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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1654 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Marco Giammaria
-attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Emiliano D'Andrea Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
***
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “- nel merito: a) dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto
l'opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 04 Controparte_1 novembre 2019 depositato in data 14 novembre 2019 nella procedura esecutiva mobiliare n.
1313/2018 R.G.E., per le ragioni esposte nelle premesse, rigettando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione ed istanza e dichiarando contestualmente la piena legittimità e fondatezza dell'atto di precetto del 29 giugno 2019, del pignoramento e dell'azione esecutiva promossa dalla dinanzi al Parte_1
Tribunale di Teramo sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 981/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila; b) con vittoria di spese e competenze di giudizio con sentenza ope legis clausolata, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco
Giammaria che si dichiara antistatario”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale di Teramo dichiarare illegittimo l'atto di precetto notificato dalla soc. a in data 1.7.2019 e l'inesistenza parziale del credito Parte_2 Controparte_1 ivi vantato. -Con condanna della società opposta al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle della fase sommaria di opposizione, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha allegato
[...]
e dedotto:
- di essere stata autorizzata al sequestro conservativo, fino alla concorrenza di euro
1.000.000,00, sui beni di proprietà di ed Persona_1 Controparte_1 Per_2
- di aver proceduto con sequestro presso terzi delle somme delle quali lo era risultato CP_1 creditore, iscritto presso l'intestato Ufficio al n. R.G.E. 1313/2018;
- che con ordinanza a verbale dell'udienza del 05/10/2018 il G.E. aveva vincolato le somme sequestrate presso i terzi BCC dell'Adriatico Teramano e sino Controparte_2 all'esito del giudizio n. 1518/2011 R.G. della Corte di appello di L'Aquila, nel cui ambito la misura cautelare era stata emessa in corso di causa;
- che con sentenza n. 981/2019 la Corte distrettuale aveva accolto le domande di
[...]
Pt_1
- che con atto di precetto del 29/06/2019 l'attrice aveva intimato e precettato a Per_1 ed in solido tra loro, al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1 Per_2 complessivo di euro 1.770.349,43, facendo valere come titolo esecutivo la predetta sentenza;
- che, pertanto, aveva depositato istanza di riassunzione nella procedura esecutiva mobiliare, onde addivenire all'assegnazione delle somme, attesa la conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c.;
- che con ricorso ex art. 615 c.p.c. lo aveva contestato il diritto di di CP_1 Parte_1 procedere a esecuzione forzata, nei suoi confronti, per l'intero importo di cui all'atto di precetto, in ragione della sua qualità di erede di Persona_3
- che il G.E., con ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 13/02/2020, aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva, concedendo alla parte interessata termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- che l'opposizione doveva ritenersi infondata, tenuto conto della mancata deduzione di fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo e della inammissibilità di censure rivolte a quest'ultimo, trattandosi di titolo giudiziale;
- che la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila aveva disposto la condanna solidale del dello e della con la conseguenza che anche l'atto di precetto doveva Per_1 CP_1 Per_2 ritenersi pienamente legittimo.
I-2. Si è tardivamente costituito in giudizio il quale ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, rilevando come il vincolo di solidarietà posto dalla Corte di Appello in sentenza non pone nel nulla il vincolo di responsabilità pro quota degli eredi di (½ Persona_3
½ , così come riconosciuto dalla stessa sentenza. Controparte_1 Per_2
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Il presente giudizio di opposizione all'esecuzione si fonda sul titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza della locale Corte distrettuale n. 981/2019 del 04/06/2019 – confermata, nelle more del presente giudizio oppositivo, dalla Suprema Corte con ordinanza n.
23127/2023 – il cui dispositivo è di seguito trascritto:
“La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna e (questi ultimi in qualità di eredi di Persona_1 Controparte_1 Per_2 Per_3
ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie) al pagamento solidale, in favore della
[...] [...]
della complessiva somma di € 1.305.698,52, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat Parte_3 ed interessi legali (questi ultimi da calcolare sulla somma iniziale e poi anno per anno rivalutata) dal
26/11/2008 alla data di deposito della presente sentenza ed oltre ulteriori interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna e in solido, a rimborsare alle altre parti le spese Persona_1 Controparte_1 Per_2 di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
a) in favore solidale della 4 in liquidazione, di e di ”. Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
II-4.1. Con riferimento alla sorte capitale, di cui al capo n. 1 del dispositivo, risulta evidente come la solidarietà risulta sussistente tra due centri di interesse: a) b) gli eredi di Persona_1
Ne consegue che il creditore può richiedere l'intero ad entrambi i centri di Persona_3 interesse, secondo il noto meccanismo di attuazione del rapporto obbligatorio delineato all'art. 1292 c.c. avrebbe dunque potuto chiedere l'intera somma di euro 1.305.698,52, oltre accessori, a Parte_1 come effettivamente si evince dal precetto opposto. Persona_1
Ma in caso di richiesta di pagamento al centro di interesse sub b), la creditrice avrebbe dovuto tener conto della conformazione parziaria dell'obbligazione ai sensi dell'art. 752 c.c., come del resto specificato cristallinamente nel dispositivo del titolo esecutivo, laddove la Corte distrettuale ha limitato la condanna degli eredi – tra cui l'odierno convenuto – “ciascuno in proporzione CP_1 alle rispettive quote ereditarie”, pari ciascuna a ½, circostanza questa non contestata dall'attrice.
II-5. A fronte di tali piane indicazioni evincibili dal titolo, l'attrice nell'atto di precetto opposto ha intimato e fatto precetto “ai Signori …, … e … di Persona_1 Controparte_1 Per_2 pagare, in solido tra loro e nel termine di dieci (10) giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme: …
Totale € 1.770.349,43…”, senza in alcun modo specificare che, con riferimento allo e alla CP_1 trovasse piana operatività il meccanismo di attuazione parziaria del rapporto obbligatorio ex Per_2 art. 752 c.c.
II-6. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18977 del
13/06/2022, Rv. 665110-01).
Ebbene, tale condivisibile principio di diritto, affermato con riferimento all'ipotesi del titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, risulta pienamente estensibile anche alla ipotesi in cui il titolo esecutivo si sia formato direttamente nei confronti degli eredi, in qualità di coobbligati pro quota, allorquando erroneamente il creditore precettante intimi il pagamento dell'intero.
II-7. L'opposizione, pertanto, va rigettata.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro 1.770.349,43 ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.p.c., con conseguente applicazione dello scaglione determinato ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1654/2020 promosso da (P.I. ) nei confronti di Parte_1 P.IVA_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA le domande di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- CONDANNA (P.I. alla refusione, in favore di Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 18.977,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emiliano D'Andrea, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1654 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Marco Giammaria
-attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Emiliano D'Andrea Controparte_1 C.F._1
-convenuto-
***
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “- nel merito: a) dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto
l'opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 04 Controparte_1 novembre 2019 depositato in data 14 novembre 2019 nella procedura esecutiva mobiliare n.
1313/2018 R.G.E., per le ragioni esposte nelle premesse, rigettando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione ed istanza e dichiarando contestualmente la piena legittimità e fondatezza dell'atto di precetto del 29 giugno 2019, del pignoramento e dell'azione esecutiva promossa dalla dinanzi al Parte_1
Tribunale di Teramo sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 981/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila; b) con vittoria di spese e competenze di giudizio con sentenza ope legis clausolata, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco
Giammaria che si dichiara antistatario”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale di Teramo dichiarare illegittimo l'atto di precetto notificato dalla soc. a in data 1.7.2019 e l'inesistenza parziale del credito Parte_2 Controparte_1 ivi vantato. -Con condanna della società opposta al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle della fase sommaria di opposizione, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha allegato
[...]
e dedotto:
- di essere stata autorizzata al sequestro conservativo, fino alla concorrenza di euro
1.000.000,00, sui beni di proprietà di ed Persona_1 Controparte_1 Per_2
- di aver proceduto con sequestro presso terzi delle somme delle quali lo era risultato CP_1 creditore, iscritto presso l'intestato Ufficio al n. R.G.E. 1313/2018;
- che con ordinanza a verbale dell'udienza del 05/10/2018 il G.E. aveva vincolato le somme sequestrate presso i terzi BCC dell'Adriatico Teramano e sino Controparte_2 all'esito del giudizio n. 1518/2011 R.G. della Corte di appello di L'Aquila, nel cui ambito la misura cautelare era stata emessa in corso di causa;
- che con sentenza n. 981/2019 la Corte distrettuale aveva accolto le domande di
[...]
Pt_1
- che con atto di precetto del 29/06/2019 l'attrice aveva intimato e precettato a Per_1 ed in solido tra loro, al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1 Per_2 complessivo di euro 1.770.349,43, facendo valere come titolo esecutivo la predetta sentenza;
- che, pertanto, aveva depositato istanza di riassunzione nella procedura esecutiva mobiliare, onde addivenire all'assegnazione delle somme, attesa la conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c.;
- che con ricorso ex art. 615 c.p.c. lo aveva contestato il diritto di di CP_1 Parte_1 procedere a esecuzione forzata, nei suoi confronti, per l'intero importo di cui all'atto di precetto, in ragione della sua qualità di erede di Persona_3
- che il G.E., con ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 13/02/2020, aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva, concedendo alla parte interessata termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- che l'opposizione doveva ritenersi infondata, tenuto conto della mancata deduzione di fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo e della inammissibilità di censure rivolte a quest'ultimo, trattandosi di titolo giudiziale;
- che la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila aveva disposto la condanna solidale del dello e della con la conseguenza che anche l'atto di precetto doveva Per_1 CP_1 Per_2 ritenersi pienamente legittimo.
I-2. Si è tardivamente costituito in giudizio il quale ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, rilevando come il vincolo di solidarietà posto dalla Corte di Appello in sentenza non pone nel nulla il vincolo di responsabilità pro quota degli eredi di (½ Persona_3
½ , così come riconosciuto dalla stessa sentenza. Controparte_1 Per_2
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Il presente giudizio di opposizione all'esecuzione si fonda sul titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza della locale Corte distrettuale n. 981/2019 del 04/06/2019 – confermata, nelle more del presente giudizio oppositivo, dalla Suprema Corte con ordinanza n.
23127/2023 – il cui dispositivo è di seguito trascritto:
“La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna e (questi ultimi in qualità di eredi di Persona_1 Controparte_1 Per_2 Per_3
ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie) al pagamento solidale, in favore della
[...] [...]
della complessiva somma di € 1.305.698,52, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat Parte_3 ed interessi legali (questi ultimi da calcolare sulla somma iniziale e poi anno per anno rivalutata) dal
26/11/2008 alla data di deposito della presente sentenza ed oltre ulteriori interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna e in solido, a rimborsare alle altre parti le spese Persona_1 Controparte_1 Per_2 di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
a) in favore solidale della 4 in liquidazione, di e di ”. Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
II-4.1. Con riferimento alla sorte capitale, di cui al capo n. 1 del dispositivo, risulta evidente come la solidarietà risulta sussistente tra due centri di interesse: a) b) gli eredi di Persona_1
Ne consegue che il creditore può richiedere l'intero ad entrambi i centri di Persona_3 interesse, secondo il noto meccanismo di attuazione del rapporto obbligatorio delineato all'art. 1292 c.c. avrebbe dunque potuto chiedere l'intera somma di euro 1.305.698,52, oltre accessori, a Parte_1 come effettivamente si evince dal precetto opposto. Persona_1
Ma in caso di richiesta di pagamento al centro di interesse sub b), la creditrice avrebbe dovuto tener conto della conformazione parziaria dell'obbligazione ai sensi dell'art. 752 c.c., come del resto specificato cristallinamente nel dispositivo del titolo esecutivo, laddove la Corte distrettuale ha limitato la condanna degli eredi – tra cui l'odierno convenuto – “ciascuno in proporzione CP_1 alle rispettive quote ereditarie”, pari ciascuna a ½, circostanza questa non contestata dall'attrice.
II-5. A fronte di tali piane indicazioni evincibili dal titolo, l'attrice nell'atto di precetto opposto ha intimato e fatto precetto “ai Signori …, … e … di Persona_1 Controparte_1 Per_2 pagare, in solido tra loro e nel termine di dieci (10) giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme: …
Totale € 1.770.349,43…”, senza in alcun modo specificare che, con riferimento allo e alla CP_1 trovasse piana operatività il meccanismo di attuazione parziaria del rapporto obbligatorio ex Per_2 art. 752 c.c.
II-6. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18977 del
13/06/2022, Rv. 665110-01).
Ebbene, tale condivisibile principio di diritto, affermato con riferimento all'ipotesi del titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, risulta pienamente estensibile anche alla ipotesi in cui il titolo esecutivo si sia formato direttamente nei confronti degli eredi, in qualità di coobbligati pro quota, allorquando erroneamente il creditore precettante intimi il pagamento dell'intero.
II-7. L'opposizione, pertanto, va rigettata.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro 1.770.349,43 ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.p.c., con conseguente applicazione dello scaglione determinato ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1654/2020 promosso da (P.I. ) nei confronti di Parte_1 P.IVA_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA le domande di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- CONDANNA (P.I. alla refusione, in favore di Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 18.977,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emiliano D'Andrea, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin