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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 403/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 403/2024, trattata all'udienza del 10 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 403/2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Adige 41, presso lo studio dell'avv. MEI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (tendinopatia degenerativa bilaterale cronica) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 7%, e comunque in misura pari o superiore all'8%, tenuto conto di un pregresso danno biologico di cui la stessa risulta già portatrice in misura pari al 6%, e, per l'effetto, condannare l' CP_1 alla erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 1979 al 2012 l'attività lavorativa di coltivatore diretto e in seguito di macellaia, lavorando per almeno 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì;
- come coltivatrice diretta eseguiva le seguenti attività: coltivazione e raccolta dei campi;
movimentazione manuale di carichi pesanti (sacchi di semi, attrezzi, tubi per l'irrigazione, carriole, cassette); irrigazione dei campi;
utilizzo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti (trattori, decespugliatori, irrigatori);
- come macellaia provvedeva a: lavorare e conservare carne fresca da destinare al consumo;
eseguire controlli igienico-sanitari (controllare i documenti, pulire gli ambienti o i locali); tagliare le carni;
riporre le parti nelle celle frigorifere e appenderle ai ganci;
abbattere gli animali;
disossare gli animali macellati;
eviscerare gli animali;
sezionare e squartare gli animali;
classificare e dissanguare gli animali;
effettuare la pesatura;
rimuovere la pelle, le piume, le corna e gli zoccoli degli animali;
curare la stagionatura delle carni;
stordire gli animali prima dell'abbattimento; vendere al pubblico i prodotti, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “tendinopatia degenerativa bilaterale cronica”;
- di aver presentato all' in data 27.10.2021 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 7% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico, con unifica al pregresso danno biologico di cui è già portatrice per altra patologia professionale nella misura del 6%.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa all'udienza del 10 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro della Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nella Macelleria Ceccarelli di mio padre, adesso invece è intestata a me;
lei ha lavorato con me fino a 3 anni fa per 3- 4 anni. Non lavorava tutti i giorni, era un contratto a chiamata e quando veniva lavorava per 8 ore. Sul cap. 3 del ricorso risponde:
“si, ma per quanto riguarda i ganci no;
per i suini si, i vitelli lo facevo io. Selezionava solo le carni suine. Non rimuoveva la pelle perché lo faceva il mattatoio. So che ha sempre fatto la macellaia, ma non so dove. E' un lavoro faticoso. Impegnava soprattutto gli arti superiori, anche se essendoci io che ero l'unico uomo, cercavo io di prendere i pesi ed abbiamo un palanco per prendere le cose più pesanti. Al massimo prendeva 20 kg, ma li alzavamo in due. ADR avv. Leo: “Faceva continui movimenti ripetuti con il coltello pesante e la mannaia”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste TE
, collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato:
[...]
“Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme a Pt_2 nella cooperativa per circa 25-26 anni, dagli anni 90 fino al 2013- 2014; era una macelleria, la ricorrente smontava carne, vendeva al banco. Si lavorava 6 giorni a settimana, con chiusura di domenica e giovedì pomeriggio. Si iniziava la mattina prima dell'apertura fino alla sera. Sul cap. A noi la carne arrivava già tagliata in quarti le bestie più grandi o a metà se erano agnelli o maiali, non abbattevamo noi gli animali;
la prendevamo dalla cella dove ce la scaricavano e la portavamo dentro, pesavano 50-60 kg, si spostavano anche da sola se c'era gente al banco e non ci si poteva aiutare. Lei ha sempre fatto questo lavoro. Si lamentava per problemi alla schiena, spalle, cervicali, quando fa freddo nella cella frigorifera”. Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “la Sig.ra risulta essere Parte_1 affetto da:“Segni strumentali di tendinopatia delle spalle bilaterale, a sfumato impegno funzionale a destra”. Tale infermità non ha avuto origine professionale.”.
A supporto di tali conclusioni il CTU ha osservato come: “nella storia lavorativa raccolta direttamente dalla Ricorrente e dedotta dalla documentazione versata in atti, non si rileva quindi quella intensità né quella continuità dell'esposizione al rischio tale da permettere di sostenerne il ruolo causale / concausale nella genesi del disordine alle spalle. Si osserva la varietà dei compiti insiti nel lavoro descritto e la discontinuità dell'esposizione al rischio. Non sono descritte lavorazioni che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e/o impegno di forza svolte in modo abituale e sistematico. Inoltre, il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico interessante la ricorrente non sembra assumere le caratteristiche prevalenti della patologia da sovraccarico biomeccanico, interessando una lavoratrice addirittura ultrasessantenne alla diagnosi. Si conclude affermando che dall'esame della documentazione esibita e dall'insieme delle notizie acquisite non emergono elementi significativi per una correlazione causale ovvero concausale in termini di elevata probabilità ovvero di ragionevole certezza tra l'attività svolta e la patologia denunciata. Per quanto sopra esposto, non si ritiene sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro nessuna delle parti ha inoltrato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale. Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale della patologia lamentata.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 01/02/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 403/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa , che si liquidano in euro Parte_3
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 12.09.2025 Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 403/2024, trattata all'udienza del 10 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 403/2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Adige 41, presso lo studio dell'avv. MEI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (tendinopatia degenerativa bilaterale cronica) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 7%, e comunque in misura pari o superiore all'8%, tenuto conto di un pregresso danno biologico di cui la stessa risulta già portatrice in misura pari al 6%, e, per l'effetto, condannare l' CP_1 alla erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 1979 al 2012 l'attività lavorativa di coltivatore diretto e in seguito di macellaia, lavorando per almeno 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì;
- come coltivatrice diretta eseguiva le seguenti attività: coltivazione e raccolta dei campi;
movimentazione manuale di carichi pesanti (sacchi di semi, attrezzi, tubi per l'irrigazione, carriole, cassette); irrigazione dei campi;
utilizzo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti (trattori, decespugliatori, irrigatori);
- come macellaia provvedeva a: lavorare e conservare carne fresca da destinare al consumo;
eseguire controlli igienico-sanitari (controllare i documenti, pulire gli ambienti o i locali); tagliare le carni;
riporre le parti nelle celle frigorifere e appenderle ai ganci;
abbattere gli animali;
disossare gli animali macellati;
eviscerare gli animali;
sezionare e squartare gli animali;
classificare e dissanguare gli animali;
effettuare la pesatura;
rimuovere la pelle, le piume, le corna e gli zoccoli degli animali;
curare la stagionatura delle carni;
stordire gli animali prima dell'abbattimento; vendere al pubblico i prodotti, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “tendinopatia degenerativa bilaterale cronica”;
- di aver presentato all' in data 27.10.2021 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 7% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico, con unifica al pregresso danno biologico di cui è già portatrice per altra patologia professionale nella misura del 6%.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa all'udienza del 10 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro della Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nella Macelleria Ceccarelli di mio padre, adesso invece è intestata a me;
lei ha lavorato con me fino a 3 anni fa per 3- 4 anni. Non lavorava tutti i giorni, era un contratto a chiamata e quando veniva lavorava per 8 ore. Sul cap. 3 del ricorso risponde:
“si, ma per quanto riguarda i ganci no;
per i suini si, i vitelli lo facevo io. Selezionava solo le carni suine. Non rimuoveva la pelle perché lo faceva il mattatoio. So che ha sempre fatto la macellaia, ma non so dove. E' un lavoro faticoso. Impegnava soprattutto gli arti superiori, anche se essendoci io che ero l'unico uomo, cercavo io di prendere i pesi ed abbiamo un palanco per prendere le cose più pesanti. Al massimo prendeva 20 kg, ma li alzavamo in due. ADR avv. Leo: “Faceva continui movimenti ripetuti con il coltello pesante e la mannaia”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste TE
, collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato:
[...]
“Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme a Pt_2 nella cooperativa per circa 25-26 anni, dagli anni 90 fino al 2013- 2014; era una macelleria, la ricorrente smontava carne, vendeva al banco. Si lavorava 6 giorni a settimana, con chiusura di domenica e giovedì pomeriggio. Si iniziava la mattina prima dell'apertura fino alla sera. Sul cap. A noi la carne arrivava già tagliata in quarti le bestie più grandi o a metà se erano agnelli o maiali, non abbattevamo noi gli animali;
la prendevamo dalla cella dove ce la scaricavano e la portavamo dentro, pesavano 50-60 kg, si spostavano anche da sola se c'era gente al banco e non ci si poteva aiutare. Lei ha sempre fatto questo lavoro. Si lamentava per problemi alla schiena, spalle, cervicali, quando fa freddo nella cella frigorifera”. Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “la Sig.ra risulta essere Parte_1 affetto da:“Segni strumentali di tendinopatia delle spalle bilaterale, a sfumato impegno funzionale a destra”. Tale infermità non ha avuto origine professionale.”.
A supporto di tali conclusioni il CTU ha osservato come: “nella storia lavorativa raccolta direttamente dalla Ricorrente e dedotta dalla documentazione versata in atti, non si rileva quindi quella intensità né quella continuità dell'esposizione al rischio tale da permettere di sostenerne il ruolo causale / concausale nella genesi del disordine alle spalle. Si osserva la varietà dei compiti insiti nel lavoro descritto e la discontinuità dell'esposizione al rischio. Non sono descritte lavorazioni che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e/o impegno di forza svolte in modo abituale e sistematico. Inoltre, il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico interessante la ricorrente non sembra assumere le caratteristiche prevalenti della patologia da sovraccarico biomeccanico, interessando una lavoratrice addirittura ultrasessantenne alla diagnosi. Si conclude affermando che dall'esame della documentazione esibita e dall'insieme delle notizie acquisite non emergono elementi significativi per una correlazione causale ovvero concausale in termini di elevata probabilità ovvero di ragionevole certezza tra l'attività svolta e la patologia denunciata. Per quanto sopra esposto, non si ritiene sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro nessuna delle parti ha inoltrato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale. Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale della patologia lamentata.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 01/02/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 403/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa , che si liquidano in euro Parte_3
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 12.09.2025 Il Giudice
Rossella Giusi Pastore