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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2024 promossa da:
LI MO S.R.L (C.F. 03168470403), di seguito per brevità LI con il patrocinio dell'avv. VALENTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 4/D 47121 FORLÌ presso il difensore avv. VALENTINI DANIELE
OPPONENTE contro
WE S.A.S. DI SO BE IA & C. (C.F. 08698721001), di seguito per brevità WE,con il patrocinio dell'avv. BETTINELLI STEFANO e dell'avv.
MACCHI ROBERTO ([...]) VIA MANZONI N. 17 21013 GALLARATE;
, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 54 C/O AVV. A DONZELLI 20135
MILANO presso il difensore avv. BETTINELLI STEFANO
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
per l'opponente:
richiamati tutti gli scritti difensivi depositati, nonché le istanze e le produzioni documentali ed in particolare le istanze istruttorie formulate con la memoria integrativa depositata ai sensi dell'art.171- ter, n.2 c.p.c., con le presenti note precisa le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio: esclusa qualsiasi ipotetica concessione della provvisoria esecuzione, in riferimento alla quale ci si oppone sin d'ora per i motivi innanzi esposti ed essendo l'odierna opposizione fondata su prova scritta oltre ad essere di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 1 di 5 DICHIARARE NULLO e/o REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n.779/2024 (R.G. 1839/2024), emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28.05.2024 e depositato in data 29.05.2024, ritualmente notificato, in data 29.05.2024, a “LI LO S.r.l.”, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e domande avanzate innanzi, tra le quali quelle di inadempimento contrattuale dell'opposta per i ritardi nella consegna e le mancanze e difetti contestati che hanno influito sulla corretta esecuzione del lavoro con la Stazione
Appaltante, ACCERTARE l'esatto ammontare del credito asseritamente vantato da Welcome s.a.s. nei confronti di “LI LO S.r.l.”, condannando eventualmente l'opponente a pagare solo quanto risulterà giusto e provato all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, così giudicare:
1) preliminarmente concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 779/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, non essendo l'opposizione proposta da LI LO RL fondata su prova scritta;
2) respingere l'opposizione proposta da LI LO RL e le domande svolte in quanto destituite di ogni fondamento, per i motivi e le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 779/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
3) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro di euro 114.450,00, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo in favore di Welcome sas, essendo il credito azionato, certo, liquido ed esigibile;
4) con vittoria di spese e competenze legali della fase di opposizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società WE chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di
Busto Arsizio, che venisse ingiunto alla LI il pagamento della somma di € 114.450,00 oltre interessi, spese ed accessori in relazione alla fornitura della copertura presso il Comune di Rocca
Santamaria.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società LI proponeva opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo N.779/2024, emesso dall'adito Tribunale, per sentire revocare lo stesso, eccependo l'inadempimento della ritenuta creditrice.
Nello specifico, l'opponente contestava il diritto di credito vantato da WE, eccependo l'inadempimento di quest'ultima in particolare quanto ai tempi di consegna, alla fornitura delle viti passanti ed altri accessori, alla qualità della struttura in legno lamellare, asserendo altresì che il pagina 2 di 5 pagamento del dovuto all'opposta era condizionato al versamento all'opponente del compenso da parte del omune in ragione dell'appalto in essere (all'interno del quale si collocava la prestazione oggetto di causa).
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la WE mediante comparsa di risposta con la quale contestava quanto ex adverso esposto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito, il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni essendo la causa matura per la decisione.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Adempimento dell'opposta
Alla luce delle risultanze di causa, le eccezioni sollevate da parte opponente in punto di inadempimento della WE sono destituite di fondamento per le ragioni che seguono.
E' incontestata la consegna da parte dell'opposta del materiale oggetto della fornitura azionata (ovvero della struttura in legno lamellare dimensioni mt. 20 x 38 circa e relativi accessori), che è stata accettata senza riserve dalla LI, mentre non vi è prova del fatto che WE dovesse provvedere anche alla posa della stessa (e che quindi debba rispondere per eventuali problemi legati a quest'ultima prestazione).
Al contrario l'opponente riconosce, a pag. 3 della propria citazione, che la posa competesse ad un altro soggetto: “Peraltro controparte dimentica che, a pag. 3) della propria comparsa aveva affermato che:
”Va precisato che, alla voce fornitura e posa della copertura di cui al capitolato, sono da ricondurre tre categorie di lavoro. La fornitura della copertura (Welcome), la posa della copertura (Errebi
Montaggi) nonché gli scarichi, distribuzione e sollevamento materiali con autogru e piattaforma
(LI e Noli)“.
In ogni caso le doglianze di parte opponente, al di là della fondatezza nel merito, non si sono tradotte in un pregiudizio/maggior costo per l'opponente, risultando dagli atti che la struttura fornita dalla
WE è stata correttamente installata e che sia ormai stabilmente incorporata nell'edificio senza problemi di sorta (vd. dichiarazione di Errebi Montaggi prodotta dall'opponente sub doc. 14).
La richiesta da parte della LI, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle proprie eccezioni, di “accertare l'esatto ammontare del credito asseritamente vantato da Welcome s.a.s. nei confronti di “LI LO S.r.l.”, condannando eventualmente l'opponente a pagare solo quanto risulterà giusto e provato all'esito dell'espletanda istruttoria” è palesemente generica e per tale pagina 3 di 5 ragione inammissibile.
E' la parte creditrice, che assume di avere subito un danno/maggior costo dalla condotta della parte debitrice, che deve allegare e provare, oltre all'inadempimento, le conseguenze che questo ha provocato in termini economici (iuxta alligata et probata partium).
LI nulla ha allegato né provato al riguardo.
Con particolare riferimento alla questione del ritardo nella consegna del materiale, l'opponente non ha contestato quanto asserito dall'opposta (ovvero che “l'odierna opposta ha consegnato il materiale commissionatole da LI LO RL al mese di dicembre 2023, anzichè nel mese di agosto, per il semplice motivo che l'opponente non aveva ancora completato le opere murarie e gli allacciamenti propedeutici alla posa della struttura in legno lamellare”) e d'altronde non risulta che l'opponente abbia fatto in precedenza alcun rilievo né questo risulta dal documento di consegna del materiale.
Condizioni per il pagamento del corrispettivo
La fornitura in oggetto è stata concordata tra le parti in causa con definizione di tutti gli aspetti, ivi compreso il corrispettivo dovuto (doc. 2 di parte opponente).
E' altresì vero che l'opponente conferiva procura all'opposta affinchè quest'ultima riscuotesse dal
Comune i crediti della prima nei limiti del corrispettivo spettante alla seconda, in modo da estinguere il credito oggetto di causa.
Tuttavia tale modalità di pagamento non ha trovato attuazione per l'indisponibilità del Comune, tanto è vero che è stata superata dalle parti come dimostra il fatto che LI abbia corrisposto direttamente a WE degli acconti sul corrispettivo spettante a quest'ultima (e più precisamente in data 26.02.24 euro 15.000,00, in data 14.3.24 euro 10.000,00 e in data 11.4.24 euro 10.000,00: docc.
6/8 di parte opponente).
Ne discende che la pretesa di LI di condizionare il pagamento del corrispettivo dovuto all'opposta alla percezione delle proprie spettanze dal Comune appaltante è priva di fondamento.
Oltretutto risulta dagli atti che LI abbia incassato dal Comune un importo pari ad euro 210 mila euro (docc. 4/5 di parte opponente) per cui, anche rispetto alla versione di parte opponente, la liquidità per provvedere ci sarebbe già ora (a dispetto del suo rifiuto ad adempiere).
L'assunto di parte opponente secondo il quale tali versamenti non riguarderebbero la prestazione oggetto di causa rende evidente l'illogicità della tesi sostenuta dalla medesima posto che non solo, in contrasto con quanto previsto dall'accordo originario tra le parti e dalla condotta tenuta dalle stesse, il pagina 4 di 5 pagamento del credito di WE sarebbe condizionato ai pagamenti fatti dal Comune a favore di
LI, ma oltre a ciò si dovrebbe altresì verificare se questi ultimi siano riferibili o meno alla prestazione resa da WE (verifica che sarebbe appannaggio della sola LI, senza alcun coinvolgimento dell'opposta).
Conclusivamente, le domande svolte dall'opponente debbono essere integralmente rigettate con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte dall'opponente nei riguardi dell'opposta;
2) Conferma il decreto ingiuntivo, che diviene pertanto pienamente esecutivo;
3) Condanna l'opponente a rifondere all'opposta, oltre alle spese della fase monitoria, che si confermano, anche quelle della presente fase giudiziale che si quantificano in euro 10.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2024 promossa da:
LI MO S.R.L (C.F. 03168470403), di seguito per brevità LI con il patrocinio dell'avv. VALENTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 4/D 47121 FORLÌ presso il difensore avv. VALENTINI DANIELE
OPPONENTE contro
WE S.A.S. DI SO BE IA & C. (C.F. 08698721001), di seguito per brevità WE,con il patrocinio dell'avv. BETTINELLI STEFANO e dell'avv.
MACCHI ROBERTO ([...]) VIA MANZONI N. 17 21013 GALLARATE;
, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 54 C/O AVV. A DONZELLI 20135
MILANO presso il difensore avv. BETTINELLI STEFANO
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
per l'opponente:
richiamati tutti gli scritti difensivi depositati, nonché le istanze e le produzioni documentali ed in particolare le istanze istruttorie formulate con la memoria integrativa depositata ai sensi dell'art.171- ter, n.2 c.p.c., con le presenti note precisa le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio: esclusa qualsiasi ipotetica concessione della provvisoria esecuzione, in riferimento alla quale ci si oppone sin d'ora per i motivi innanzi esposti ed essendo l'odierna opposizione fondata su prova scritta oltre ad essere di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 1 di 5 DICHIARARE NULLO e/o REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n.779/2024 (R.G. 1839/2024), emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28.05.2024 e depositato in data 29.05.2024, ritualmente notificato, in data 29.05.2024, a “LI LO S.r.l.”, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e domande avanzate innanzi, tra le quali quelle di inadempimento contrattuale dell'opposta per i ritardi nella consegna e le mancanze e difetti contestati che hanno influito sulla corretta esecuzione del lavoro con la Stazione
Appaltante, ACCERTARE l'esatto ammontare del credito asseritamente vantato da Welcome s.a.s. nei confronti di “LI LO S.r.l.”, condannando eventualmente l'opponente a pagare solo quanto risulterà giusto e provato all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, così giudicare:
1) preliminarmente concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 779/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, non essendo l'opposizione proposta da LI LO RL fondata su prova scritta;
2) respingere l'opposizione proposta da LI LO RL e le domande svolte in quanto destituite di ogni fondamento, per i motivi e le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 779/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
3) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro di euro 114.450,00, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo in favore di Welcome sas, essendo il credito azionato, certo, liquido ed esigibile;
4) con vittoria di spese e competenze legali della fase di opposizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società WE chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di
Busto Arsizio, che venisse ingiunto alla LI il pagamento della somma di € 114.450,00 oltre interessi, spese ed accessori in relazione alla fornitura della copertura presso il Comune di Rocca
Santamaria.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società LI proponeva opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo N.779/2024, emesso dall'adito Tribunale, per sentire revocare lo stesso, eccependo l'inadempimento della ritenuta creditrice.
Nello specifico, l'opponente contestava il diritto di credito vantato da WE, eccependo l'inadempimento di quest'ultima in particolare quanto ai tempi di consegna, alla fornitura delle viti passanti ed altri accessori, alla qualità della struttura in legno lamellare, asserendo altresì che il pagina 2 di 5 pagamento del dovuto all'opposta era condizionato al versamento all'opponente del compenso da parte del omune in ragione dell'appalto in essere (all'interno del quale si collocava la prestazione oggetto di causa).
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la WE mediante comparsa di risposta con la quale contestava quanto ex adverso esposto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito, il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni essendo la causa matura per la decisione.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Adempimento dell'opposta
Alla luce delle risultanze di causa, le eccezioni sollevate da parte opponente in punto di inadempimento della WE sono destituite di fondamento per le ragioni che seguono.
E' incontestata la consegna da parte dell'opposta del materiale oggetto della fornitura azionata (ovvero della struttura in legno lamellare dimensioni mt. 20 x 38 circa e relativi accessori), che è stata accettata senza riserve dalla LI, mentre non vi è prova del fatto che WE dovesse provvedere anche alla posa della stessa (e che quindi debba rispondere per eventuali problemi legati a quest'ultima prestazione).
Al contrario l'opponente riconosce, a pag. 3 della propria citazione, che la posa competesse ad un altro soggetto: “Peraltro controparte dimentica che, a pag. 3) della propria comparsa aveva affermato che:
”Va precisato che, alla voce fornitura e posa della copertura di cui al capitolato, sono da ricondurre tre categorie di lavoro. La fornitura della copertura (Welcome), la posa della copertura (Errebi
Montaggi) nonché gli scarichi, distribuzione e sollevamento materiali con autogru e piattaforma
(LI e Noli)“.
In ogni caso le doglianze di parte opponente, al di là della fondatezza nel merito, non si sono tradotte in un pregiudizio/maggior costo per l'opponente, risultando dagli atti che la struttura fornita dalla
WE è stata correttamente installata e che sia ormai stabilmente incorporata nell'edificio senza problemi di sorta (vd. dichiarazione di Errebi Montaggi prodotta dall'opponente sub doc. 14).
La richiesta da parte della LI, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle proprie eccezioni, di “accertare l'esatto ammontare del credito asseritamente vantato da Welcome s.a.s. nei confronti di “LI LO S.r.l.”, condannando eventualmente l'opponente a pagare solo quanto risulterà giusto e provato all'esito dell'espletanda istruttoria” è palesemente generica e per tale pagina 3 di 5 ragione inammissibile.
E' la parte creditrice, che assume di avere subito un danno/maggior costo dalla condotta della parte debitrice, che deve allegare e provare, oltre all'inadempimento, le conseguenze che questo ha provocato in termini economici (iuxta alligata et probata partium).
LI nulla ha allegato né provato al riguardo.
Con particolare riferimento alla questione del ritardo nella consegna del materiale, l'opponente non ha contestato quanto asserito dall'opposta (ovvero che “l'odierna opposta ha consegnato il materiale commissionatole da LI LO RL al mese di dicembre 2023, anzichè nel mese di agosto, per il semplice motivo che l'opponente non aveva ancora completato le opere murarie e gli allacciamenti propedeutici alla posa della struttura in legno lamellare”) e d'altronde non risulta che l'opponente abbia fatto in precedenza alcun rilievo né questo risulta dal documento di consegna del materiale.
Condizioni per il pagamento del corrispettivo
La fornitura in oggetto è stata concordata tra le parti in causa con definizione di tutti gli aspetti, ivi compreso il corrispettivo dovuto (doc. 2 di parte opponente).
E' altresì vero che l'opponente conferiva procura all'opposta affinchè quest'ultima riscuotesse dal
Comune i crediti della prima nei limiti del corrispettivo spettante alla seconda, in modo da estinguere il credito oggetto di causa.
Tuttavia tale modalità di pagamento non ha trovato attuazione per l'indisponibilità del Comune, tanto è vero che è stata superata dalle parti come dimostra il fatto che LI abbia corrisposto direttamente a WE degli acconti sul corrispettivo spettante a quest'ultima (e più precisamente in data 26.02.24 euro 15.000,00, in data 14.3.24 euro 10.000,00 e in data 11.4.24 euro 10.000,00: docc.
6/8 di parte opponente).
Ne discende che la pretesa di LI di condizionare il pagamento del corrispettivo dovuto all'opposta alla percezione delle proprie spettanze dal Comune appaltante è priva di fondamento.
Oltretutto risulta dagli atti che LI abbia incassato dal Comune un importo pari ad euro 210 mila euro (docc. 4/5 di parte opponente) per cui, anche rispetto alla versione di parte opponente, la liquidità per provvedere ci sarebbe già ora (a dispetto del suo rifiuto ad adempiere).
L'assunto di parte opponente secondo il quale tali versamenti non riguarderebbero la prestazione oggetto di causa rende evidente l'illogicità della tesi sostenuta dalla medesima posto che non solo, in contrasto con quanto previsto dall'accordo originario tra le parti e dalla condotta tenuta dalle stesse, il pagina 4 di 5 pagamento del credito di WE sarebbe condizionato ai pagamenti fatti dal Comune a favore di
LI, ma oltre a ciò si dovrebbe altresì verificare se questi ultimi siano riferibili o meno alla prestazione resa da WE (verifica che sarebbe appannaggio della sola LI, senza alcun coinvolgimento dell'opposta).
Conclusivamente, le domande svolte dall'opponente debbono essere integralmente rigettate con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte dall'opponente nei riguardi dell'opposta;
2) Conferma il decreto ingiuntivo, che diviene pertanto pienamente esecutivo;
3) Condanna l'opponente a rifondere all'opposta, oltre alle spese della fase monitoria, che si confermano, anche quelle della presente fase giudiziale che si quantificano in euro 10.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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