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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12123/2020 RG discussa all'udienza del 09/09/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CANNOLETTA ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1
Ha fatto presente di essere stato dipendente della e di essere titolare Parte_2 dall'agosto 2005 di pensione VOS 45104795. Ha fatto presente che per gli anni 1995,
2001 e 2001 sarebbero presenti settimane di malattia ad integrazione, rispettivamente 1, 9
e 4, che non sarebbero state correttamente calcolate da Chiede quindi il ricalcolo CP_1 della prestazione pensionistica.
nel costituirsi, ha eccepito inammissibilità del ricorso (…ha già proposto con il medesimo CP_1 legale altro ricorso giudiziario (R.G. n. 5944/18, pendente dinanzi al dott. Basta, all. n.1), tendente sempre ad ottenere la ricostituzione del proprio trattamento pensionistico…). Ha eccepito decadenza ex art. 47 dpr 639/1970 nonché prescrizione e, infine, infondatezza nel merito.
Sul punto ha precisato:
Ed invero, i C.C.N.L. possono prevedere che per il periodo di assenza per malattia l'azienda debba garantire al lavoratore un trattamento economico pari al 100% della retribuzione netta che avrebbe percepito se avesse lavorato. In tali casi, il datore di lavoro è tenuto a determinare un importo che viene definito “integrazione”.
Solo per i periodi coperti da contribuzione figurativa (ad esempio periodi di disoccupazione non agricola, mobilità o Cassa Integrazione) la retribuzione figurativa relativa a tali periodi si calcola nel modo indicato da parte ricorrente.
Nel caso di specie, per tutti gli anni interessati da periodi di malattia ad integrazione le settimane di lavoro dipendente sono pari a n.52 (Vedi Allegato 1 relativo al Modello UNICARPE di calcolo della retribuzione pensionabile utile alla pensione di anzianità dello stesso ricorrente) e, pertanto, non risultano
2 periodi da coprire con contribuzione figurativa: circostanza che configura un chiaro difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'assicurato.
Correttamente, l'importo ad integrazione determinato dal datore di lavoro del ricorrente e non dall' è stato considerato nel calcolo della retribuzione pensionabile di cui al precedente punto CP_2
(Vedi sempre Allegato 1).
Il ricorso è infondato. Infatti, analizzando la documentazione prodotta da modello CP_1
Unicarpe, emerge come infatti non vi siano periodi coperti da contribuzione figurativa da integrare. Infatti, figurano sempre 52 settimane e la ricostruzione di appare indicare CP_1 come sia stata l'azienda datrice a integrare su previsione di ccnl la retribuzione determinando così l'insussistenza di contribuzione figurativa da integrare.
In sintesi il presente caso, appare differire dai precedenti richiamati dalla difesa attorea e questo in presenza di un'eccezione di relativa alla malattia indennizzata dal datore CP_1
(mancano in questo caso le buste paga).
L' prodotto da assolve pienamente a questo compito mentre le Pt_3 CP_1 argomentazioni di parte ricorrente si collegano ad una mera rilettura degli atti mentre non risultano prodotti documenti dirimenti come le buste paga.
ha assolto il proprio onere di allegazione e prova mentre quanto dedotto dal CP_1 ricorrente non si ritiene idoneo a determinare una diversa valutazione. Risultano assorbite tutte le ulteriori questioni. E' presente dichiarazione ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12123/2020, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Lecce, 09/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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