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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10915/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10915/2020 R.G.
TRA
Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. BUONANNO ROBERTO, come da procura in atti.
ATTORI
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANDRETTA MARIA, come in atti.
CONVENUTO
E
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. GUIDO GIARDINO E ORNELLA TARANTINO come in atti.
CONVENUTO
E
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA PARENTE, come in atti.
CONVENUTO
E
Controparte_3
Controparte_4 [...]
Controparte_5
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, come in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto davanti
Questo Tribunale le parti convenute al fine di:
- dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido o di chi solo tra essi nella produzione degli eventi dannosi descritti in citazione;
- condannare i convenuti in solido o chi solo tra essi alla esecuzione delle opere
e di tutti gli interventi necessari ad eliminare la situazione di pericolo in atto, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e in particolare alla rimozione e asporto del materiale franato;
- condannare i predetti convenuti in solido o chi solo tra essi al risarcimento dei danni e, pertanto, al pagamento di quelle somme che risulteranno all'esito della C.T.U. equivalenti ai costi per il ripristino più giuste ed eque con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione.
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Premettevano di essere proprietari della galleria di raccordo della terra ferma con il pontile demaniale di accesso all'Isolotto di S. Martino, ubicato in località
Acqua Morta del Comune di , di proprietà esclusiva del Ente Controparte_1 locale convenuto e condotto in locazione sino all'anno 2014; nonché di aver utilizzato per molti anni il piazzale di “slargo di sgombero” di cui la galleria munita, sull'uscita verso il mare e prima del pontile demaniale di collegamento con il citato Isolotto di San Martino.
Alla luce di queste premesse, con argomentazioni variamente articolate, sostenevano che, in una zona caratterizzata da plurimi fenomeni franosi, da ultimo in data 17/2/2020, si era verificata un'ulteriore e più grave frana che aveva reso inagibile ed inutilizzabile la galleria di collegamento con il cd. isolotto di san Martino nonché il pazziale si “slargo” di propria proprietà causando ingenti danni agli attori.
Con diffuse deduzioni sostenevano la fondatezza della propria pretesa in relazione a tutte le domande azionate.
Ripercorrendo anche le vicende del procedimento penale originatosi dal citato accadimento fattuale, rassegnavano le conclusioni come in atti.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti che, sebbene con argomentazioni parzialmente distinte in ragione della propria posizione processuale, sostenevano tutte, in ogni caso, l'assoluta infondatezza di merito della pretesa azionata rassegnando le conclusioni come in atti.
Il giudizio, in verità ha avuto un iter travagliato con plurimo cambio di
Giudicante e posto per la prima volta al vaglio di Questo Magistrato – subentrato nel ruolo dal solo luglio 2021 - all'udienza del 30.03.2022.
Svolta finanche l'attività istruttoria ed esaurita la stessa, fatte precisare le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. , il Giudice, lette le
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3 memorie depositate, procede alla definizione del giudizio con la presente sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Tale affermazione può cogliersi alla luce del principio della ragione più liquida.
Il richiamo al detto principio appare quanto mai opportuno in relazione all'odierna fattispecie riuscendo a fornire una immediata “risposta” sostanziale, alla pretesa della parte attrice.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
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4 (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” ( Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce di tali riflessioni ed, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, Questo Magistrato intende fornire una immediata “risposta di merito” che, nell'accertamento fattuale proprio della Presente Sede, ben si attaglia all'odierna vicenda processuale e, dunque, in omaggio al citato principio, anche prescindendo dalla diverse eccezioni e questioni preliminari pur sollevate dalle parti convenute.
L'operatività del citato principio della ragione più liquida unitamente al principio di chiarezza – caro al Giudicante – impone di prendere le mosse da una premessa fattuale.
In data 17.02.2020 si verificava – dato incontestato tra le parti oltre che oggetto di plurimo riscontro documentale – un evento franoso in corrispondenza dell'uscita della galleria (sul lato verso il mare) e, dunque, che coinvolgeva anche lo "slargo" sul mare investendo gli stessi dalla caduta di pietre, di materiale tufaceo e terreno, franati dal sovrastante costone ed occupandoli del tutto.
Il citato evento franoso sinteticamente descritto costituisce, anche nella medesima prospettazione degli attori, l'evento fattuale che si pone come prodromo dell'azionata pretesa risarcitoria.
Dall'accadimento – altro dato incontestato oltre che oggetto di riscontro documentale – è scaturito, sulla base della denuncia- querela presentata dagli stessi attori, il procedimento penale 602/2022 r.g.n.r. mod. 21 con richiesta di
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5 archiviazione dell'Ufficio del P.M. presso il Tribunale di Napoli del 07.07.2023 ( cfr. allegato in atti ).
Orbene in detto procedimento penale l'Ufficio del P.M. ha disposto una dettagliata ed estremamente articolata consulenza le cui risultanze, in Questa
Sede, si intendono espressamente richiamare.
In proposito circa l'utilizzabilità della citata consulenza disposta nell'ambito del procedimento penale occorre ricordare l'orientamento che la Stessa Suprema
Corte definisce “consolidato” e che Questo Tribunale intende espressamente confermare ( in tali termini Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, n.9950 con sottolineato n.d.r.) secondo cui : “La decisione si conforma al consolidato orientamento di questa Corte, che ha ripetutamente evidenziato come il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva;
il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purchè la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (così, in motivazione, Cass., 2, 14 maggio
2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Lav. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843).
Nella citata consulenza i periti nominati dall'Ufficio del P.M. Prof. e Per_1 prof. ( cfr. espresse deduzioni tecniche pagine 73 e ss della Consulenza Per_2 in atti ) in maniera perentoria evidenziano come “l'innesco della frana del
16/17 febbraio 2020 debba ricondursi a cause del tutto naturali, da inquadrarsi
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6 nella fisiologica tendenza dell'arretramento che le falesie costiere attive, tra le quali rientra quella di Acquamorta Baia dei porci, manifestano quale risposta all'intensa attività degli agenti esogeni ed endogeni.”.
Nella estremamente accurata relazione i periti evidenziano diffusamente le connotazioni geomorfologiche dei terreni che determinano la tendenza cd franosa dello stesso.
Orbene le citate conclusioni della diffusa relazione peritale forniscono la stura per una seria articolata di riflessioni di merito da svolgersi in Questa Sede nella declaratoria di infondatezza di ogni domanda come azionata.
In primo luogo la diffusa consulenza consente di affermare, senza ragionevole dubbio, come il citato evento franoso sia da ricondursi alla forza maggiore della natura data le connotazioni del territorio, nonché al conseguente fortuito.
La detta riflessione consente di escludere la responsabilità ex art 2051 c.c.
La Suprema Corte, a più riprese e da ultimo con la pronuncia ( Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n.2148 con sottolineato n.d.r.) richiamando anche l'autorevolissimo insegnamento delle Sezioni Unite, ha ricordato che: “…. sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di IL (compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass. 24/01/2024,
n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) …”
In sostanza la prova del fortuito esclude la responsabilità ponendosi come accadimento naturale che elide la stessa.
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7 La detta riflessione si attaglia, nel vaglio di merito, quanto mai all'odierna vicenda fattuale in cui è proprio l'accadimento naturale connesso alla natura del territorio rispetto ai fattori naturale ed ambientali a porsi quale accadimento naturale, estraneo alla cosa stessa “cosa” in custodia ed, in verità, anche alle condotte dei convenuti quale causa dell'evento che si assume come lesivo.
E' l'efficacia causale autonoma – sotto il profilo della migliore scienza evidenziato dai periti in sede di procedimento penale - a rappresentare fatto dotato di efficacia causale autonoma che esclude la responsabilità cd. umana.
Del resto tale circostanza appare, in verità, palese alla stessa difesa di parte attrice che , non a caso, ai fini della potenziale declaratoria di fondatezza della pretesa come azionata invoca – in sede di discussione - la cd. prevedibilità dell'evento e la ripetitività dello stesso quale fonte potenziale di responsabilità
( cfr. espresse deduzione verbale di udienza del 11.11.2024).
Si tratta di aspetto che non sfugge affatto a Questo Giudicante che, nella diffusività del vaglio di merito cara allo stesso e stante le deduzioni in sede di precisazione delle conclusioni , sulle stesse intende espressamente soffermarsi.
La tesi di parte attrice, pur se suggestiva, non coglie affatto nel segno per un plurimo ordine di ragioni.
In primo luogo la difesa di parte attrice richiama la presunta prevedibilità ed evitabilità dei citati fenomeni franosi imputando agli enti ed alle PA. Coinvolte presunte ragioni di omesso intervento che fonderebbero la presunta responsabilità, ma, oltre alla generica affermazione, non allega alcuna specifica deduzione né in ordine alla citata prevedibilità, né in ordine ai presunti interventi concreti la cui omissione contesta ai convenuti.
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8 In proposito occorre ricordare che, per stessa prospettazione di parte attrice,
l'evento che si pone come prodromo del presunto danno è quello relativo alla frana del 16-17 febbraio 2020.
L'evento nel suo atteggiarsi naturale - come ben evidenziato nella consulenza nel procedimento penale in atti - non risponde ad una precisa e potenziale logica di controllo e signoria di fatto sulla cosa che potrebbe inverare una responsabilità in capo ai convenuti.
Non a caso anche i consulenti nominati evidenziano come anche eventuali opere umane, potrebbero eventualmente “mitigare” gli effetti del fenomeno naturale, ma non escludono che lo stesso possa, comunque, verificarsi attese le connotazioni del territorio.
Orbene sono proprio le citate conclusioni ad escludere la fondatezza della domanda in quanto la parte attrice pretende di traslare in capo alle convenute, attraverso il richiamo alla prevedibilità presunta di fenomeni futuri, il peso del fattore cd. naturale sotto il versate economico
Tale ultima considerazione è adeguata, del pari, anche in relazione alla domanda di “asporto del terreno franato” né – giova rilevarlo – anche in relazione alla pretesa nei confronti della - si registrano specifici CP_6 profili di responsabilità che possano dare la stura alla pretesa azionato atteso che, peraltro, i consulenti nel procedimento penale evidenziano che “non sono stati individuati fattori di natura antropica che possano aver indotto, direttamente od indirettamente, l'evento del febbraio 2020”.
Ad avviso del Giudicante, infatti, al riguardo, estremo rilievo assume l'affermazione contenuta nella consulenza citata nella quale i consulenti non escludono il potenziale verificarsi di futuri fenomeni franosi che mal si attaglia in vero con la prevedibilità presunta richiamata dalla parte attrice.
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9 Le dette riflessioni forniscono, poi, la stura ad ulteriori considerazioni che conducono alla complessiva infondatezza della domanda.
La parte attrice invoca in Questa Sede l'espletamento di una CTU.
Orbene la già disposta consulenza in sede di procedimento penale;
la già chiarita mera asserzione circa una presunta prevedibilità degli eventi franosi sprovvista di qualsivoglia specifica allegazione rende la domanda CTU del tutto esplorativa.
Occorre ricordare, in proposito, che “la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002, n. 5422, Cass. 06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006,
n. 3191, Cass. 16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass. 17.10.1988, n.
5645, Cass. 13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186).
Orbene, nell'odierna vicenda, non solo la parte attrice non ha non solo provato ma neanche, in verità, specificamente allegato alcunché circa l'eventuale prevedibilità dell'evento foriero di danno, ma anche propone espletarsi una nuova consulenza che, ad avviso del Giudicante, non potrebbe che ripetere le risultanze della estremamente diffusa consulenza svolta da parte dei periti dell'Ufficio del P.M. che Questo Giudicante ritiene del tutto attendibile e per la quale valgono le riflessioni di cui supra.
Se poi il tema della responsabilità dei convenuti, ed in particolare degli enti citati, nella prospettazione di parte attrice, deve intendersi nella mancata
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10 attivazione presunta di politiche cd. “attive” del territorio, allora occorre evidenziare – come peraltro fatto palese anche nella richiesta di archiviazione – che detta istanza potenzialmente e legittimamente comune ai tutti i Consociati non risponde alla dimensione della tutela risarcitoria, bensì ad eventuali e del tutto distinti profili sindacato dell'azione cd. di scelta di “politica - amministrativa”, ma che non possono in alcun modo fondare, né confondersi con i profili relativi alla tutela risarcitoria o di ripristino.
In proposito, ancora una volta, rilievo assume quanto accertato nella consulenza disposta nel procedimento penale – anche a fronte dei quesiti integrativi posti dall' ( cfr. consulenza in atti ) – che evidenzia Controparte_7 come i fenomeni franosi sono ascrivibili ad una seria di fattori naturali che progressivamente agiscono sull'ammasso causando frane quali quella verificatasi nel Febbraio 2020. “Si può dunque affermare che l'omessa realizzazione di opere di consolidamento della falesia non rappresenti nè la causa nè la concausa dell'evento franoso del Febbraio 2020 in quanto lo stesso evento è stato indotto da cause naturali. E' da sottolineare peraltro che è altamente probabile che eventi di dimensione pari o maggiore di quello verificatosi nel Febbraio 2020 possano verificarsi nel futuro prossimo indotti anche questi da cause naturali” ( testuale in consulenza) .
Tale ultima considerazione, nell'incedere del vaglio di merito, spiana, poi, la strada ad ulteriori profili che non possono che condurre – ancora una volta – alla declaratoria di infondatezza di ogni domanda anche nella mera dimensione risarcitoria.
La tutela risarcitoria, infatti, - nel nostro Ordinamento, al di fuori di ipotesi del tutto tipiche che non ricorrono nell'odierna fattispecie, svolge una funzione cd. riparatoria e presuppone non solo la prova del cd. evento dannoso rectius danno – evento, ma anche la prova delle conseguenze pregiudizievoli che lo stesso evento, nella sua dimensione di accadimento fattuale, abbia spiegato
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11 nella sfera giuridica del danneggiato. La tutela risarcitoria, per quanto in
Questa Sede rileva, non assolve ad una sorta di funzione punitiva sulla scorta della figura di Altri Ordinamenti dei cd. punitive damages.
Nell'odierna vicenda processuale – fermo quanto supra detto anche in relazione alla domanda di rimozione – le conseguenze dannose non risultano non solo provate, ma neanche adeguatamente allegate.
In proposito nel diffuso vaglio di merito occorre notare, infatti, che alcuna conseguenza pregiudizievole appare correttamente allegata dalla parte attrice in particolare sotto il profilo del lucro cessante e della peculiare figura della cd. perdita di chance che, pure, la parte attrice pare richiamare.
In proposito proprio va osservato che proprio la pericolosità per le connotazioni geomorfologiche e del tutto naturali del territorio - come emerse nella citata relazione - si pongono quale elementi ostativi alla presunta utilizzabilità della galleria che non , a caso, la parte attrice, in sede di comparsa, invoca anche quale “mero deposito”.
In tale prospettiva la parte attrice invoca un presunto lucro cessante per la citata mancata fruizione od utilizzabilità.
In verità, anche volendo interpretare la pretesa – in senso estremamente più favorevole alla parte attrice e sempre in omaggio al principio della ragione più liquida, in termine di cd. perdita di chance intesa quale perdita della possibilità di potenziale utilizzo del bene e, dunque, di fruire di un potenziale vantaggio economico, la stessa domanda, nondimeno, è palesemente infondata.
Il danno, infatti, nella sua dimensione di ristoro patrimoniale, presuppone l'effettività utilizzabilità dei beni sia in relazione alla galleria sia in relazione al cd. piazzale di slargo.
Proprio tale potenzialità – a prescindere - della presenza dei detriti - non è affatto provata ed, in verità neanche specificamente allegata, dalla parte
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12 attrice proprio in ragione delle più volte evidenziate criticità del terreno e delle connotazione geomorfologiche delle stesse come evidenziate dalla CTU in sede di procedimento penale.
In altri termini ed estremamente sostanziali termini la parte attrice lamenta una sorta di perdita di chance di fruizione, ma non dimostra proprio l'esistenza della chance stessa. La perdita di chance, infatti, non è la generica e del tutto astratta od assolutamente remota e/o teorica possibilità di fruire di un vantaggio del tutto ipotetico, bensì presuppone una concreta seppur meramente potenziale facoltà, “occasione” di fruibilità.
In proposito, ancora una volta, opportuna la lettura della consulenza in sede penale che evidenzia come “è altamente probabile che eventi di dimensione pari o maggiore di quello verificatosi nel Febbraio 2020 possano verificarsi nel futuro prossimo indotti anche questi da cause naturali” – dunque, la connotazione naturale del terreno e l'alta probabilità di verificarsi fenomeni franosi pericolosi si pongono come inversamente proporzionali alla potenzialità di utilizzo paventata dalla parte attrice.
Peraltro, ancora, la stessa pretesa di parte attrice alla presunta fruizione appare stridere con le stessa esigenze – pur non contestata dalla stessa parte attrice – di garantire la “sicurezza” dell'area che postula – come evidenziato dalla difese convenute - il certo permanere dei provvedimenti interdittivi dell'area stessa.
Non a caso la parte attrice, ancora una volta, nell'invocare l'espletamento di una CTU in Questa Sede, non allega né prova che la galleria – anche in assenza dell'evento franoso naturale del 2020 – sarebbe stata utilizzabile;
al contrario le stesse risultanze della consulenza in sede di procedimento penale – atteso il potenziale rischio frane come quella del 2020 – pare porsi proprio in una dimensione del tutto distinta da quella di una fruibilità economica di detto bene che la parte attrice apoditticamente rivendica, ma non allega, né prova.
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13 La mancata prova delle conseguenze dannose dell'evento connesse alla perdita di utilizzabilità impone, in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria atteso che il danno non è mai in re ipsa nel solo evento nel senso già chiarito.
Inoltre – bisogna ribadirlo – anche la richiesta di sgombero del piazzale – in assenza di prova di fruibilità effettiva dello stesso - intende traslare sui convenuti le conseguenze della causa naturale cd. irresistibile connessa alle connotazioni tipiche del terreno e della sua evoluzione.
In ogni caso, poi, giova rilevarlo non si comprende in che termini la parte attrice da un lato invochi la pericolosità dell'area che impone di mantenere i provvedimenti interdittivi, dall'altro chiede di poter fruire dell'area stessa che qualifica come pericolosa ed, inoltre, come già osservato, eventuali opere di consolidamento potrebbero – come emerge ancora una volta dalla diffusa consulenza – svolgere quale fattore di “mitigazione” del rischio frana a non di esclusione dello stesso comportando, comunque, l'inutilizzabilità dei beni sotto il profilo economico.
Alle dette già bastevoli riflessioni si aggiunga che la potenziale utilizzabilità del bene “galleria” anche come “mero deposito” dovrebbe, in ogni caso confrontarsi – aspetto espressamente e puntualmente eccepito dalla difesa del
– con la circostanza del potenziale collegamento Controparte_1
“funzionale” tra la citata galleria e il cd. Isolotto di san Martino riconsegnato dagli attori allo stesso aspetto che pur potrebbe astrattamente CP_1 incidere sullo stessa fruibilità effettiva del bene e sul quale gli attori nulla allegano, né la stessa può dirsi sussistente in base all'affermazione del testimone che dichiarava di andare a prendere il “sole” sul piazzale Tes_1 nell'anno 2016.
Per tali ragioni la domanda non può che essere integralmente rigettata.
Resta da analizzare il regime di governo delle spese di lite.
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14 Non sussistono ragioni per la deroga al regime della soccombenza.
Le spese, pertanto, seguono la stessa e liquidate in favore di tutte le parti convenute costituite- come da dispositivo - in ragione esclusivamente dei parametri di cui al d.m. 55/2014 - come aggiornati -tenendo conto dello svolgimento di tutte le fasi effettivamente svolte e parametrati, in relazione allo scaglione di riferimento ( indeterminabile) , al valore “medio” data la natura delle difese e considerando il relativo impegno difensivo in ragione questioni trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dot. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando:
a. rigetta integralmente la domanda di attrice;
b. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta –
[...]
– compiutamente identificata in atti - che si liquidano Controparte_1 nella somma di euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta – – CP_2 compiutamente identificata in atti - che si liquidano nella somma di euro
7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
d. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta – Regione
Campania – compiutamente identificata in atti - che si liquidano nella somma di euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali
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15 nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
e. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta
[...]
, Controparte_8 Controparte_4
, ed
[...] Controparte_5 Controparte_5
– compiutamente identificata in atti - che si
[...] liquidano nella somma di euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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16
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10915/2020 R.G.
TRA
Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. BUONANNO ROBERTO, come da procura in atti.
ATTORI
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANDRETTA MARIA, come in atti.
CONVENUTO
E
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. GUIDO GIARDINO E ORNELLA TARANTINO come in atti.
CONVENUTO
E
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1 REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA PARENTE, come in atti.
CONVENUTO
E
Controparte_3
Controparte_4 [...]
Controparte_5
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, come in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto davanti
Questo Tribunale le parti convenute al fine di:
- dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido o di chi solo tra essi nella produzione degli eventi dannosi descritti in citazione;
- condannare i convenuti in solido o chi solo tra essi alla esecuzione delle opere
e di tutti gli interventi necessari ad eliminare la situazione di pericolo in atto, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e in particolare alla rimozione e asporto del materiale franato;
- condannare i predetti convenuti in solido o chi solo tra essi al risarcimento dei danni e, pertanto, al pagamento di quelle somme che risulteranno all'esito della C.T.U. equivalenti ai costi per il ripristino più giuste ed eque con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione.
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2 Premettevano di essere proprietari della galleria di raccordo della terra ferma con il pontile demaniale di accesso all'Isolotto di S. Martino, ubicato in località
Acqua Morta del Comune di , di proprietà esclusiva del Ente Controparte_1 locale convenuto e condotto in locazione sino all'anno 2014; nonché di aver utilizzato per molti anni il piazzale di “slargo di sgombero” di cui la galleria munita, sull'uscita verso il mare e prima del pontile demaniale di collegamento con il citato Isolotto di San Martino.
Alla luce di queste premesse, con argomentazioni variamente articolate, sostenevano che, in una zona caratterizzata da plurimi fenomeni franosi, da ultimo in data 17/2/2020, si era verificata un'ulteriore e più grave frana che aveva reso inagibile ed inutilizzabile la galleria di collegamento con il cd. isolotto di san Martino nonché il pazziale si “slargo” di propria proprietà causando ingenti danni agli attori.
Con diffuse deduzioni sostenevano la fondatezza della propria pretesa in relazione a tutte le domande azionate.
Ripercorrendo anche le vicende del procedimento penale originatosi dal citato accadimento fattuale, rassegnavano le conclusioni come in atti.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti che, sebbene con argomentazioni parzialmente distinte in ragione della propria posizione processuale, sostenevano tutte, in ogni caso, l'assoluta infondatezza di merito della pretesa azionata rassegnando le conclusioni come in atti.
Il giudizio, in verità ha avuto un iter travagliato con plurimo cambio di
Giudicante e posto per la prima volta al vaglio di Questo Magistrato – subentrato nel ruolo dal solo luglio 2021 - all'udienza del 30.03.2022.
Svolta finanche l'attività istruttoria ed esaurita la stessa, fatte precisare le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. , il Giudice, lette le
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3 memorie depositate, procede alla definizione del giudizio con la presente sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Tale affermazione può cogliersi alla luce del principio della ragione più liquida.
Il richiamo al detto principio appare quanto mai opportuno in relazione all'odierna fattispecie riuscendo a fornire una immediata “risposta” sostanziale, alla pretesa della parte attrice.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
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4 (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” ( Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce di tali riflessioni ed, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, Questo Magistrato intende fornire una immediata “risposta di merito” che, nell'accertamento fattuale proprio della Presente Sede, ben si attaglia all'odierna vicenda processuale e, dunque, in omaggio al citato principio, anche prescindendo dalla diverse eccezioni e questioni preliminari pur sollevate dalle parti convenute.
L'operatività del citato principio della ragione più liquida unitamente al principio di chiarezza – caro al Giudicante – impone di prendere le mosse da una premessa fattuale.
In data 17.02.2020 si verificava – dato incontestato tra le parti oltre che oggetto di plurimo riscontro documentale – un evento franoso in corrispondenza dell'uscita della galleria (sul lato verso il mare) e, dunque, che coinvolgeva anche lo "slargo" sul mare investendo gli stessi dalla caduta di pietre, di materiale tufaceo e terreno, franati dal sovrastante costone ed occupandoli del tutto.
Il citato evento franoso sinteticamente descritto costituisce, anche nella medesima prospettazione degli attori, l'evento fattuale che si pone come prodromo dell'azionata pretesa risarcitoria.
Dall'accadimento – altro dato incontestato oltre che oggetto di riscontro documentale – è scaturito, sulla base della denuncia- querela presentata dagli stessi attori, il procedimento penale 602/2022 r.g.n.r. mod. 21 con richiesta di
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5 archiviazione dell'Ufficio del P.M. presso il Tribunale di Napoli del 07.07.2023 ( cfr. allegato in atti ).
Orbene in detto procedimento penale l'Ufficio del P.M. ha disposto una dettagliata ed estremamente articolata consulenza le cui risultanze, in Questa
Sede, si intendono espressamente richiamare.
In proposito circa l'utilizzabilità della citata consulenza disposta nell'ambito del procedimento penale occorre ricordare l'orientamento che la Stessa Suprema
Corte definisce “consolidato” e che Questo Tribunale intende espressamente confermare ( in tali termini Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, n.9950 con sottolineato n.d.r.) secondo cui : “La decisione si conforma al consolidato orientamento di questa Corte, che ha ripetutamente evidenziato come il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva;
il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purchè la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (così, in motivazione, Cass., 2, 14 maggio
2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Lav. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843).
Nella citata consulenza i periti nominati dall'Ufficio del P.M. Prof. e Per_1 prof. ( cfr. espresse deduzioni tecniche pagine 73 e ss della Consulenza Per_2 in atti ) in maniera perentoria evidenziano come “l'innesco della frana del
16/17 febbraio 2020 debba ricondursi a cause del tutto naturali, da inquadrarsi
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6 nella fisiologica tendenza dell'arretramento che le falesie costiere attive, tra le quali rientra quella di Acquamorta Baia dei porci, manifestano quale risposta all'intensa attività degli agenti esogeni ed endogeni.”.
Nella estremamente accurata relazione i periti evidenziano diffusamente le connotazioni geomorfologiche dei terreni che determinano la tendenza cd franosa dello stesso.
Orbene le citate conclusioni della diffusa relazione peritale forniscono la stura per una seria articolata di riflessioni di merito da svolgersi in Questa Sede nella declaratoria di infondatezza di ogni domanda come azionata.
In primo luogo la diffusa consulenza consente di affermare, senza ragionevole dubbio, come il citato evento franoso sia da ricondursi alla forza maggiore della natura data le connotazioni del territorio, nonché al conseguente fortuito.
La detta riflessione consente di escludere la responsabilità ex art 2051 c.c.
La Suprema Corte, a più riprese e da ultimo con la pronuncia ( Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n.2148 con sottolineato n.d.r.) richiamando anche l'autorevolissimo insegnamento delle Sezioni Unite, ha ricordato che: “…. sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di IL (compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass. 24/01/2024,
n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) …”
In sostanza la prova del fortuito esclude la responsabilità ponendosi come accadimento naturale che elide la stessa.
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7 La detta riflessione si attaglia, nel vaglio di merito, quanto mai all'odierna vicenda fattuale in cui è proprio l'accadimento naturale connesso alla natura del territorio rispetto ai fattori naturale ed ambientali a porsi quale accadimento naturale, estraneo alla cosa stessa “cosa” in custodia ed, in verità, anche alle condotte dei convenuti quale causa dell'evento che si assume come lesivo.
E' l'efficacia causale autonoma – sotto il profilo della migliore scienza evidenziato dai periti in sede di procedimento penale - a rappresentare fatto dotato di efficacia causale autonoma che esclude la responsabilità cd. umana.
Del resto tale circostanza appare, in verità, palese alla stessa difesa di parte attrice che , non a caso, ai fini della potenziale declaratoria di fondatezza della pretesa come azionata invoca – in sede di discussione - la cd. prevedibilità dell'evento e la ripetitività dello stesso quale fonte potenziale di responsabilità
( cfr. espresse deduzione verbale di udienza del 11.11.2024).
Si tratta di aspetto che non sfugge affatto a Questo Giudicante che, nella diffusività del vaglio di merito cara allo stesso e stante le deduzioni in sede di precisazione delle conclusioni , sulle stesse intende espressamente soffermarsi.
La tesi di parte attrice, pur se suggestiva, non coglie affatto nel segno per un plurimo ordine di ragioni.
In primo luogo la difesa di parte attrice richiama la presunta prevedibilità ed evitabilità dei citati fenomeni franosi imputando agli enti ed alle PA. Coinvolte presunte ragioni di omesso intervento che fonderebbero la presunta responsabilità, ma, oltre alla generica affermazione, non allega alcuna specifica deduzione né in ordine alla citata prevedibilità, né in ordine ai presunti interventi concreti la cui omissione contesta ai convenuti.
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8 In proposito occorre ricordare che, per stessa prospettazione di parte attrice,
l'evento che si pone come prodromo del presunto danno è quello relativo alla frana del 16-17 febbraio 2020.
L'evento nel suo atteggiarsi naturale - come ben evidenziato nella consulenza nel procedimento penale in atti - non risponde ad una precisa e potenziale logica di controllo e signoria di fatto sulla cosa che potrebbe inverare una responsabilità in capo ai convenuti.
Non a caso anche i consulenti nominati evidenziano come anche eventuali opere umane, potrebbero eventualmente “mitigare” gli effetti del fenomeno naturale, ma non escludono che lo stesso possa, comunque, verificarsi attese le connotazioni del territorio.
Orbene sono proprio le citate conclusioni ad escludere la fondatezza della domanda in quanto la parte attrice pretende di traslare in capo alle convenute, attraverso il richiamo alla prevedibilità presunta di fenomeni futuri, il peso del fattore cd. naturale sotto il versate economico
Tale ultima considerazione è adeguata, del pari, anche in relazione alla domanda di “asporto del terreno franato” né – giova rilevarlo – anche in relazione alla pretesa nei confronti della - si registrano specifici CP_6 profili di responsabilità che possano dare la stura alla pretesa azionato atteso che, peraltro, i consulenti nel procedimento penale evidenziano che “non sono stati individuati fattori di natura antropica che possano aver indotto, direttamente od indirettamente, l'evento del febbraio 2020”.
Ad avviso del Giudicante, infatti, al riguardo, estremo rilievo assume l'affermazione contenuta nella consulenza citata nella quale i consulenti non escludono il potenziale verificarsi di futuri fenomeni franosi che mal si attaglia in vero con la prevedibilità presunta richiamata dalla parte attrice.
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9 Le dette riflessioni forniscono, poi, la stura ad ulteriori considerazioni che conducono alla complessiva infondatezza della domanda.
La parte attrice invoca in Questa Sede l'espletamento di una CTU.
Orbene la già disposta consulenza in sede di procedimento penale;
la già chiarita mera asserzione circa una presunta prevedibilità degli eventi franosi sprovvista di qualsivoglia specifica allegazione rende la domanda CTU del tutto esplorativa.
Occorre ricordare, in proposito, che “la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002, n. 5422, Cass. 06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006,
n. 3191, Cass. 16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass. 17.10.1988, n.
5645, Cass. 13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186).
Orbene, nell'odierna vicenda, non solo la parte attrice non ha non solo provato ma neanche, in verità, specificamente allegato alcunché circa l'eventuale prevedibilità dell'evento foriero di danno, ma anche propone espletarsi una nuova consulenza che, ad avviso del Giudicante, non potrebbe che ripetere le risultanze della estremamente diffusa consulenza svolta da parte dei periti dell'Ufficio del P.M. che Questo Giudicante ritiene del tutto attendibile e per la quale valgono le riflessioni di cui supra.
Se poi il tema della responsabilità dei convenuti, ed in particolare degli enti citati, nella prospettazione di parte attrice, deve intendersi nella mancata
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10 attivazione presunta di politiche cd. “attive” del territorio, allora occorre evidenziare – come peraltro fatto palese anche nella richiesta di archiviazione – che detta istanza potenzialmente e legittimamente comune ai tutti i Consociati non risponde alla dimensione della tutela risarcitoria, bensì ad eventuali e del tutto distinti profili sindacato dell'azione cd. di scelta di “politica - amministrativa”, ma che non possono in alcun modo fondare, né confondersi con i profili relativi alla tutela risarcitoria o di ripristino.
In proposito, ancora una volta, rilievo assume quanto accertato nella consulenza disposta nel procedimento penale – anche a fronte dei quesiti integrativi posti dall' ( cfr. consulenza in atti ) – che evidenzia Controparte_7 come i fenomeni franosi sono ascrivibili ad una seria di fattori naturali che progressivamente agiscono sull'ammasso causando frane quali quella verificatasi nel Febbraio 2020. “Si può dunque affermare che l'omessa realizzazione di opere di consolidamento della falesia non rappresenti nè la causa nè la concausa dell'evento franoso del Febbraio 2020 in quanto lo stesso evento è stato indotto da cause naturali. E' da sottolineare peraltro che è altamente probabile che eventi di dimensione pari o maggiore di quello verificatosi nel Febbraio 2020 possano verificarsi nel futuro prossimo indotti anche questi da cause naturali” ( testuale in consulenza) .
Tale ultima considerazione, nell'incedere del vaglio di merito, spiana, poi, la strada ad ulteriori profili che non possono che condurre – ancora una volta – alla declaratoria di infondatezza di ogni domanda anche nella mera dimensione risarcitoria.
La tutela risarcitoria, infatti, - nel nostro Ordinamento, al di fuori di ipotesi del tutto tipiche che non ricorrono nell'odierna fattispecie, svolge una funzione cd. riparatoria e presuppone non solo la prova del cd. evento dannoso rectius danno – evento, ma anche la prova delle conseguenze pregiudizievoli che lo stesso evento, nella sua dimensione di accadimento fattuale, abbia spiegato
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11 nella sfera giuridica del danneggiato. La tutela risarcitoria, per quanto in
Questa Sede rileva, non assolve ad una sorta di funzione punitiva sulla scorta della figura di Altri Ordinamenti dei cd. punitive damages.
Nell'odierna vicenda processuale – fermo quanto supra detto anche in relazione alla domanda di rimozione – le conseguenze dannose non risultano non solo provate, ma neanche adeguatamente allegate.
In proposito nel diffuso vaglio di merito occorre notare, infatti, che alcuna conseguenza pregiudizievole appare correttamente allegata dalla parte attrice in particolare sotto il profilo del lucro cessante e della peculiare figura della cd. perdita di chance che, pure, la parte attrice pare richiamare.
In proposito proprio va osservato che proprio la pericolosità per le connotazioni geomorfologiche e del tutto naturali del territorio - come emerse nella citata relazione - si pongono quale elementi ostativi alla presunta utilizzabilità della galleria che non , a caso, la parte attrice, in sede di comparsa, invoca anche quale “mero deposito”.
In tale prospettiva la parte attrice invoca un presunto lucro cessante per la citata mancata fruizione od utilizzabilità.
In verità, anche volendo interpretare la pretesa – in senso estremamente più favorevole alla parte attrice e sempre in omaggio al principio della ragione più liquida, in termine di cd. perdita di chance intesa quale perdita della possibilità di potenziale utilizzo del bene e, dunque, di fruire di un potenziale vantaggio economico, la stessa domanda, nondimeno, è palesemente infondata.
Il danno, infatti, nella sua dimensione di ristoro patrimoniale, presuppone l'effettività utilizzabilità dei beni sia in relazione alla galleria sia in relazione al cd. piazzale di slargo.
Proprio tale potenzialità – a prescindere - della presenza dei detriti - non è affatto provata ed, in verità neanche specificamente allegata, dalla parte
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12 attrice proprio in ragione delle più volte evidenziate criticità del terreno e delle connotazione geomorfologiche delle stesse come evidenziate dalla CTU in sede di procedimento penale.
In altri termini ed estremamente sostanziali termini la parte attrice lamenta una sorta di perdita di chance di fruizione, ma non dimostra proprio l'esistenza della chance stessa. La perdita di chance, infatti, non è la generica e del tutto astratta od assolutamente remota e/o teorica possibilità di fruire di un vantaggio del tutto ipotetico, bensì presuppone una concreta seppur meramente potenziale facoltà, “occasione” di fruibilità.
In proposito, ancora una volta, opportuna la lettura della consulenza in sede penale che evidenzia come “è altamente probabile che eventi di dimensione pari o maggiore di quello verificatosi nel Febbraio 2020 possano verificarsi nel futuro prossimo indotti anche questi da cause naturali” – dunque, la connotazione naturale del terreno e l'alta probabilità di verificarsi fenomeni franosi pericolosi si pongono come inversamente proporzionali alla potenzialità di utilizzo paventata dalla parte attrice.
Peraltro, ancora, la stessa pretesa di parte attrice alla presunta fruizione appare stridere con le stessa esigenze – pur non contestata dalla stessa parte attrice – di garantire la “sicurezza” dell'area che postula – come evidenziato dalla difese convenute - il certo permanere dei provvedimenti interdittivi dell'area stessa.
Non a caso la parte attrice, ancora una volta, nell'invocare l'espletamento di una CTU in Questa Sede, non allega né prova che la galleria – anche in assenza dell'evento franoso naturale del 2020 – sarebbe stata utilizzabile;
al contrario le stesse risultanze della consulenza in sede di procedimento penale – atteso il potenziale rischio frane come quella del 2020 – pare porsi proprio in una dimensione del tutto distinta da quella di una fruibilità economica di detto bene che la parte attrice apoditticamente rivendica, ma non allega, né prova.
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13 La mancata prova delle conseguenze dannose dell'evento connesse alla perdita di utilizzabilità impone, in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria atteso che il danno non è mai in re ipsa nel solo evento nel senso già chiarito.
Inoltre – bisogna ribadirlo – anche la richiesta di sgombero del piazzale – in assenza di prova di fruibilità effettiva dello stesso - intende traslare sui convenuti le conseguenze della causa naturale cd. irresistibile connessa alle connotazioni tipiche del terreno e della sua evoluzione.
In ogni caso, poi, giova rilevarlo non si comprende in che termini la parte attrice da un lato invochi la pericolosità dell'area che impone di mantenere i provvedimenti interdittivi, dall'altro chiede di poter fruire dell'area stessa che qualifica come pericolosa ed, inoltre, come già osservato, eventuali opere di consolidamento potrebbero – come emerge ancora una volta dalla diffusa consulenza – svolgere quale fattore di “mitigazione” del rischio frana a non di esclusione dello stesso comportando, comunque, l'inutilizzabilità dei beni sotto il profilo economico.
Alle dette già bastevoli riflessioni si aggiunga che la potenziale utilizzabilità del bene “galleria” anche come “mero deposito” dovrebbe, in ogni caso confrontarsi – aspetto espressamente e puntualmente eccepito dalla difesa del
– con la circostanza del potenziale collegamento Controparte_1
“funzionale” tra la citata galleria e il cd. Isolotto di san Martino riconsegnato dagli attori allo stesso aspetto che pur potrebbe astrattamente CP_1 incidere sullo stessa fruibilità effettiva del bene e sul quale gli attori nulla allegano, né la stessa può dirsi sussistente in base all'affermazione del testimone che dichiarava di andare a prendere il “sole” sul piazzale Tes_1 nell'anno 2016.
Per tali ragioni la domanda non può che essere integralmente rigettata.
Resta da analizzare il regime di governo delle spese di lite.
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14 Non sussistono ragioni per la deroga al regime della soccombenza.
Le spese, pertanto, seguono la stessa e liquidate in favore di tutte le parti convenute costituite- come da dispositivo - in ragione esclusivamente dei parametri di cui al d.m. 55/2014 - come aggiornati -tenendo conto dello svolgimento di tutte le fasi effettivamente svolte e parametrati, in relazione allo scaglione di riferimento ( indeterminabile) , al valore “medio” data la natura delle difese e considerando il relativo impegno difensivo in ragione questioni trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dot. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando:
a. rigetta integralmente la domanda di attrice;
b. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta –
[...]
– compiutamente identificata in atti - che si liquidano Controparte_1 nella somma di euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta – – CP_2 compiutamente identificata in atti - che si liquidano nella somma di euro
7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
d. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta – Regione
Campania – compiutamente identificata in atti - che si liquidano nella somma di euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali
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15 nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
e. AN parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta
[...]
, Controparte_8 Controparte_4
, ed
[...] Controparte_5 Controparte_5
– compiutamente identificata in atti - che si
[...] liquidano nella somma di euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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