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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 434/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 434 del Reg. Gen. dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1
– rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Natale
[...]
Polimeni e Mariarita Domenica Stilo, entrambi del Foro di Reggio Calabria), e
(C.F.: – rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocata Paola Lemma, del Foro di Reggio Calabria), con l'intervento della
Procura generale della Repubblica in sede.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1. ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria l'apertura della CP_1
procedura di liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
, fondando la propria pretesa sul presupposto del Parte_1 persistente inadempimento – da parte della Società – dell'obbligo di pagare quanto a lei dovuto (in ragione di pregressi rapporti lavorativi) a titolo di trattamento di fine rapporto (e precisamente ammontante a 3.524,00 euro): il
Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato – con la sentenza qui reclamata –
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa predetta.
2. La reclamante censura, dunque, la sentenza n.12/2024 del Tribunale di Reggio
Calabria, deducendone innanzitutto la nullità per inesistenza della notificazione della sottesa istanza d'apertura, siccome notificata non già (come sarebbe stato a suo avviso doveroso) nei confronti dell'appellante bensì nei riguardi della società stessa, tuttavia già precedentemente estinta (per avvenuta e risalente cancellazione di essa dal Registro delle Imprese).
2.1. Detta parte evidenzia, in particolare, come la società fosse stata cancellata dal Registro delle imprese da ben più di un anno (termine il cui travalicamento precluderebbe per legge di procedere alla liquidazione).
2.2. Con un ultimo motivo, infine, la reclamante sostiene come nei confronti di non potesse – in ogni caso – Parte_1
essere disposta la liquidazione giudiziale trattandosi di impresa minore,
(ricorrendo congiuntamente i requisiti richiesti dall'art. 2, I c., lett., Codice della crisi d'impresa).
2.3. La parte stessa chiede, quindi, di dichiarare come “
[...]
non fosse sottoponibile a liquidazione giudiziale, e – Parte_1 dunque – rigettare la richiesta d'apertura della liquidazione invocata da . CP_1
3. Parte reclamata – e la Procura generale intervenuta – resistono all'iniziativa avversaria, sostenendo l'ineccepibilità della decisione impugnata e concludendo per il rigetto del gravame.
3.1. Quanto alla eccepita nullità o inesistenza della notifica, parte reclamata ritiene l'eccezione infondata, asserendo come la notifica fosse stata ritualmente eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art 15, della legge fallimentare:
2 appresa, più partitamente, l'infruttuosità della consegna alla società – via p.e.c.
– dell'istanza d'apertura, la difesa provvedeva a effettuare la notifica all'indirizzo di risultante dal certificato di residenza allegato al decreto Parte_1
ingiuntivo e al precetto pedissequo: notifica alternativa perfezionatasi correttamente.
3.2. In ordine, poi, alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 33 C.C.I.I., e alla insussistenza dei requisiti dimensionali, parte reclamata eccepisce come controparte avrebbe dovuto far valere espressamente le proprie ragioni in ordine alla data di cessazione dell'impresa ed ai requisiti dimensionali, ricadendo sul debitore l'onere probatorio in relazione all'eventuale insussistenza di tali requisiti, ai sensi del disposto dell'art. 121 C.C.I.I.
4. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025, la vertenza è stata definita in conformità alle considerazioni esposte appresso.
5. Il reclamo è infondato.
6. Con riferimento al difetto di notificazione dell'istanza (propulsiva della procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale), quest'ultima risulta notificata correttamente.
6.1. Vadalà – più precisamente – deduce come Parte_1 fosse estinta – e cancellata dal registro delle imprese – alla data della notificazione dell'atto in questione.
6.2. L'osservazione, però, è smentita dai documenti esibiti (a ritenuto sostegno della pertinenza delle proprie critiche) dalla stessa reclamante – dai quali emerge come l'adempimento (della cancellazione) – intervenuto con determinazione del segretario generale della Camera di commercio, adottata il 7 dicembre 2021 – abbia riguardato non già l'impresa in sé, bensì il suo solo indirizzo di posta elettronica.
6.3. La pure ventilata estinzione dell'impresa – a ben vedere – non risulta documentata dalla reclamante, e alla stessa conclusione occorre pervenire – in ogni caso – con riferimento al tempo della notificazione dell'istanza d'incardinamento della procedura liquidatoria: siffatto argomento di gravame, quindi, non può essere valorizzato nel senso auspicato dalla reclamante.
7. Con riferimento, poi, al secondo e ultimo motivo di reclamo (in forza del quale sarebbero cumulativamente sussistenti – nella specie – i requisiti di riconducibilità
3 dell'Ente in liquidazione alla categoria delle piccole imprese), esso è ugualmente immeritevole d'accoglimento.
7.1. La reclamante ha omesso la produzione della documentazione contabile e finanziaria concernente il triennio antecedente alla cessazione della partita IVA societaria.
7.2. La sussistenza dei requisiti – invocati per sottrarre la società all'operatività della liquidazione giudiziale – non è, pertanto, concretamente appurabile dalla
Corte, e questa impossibilità travolge la valutabilità del sotteso argomento d'impugnazione.
8. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, il reclamo va respinto.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono conseguentemente poste a carico di “ , sono Parte_1
liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), vanno distratte in favore della procuratrice della parte reclamata, siccome dichiaratasi antistataria, tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.736,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , disattese ogni CP_1
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di , delle spese di lite, liquidate complessivamente in 4.996,00 CP_1
euro per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, eventuali spese documentate, IVA e CPA, come per legge: il tutto, con distrazione in favore della
4 procuratrice di , avvocata Paola Lemma, siccome dichiaratasi CP_1
anticipataria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 434 del Reg. Gen. dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1
– rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Natale
[...]
Polimeni e Mariarita Domenica Stilo, entrambi del Foro di Reggio Calabria), e
(C.F.: – rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocata Paola Lemma, del Foro di Reggio Calabria), con l'intervento della
Procura generale della Repubblica in sede.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1. ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria l'apertura della CP_1
procedura di liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
, fondando la propria pretesa sul presupposto del Parte_1 persistente inadempimento – da parte della Società – dell'obbligo di pagare quanto a lei dovuto (in ragione di pregressi rapporti lavorativi) a titolo di trattamento di fine rapporto (e precisamente ammontante a 3.524,00 euro): il
Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato – con la sentenza qui reclamata –
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa predetta.
2. La reclamante censura, dunque, la sentenza n.12/2024 del Tribunale di Reggio
Calabria, deducendone innanzitutto la nullità per inesistenza della notificazione della sottesa istanza d'apertura, siccome notificata non già (come sarebbe stato a suo avviso doveroso) nei confronti dell'appellante bensì nei riguardi della società stessa, tuttavia già precedentemente estinta (per avvenuta e risalente cancellazione di essa dal Registro delle Imprese).
2.1. Detta parte evidenzia, in particolare, come la società fosse stata cancellata dal Registro delle imprese da ben più di un anno (termine il cui travalicamento precluderebbe per legge di procedere alla liquidazione).
2.2. Con un ultimo motivo, infine, la reclamante sostiene come nei confronti di non potesse – in ogni caso – Parte_1
essere disposta la liquidazione giudiziale trattandosi di impresa minore,
(ricorrendo congiuntamente i requisiti richiesti dall'art. 2, I c., lett., Codice della crisi d'impresa).
2.3. La parte stessa chiede, quindi, di dichiarare come “
[...]
non fosse sottoponibile a liquidazione giudiziale, e – Parte_1 dunque – rigettare la richiesta d'apertura della liquidazione invocata da . CP_1
3. Parte reclamata – e la Procura generale intervenuta – resistono all'iniziativa avversaria, sostenendo l'ineccepibilità della decisione impugnata e concludendo per il rigetto del gravame.
3.1. Quanto alla eccepita nullità o inesistenza della notifica, parte reclamata ritiene l'eccezione infondata, asserendo come la notifica fosse stata ritualmente eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art 15, della legge fallimentare:
2 appresa, più partitamente, l'infruttuosità della consegna alla società – via p.e.c.
– dell'istanza d'apertura, la difesa provvedeva a effettuare la notifica all'indirizzo di risultante dal certificato di residenza allegato al decreto Parte_1
ingiuntivo e al precetto pedissequo: notifica alternativa perfezionatasi correttamente.
3.2. In ordine, poi, alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 33 C.C.I.I., e alla insussistenza dei requisiti dimensionali, parte reclamata eccepisce come controparte avrebbe dovuto far valere espressamente le proprie ragioni in ordine alla data di cessazione dell'impresa ed ai requisiti dimensionali, ricadendo sul debitore l'onere probatorio in relazione all'eventuale insussistenza di tali requisiti, ai sensi del disposto dell'art. 121 C.C.I.I.
4. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025, la vertenza è stata definita in conformità alle considerazioni esposte appresso.
5. Il reclamo è infondato.
6. Con riferimento al difetto di notificazione dell'istanza (propulsiva della procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale), quest'ultima risulta notificata correttamente.
6.1. Vadalà – più precisamente – deduce come Parte_1 fosse estinta – e cancellata dal registro delle imprese – alla data della notificazione dell'atto in questione.
6.2. L'osservazione, però, è smentita dai documenti esibiti (a ritenuto sostegno della pertinenza delle proprie critiche) dalla stessa reclamante – dai quali emerge come l'adempimento (della cancellazione) – intervenuto con determinazione del segretario generale della Camera di commercio, adottata il 7 dicembre 2021 – abbia riguardato non già l'impresa in sé, bensì il suo solo indirizzo di posta elettronica.
6.3. La pure ventilata estinzione dell'impresa – a ben vedere – non risulta documentata dalla reclamante, e alla stessa conclusione occorre pervenire – in ogni caso – con riferimento al tempo della notificazione dell'istanza d'incardinamento della procedura liquidatoria: siffatto argomento di gravame, quindi, non può essere valorizzato nel senso auspicato dalla reclamante.
7. Con riferimento, poi, al secondo e ultimo motivo di reclamo (in forza del quale sarebbero cumulativamente sussistenti – nella specie – i requisiti di riconducibilità
3 dell'Ente in liquidazione alla categoria delle piccole imprese), esso è ugualmente immeritevole d'accoglimento.
7.1. La reclamante ha omesso la produzione della documentazione contabile e finanziaria concernente il triennio antecedente alla cessazione della partita IVA societaria.
7.2. La sussistenza dei requisiti – invocati per sottrarre la società all'operatività della liquidazione giudiziale – non è, pertanto, concretamente appurabile dalla
Corte, e questa impossibilità travolge la valutabilità del sotteso argomento d'impugnazione.
8. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, il reclamo va respinto.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono conseguentemente poste a carico di “ , sono Parte_1
liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), vanno distratte in favore della procuratrice della parte reclamata, siccome dichiaratasi antistataria, tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.736,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , disattese ogni CP_1
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di , delle spese di lite, liquidate complessivamente in 4.996,00 CP_1
euro per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, eventuali spese documentate, IVA e CPA, come per legge: il tutto, con distrazione in favore della
4 procuratrice di , avvocata Paola Lemma, siccome dichiaratasi CP_1
anticipataria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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