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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3808/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING PAGAMENTO n. 20096023 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2022, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
3) il difetto di motivazione;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A fronte dell'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto sollevata dal ricorrente, la resistente
Area S.r.l. non ha prodotto in giudizio documentazione idonea a provarne il contrario.
Invero, l'atto impugnato fa espresso riferimento a due atti presupposti (il documento n. 17689964 e il documento n. 14901497), nessuno dei quali risulta esser stato regolarmente notificato al ricorrente.
Più precisamente, con riferimento al documento n. 17689964, Area S.r.l. ha prodotto in giudizio una cartolina di ricevimento recante una sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, senza alcuna ulteriore indicazione che chiarisca chi fosse tale soggetto ricevente.
Con riferimento al documento n. 14901497 non versa in atti documentazione attestante la regolare ricezione dell'atto, atteso che, per stessa ammissione della resistente, tale notifica è stata effettuata per posta ordinaria.
Ciò premesso, si evidenzia che l'omessa notifica di uno o più atti presupposti costituisce un vizio procedimentale che comporta la nullità degli atti ad esso successivi.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, la quale, in molteplici occasioni, ha ritenuto che
“in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. ord. n. 33400/2023; Cass. n. 1144 del 18/01/2018; Cass. S.U. n.
5791 del 04/03/2008; Cass. S.U. n. 16412 del 25/07/2007).
Tanto importa l'accoglimento del ricorso, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino ed Area S.r.l. al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3808/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING PAGAMENTO n. 20096023 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2022, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
3) il difetto di motivazione;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A fronte dell'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto sollevata dal ricorrente, la resistente
Area S.r.l. non ha prodotto in giudizio documentazione idonea a provarne il contrario.
Invero, l'atto impugnato fa espresso riferimento a due atti presupposti (il documento n. 17689964 e il documento n. 14901497), nessuno dei quali risulta esser stato regolarmente notificato al ricorrente.
Più precisamente, con riferimento al documento n. 17689964, Area S.r.l. ha prodotto in giudizio una cartolina di ricevimento recante una sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, senza alcuna ulteriore indicazione che chiarisca chi fosse tale soggetto ricevente.
Con riferimento al documento n. 14901497 non versa in atti documentazione attestante la regolare ricezione dell'atto, atteso che, per stessa ammissione della resistente, tale notifica è stata effettuata per posta ordinaria.
Ciò premesso, si evidenzia che l'omessa notifica di uno o più atti presupposti costituisce un vizio procedimentale che comporta la nullità degli atti ad esso successivi.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, la quale, in molteplici occasioni, ha ritenuto che
“in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. ord. n. 33400/2023; Cass. n. 1144 del 18/01/2018; Cass. S.U. n.
5791 del 04/03/2008; Cass. S.U. n. 16412 del 25/07/2007).
Tanto importa l'accoglimento del ricorso, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino ed Area S.r.l. al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco