la legge richiede la cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea o il permesso di soggiorno di lungo periodo per extracomunitari, unitamente alla residenza stabile in Italia. Il venir meno di uno dei predetti requisiti determina il venir meno del diritto alla prestazione, fondando, in caso di erogazione già avvenuta, la pretesa restitutoria dell' . Pt_1
Nel caso di specie, il thema decidendum è circoscritto all'accertamento della residenza della
, sicché l'attenzione va rivolta esclusivamente alla sua sussistenza. CP_1
La certificazione dell'irreperibilità effettuata dai Comuni nei confronti delle persone residenti nel proprio territorio comporta la cancellazione dall'anagrafe comunale, cui consegue la perdita di alcuni diritti civili (diritto al voto, al rilascio di certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, diritto all'assistenza sanitaria). Tra le prestazioni caducate dall'irreperibilità vi sono pure le prestazioni di sostegno al reddito erogate dall' quale il trattamento di invalidità civile. Pt_1
Infatti, l'art. 11 lettera c) del D.P.R. n. 223/1989 dispone che “La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata (…) quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile. Ai sensi della circolare ISTAT n. 21 del 5 aprile 1990, “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Cionondimeno, la prova della residenza in Italia può desumersi da altri indici.
Nella specie, la documentazione medica relativa alla persona della (i verbali di pronto CP_1 soccorso e il diario clinico diabetologico, le prescrizioni mediche ed i pagamenti effettuati negli anni 2018 e 2019) valgono a provare la residenza in Italia, unitamente alle altre circostanze già valorizzate in primo grado (che l'indirizzo di via della Rimessola 48 era noto alla stessa in Pt_1 quanto indicato nel provvedimento di reiezione della domanda di ricostituzione e che dall'estratto contributivo versato in atti risultano delle, seppur saltuarie, attività lavorative)
Il deposito in appello di tali documenti non è tardivo. Infatti, nel rito del lavoro l'ammissibilità di nuovi documenti in appello ricorre allorquando essi presentino una speciale efficacia dimostrativa e possano ritenersi indispensabili ai fini della decisione della causa, ove, in ogni caso, tale ammissione non comporti l'introduzione di nuove allegazioni di fatto rispetto al giudizio di primo grado (Cass. Ord. n. 26257/2021 del 28.9.2021).
Trattasi peraltro di documenti che ineriscono alle medesime allegazioni di fatto svolte nel primo giudizio, del quale non estendono dunque il thema probandum.
Così, sussisteva nel periodo di interesse la residenza dell'assistita, unitamente agli altri requisiti di legge, che non sono stati contestati dall' . Pertanto, correttamente ha concluso il Tribunale Pt_1 dichiarando l'illegittimità della richiesta dell' della somma di € 5366,79 e condannando l' Pt_1 Pt_1 al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati relativi alla pensione di invalidità dal 1° dicembre 2019 al 6 aprile 2021.
Di conseguenza, va respinto l'appello e confermata integralmente la sentenza del Tribunale di Roma.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in € Pt_1 Controparte_1
3.350,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP, come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16/12/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Solfaroli Camillocci, Magistrato Ordinario in Tirocinio