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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 406/2025 promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DAL MONICO CHIARA
ATTORE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GANDINI STEFANIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 6.5.2025, così chiedendo:
“I procuratori delle parti danno atto di aver raggiunto un'intesa nei termini coincidenti con le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta che di seguito si riportano, quanto ai punti nn. 1, 2 e 4 per la separazione ed ai punti nn. 3 e 4 per il divorzio:
pagina 1 di 3 “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed , disponendo Parte_1 CP_1 che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 1/12/70 n. 898. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare sentenza di scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. Parte_1
ed in data 28/4/2012 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Costabissara anno 2021, Numero 5 parte I Serie Ufficio I, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, sempre dichiarando le parti economicamente autosufficienti.
4) Spese ed onorari di lite compensate””.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in Costabissara in data 28.4.2012, come trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Costabissara anno 2012, n. 5, parte I, Serie Ufficio 1; che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il tempo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la pronuncia di divorzio.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.4.2025 si costituiva in giudizio , CP_1
chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Alla udienza del 6.5.2025, le parti addivenivano ad un accordo conciliativo concludendo congiuntamente come da verbale d'udienza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e pagina 2 di 3 responsabilità, questione che allo stato non riveste più alcun rilievo processuale, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, che hanno dato atto di essere economicamente indipendenti.
Va dato atto che i dati relativi all'atto di trascrizione del matrimonio vanno corretti come da dispositivo, poiché in sede conclusioni essi riportano dei refusi.
Giacché, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche il divorzio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi ed , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio civile in Costabissara in data 28.4.2012, trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Costabissara, atto n. 5, parte I, serie ufficio 1, anno 2012, alle condizioni riportate in epigrafe.
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 6/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 406/2025 promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DAL MONICO CHIARA
ATTORE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GANDINI STEFANIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 6.5.2025, così chiedendo:
“I procuratori delle parti danno atto di aver raggiunto un'intesa nei termini coincidenti con le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta che di seguito si riportano, quanto ai punti nn. 1, 2 e 4 per la separazione ed ai punti nn. 3 e 4 per il divorzio:
pagina 1 di 3 “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed , disponendo Parte_1 CP_1 che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 1/12/70 n. 898. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare sentenza di scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. Parte_1
ed in data 28/4/2012 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Costabissara anno 2021, Numero 5 parte I Serie Ufficio I, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, sempre dichiarando le parti economicamente autosufficienti.
4) Spese ed onorari di lite compensate””.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in Costabissara in data 28.4.2012, come trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Costabissara anno 2012, n. 5, parte I, Serie Ufficio 1; che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il tempo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la pronuncia di divorzio.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.4.2025 si costituiva in giudizio , CP_1
chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Alla udienza del 6.5.2025, le parti addivenivano ad un accordo conciliativo concludendo congiuntamente come da verbale d'udienza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e pagina 2 di 3 responsabilità, questione che allo stato non riveste più alcun rilievo processuale, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, che hanno dato atto di essere economicamente indipendenti.
Va dato atto che i dati relativi all'atto di trascrizione del matrimonio vanno corretti come da dispositivo, poiché in sede conclusioni essi riportano dei refusi.
Giacché, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche il divorzio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi ed , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio civile in Costabissara in data 28.4.2012, trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Costabissara, atto n. 5, parte I, serie ufficio 1, anno 2012, alle condizioni riportate in epigrafe.
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 6/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3