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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2527 del Ruolo Generale dell'anno 2021. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 Elisabetta Baldi e Laura Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio in Montegrotto Terme (PD), Via Manzoni n. 11.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Roberto Iannaccone, con domicilio eletto presso il suo studio in Monza, Via Manzoni n. 46.
PARTE APPELLATA E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Elena CP_2 C.F._3 Francescato, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via Alessio n. 6.
PARTE APPELLATA E (c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pasqual, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Viale dell'Industria n. 23/b.
PARTE APPELLATA E
, e quali eredi di CP_4 CP_5 CP_6 [...]
e , , Per_1 Persona_2 CP_7 [...]
, e CP_8 Controparte_9 [...]
quali eredi di , CP_10 Persona_3
Controparte_11 Controparte_12
, , , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23
quale erede di Controparte_24 Persona_4 [...]
, , ed CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1116 del Tribunale di Padova pubblicata il 28/5/2021.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Contrariis rejectis - IN VIA PRELIMINARE: Si chiede che la presente causa venga rimessa al Primo grado di giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 354 c.p.c., al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, per tutte le ragioni già esposte in punto di diritto;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di nel richiedere l'accertamento della proprietà comune non avendo la Controparte_1 stessa alcun titolo per agire nell'interesse dei comunisti, titolo invece in capo esclusivo al condominio.
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti CP_1 esposti negli atti depositati nonché all'esito dell'istruttoria compendiata nell'assunzione delle prove orali all'udienza del 06.06.2023;
- IN VIA RICONVENZIONALE: avendolo provato documentalmente e per testimoni, dichiararsi l'intervenuta usucapione sin dal 1975 da parte della sig.ra della Pt_1 proprietà del terrazzo, come individuato nelle planimetrie prodotte (settore 3) e annesso all'appartamento di sua proprietà e contraddistinto al Catasto Fabbricati di Abano Terme dal fg 18 mapp. 1740 (ex 487) sub 24, come risulta evidenziato dalla mappa catastale prot. n. 3817 del 08.04.1963, avendo questa e i suoi danti causa posseduto lo stesso uti dominus, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente da immemore tempo e comunque dal 1975, quindi da ben 46 anni, e comunque dal 1986 come proprietaria (prima assieme al marito e dal 2008 come unica proprietaria) - e quindi 35 anni - ed essendo tale terrazzo connesso esclusivamente all'appartamento di Sua proprietà fin dal 1961, data dalla quale, per le modifiche apportate e condonante, non era più accessibile da terzi se non attraverso l'appartamento in capo ai signori Parte_2 e – e quindi per ben 60 anni e comunque da oltre 20 anni dall'instaurazione del Pt_1 presente giudizio in primo grado. Dichiararsi, quindi, la sig.ra proprietaria Parte_1 del medesimo terrazzo a titolo originario mediante il possesso esclusivo, ininterrotto, continuato nel tempo necessario all'acquisto per usucapione, dalla data che verrà accertata all'esito del Giudizio di appello, anche all'esito dell' istruttoria orale espletata;
e per l'effetto disporsi tutti gli atti di legge conseguenti a tale dichiarazione ed in particolare ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari C.C.R.R.I.I. di Padova, di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, previe formalità catastali e di frazionamento che dovessero risultare necessarie;
IN SUBORDINE: Per tutti i motivi esposti in atti e a fronte delle prove documentali prodotte e delle prove orali assunte, accertata l'intervenuta usucapione a favore della sig.ra della proprietà del terrazzo, come individuato nelle planimetrie Parte_1 prodotte (settore 3) e annesso all'appartamento di sua proprietà e contraddistinto al Catasto Fabbricati di Abano Terme dal fg 18 mapp. 1740 (ex 487) sub 24, come risulta evidenziato dalla mappa catastale prot. n. 3817 del 08.04.1963, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate. Con vittoria di spese e compensi - oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge - per entrambi i gradi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
pag. 2/8
Per la parte appellata Controparte_1
- in via preliminare: accogliersi le eccezioni rassegnate di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c (difetto di litisconsorzio necessario) ed ex artt. 324, 329 c.p.c. (acquiescenza) e per l'effetto dichiararsi l'appello inammissibile;
- nel merito: rigettarsi l'appello ex adverso proposto e confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado.
Per la parte appellata CP_2
- in via preliminare: ci si rimette alla decisione dell'Ill.ma Corte in merito alla domanda di rimessione in primo grado della causa formulata dall'appellante ed alle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dell'appello formulate dagli altri convenuti;
- nel merito: rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza n. 1116/2021 del 28/05/2021 del Tribunale di Padova emessa nella causa civile R.G. 5989/2018.
Per la parte appellata Controparte_3 In via di appello incidentale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza n. 1116/2021 del Tribunale di Padova, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla prima domanda formulata dalla sig.ra Controparte_3 CP_1
nell'atto di citazione di primo grado.
[...] Nel merito: respingere l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza n. 1116/2021 Parte_1 del Tribunale di Padova per quanto esposto in parte narrativa. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, , quale Controparte_1 condomina, conveniva in giudizio il e i condomini indicati per Controparte_3 sentire accertato e dichiarato che il lastrico solare (foglio 18, mappale sub 25 ex n. 487), in tutto e/o in parte, costituisse ente comune del in Abano Terme Controparte_3 (PD), Via Jappelli n. 5, con condanna del a ripristinare la disponibilità e CP_3 l'uso comune del lastrico solare e di ogni altro ente comune occupato illegittimamente nonché al risarcimento dei danni.
2. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la nullità dell'atto Parte_1 di citazione per l'estrema genericità e nel merito l'infondatezza. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'usucapione della proprietà del terrazzo annesso dal 1961 all'appartamento di proprietà e censito al Catasto Fabbricati di Abano Terme, mapp. 487 sub 24.
3. Si costituiva il eccependo preliminarmente la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva del in relazione alla domanda n. 1) formulata dalla CP_3 sig.ra e la carenza di interesse ad agire della stessa in relazione alla domanda n. CP_1 2), con conseguente reiezione di entrambe le domande. Chiedeva inoltre il Condominio, la condanna di , , , Parte_1 CP_25 CP_4 Persona_1 CP_1
e la a tenere indenne il da ogni
[...] Controparte_17 Controparte_3 conseguenza economica derivante dalla eventuale soccombenza, a rilasciare liberi da pag. 3/8 persone e cose gli enti/immobili comuni da ognuno occupati e/o inglobati ed al risarcimento dei danni.
4. Si costituivano i convenuti e , e CP_2 CP_7 Persona_1 [...]
come da rispettive comparse di costituzione e risposta. Per_2 CP_4
5. Restavano contumaci , , CP_25 Persona_4 Controparte_17 [...]
, , , CP_11 Controparte_26 Controparte_22 CP_18 CP_16
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_29 Controparte_23
(ora , Controparte_8 Controparte_30 CP_27
, , e Persona_3 Controparte_12 CP_19 CP_20
. CP_21
6. Il Tribunale di Padova, con la sentenza qui appellata, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertava e dichiarava che il lastrico solare, foglio 18, mappale sub 25 (già 487) costituisce ente comune del convenuto e respingeva tutte le altre CP_3 domande.
*** 7. Per la riforma della sentenza proponeva appello lamentando l'erroneo Parte_1 rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione di , l'ingiustificato Controparte_1 rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della parte della terrazza annessa all'appartamento al 5 piano come da planimetria prodotta (settore 3), confermata dalla c.t.u. svolta in precedente giudizio e comunque oggetto di richiesta di prova testimoniale non ammessa. Si costituivano e chiedendo la conferma dell'accoglimento Controparte_1 CP_2 delle conclusioni sopra riportate come da rispettive comparse di costituzione e risposta. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_3 l'accoglimento dell'appello incidentale con il quale chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla prima Controparte_3 domanda formulata da nell'atto di citazione di primo grado. Controparte_1 Restavano contumaci , , CP_4 Persona_1 Persona_2 CP_7
e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 quali eredi Di ER , Persona_3 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , ,
[...] CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Persona_4 [...]
, e . CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28 Interrotto il giudizio in seguito al decesso di , , CP_28 Persona_4 Persona_1 e il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi di Persona_2 CP_28 collettivamente ed impersonalmente, di quale erede di Controparte_24 Per_4
di e quali eredi di e
[...] CP_5 CP_6 Persona_1 [...]
i quali restavano contumaci. Per_2
8. La Corte, con sentenza non definitiva n. 794/2023 pubblicata il 6/4/2023, così disponeva:
1) rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza Controparte_3 n. 1116 del Tribunale di Padova pubblicata il 28/5/2021;
2) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_3 ;
[...]
3) rigetta l'eccezione di acquiescenza alla sentenza impugnata da sollevata Parte_1 da;
Controparte_1
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
pag. 4/8 5) spese al definitivo.
9. Ammessa la prova testimoniale articolata da come da ordinanza, sentiti i Parte_1 testi e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** 10. Sull'appello principale di nel richiamare quanto già oggetto della Parte_1 sentenza parziale, si osserva:
- la convenuta nel giudizio di primo grado, chiedeva in via riconvenzionale Parte_1 dichiararsi l'usucapione della proprietà della porzione del terrazzo all'ultimo piano che circonda l'appartamento di proprietà come da pianta catastale, avendone avuto l'uso esclusivo e continuato da oltre venti anni, appartamento al tempo di proprietà del dante causa , poi dal 1986 di unitamente al coniuge e dal 2008 di Per_5 Parte_1 Parte_2 proprietà esclusiva dell'appellante, come da documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado depositata il 7/11/2018;
- con l'atto di appello chiede in via riconvenzionale: “dichiararsi Parte_1 l'intervenuta usucapione sin dal 1975 da parte della sig.ra della proprietà del Pt_1 terrazzo, come individuato nelle planimetrie prodotte (settore 3) e annesso all'appartamento di sua proprietà e contraddistinto al Catasto Fabbricati di Abano Terme dal fg 18 mapp. 1740 (ex 487) sub 24”;
- alla predetta porzione immobiliare che circonda l'appartamento al quale è annessa, precisava la convenuta ora appellante, si accedeva esclusivamente dallo stesso appartamento. Quest'ultima circostanza relativa allo stato dei luoghi non risulta oggetto di specifica e rituale contestazione. 10.1. Sul punto, il primo giudice per quanto qui di interesse rilevava che:
- “In particolare vi è concordia nel ritenere che allo stato attuale l'assetto dell'edificio condominiale ha subito mutamenti:…al quinto piano attico…Un corpo edilizio ad un piano rispetto al calpestio della terrazza risulta eretto a fianco delle lavanderia sub 16 ed è ad uso esclusivo della unità sub 24; la costruzione impedisce, dagli spazi comuni sopra indicati, di accedere alla restanti porzioni di terrazze poste a nord ovest, ovest e sud”, v. pag. 12 sentenza appellata;
- sulla domanda della convenuta affermava il primo giudice: “il contraddittorio andava esteso a tutti i condòmini perché l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato opponibile a questi ultimi”, v. pag. 10 sentenza appellata. 10.2. Con comparsa di costituzione e risposta l'appellata eccepisce Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello proposto da per difetto di integrità del Parte_1 contraddittorio, non risultando notificata l'originaria domanda riconvenzionale ai condomini contumaci nel giudizio di primo grado.
11. Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità:
- quanto alla eccepita non usucapibilità del lastrico solare, la circostanza che sia strutturalmente insopprimibile l'utilità di copertura del fabbricato fornita dal lastrico o dal terrazzo a livello non è giuridicamente incompatibile con l'esercizio di fatto di un possesso esclusivo del bene idoneo pure ai fini dell'usucapione, né con una situazione di titolarità esclusiva degli stessi, come confermano gli artt. 1117, n. 1, e 1126 c.c. (cfr. Cass. 35956/20 e 9380/20);
- inoltre, è ben vero che nel caso in cui la domanda sia diretta all'accertamento della proprietà comune di un bene e alcuni condomini eccepiscano in via riconvenzionale di pag. 5/8 essere proprietari esclusivi in base ai titoli ovvero per intervenuta usucapione, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, con la conseguenza che la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, tuttavia, l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria in quanto: “l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerosità del rapporto, essendo quest'ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra” (cfr. Cass. 9044/2010 e 7292/2021);
- in particolare, è stato affermato, “l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria (cfr. Cass. 9044/2010);
- “il giudice è comunque tenuto ad emettere una pronuncia di accoglimento o di rigetto su tutti i capi delle domande proposte dalle parti e su ogni eccezione che sia idonea ad influire sul rapporto sostanziale oggetto della controversia” (cfr. Cass. 24567/2013); nell'ipotesi in cui la “domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante, la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice” (cfr. Cass. 21472/2016);
- il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda “formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, "non può esimersi dall'esaminare il relativo tema «sub specie» di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura" (così, con riferimento all'eccezione riconvenzionale di usucapione, ma con principio di portata generale, Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2020, n. 6009, Rv. 657274- 01)”, cfr. Cass. 27692/2021;
- in tema di condominio negli edifici, proposta da un condomino un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le parti (cfr. Cass. 10745/2019 -14765/2012 - 4624/2013). In altri termini, il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, come nella specie non risultando notificata nel giudizio di primo grado ai restanti comproprietari, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura civile, come avvenuto con la comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta Pt_1
pag. 6/8 12. Passando al merito, nel giudizio che ci occupa, dalla c.t.u. svolta dall'arch. in Per_6 altro procedimento (promosso da nel 2011 contro il Controparte_1 [...]
e gli altri condomini indicati, innanzi al Tribunale di Padova n. Controparte_31 1821/2011 R.G, espressamente richiamata nella sentenza appellata) è emerso che:
- il terrazzo-lastrico solare si può distinguere in settore 1 ad uso comune, settore 2 porzione coperta da ripostiglio, “Settore 3 porzione di terrazzo a nord, nord ovest, ovest ad uso esclusivo della unità sub 24”, v. pag. 11 c.t.u. 6/2/2014;
- il settore 3 risulta accessibile solo da parte dell'unità 24, v. pag. 11 c.t.u. 6/2/2014;
- un corpo edilizio ad un piano rispetto al calpestio della terrazza impedisce, dagli spazi comuni sopra indicati, di accedere alle restanti porzioni: “Una suddivisione fisica è anche presente nelle terrazze utilizzate in via esclusiva dai sub…24 tra la zona sud ovest e quella sud est”, v. pag. 12 c.t.u. 6/2/2014.
13. In questo contesto, i testi escussi all'udienza del 6/6/2023 sentiti sui capitoli: 4) Vero che dal 1976 ad oggi ha frequentato, e frequenta tutt'ora, l'appartamento di proprietà della sig.ra ed il relativo terrazzo accessibile esclusivamente Pt_1 dall'interno dell'appartamento?
8) Vero che dal 1985 ad oggi ha frequentato e frequenta la famiglia – Parte_2 Pt_1 presso la loro abitazione sita in Abano Terme, Via Jappelli ed il pertinente terrazzo accessibile esclusivamente dalla loro proprietà?
9) Vero che il terrazzo che circonda l'appartamento della sig.ra dal 1976 ad Pt_1 oggi viene usato solo dai coniugi – Parte_2 Pt_1
10) Vero che il terrazzo usato dai sigg.ri – sin dal 1976 risultava Parte_2 Pt_1 separato da una parte da altro terrazzo privato e dall'altra da un terrazzo condominiale? hanno tutti confermato l'accesso al terrazzo in oggetto esclusivamente dall'interno dell'appartamento, la separazione dalla restante parte del terrazzo e l'uso esclusivo;
ed in particolare:
- il teste nel confermare i capitoli 4, 9 10 ha riferito: “Si era separato Testimone_1 da una ringhiera”;
- il teste nel confermare il capitolo 8, 9 e 10 ha riferito: “Si era Testimone_2 presente un divisorio”;
- i testi e hanno confermato l'accesso alla porzione del Testimone_3 Testimone_4 terrazzo in oggetto esclusivamente dall'appartamento;
- il teste nel confermare i capitoli 4, 8, 9 e 10 ha riferito: “Vero, c'è Testimone_5 sempre stata una separazione”;
- la teste ha confermato l'uso esclusivo del terrazzo che circonda Tes_6 l'appartamento, separato dalla restante parte del lastrico solare e con accesso esclusivo dallo stesso appartamento dal 1961.
14. Sulla scorta delle risultanze istruttorie e di quanto riferito dai testi escussi a conoscenza diretta dei fatti indicati, congruenti con le altre risultanze istruttorie ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità, pertanto, va conseguentemente accolta per quanto di ragione l'eccezione di usucapione sollevata da
, tempestivamente proposta dalla convenuta, mentre non può essere emessa Parte_1 pronuncia di accertamento, per le ragioni esposte, nè rimessa la causa al primo giudice attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. (nel testo vigente in ragione del tempo). 14.1. Quanto meno dal 1986, infatti, la porzione immobiliare contesa risulta incorporata nell'appartamento dell'appellante, separata dalla restante parte del terrazzo all'ultimo pag. 7/8 piano del fabbricato condominiale, goduta in via esclusiva ed in modo inequivoco, con esclusione dal godimento di tutti gli altri, in modo manifesto, continuato, senza opposizione da allora e per un periodo superiore ai 20 anni richiesti (2006) dall'art. 1158 c.c.. 14.2. Sicchè, in parziale riforma della sentenza appellata, va accolta l'eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà della porzione del terrazzo-lastrico solare, foglio 18, mappale sub 25 ex 487 (c.d. settore 3) sollevata da - come Parte_1 evidenziato nella c.t.u. del 6/2/2014 espletata innanzi al Tribunale di Padova n. 1821/2011 R.G. - annesso all'appartamento censito al Catasto Fabbricati di Abano Terme (PD), foglio 18, sub 24, intestato all'appellante.
15. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., peraltro meramente enunciata dall'appellante principale, non può essere accolta. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda deve essere rigettata.
16. In conclusione, visto l'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia, le spese di lite di entrambi i gradi poste a carico di vengono liquidate come in dispositivo in favore di Controparte_1 Pt_1
[...
e integralmente compensate nei confronti di tutte le altre parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza appellata così provvede: 1) accoglie l'eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà della porzione del terrazzo-lastrico solare, foglio 18, mappale sub 25 ex 487 (c.d. settore 3) annesso all'appartamento censito al Catasto Fabbricati di Abano Terme (PD), foglio 18, sub 24, intestato a e per l'effetto rigetta la domanda proposta da Parte_1 CP_1 ;
[...]
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano Controparte_1 in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante incidentale i Controparte_3 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in camera di consiglio il 5/6/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 8/8
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 Elisabetta Baldi e Laura Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio in Montegrotto Terme (PD), Via Manzoni n. 11.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Roberto Iannaccone, con domicilio eletto presso il suo studio in Monza, Via Manzoni n. 46.
PARTE APPELLATA E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Elena CP_2 C.F._3 Francescato, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via Alessio n. 6.
PARTE APPELLATA E (c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pasqual, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Viale dell'Industria n. 23/b.
PARTE APPELLATA E
, e quali eredi di CP_4 CP_5 CP_6 [...]
e , , Per_1 Persona_2 CP_7 [...]
, e CP_8 Controparte_9 [...]
quali eredi di , CP_10 Persona_3
Controparte_11 Controparte_12
, , , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23
quale erede di Controparte_24 Persona_4 [...]
, , ed CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1116 del Tribunale di Padova pubblicata il 28/5/2021.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Contrariis rejectis - IN VIA PRELIMINARE: Si chiede che la presente causa venga rimessa al Primo grado di giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 354 c.p.c., al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, per tutte le ragioni già esposte in punto di diritto;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di nel richiedere l'accertamento della proprietà comune non avendo la Controparte_1 stessa alcun titolo per agire nell'interesse dei comunisti, titolo invece in capo esclusivo al condominio.
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti CP_1 esposti negli atti depositati nonché all'esito dell'istruttoria compendiata nell'assunzione delle prove orali all'udienza del 06.06.2023;
- IN VIA RICONVENZIONALE: avendolo provato documentalmente e per testimoni, dichiararsi l'intervenuta usucapione sin dal 1975 da parte della sig.ra della Pt_1 proprietà del terrazzo, come individuato nelle planimetrie prodotte (settore 3) e annesso all'appartamento di sua proprietà e contraddistinto al Catasto Fabbricati di Abano Terme dal fg 18 mapp. 1740 (ex 487) sub 24, come risulta evidenziato dalla mappa catastale prot. n. 3817 del 08.04.1963, avendo questa e i suoi danti causa posseduto lo stesso uti dominus, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente da immemore tempo e comunque dal 1975, quindi da ben 46 anni, e comunque dal 1986 come proprietaria (prima assieme al marito e dal 2008 come unica proprietaria) - e quindi 35 anni - ed essendo tale terrazzo connesso esclusivamente all'appartamento di Sua proprietà fin dal 1961, data dalla quale, per le modifiche apportate e condonante, non era più accessibile da terzi se non attraverso l'appartamento in capo ai signori Parte_2 e – e quindi per ben 60 anni e comunque da oltre 20 anni dall'instaurazione del Pt_1 presente giudizio in primo grado. Dichiararsi, quindi, la sig.ra proprietaria Parte_1 del medesimo terrazzo a titolo originario mediante il possesso esclusivo, ininterrotto, continuato nel tempo necessario all'acquisto per usucapione, dalla data che verrà accertata all'esito del Giudizio di appello, anche all'esito dell' istruttoria orale espletata;
e per l'effetto disporsi tutti gli atti di legge conseguenti a tale dichiarazione ed in particolare ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari C.C.R.R.I.I. di Padova, di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, previe formalità catastali e di frazionamento che dovessero risultare necessarie;
IN SUBORDINE: Per tutti i motivi esposti in atti e a fronte delle prove documentali prodotte e delle prove orali assunte, accertata l'intervenuta usucapione a favore della sig.ra della proprietà del terrazzo, come individuato nelle planimetrie Parte_1 prodotte (settore 3) e annesso all'appartamento di sua proprietà e contraddistinto al Catasto Fabbricati di Abano Terme dal fg 18 mapp. 1740 (ex 487) sub 24, come risulta evidenziato dalla mappa catastale prot. n. 3817 del 08.04.1963, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate. Con vittoria di spese e compensi - oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge - per entrambi i gradi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
pag. 2/8
Per la parte appellata Controparte_1
- in via preliminare: accogliersi le eccezioni rassegnate di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c (difetto di litisconsorzio necessario) ed ex artt. 324, 329 c.p.c. (acquiescenza) e per l'effetto dichiararsi l'appello inammissibile;
- nel merito: rigettarsi l'appello ex adverso proposto e confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado.
Per la parte appellata CP_2
- in via preliminare: ci si rimette alla decisione dell'Ill.ma Corte in merito alla domanda di rimessione in primo grado della causa formulata dall'appellante ed alle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dell'appello formulate dagli altri convenuti;
- nel merito: rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza n. 1116/2021 del 28/05/2021 del Tribunale di Padova emessa nella causa civile R.G. 5989/2018.
Per la parte appellata Controparte_3 In via di appello incidentale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza n. 1116/2021 del Tribunale di Padova, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla prima domanda formulata dalla sig.ra Controparte_3 CP_1
nell'atto di citazione di primo grado.
[...] Nel merito: respingere l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza n. 1116/2021 Parte_1 del Tribunale di Padova per quanto esposto in parte narrativa. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, , quale Controparte_1 condomina, conveniva in giudizio il e i condomini indicati per Controparte_3 sentire accertato e dichiarato che il lastrico solare (foglio 18, mappale sub 25 ex n. 487), in tutto e/o in parte, costituisse ente comune del in Abano Terme Controparte_3 (PD), Via Jappelli n. 5, con condanna del a ripristinare la disponibilità e CP_3 l'uso comune del lastrico solare e di ogni altro ente comune occupato illegittimamente nonché al risarcimento dei danni.
2. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la nullità dell'atto Parte_1 di citazione per l'estrema genericità e nel merito l'infondatezza. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'usucapione della proprietà del terrazzo annesso dal 1961 all'appartamento di proprietà e censito al Catasto Fabbricati di Abano Terme, mapp. 487 sub 24.
3. Si costituiva il eccependo preliminarmente la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva del in relazione alla domanda n. 1) formulata dalla CP_3 sig.ra e la carenza di interesse ad agire della stessa in relazione alla domanda n. CP_1 2), con conseguente reiezione di entrambe le domande. Chiedeva inoltre il Condominio, la condanna di , , , Parte_1 CP_25 CP_4 Persona_1 CP_1
e la a tenere indenne il da ogni
[...] Controparte_17 Controparte_3 conseguenza economica derivante dalla eventuale soccombenza, a rilasciare liberi da pag. 3/8 persone e cose gli enti/immobili comuni da ognuno occupati e/o inglobati ed al risarcimento dei danni.
4. Si costituivano i convenuti e , e CP_2 CP_7 Persona_1 [...]
come da rispettive comparse di costituzione e risposta. Per_2 CP_4
5. Restavano contumaci , , CP_25 Persona_4 Controparte_17 [...]
, , , CP_11 Controparte_26 Controparte_22 CP_18 CP_16
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_29 Controparte_23
(ora , Controparte_8 Controparte_30 CP_27
, , e Persona_3 Controparte_12 CP_19 CP_20
. CP_21
6. Il Tribunale di Padova, con la sentenza qui appellata, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertava e dichiarava che il lastrico solare, foglio 18, mappale sub 25 (già 487) costituisce ente comune del convenuto e respingeva tutte le altre CP_3 domande.
*** 7. Per la riforma della sentenza proponeva appello lamentando l'erroneo Parte_1 rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione di , l'ingiustificato Controparte_1 rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della parte della terrazza annessa all'appartamento al 5 piano come da planimetria prodotta (settore 3), confermata dalla c.t.u. svolta in precedente giudizio e comunque oggetto di richiesta di prova testimoniale non ammessa. Si costituivano e chiedendo la conferma dell'accoglimento Controparte_1 CP_2 delle conclusioni sopra riportate come da rispettive comparse di costituzione e risposta. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_3 l'accoglimento dell'appello incidentale con il quale chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla prima Controparte_3 domanda formulata da nell'atto di citazione di primo grado. Controparte_1 Restavano contumaci , , CP_4 Persona_1 Persona_2 CP_7
e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 quali eredi Di ER , Persona_3 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , ,
[...] CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Persona_4 [...]
, e . CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28 Interrotto il giudizio in seguito al decesso di , , CP_28 Persona_4 Persona_1 e il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi di Persona_2 CP_28 collettivamente ed impersonalmente, di quale erede di Controparte_24 Per_4
di e quali eredi di e
[...] CP_5 CP_6 Persona_1 [...]
i quali restavano contumaci. Per_2
8. La Corte, con sentenza non definitiva n. 794/2023 pubblicata il 6/4/2023, così disponeva:
1) rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza Controparte_3 n. 1116 del Tribunale di Padova pubblicata il 28/5/2021;
2) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_3 ;
[...]
3) rigetta l'eccezione di acquiescenza alla sentenza impugnata da sollevata Parte_1 da;
Controparte_1
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
pag. 4/8 5) spese al definitivo.
9. Ammessa la prova testimoniale articolata da come da ordinanza, sentiti i Parte_1 testi e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** 10. Sull'appello principale di nel richiamare quanto già oggetto della Parte_1 sentenza parziale, si osserva:
- la convenuta nel giudizio di primo grado, chiedeva in via riconvenzionale Parte_1 dichiararsi l'usucapione della proprietà della porzione del terrazzo all'ultimo piano che circonda l'appartamento di proprietà come da pianta catastale, avendone avuto l'uso esclusivo e continuato da oltre venti anni, appartamento al tempo di proprietà del dante causa , poi dal 1986 di unitamente al coniuge e dal 2008 di Per_5 Parte_1 Parte_2 proprietà esclusiva dell'appellante, come da documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado depositata il 7/11/2018;
- con l'atto di appello chiede in via riconvenzionale: “dichiararsi Parte_1 l'intervenuta usucapione sin dal 1975 da parte della sig.ra della proprietà del Pt_1 terrazzo, come individuato nelle planimetrie prodotte (settore 3) e annesso all'appartamento di sua proprietà e contraddistinto al Catasto Fabbricati di Abano Terme dal fg 18 mapp. 1740 (ex 487) sub 24”;
- alla predetta porzione immobiliare che circonda l'appartamento al quale è annessa, precisava la convenuta ora appellante, si accedeva esclusivamente dallo stesso appartamento. Quest'ultima circostanza relativa allo stato dei luoghi non risulta oggetto di specifica e rituale contestazione. 10.1. Sul punto, il primo giudice per quanto qui di interesse rilevava che:
- “In particolare vi è concordia nel ritenere che allo stato attuale l'assetto dell'edificio condominiale ha subito mutamenti:…al quinto piano attico…Un corpo edilizio ad un piano rispetto al calpestio della terrazza risulta eretto a fianco delle lavanderia sub 16 ed è ad uso esclusivo della unità sub 24; la costruzione impedisce, dagli spazi comuni sopra indicati, di accedere alla restanti porzioni di terrazze poste a nord ovest, ovest e sud”, v. pag. 12 sentenza appellata;
- sulla domanda della convenuta affermava il primo giudice: “il contraddittorio andava esteso a tutti i condòmini perché l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato opponibile a questi ultimi”, v. pag. 10 sentenza appellata. 10.2. Con comparsa di costituzione e risposta l'appellata eccepisce Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello proposto da per difetto di integrità del Parte_1 contraddittorio, non risultando notificata l'originaria domanda riconvenzionale ai condomini contumaci nel giudizio di primo grado.
11. Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità:
- quanto alla eccepita non usucapibilità del lastrico solare, la circostanza che sia strutturalmente insopprimibile l'utilità di copertura del fabbricato fornita dal lastrico o dal terrazzo a livello non è giuridicamente incompatibile con l'esercizio di fatto di un possesso esclusivo del bene idoneo pure ai fini dell'usucapione, né con una situazione di titolarità esclusiva degli stessi, come confermano gli artt. 1117, n. 1, e 1126 c.c. (cfr. Cass. 35956/20 e 9380/20);
- inoltre, è ben vero che nel caso in cui la domanda sia diretta all'accertamento della proprietà comune di un bene e alcuni condomini eccepiscano in via riconvenzionale di pag. 5/8 essere proprietari esclusivi in base ai titoli ovvero per intervenuta usucapione, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, con la conseguenza che la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, tuttavia, l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria in quanto: “l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerosità del rapporto, essendo quest'ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra” (cfr. Cass. 9044/2010 e 7292/2021);
- in particolare, è stato affermato, “l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria (cfr. Cass. 9044/2010);
- “il giudice è comunque tenuto ad emettere una pronuncia di accoglimento o di rigetto su tutti i capi delle domande proposte dalle parti e su ogni eccezione che sia idonea ad influire sul rapporto sostanziale oggetto della controversia” (cfr. Cass. 24567/2013); nell'ipotesi in cui la “domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante, la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice” (cfr. Cass. 21472/2016);
- il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda “formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, "non può esimersi dall'esaminare il relativo tema «sub specie» di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura" (così, con riferimento all'eccezione riconvenzionale di usucapione, ma con principio di portata generale, Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2020, n. 6009, Rv. 657274- 01)”, cfr. Cass. 27692/2021;
- in tema di condominio negli edifici, proposta da un condomino un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le parti (cfr. Cass. 10745/2019 -14765/2012 - 4624/2013). In altri termini, il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, come nella specie non risultando notificata nel giudizio di primo grado ai restanti comproprietari, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura civile, come avvenuto con la comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta Pt_1
pag. 6/8 12. Passando al merito, nel giudizio che ci occupa, dalla c.t.u. svolta dall'arch. in Per_6 altro procedimento (promosso da nel 2011 contro il Controparte_1 [...]
e gli altri condomini indicati, innanzi al Tribunale di Padova n. Controparte_31 1821/2011 R.G, espressamente richiamata nella sentenza appellata) è emerso che:
- il terrazzo-lastrico solare si può distinguere in settore 1 ad uso comune, settore 2 porzione coperta da ripostiglio, “Settore 3 porzione di terrazzo a nord, nord ovest, ovest ad uso esclusivo della unità sub 24”, v. pag. 11 c.t.u. 6/2/2014;
- il settore 3 risulta accessibile solo da parte dell'unità 24, v. pag. 11 c.t.u. 6/2/2014;
- un corpo edilizio ad un piano rispetto al calpestio della terrazza impedisce, dagli spazi comuni sopra indicati, di accedere alle restanti porzioni: “Una suddivisione fisica è anche presente nelle terrazze utilizzate in via esclusiva dai sub…24 tra la zona sud ovest e quella sud est”, v. pag. 12 c.t.u. 6/2/2014.
13. In questo contesto, i testi escussi all'udienza del 6/6/2023 sentiti sui capitoli: 4) Vero che dal 1976 ad oggi ha frequentato, e frequenta tutt'ora, l'appartamento di proprietà della sig.ra ed il relativo terrazzo accessibile esclusivamente Pt_1 dall'interno dell'appartamento?
8) Vero che dal 1985 ad oggi ha frequentato e frequenta la famiglia – Parte_2 Pt_1 presso la loro abitazione sita in Abano Terme, Via Jappelli ed il pertinente terrazzo accessibile esclusivamente dalla loro proprietà?
9) Vero che il terrazzo che circonda l'appartamento della sig.ra dal 1976 ad Pt_1 oggi viene usato solo dai coniugi – Parte_2 Pt_1
10) Vero che il terrazzo usato dai sigg.ri – sin dal 1976 risultava Parte_2 Pt_1 separato da una parte da altro terrazzo privato e dall'altra da un terrazzo condominiale? hanno tutti confermato l'accesso al terrazzo in oggetto esclusivamente dall'interno dell'appartamento, la separazione dalla restante parte del terrazzo e l'uso esclusivo;
ed in particolare:
- il teste nel confermare i capitoli 4, 9 10 ha riferito: “Si era separato Testimone_1 da una ringhiera”;
- il teste nel confermare il capitolo 8, 9 e 10 ha riferito: “Si era Testimone_2 presente un divisorio”;
- i testi e hanno confermato l'accesso alla porzione del Testimone_3 Testimone_4 terrazzo in oggetto esclusivamente dall'appartamento;
- il teste nel confermare i capitoli 4, 8, 9 e 10 ha riferito: “Vero, c'è Testimone_5 sempre stata una separazione”;
- la teste ha confermato l'uso esclusivo del terrazzo che circonda Tes_6 l'appartamento, separato dalla restante parte del lastrico solare e con accesso esclusivo dallo stesso appartamento dal 1961.
14. Sulla scorta delle risultanze istruttorie e di quanto riferito dai testi escussi a conoscenza diretta dei fatti indicati, congruenti con le altre risultanze istruttorie ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità, pertanto, va conseguentemente accolta per quanto di ragione l'eccezione di usucapione sollevata da
, tempestivamente proposta dalla convenuta, mentre non può essere emessa Parte_1 pronuncia di accertamento, per le ragioni esposte, nè rimessa la causa al primo giudice attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. (nel testo vigente in ragione del tempo). 14.1. Quanto meno dal 1986, infatti, la porzione immobiliare contesa risulta incorporata nell'appartamento dell'appellante, separata dalla restante parte del terrazzo all'ultimo pag. 7/8 piano del fabbricato condominiale, goduta in via esclusiva ed in modo inequivoco, con esclusione dal godimento di tutti gli altri, in modo manifesto, continuato, senza opposizione da allora e per un periodo superiore ai 20 anni richiesti (2006) dall'art. 1158 c.c.. 14.2. Sicchè, in parziale riforma della sentenza appellata, va accolta l'eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà della porzione del terrazzo-lastrico solare, foglio 18, mappale sub 25 ex 487 (c.d. settore 3) sollevata da - come Parte_1 evidenziato nella c.t.u. del 6/2/2014 espletata innanzi al Tribunale di Padova n. 1821/2011 R.G. - annesso all'appartamento censito al Catasto Fabbricati di Abano Terme (PD), foglio 18, sub 24, intestato all'appellante.
15. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., peraltro meramente enunciata dall'appellante principale, non può essere accolta. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda deve essere rigettata.
16. In conclusione, visto l'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia, le spese di lite di entrambi i gradi poste a carico di vengono liquidate come in dispositivo in favore di Controparte_1 Pt_1
[...
e integralmente compensate nei confronti di tutte le altre parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza appellata così provvede: 1) accoglie l'eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà della porzione del terrazzo-lastrico solare, foglio 18, mappale sub 25 ex 487 (c.d. settore 3) annesso all'appartamento censito al Catasto Fabbricati di Abano Terme (PD), foglio 18, sub 24, intestato a e per l'effetto rigetta la domanda proposta da Parte_1 CP_1 ;
[...]
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano Controparte_1 in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
Parte_1
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante incidentale i Controparte_3 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in camera di consiglio il 5/6/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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