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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 23.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 16.01.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 13.00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16629 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Maurizio La Barbera) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
09.12.2022, condanna il in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 6.748,25, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un Parte_1
sinistro asseritamente verificatosi in data 11.07.2019, alle ore 13,00 circa, allorquando, mentre percorreva a bordo del ciclomotore di sua proprietà il Corso dei Mille di , giunta all'altezza CP_1
del civico n. 431, incappava in un tombino mal posto e rialzato rispetto al manto stradale, perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo.
Svolte le superiori premesse in fatto, occorre premettere che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato, in concreto, accertato che l'11.07.2019, mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore il cittadino Corso dei Mille, giunta all'altezza del civico 431, Pt_1
ha perso il controllo del mezzo a causa della presenza sulla sede stradale di un tombino
[...]
sopraelevato rispetto al manto circostante ed è caduta al suolo.
In tal senso informano, infatti, le lineari dichiarazioni rese, all'udienza del 28.03.2024, dal teste che, premettendo di conoscere l'attrice prima del fatto in quanto “la incontravo Testimone_1
spesso al supermercato”, ha riferito di avere assistito al sinistro perché “stavo camminando sul marciapiede di Corso dei Mille, con direzione verso la stazione centrale” – direzione opposta a quella della . Parte_1
La testimone oculare ha affermato di avere “visto che la signora cadeva con la sua moto dove c'era un tombino sollevato rispetto alla strada” e ha precisato, molto significativamente, che “mi sono accorta che dove era caduta la signora c'era il tombino sopraelevato quando mi sono avvicinata per soccorrerla”.
A detta del teste, “non c'erano segnalazioni del tombino sollevato e non era transennato. La strada era aperta al transito”.
La ha, poi, ancor più incisivamente, riconosciuto lo stato dei luoghi nelle fotografie Tes_1
allegate all'atto di citazione: il teste ha chiarito che le condizioni del tombino su cui ella vide incappare la donna erano “quelle che si vedono in queste foto e non quelle che si vedono nelle fotografie allegate dal che mi vengono esibite” – fotografie (quelle allegate dal CP_1
convenuto) che ritraggono il tratto della carreggiata ove è avvenuto il sinistro in un momento successivo al fatto.
Le fotografie confermate dal teste, invero, ritraggono un tombino effettivamente mal posizionato rispetto all'asfalto circostante, risultante sopraelevato rispetto ad esso;
siffatta anomalia del manto stradale è tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del mezzo condotto dalla , a due ruote e difficile da governare. Parte_1 L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della moto dell'attrice sul tombino e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu in concreto provocata dalla presenza sulla strada del tombino mal messo.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso, non sussistendo in atti alcuna prova che induca a ritenere diversamente;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle strade e dei marciapiedi cittadini, che avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
Non può neppure riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta della danneggiata, la cui disattenzione avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta indimostrata.
Ed infatti, posto che nessuna prova è emersa sulla segnalazione dello stato di pericolo – segnalazione anzi esclusa dal teste –, nessun addebito può essere mosso alla , atteso che Parte_1
nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che ella, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendolesi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali. Peraltro, dalla prova assunta è emerso che il tombino, oltre a non essere segnalato, “non era transennato”; “la strada era aperta al transito… ed era a doppio senso di circolazione”; “la semi carreggiata percorsa dall'attrice è abbastanza stretta perché da un lato c'è il tram”; “la strada era asciutta e la velocità della moto era molto ridotta”; e “quando è caduta vi erano altri mezzi che venivano dalla direzione opposta sull'altra semi carreggiata”.
Da tutte le superiori precisazioni emerge che l'insidia, nonostante il sinistro avvenne in condizioni di buona visibilità (erano le 13,00 quando si verificò), non risultasse facilmente percepibile né evitabile, se solo si ragioni sul fatto che, da un lato, non vi erano significative differenze cromatiche tra il tombino e il manto stradale circostante, tanto da consentire al teste di rilevarne la presenza solo dopo essersi avvicinata all'attrice per soccorrerla;
dall'altro, che la larghezza della semicarreggiata percorsa dalla moto era ridotta dalla presenza delle rotaie destinate al transito dei tram e che i veicoli che provenivano dalla direzione opposta impedivano alla moto di deviare il percorso rettilineo seguito.
Anzi, non è neppure improbabile che la motociclista possa avere perso il controllo del mezzo proprio per tentare di evitare l'anomalia, visivamente riscontrata, e ciò nonostante la sua velocità fosse ridotta.
Peraltro, la carenza di segnalazioni e di transenne e il fatto che la strada fosse aperta al transito dei veicoli non può che avere ingenerato negli utenti la convinzione che il tragitto fosse di sicura percorrenza.
Non è stato dimostrato, poi, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Al contrario, dalle dichiarazioni della e dalle fotografie allegate dal alla Tes_1 CP_1
relazione del 15.02.2023 in atti si ricava che il tombino rilevato dal tecnico del ben 4 anni CP_1
dopo il sinistro per cui è lite consiste in un “pozzetto riconducibile a sottoservizio “TERNA””
“presumibilmente … eseguito in data successiva al sinistro”. E dunque, non essendo stata, in concreto, fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del . Controparte_1
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – neppure contestate dalle parti –, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi di lievissima entità quantificati con la percentuale del 2%.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che la ha riportato “la frattura composta del Parte_1
malleolo peroneale della caviglia sinistra”, confermando “l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra evento e lesioni”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (30 giorni di
I.T.P. al 75%, 15 giorni di I.T.P. al 50% e 15 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei lievissimi postumi permanenti accertati (2%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (31 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, compete all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 2.517,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, oltre che della ridotta durata complessiva del periodo di inabilità temporanea (neppure assoluta), appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 3.881,25 (di cui € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 862,50 per I.T.P. al 50% ed € 431,25 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto dall'attrice in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro;
deve, pertanto, riconoscerlesi la somma di € 350,00 per la redazione della ctp - somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data dell'esborso.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 6.748,25 (tenendo presente che la somma di € 6.398,25 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 350,00 - riconosciuto a ristoro delle spese sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(11.07.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere all'attrice le spese CP_1
sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Il dovrà rifondere all'attrice anche le spese relative alla ctu, liquidate come da decreto in CP_1
atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 13.00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16629 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Maurizio La Barbera) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
09.12.2022, condanna il in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 6.748,25, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un Parte_1
sinistro asseritamente verificatosi in data 11.07.2019, alle ore 13,00 circa, allorquando, mentre percorreva a bordo del ciclomotore di sua proprietà il Corso dei Mille di , giunta all'altezza CP_1
del civico n. 431, incappava in un tombino mal posto e rialzato rispetto al manto stradale, perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo.
Svolte le superiori premesse in fatto, occorre premettere che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato, in concreto, accertato che l'11.07.2019, mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore il cittadino Corso dei Mille, giunta all'altezza del civico 431, Pt_1
ha perso il controllo del mezzo a causa della presenza sulla sede stradale di un tombino
[...]
sopraelevato rispetto al manto circostante ed è caduta al suolo.
In tal senso informano, infatti, le lineari dichiarazioni rese, all'udienza del 28.03.2024, dal teste che, premettendo di conoscere l'attrice prima del fatto in quanto “la incontravo Testimone_1
spesso al supermercato”, ha riferito di avere assistito al sinistro perché “stavo camminando sul marciapiede di Corso dei Mille, con direzione verso la stazione centrale” – direzione opposta a quella della . Parte_1
La testimone oculare ha affermato di avere “visto che la signora cadeva con la sua moto dove c'era un tombino sollevato rispetto alla strada” e ha precisato, molto significativamente, che “mi sono accorta che dove era caduta la signora c'era il tombino sopraelevato quando mi sono avvicinata per soccorrerla”.
A detta del teste, “non c'erano segnalazioni del tombino sollevato e non era transennato. La strada era aperta al transito”.
La ha, poi, ancor più incisivamente, riconosciuto lo stato dei luoghi nelle fotografie Tes_1
allegate all'atto di citazione: il teste ha chiarito che le condizioni del tombino su cui ella vide incappare la donna erano “quelle che si vedono in queste foto e non quelle che si vedono nelle fotografie allegate dal che mi vengono esibite” – fotografie (quelle allegate dal CP_1
convenuto) che ritraggono il tratto della carreggiata ove è avvenuto il sinistro in un momento successivo al fatto.
Le fotografie confermate dal teste, invero, ritraggono un tombino effettivamente mal posizionato rispetto all'asfalto circostante, risultante sopraelevato rispetto ad esso;
siffatta anomalia del manto stradale è tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere del mezzo condotto dalla , a due ruote e difficile da governare. Parte_1 L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della moto dell'attrice sul tombino e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu in concreto provocata dalla presenza sulla strada del tombino mal messo.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso, non sussistendo in atti alcuna prova che induca a ritenere diversamente;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle strade e dei marciapiedi cittadini, che avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
Non può neppure riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta della danneggiata, la cui disattenzione avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta indimostrata.
Ed infatti, posto che nessuna prova è emersa sulla segnalazione dello stato di pericolo – segnalazione anzi esclusa dal teste –, nessun addebito può essere mosso alla , atteso che Parte_1
nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che ella, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendolesi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali. Peraltro, dalla prova assunta è emerso che il tombino, oltre a non essere segnalato, “non era transennato”; “la strada era aperta al transito… ed era a doppio senso di circolazione”; “la semi carreggiata percorsa dall'attrice è abbastanza stretta perché da un lato c'è il tram”; “la strada era asciutta e la velocità della moto era molto ridotta”; e “quando è caduta vi erano altri mezzi che venivano dalla direzione opposta sull'altra semi carreggiata”.
Da tutte le superiori precisazioni emerge che l'insidia, nonostante il sinistro avvenne in condizioni di buona visibilità (erano le 13,00 quando si verificò), non risultasse facilmente percepibile né evitabile, se solo si ragioni sul fatto che, da un lato, non vi erano significative differenze cromatiche tra il tombino e il manto stradale circostante, tanto da consentire al teste di rilevarne la presenza solo dopo essersi avvicinata all'attrice per soccorrerla;
dall'altro, che la larghezza della semicarreggiata percorsa dalla moto era ridotta dalla presenza delle rotaie destinate al transito dei tram e che i veicoli che provenivano dalla direzione opposta impedivano alla moto di deviare il percorso rettilineo seguito.
Anzi, non è neppure improbabile che la motociclista possa avere perso il controllo del mezzo proprio per tentare di evitare l'anomalia, visivamente riscontrata, e ciò nonostante la sua velocità fosse ridotta.
Peraltro, la carenza di segnalazioni e di transenne e il fatto che la strada fosse aperta al transito dei veicoli non può che avere ingenerato negli utenti la convinzione che il tragitto fosse di sicura percorrenza.
Non è stato dimostrato, poi, che l'insidia de qua si trovasse sulla strada da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Al contrario, dalle dichiarazioni della e dalle fotografie allegate dal alla Tes_1 CP_1
relazione del 15.02.2023 in atti si ricava che il tombino rilevato dal tecnico del ben 4 anni CP_1
dopo il sinistro per cui è lite consiste in un “pozzetto riconducibile a sottoservizio “TERNA””
“presumibilmente … eseguito in data successiva al sinistro”. E dunque, non essendo stata, in concreto, fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del . Controparte_1
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – neppure contestate dalle parti –, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi di lievissima entità quantificati con la percentuale del 2%.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che la ha riportato “la frattura composta del Parte_1
malleolo peroneale della caviglia sinistra”, confermando “l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra evento e lesioni”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (30 giorni di
I.T.P. al 75%, 15 giorni di I.T.P. al 50% e 15 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei lievissimi postumi permanenti accertati (2%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (31 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, compete all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 2.517,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, oltre che della ridotta durata complessiva del periodo di inabilità temporanea (neppure assoluta), appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 3.881,25 (di cui € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 862,50 per I.T.P. al 50% ed € 431,25 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto dall'attrice in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro;
deve, pertanto, riconoscerlesi la somma di € 350,00 per la redazione della ctp - somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data dell'esborso.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 6.748,25 (tenendo presente che la somma di € 6.398,25 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 350,00 - riconosciuto a ristoro delle spese sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(11.07.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere all'attrice le spese CP_1
sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Il dovrà rifondere all'attrice anche le spese relative alla ctu, liquidate come da decreto in CP_1
atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina