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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°1751\2017 Reg. Gen. vertente
TRA
nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
; nato il [...] a [...], C.F._1 Parte_2
cod. fisc. ; nata il [...] C.F._2 Parte_3
cod. fisc. ; nata il [...] a [...] C.F._3 Parte_4
del Mela (ME) - cod. fisc. , tutti n.q. di eredi del de cuius C.F._4
, rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MOSTACCIO Persona_1
CARMELO;
- attori -
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante in persona del legale rappresentante e Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Tatiana Priolo;
- convenuta-
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità non ricomprese in altre materie;
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.02.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente;
Pag. 1 a 12
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
, rispettivamente moglie e figli del de cuius, hanno citato l
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante, al fine di Controparte_1
ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni, danno patrimoniale, danno non patrimoniale, danno biologico, danno morale, subiti dal loro congiunto, adducendo l'imprudenza, l'imperizia e la negligenza del personale sanitario del presidio ospedaliero “G. Fogliani” di Milazzo per la grave frattura del femore sx, con conseguente decesso, nonché l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli stessi per i medesimi motivi.
Gli attori hanno esposto:
- che in data 14.02.2015 alle ore 24,00 circa, si trovava Persona_1
presso la sua abitazione insieme ai familiari, quando - perfettamente in grado di deambulare, camminare e spostarsi autonomamente - lamentava delle clonie, a tal punto che i familiari allertavano i medici del 118;
- che giunti presso l'abitazione del , i medici del 118 provvedevano a Per_1
trasportarlo in ambulanza al vicino P.S. del P.O. “G. Fogliani” di Milazzo;
- che nel referto del P.S. la diagnosi accertata era “crisi comiziali di ndd in paziente con IRC in trattamento dialitico” (Cfr. cartella clinica n. 79 del 2015 pag.
46 – referto P.S. “G. Fogliani” Milazzo pagg. 1/5- All.2 Atto di citazione);
- che successivamente il personale Sanitario riponeva il paziente Per_1
su una barella, lasciandolo in una stanza all'interno del pronto soccorso e
[...]
precisamente nella stanza adiacente a quella dove vengono eseguite le visite, in totale assenza di vigilanza ed in totale assenza di personale medico e/o sanitario;
- che dopo circa tre ore di attesa, senza che nessuno del personale sanitario dipendente e/o preposti al pronto soccorso (medici, infermieri e/o dipendenti) si accertasse delle condizioni di salute del paziente , lo stesso Persona_1
Pag. 2 a 12 peggiorava gravemente e veniva colpito da “crisi convulsiva con perdita di coscienza”;
- che, nel corso della suddetta crisi, sopraggiungeva ed interveniva personale sanitario, che nel trasferire il paziente nella saletta di cura, onde procedere alla sua rianimazione, durante le manovre di soccorso causava al la frattura al Per_1
femore sinistro;
- che allorquando il iniziava a rianimarsi e prendeva coscienza, Per_1
accusava dolori lancinanti alla gamba sinistra ed immediatamente comunicava ciò sia al personale medico-sanitario, che a tutti i familiari;
- che il personale medico-sanitario ometteva di rilevare e/o accertare la suddetta frattura del femore sx e il veniva sottoposto alla TAC alla Persona_1
testa e successiva visita neurologica;
- che alle ore 5:30 sempre della medesima giornata del 14.02.2015, il personale medico-sanitario decideva di trasferire il presso il Persona_1
Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G. reparto di neurologia;
- che trasportato in ambulanza al Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda” di
Barcellona P.G., veniva ricoverato con urgenza con diagnosi di ingresso “crisi comiziali di ndd in paziente con IRC in trattamento dialitico” (dal P.S. di Milazzo);
- che nel corso dei vari accertamenti presso l'ospedale di Barcellona P.G., e dopo i continui solleciti del paziente, a seguito di Rx veniva rilevata frattura sottocapitata del femore sinistro;
- che , prima dell'ingresso al pronto soccorso del Presidio Persona_1
Ospedaliero “G. Fogliani” di Milazzo del 14.02.2015, non aveva mai lamentato alcun dolore alla gamba sinistra e non presentava alcuna frattura e/o dolore di alcun tipo al femore né problemi di alcun genere alla gamba e/o di deambulazione;
- che a seguito della frattura subita all'interno del Presidio Ospedaliero “G.
Fogliani” di Milazzo, le condizioni di salute di peggioravano, con Persona_1
sofferenze e tormenti atroci, a tal punto che egli decedeva in data 07.10.2016.
Pag. 3 a 12 Gli attori hanno concluso chiedendo la condanna dell in CP_2
persona del legale rappresentante protempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, danno biologico, danni morali e materiali subiti a causa dell'imprudenza, imperizia e negligenza del personale sanitario del
P.S. “G. Fogliani” di Milazzo da essa dipendente per la grave frattura del femore sx con conseguente decesso, nonché dei danni subiti e subendi dagli odierni istanti per la perdita del loro caro congiunto e delle spese mediche e funerarie;
la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.03.2018, si è costituita l' la quale ha contestato le opposte Controparte_1
deduzioni e richieste ed ha eccepito la nullità della domanda avversaria in quanto generica e priva di supporto probatorio. Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della domanda avversaria, in applicazione dell'art. 164 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare agli attori l'integrazione della domanda;
di rigettare la domanda attorea in quanto generica e infondata;
in subordine, di quantificare l'ammontare del danno, tenendo conto delle condizioni in cui versava il de cuius e, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In corso di causa è stata espletata la prova testimoniale ed è stata disposta consulenza tecnica medico legale.
All'udienza del 21.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In punto di diritto va effettuata una breve premessa sulla responsabilità medica, al fine di individuare i principi e le norme che la regolano le disposizioni e la disciplina astrattamente applicabili;
ciò al fine di trarre le conclusioni da adottare nel caso concreto.
Quanto alla responsabilità della struttura, giova rammentare che tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi
Pag. 4 a 12 addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra. Il nosocomio risponde, altresì, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228
c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012). In altre parole, ogni istituto sanitario è obbligato a garantire allo stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità.
La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001
n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo la recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità (la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei
Pag. 5 a 12 confronti del paziente in cura) ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Così qualificata la domanda attorea, occorre rilevare, sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che grava sul paziente danneggiato l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass.
14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass.
20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite
30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass.
09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392).
Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della
Pag. 6 a 12 condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n.
28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019). Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di causalità, vanno richiamati i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., applicano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
Andando al caso di specie, si osserva che in corso di causa è stata espletata consulenza tecnica medica a firma dei dott.ri e Persona_2 Persona_3
, depositata il 22/01/2024. È opportuno evidenziare la valenza che,
[...]
nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica, riveste la consulenza tecnica d'ufficio, per la natura prettamente settoriale e tecnica di tali giudizi. Ed infatti, è opinione diffusa che la funzione della C.T.U. medico -legale sia quella “percipiente”, assumendo essa una finalità del tutto diversa rispetto alla sua concezione tradizionale, giacché viene in rilievo come autonomo mezzo di prova, in grado di far
Pag. 7 a 12 emergere e sottolineare l'aspetto scientifico della stessa. Pertanto, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. Civ. Sez.
III 26.2.2013 n. 4792 Cass. Civ. Sez. III 8.2.2019 n. 3717). Sono proprio gli accertamenti in sede di consulenza ad offrire al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probalistica per la ricostruzione del nesso causale e agli altri elementi alternativi che la escludano
(cosiddetta probabilità logica o baconiana).
Tanto posto, quanto alla vicenda clinica di , dalla citata relazione di Persona_1
consulenza, emerge che “(…) Tenuto conto delle condizioni cliniche del Per_1
rilevate dai sanitari e rilevabili dalla documentazione esaminata da questo collegio, in definitiva, in risposta al punto a) dei quesiti, è possibile formulare le seguenti ipotesi diagnostiche e inquadrare, le stesse, in termini statistici-probabilistici- ipotetici, in assenza di altri ulteriori elementi descrittivi oggettivi e/o riferimenti anamnestici che possano permettere una più concreta ricostruzione criteriologica del nesso causale, così come rappresentato in atto di citazione:
- Risulta “meno probabile che non” che, in assenza di segni clinici esterni compatibili con un qualsiasi trauma recente da caduta, di lieve e/o maggiore entità descritto e rilevato nel corso del ricovero in Pronto Soccorso, si sia verificata una frattura del femore determinante il solo segno clinico dell'extrarotazione con dolore locale suscitato dai sanitari e non avvertito spontaneamente dal soggetto.
- Risulta del tutto impossibile ricostruire una dinamica di evento ipotetico e/o stabilire, in assenza di qualsiasi elemento anamnestico e/o documentale, che il soggetto sia caduto in epoca antecedente all'ingresso in sede di Pronto Soccorso.
- Risulta certo che il presentasse una condizione di estrema fragilità ossea Per_1
legata alla grave insufficienza renale associata ad ipoacalcemia, determinante una chiara condizione di elevato rischio per fratture asintomatiche.
Pag. 8 a 12 - Risulta “più probabile che non” che, a seguito di un evento non identificabile e solo ipoteticamente riconducibile ad una caduta di lieve entità, il soggetto abbia riportato una frattura sottocapitata del femore sinistro con monconi allineati e che, nel corso del ricovero, verosimilmente anche in considerazione delle clonie violente da crisi comiziale, si sia verificata una scomposizione della stessa frattura, con manifestazione clinica dell'arto in extrarotazione.
Relativamente al quesito b), è possibile definire che le fratture di femore, in generale, se non trattate, si associano ad allettamento e a generale compromissione dello stato del soggetto anziano. Premesso ciò, dalla lettura degli atti, risulta che il
restava ricoverato presso i vari reparti ospedalieri, ove eseguiva controlli Per_1
quotidiani e sedute di emodialisi ed emotrasfusioni per un quadro di grave anemia e insufficienza renale e, in data 11.03.2015, veniva dimesso in condizioni stabili e con possibilità di mantenere la posizione seduta con divieto di carico.
Non sussistono elementi certificativi di nessun tipo che permettano a questi consulenti di ricavare informazioni sul periodo successivo alle dimissioni in cui, inevitabilmente, il soggetto avrebbe dovuto effettuare controlli e/o valutazioni ortopediche al fine di essere sottoposto alla procedura di sostituzione protesica prospettata e rinviata come da consulenza ortopedica dell'11.03.2015.
Unico accertamento eseguito ed allegato agli atti, risulta un esame radiografico dell'anca sinistra eseguito in data 13.01.2016, che documenta gli esiti della pregressa frattura. Tra l'altro, il soggetto decedeva a distanza di 19 mesi circa dall'evento oggetto di causa, primariamente per patologia tumorale al polmone di cui non apparenti riscontri documentali agli atti.
Seppur lo stesso necroscopo rilevava condizione “secondaria” di pregressa frattura femorale nonché di insufficienza renale cronica, non è possibile stabilire se e in che rapporto, la frattura di femore, abbia determinato e/o aggravato eventuali complicanze primarie di patologia tumorale o di oggettive e gravi complicanze generali della patologia renale cronica in fase avanzata, specie in assenza di una
Pag. 9 a 12 segnalata malattia chiaramente riconducibile all'allettamento (disidratazione, infezione, piaghe da decubito, trombosi ecc.).
In relazione a tali aspetti, pertanto, non risulta possibile esprimere, anche in termini ipotetici, un eventuale coinvolgimento causale della frattura di femore nelle varie fasi cronologico-temporali e di concatenazione fenomenologica di eventi fino al decesso.
Il carcinoma del polmone, indicato in certificazione necroscopica, nonché la patologia renale cronica in fase avanzata, difatti, potrebbero essere di per sé condizioni ampiamente sufficienti a determinare, indipendentemente dalla frattura di femore, il decesso di un qualsiasi soggetto.
In particolare, e, infine, analizzando la CTP a firma del dott. è possibile Per_4
rilevare che, in data 29.07.2016, il veniva ricoverato presso il P.O. di Per_1
Barcellona P.G. con diagnosi di: “...episodio convulsivo da sospetta lesione ripetitiva cerebrale in paz. con storia di K polmonare, encefalopatia multinfartuale già in trattamento con antiepilettici IRC in trattamento emodialitico bisettimanale, nefrolitiasi destr, diverticolosi del sigma, gozzo tiroideo” quadro compatibile con diagnosi di patologia tumorale in IV stadio metastatico e soprattutto, senza alcuna menzione a complicanze riconducibili alla patologia fratturativa del femore sinistro
e/o al riferito allettamento (…)”. (cfr. pp. 13 - 22 relazione di consulenza).
Alla luce di tali elementi, deve escludersi la riconducibilità dell'evento lamentato all'operato dei medici che hanno preso in carico il presso il presidio Per_1
ospedaliero “G. Fogliani” di Milazzo.
Ed invero, non vi è prova che la frattura del femore sia intervenuta nel corso del ricovero del 14 febbraio 2015; che si sia verificata una condotta negligente del personale sanitario;
e che la condotta del personale medico sia stata causa del lamentato danno. A questo proposito, infatti, alcuna responsabilità può attribuirsi agli operatori sanitari, in assenza di elementi da cui desumere che la loro condotta sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno e non
Pag. 10 a 12 risultando provato il nesso tra condotta ed evento, per essere, piuttosto, la causa del danno lamentato rimasta assolutamente incerta.
In ogni caso, difetta il nesso causale tra la frattura del femore e un peggioramento delle generali condizioni del Pizzurro;
così come anche il nesso causale tra la detta frattura al femore e la verificazione dell'evento morte. Al riguardo vanno considerate le gravi patologie da cui il era affetto (carcinoma del polmone e patologia Per_1
renale cronica in fase avanzata), non riconducibili alla patologia fratturativa, e da sole idonee a provocarne la morte;
così come va rilevato il lungo lasso temporale trascorso tra il lamentato evento di danno e il decesso.
Le domande avanzate dagli attori vanno, pertanto, rigettate.
Va rigettata altresì la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice nei confronti degli attori, non ricorrendone i presupposti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile) e delle attività difensive compiute.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del sottoscritto Giudice istruttore, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
-condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, Parte_4
che si liquidano nella misura di €. 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Pag. 11 a 12 Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, addì 30 maggio 2025
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo
Pag. 12 a 12