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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1254 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. p.iva ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla Via Trento n.3, presso lo studio dell'avv.
IM LE da cui è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti;
- OPPONENTE -
E
(C.F. p.iva ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Controparte_1 P.IVA_2 alla Via 1 maggio, presso lo studio dell'avv. SC Ciriaco, difesa e rappresentata dall'avv.
SC PI giusta procura speciale in atti;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 261/2022 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme il 05/06/2022, notificato in data 12/07/2022;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). 2
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la notifica di rituale atto di citazione, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2022, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le ingiungeva il pagamento, in favore della della somma di € 13.237,09, oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura, asseritamente dovuta in virtù di assegno bancario n. 0029586122, emesso dalla
[...]
, a suo favore, a titolo di garanzia e/o promessa di Parte_1 pagamento per acquisti effettuati dall' presso la CP_2 Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva la nullità dell'assegno su citato come titolo di credito, in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del
1933, con conseguente infondatezza del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione per i motivi tutti di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Istruita la causa esclusivamente mediante produzione documentale, previa precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, la stessa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
In punto di fatto, giova evidenziare che e l'opposto si è limitato a porre a fondamento della domanda di pagamento l'assegno bancario in atti, rilasciato dall'opponente e non disconosciuto dallo stesso.
Nel merito, quanto all'effettiva sussistenza del credito, giova in primo luogo esaminare il rilievo relativo alla nullità dell'assegno per cui è causa.
A tal riguardo, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, è contrario alle norme contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n.1736 del 1933.
Se il patto di postdatazione tra le parti è nullo perché contrario a norme imperative, tuttavia, la nullità non travolge il titolo, che conserva il valore di una promessa di pagamento ex art. 1988
c.c.
Invero, la Suprema Corte con ordinanza n. 18831 del 10 luglio 2024, ha chiarito la natura giuridica dell'assegno in garanzia, affermando il seguente principio di diritto: «l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio». 3
Quindi, in virtù del principio dell'astrattezza ed autonomia dei titoli di credito, gli stessi costituiscono prova dell'esistenza dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione.
Ciò comporta una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, valida fino a che l'emittente della promessa di pagamento non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Tanto detto, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro provato, dalla documentazione tutta versata in atti -fatture e assegno bancario, rilasciato dall'opponente e non disconosciuto dalla stessa -il diritto di credito in capo all' opposta.
Alcuna prova in senso contrario risulta invece fornita dall'opponente in merito all'inesistenza od invalidità del rapporto sottostante e/o dell'esistenza di altra ragione estintiva del credito.
Invero le sue argomentazioni non sono sufficienti a superare la presunzione di esistenza del debito, in presenza della pacifica ammissione di consegna del titolo di credito.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi di cui al D. M. n. 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 261/2022, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 05/06/2022, dichiarato già esecutivo;
2- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 04/12/2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito