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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2023 ed iscritta al n.
2332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Redaelli Parte_1 C.F._1
Faini del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Corso Martiri della Liberazione n.
6 - Lecco,
presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ( ) e ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e con elezione di domicilio in
Via Freguglia n.
1 - Milano
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Giulia Rocco Controparte_3 P.IVA_3
del foro di Latina e con elezione di domicilio in via Priverno n. 51 - Latina, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
pagina 1 di 8 nel merito: per tutto quanto espresso in narrativa dichiarare la nullità e/o la inefficacia della cartella di pagamento n. 134
2023 00044494 37 000 e della pretesa creditoria ivi contenuta per tutti i motivi esposti negli atti difensivi.
In subordine: rideterminare quanto dovuto effettivamente dal signor anche alla luce della condanna penale nei Pt_1
confronti di più interessati per la causale addebitale ai singoli imputati anche in considerazione dei capi di imputazione
contestati alle parti processuali, e/o, comunque, per tutto quanto dedotto e prodotto dalla presente difesa.
In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio”.
Per parte opposta e : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: CP_1 Controparte_2
- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale civile adito;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione;
- dichiarare nel merito l'opposizione inammissibile e infondata nei confronti del e di Controparte_1 CP_4
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette eccezioni, rigettare la domanda dell'opponente
in quanto inammissibile e infondata;
- in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per parte opposta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Controparte_3
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, alla luce delle difese spiegate, tenere
[...]
indenne dalle statuizioni in ordine alle spese di lite. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 24.11.2023 ha ricevuto la notifica a mezzo PEC della cartella di Parte_1
pagamento n. 134 2023 00044494 37 000 da parte di , con Controparte_2
l'indicazione della somma da pagare di euro 93.110,77 oltre diritti di notifica riferito al Ruolo n.
2023/002412 “Atti giudiziari anno 2018 - Ministero della Giustizia – Tribunale di Milano” ed alla
“Sentenza 14468 del 19/12/2018”.
2. - Con atto di citazione notificato il 12.12.2023 il ha interposto opposizione Pt_1
deducendo l'assenza di un capo della sentenza di condanna alle spese processuali, l'indeterminatezza della richiesta di pagamento e l'omessa motivazione in ordine al metodo utilizzato dall'ente creditore pagina 2 di 8 per la quantificazione della spesa processuale, di importo eccessivo, anche alla luce della circostanza che “la condanna penale è stata comminata a più imputati e nessun richiamo in tal senso è stato
indicato nella cartella di pagamento”.
3. - A fronte della richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella,
è stata fissata l'apposita udienza del 13.2.2024, in occasione della quale si sono costituiti in giudizio con la difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano il e l' Controparte_1 [...]
, per eccepire preliminarmente la competenza del Tribunale Penale di Milano Controparte_2
quale Giudice dell'esecuzione penale, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ed il difetto di legittimazione passiva rispetto alla formazione del ruolo.
Nel merito, hanno rilevato che l'omessa presenza nella sentenza penale del capo di condanna alle spese processuali è stata corretta con procedimento di correzione di errore materiale e con provvedimento del 25.1.2024 e che per il recupero dei crediti derivanti da condanna penale non è
richiesta la previa notifica di atti prodromici rispetto alla cartella di pagamento.
4. - Si è costituita in giudizio anche per spiegare la correttezza del Controparte_3
conteggio che ha condotto all'importo indicato in cartella.
5. - Concessa la sospensiva nonché i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., senza attività
istruttoria, la causa è passata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
6. - Va confermata, anzitutto, la competenza dell'adito Giudice civile.
Nella materia delle spese processuali del procedimento penale occorre distinguere fra le contestazioni che riguardano la sussistenza, l'estensione ed i caratteri della condanna alle spese – ossia quelle contestazioni che mettono in discussione la portata della condanna – le quali vanno fatte valere esclusivamente in sede penale e, quindi, eventualmente, davanti al Giudice della relativa esecuzione,
atteso che hanno ad oggetto direttamente il contenuto del titolo giudiziale, rispetto alle contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del Giudice penale,
come liquidato dagli organi competenti, le quali possono essere dedotte con l'opposizione alla cartella di pagamento ex artt. 615 e 617 c.p.c.. In particolare, le contestazioni relative alla contabile riferibilità o meno della quantificazione delle spese ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale, così come la ripartizione fra i coimputati, poiché non trovano direttamente pagina 3 di 8 fonte nel titolo rappresentato dalla sentenza penale, bensì discendono da una attività di autoliquidazione operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (e segnatamente in via amministrativa), devono essere contestate dal debitore in sede di opposizione esecutiva (con chiarezza Cass. civ. 15.11.2023 n.
31774 e Cass. civ. 22.5.2023 n. 14082).
In definitiva, la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca l'errata quantificazione o in relazione al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, o alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna,
ovvero lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale, va proposta al Giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass. civ. 26.7.2022 n. 23297; Cass. civ.
9.7.2020 n. 14598; Cass.
pen. 17.12.2019 n. 50974; Cass. pen. 18.3.2016 n. 11604; Cass. S.U. pen. 29.9.2011 n. 491).
Poiché il con l'opposizione de quo agitur, non ha messo in discussione la sentenza Pt_1
penale ma ha contestato l'indeterminatezza dell'importo indicato in cartella, la domanda è stata correttamente avanzata mediante opposizione al Giudice civile.
Per completezza, va poi precisato che fra il Giudice penale e il Giudice civile non si pongono questioni di competenza, sicché, se al Giudice civile fossero state sollevate questioni riservate alla cognizione del Giudice penale, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione e non già trasferirla al Giudice
penale (Cass. 19.12.2022 n. 37138; Cass. S.U.
6.12.2021 n. 38596).
7. - L'opponente ha evidenziato come la sentenza n. 14468 del 19.12.2018 della Sezione X
penale del Tribunale di Milano (doc. 2 dell'opponente, ma prodotta anche dalle parti convenute) non contenesse uno specifico capo condannatorio al pagamento delle spese processuali.
Il Ministero ha replicato di aver chiesto la correzione dell'errore materiale e di aver ottenuto in data 24/25.1.2024 detta correzione, in termini di aggiunta alla sentenza della frase “Spese processuali come per legge” (doc. 4 Ministero opposto).
Ora, se è indubbio che la correzione di errore materiale operata ai sensi dell'art. 130 c.p.p. ed espressamente prevista, per il caso delle spese, dall'art. 535 comma 4 c.p.p., è avvenuta, nello specifico, dopo la notifica della cartella qui impugnata, è altrettanto vero che la correzione dell'errore materiale si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato,
pagina 4 di 8 effetto che quindi deve ritenersi perfezionato al momento dell'emanazione del provvedimento stesso e non alla data del provvedimento di correzione (per l'affermazione di questo principio in varie ipotesi di correzione di errore materiale di sentenze penali, v. Cass. pen. 28.9.2022 n. 145; Cass. 14.5.2014 n.
34225; Cass. pen. 19.12.1997 n. 3543). Ne consegue che l'intervenuta correzione della sentenza in punto di esplicitazione della condanna alle spese processuali ha sanato con efficacia ex tunc l'assenza dell'espressa statuizione in ordine alle spese ed ha tolto ogni rilevanza alla ragione oppositiva in parola.
8. - Passando al merito, è pacifico che la cartella opposta richiesta il pagamento delle spese processuali relative alla sentenza penale di condanna n. 14468 del 19.12.2018 del Tribunale di Milano,
passata in giudicato dopo appello e ricorso per cassazione (docc. 5-6 ). Controparte_3
Le spese processuali in sede penale sono regolate dall'art. 535 c.p.p. nella versione vigente sin dalla novella del 18.6.2009 n. 69, che, da un lato, ha ampliato la portata del primo comma (“La
sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali”) con l'abrogazione dell'inciso finale “relative ai reati cui la condanna si riferisce”, e, dall'altro lato, ha eliminato il comma 2 contenente la condanna solidale (“I condannati per lo stesso reato o per reati
connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per
reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata
pronunciata condanna”).
La stessa Legge ha novellato anche l'art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota) del
T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), stabilendo che (comma 1) “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di
solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze…”, mentre (commi 2 e 2bis) “Sono recuperate per intero … le
spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi…” e le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Decreto citato dall'art. 205 è da individuarsi nel Decreto 10.6.2014 n. 124 (Regolamento
recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale), entrato in vigore l'11.9.2014 e le cui disposizioni (articoli 1 e 2), giusta l'art. 3, “si applicano per il recupero delle spese
pagina 5 di 8 anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento” e, quindi, anche al caso in decisione, atteso che la sentenza penale di condanna del è divenuta definitiva con la pronuncia della Corte di Pt_1
Cassazione nella pubblica udienza del 13.4.2022. Il Regolamento ha individuato, in elenco tassativo all'Allegato A, le spese del processo penale anticipate dall'Erario che vanno recuperate in misura fissa
(art. 1), mentre all'art. 2 ha ribadito che “Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la
consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la
demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi … sono recuperate dal condannato nella loro interezza” (recupero per intero); “In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese
è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali” (recupero per quota).
Dal dettato normativo emerge quindi che la condanna al pagamento delle spese processuali penali non possa mai essere solidale, ma debba avvenire con riferimento al singolo imputato,
eventualmente con una ripartizione pro quota in caso di più condannati, ma sempre sul presupposto basilare che le spese affrontate siano realmente riportabili al capo d'imputazione per cui è stata pronunciata condanna definitiva. All'imputato, infatti, sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali ha subito la condanna penale, anche nella forma della condanna per concorso nel medesimo reato, ma mai quelle discendenti da un'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale (Cass. pen. 28.3.2019 n. 17410; Cass. pen.
22.9.2010 n. 39736; Cass.
3.6.2010 n. 32979).
Come detto, nel presente giudizio il ha contestato la genericità dell'importo esposto in Pt_1
cartella e, in definitiva, la riferibilità a sé delle spese.
E' preciso onere del , Ente impositore titolare della pretesa sostanziale Controparte_1
(come detto, non discutibile nell'an, ma contestabile nel quantum, poiché oggetto di autoliquidazione da parte dell'Ente stesso), specificare in modo preciso e comprensibile i presupposti e le modalità
dell'autoliquidazione effettuata ed altresì documentare l'attività dei funzionari competenti, in modo da permettere al Giudice di verificare se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche pagina 6 di 8 con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate al reato per cui è stata emessa condanna definitiva
(con chiarezza la recente Cass. 22.5.2023 n. 14082).
Il Ministero ha depositato in atti (relativo doc. 2) la Partita di Credito n. 013959/2023, dalla quale si ricava che al sono state richieste le spese recuperabili in misura fissa per le sentenze Pt_1
rese nei tre gradi di giudizio per un importo complessivo di euro 270,00 nonché le spese recuperabili pro-quota con gli altri condannati nella misura di euro 92.840,77. Quest'ultimo importo deve essere ricavato dal Foglio Notizie datato 14.2.2023 (prodotto da tutte le parti convenute), che riporta come totale delle spese pagate la somma di euro 497.366,00.
Appare evidente che se quest'ultimo importo dovesse essere ripartito pro-quota fra le tre persone fisiche condannate, si avrebbe un dato numerico (euro 165.788,66) ben superiore a quello indicato in cartella. Equitalia ha specificato che la condanna alle spese deve essere estesa CP_1
anche alla sicché la ripartizione deve avvenire per 4: anche in Controparte_5
questo caso però, l'importo (euro 124.341,50) non coincide con quello indicato nella Partita di Credito
(euro 92.840,77).
Sempre ha chiarito che il totale complessivo di euro 497.366,00 riguarda Controparte_3
“spese riferibili sostanzialmente all'attività di intercettazione svolta nel corso delle indagini in cui
venivano ricomprese anche le spese sostenute per ausiliario di polizia giudiziaria, testimone non
residente e contributo unificato, assorbite nella spese forfettizzate e recuperate secondo modalità diverse”: l'importo complessivo, “previa decurtazione delle spese assorbite dalla forfettizzazione”, è dichiarato in atti da come “pari ad euro 320.661,50, da ripartire tra i quattro Controparte_3
soggetti coimputati e condannati – , Pt_1 Parte_2 Parte_3
– ammonta ad euro 80.165,00”.
[...]
Pertanto, per ammissione di , al andavano richieste le spese Controparte_3 Pt_1
recuperabili in misura fissa per euro 270,00 e le spese recuperabili nella quota di 1/4 con gli altri condannati nella misura di euro 80.165,00 e non già di euro 92.840,77.
La cartella impugnata, laddove richiesta il pagamento di euro 93.110,77, è errata, giacché la somma legittimamente dovuta da è pari al minor importo di euro 80.435,00. Per l'effetto, Parte_1
l'opposizione va accolta e la cartella annullata.
pagina 7 di 8 9. - Restano da regolare le spese di lite di questo giudizio.
si è limitata a formare la cartella sulla base dei dati trasmessi Controparte_2
da Quest'ultima, a sua volta, ha atto affidamento sulle risultanze delle note Controparte_3
trasmesse, unitamente ai Fogli Notizie, dalla Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Milano. Mentre,
però, il , anche nella presente sede, ha continuato a difendere la correttezza degli importi CP_1
esposti in cartella, ha fornito elementi per meglio inquadrare le somme Controparte_3
effettivamente dovute dal Appare chiaro, però, che questi elementi erano già in suo possesso Pt_1
ed avrebbe dovuto valutarli per individuare sin da subito la corretta somma da esporre in cartella. Ne
consegue che la soccombenza è in capo al ed a , che vanno Controparte_1 Controparte_3
dunque condannate in via solidale fra loro a rifondere le spese processuali all'attore nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari alla cartella di euro 93.110,77), dell'attività
concretamente effettuata (senza reale istruttoria) anche per la fase cautelare, del tenore degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 nei minimi di ciascuna fase – in euro 7.838,00 (di cui euro 786,00 per anticipazioni ed euro 7.052,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
ANNULLA
la cartella di pagamento n. 134 2023 00044494 37 000.
CONDANNA il , in persona del Ministro pro tempore, ed in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite per euro 7.838,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2023 ed iscritta al n.
2332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Redaelli Parte_1 C.F._1
Faini del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Corso Martiri della Liberazione n.
6 - Lecco,
presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ( ) e ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e con elezione di domicilio in
Via Freguglia n.
1 - Milano
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Giulia Rocco Controparte_3 P.IVA_3
del foro di Latina e con elezione di domicilio in via Priverno n. 51 - Latina, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
pagina 1 di 8 nel merito: per tutto quanto espresso in narrativa dichiarare la nullità e/o la inefficacia della cartella di pagamento n. 134
2023 00044494 37 000 e della pretesa creditoria ivi contenuta per tutti i motivi esposti negli atti difensivi.
In subordine: rideterminare quanto dovuto effettivamente dal signor anche alla luce della condanna penale nei Pt_1
confronti di più interessati per la causale addebitale ai singoli imputati anche in considerazione dei capi di imputazione
contestati alle parti processuali, e/o, comunque, per tutto quanto dedotto e prodotto dalla presente difesa.
In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio”.
Per parte opposta e : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: CP_1 Controparte_2
- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale civile adito;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione;
- dichiarare nel merito l'opposizione inammissibile e infondata nei confronti del e di Controparte_1 CP_4
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette eccezioni, rigettare la domanda dell'opponente
in quanto inammissibile e infondata;
- in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per parte opposta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Controparte_3
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, alla luce delle difese spiegate, tenere
[...]
indenne dalle statuizioni in ordine alle spese di lite. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 24.11.2023 ha ricevuto la notifica a mezzo PEC della cartella di Parte_1
pagamento n. 134 2023 00044494 37 000 da parte di , con Controparte_2
l'indicazione della somma da pagare di euro 93.110,77 oltre diritti di notifica riferito al Ruolo n.
2023/002412 “Atti giudiziari anno 2018 - Ministero della Giustizia – Tribunale di Milano” ed alla
“Sentenza 14468 del 19/12/2018”.
2. - Con atto di citazione notificato il 12.12.2023 il ha interposto opposizione Pt_1
deducendo l'assenza di un capo della sentenza di condanna alle spese processuali, l'indeterminatezza della richiesta di pagamento e l'omessa motivazione in ordine al metodo utilizzato dall'ente creditore pagina 2 di 8 per la quantificazione della spesa processuale, di importo eccessivo, anche alla luce della circostanza che “la condanna penale è stata comminata a più imputati e nessun richiamo in tal senso è stato
indicato nella cartella di pagamento”.
3. - A fronte della richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella,
è stata fissata l'apposita udienza del 13.2.2024, in occasione della quale si sono costituiti in giudizio con la difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano il e l' Controparte_1 [...]
, per eccepire preliminarmente la competenza del Tribunale Penale di Milano Controparte_2
quale Giudice dell'esecuzione penale, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ed il difetto di legittimazione passiva rispetto alla formazione del ruolo.
Nel merito, hanno rilevato che l'omessa presenza nella sentenza penale del capo di condanna alle spese processuali è stata corretta con procedimento di correzione di errore materiale e con provvedimento del 25.1.2024 e che per il recupero dei crediti derivanti da condanna penale non è
richiesta la previa notifica di atti prodromici rispetto alla cartella di pagamento.
4. - Si è costituita in giudizio anche per spiegare la correttezza del Controparte_3
conteggio che ha condotto all'importo indicato in cartella.
5. - Concessa la sospensiva nonché i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., senza attività
istruttoria, la causa è passata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
6. - Va confermata, anzitutto, la competenza dell'adito Giudice civile.
Nella materia delle spese processuali del procedimento penale occorre distinguere fra le contestazioni che riguardano la sussistenza, l'estensione ed i caratteri della condanna alle spese – ossia quelle contestazioni che mettono in discussione la portata della condanna – le quali vanno fatte valere esclusivamente in sede penale e, quindi, eventualmente, davanti al Giudice della relativa esecuzione,
atteso che hanno ad oggetto direttamente il contenuto del titolo giudiziale, rispetto alle contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del Giudice penale,
come liquidato dagli organi competenti, le quali possono essere dedotte con l'opposizione alla cartella di pagamento ex artt. 615 e 617 c.p.c.. In particolare, le contestazioni relative alla contabile riferibilità o meno della quantificazione delle spese ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale, così come la ripartizione fra i coimputati, poiché non trovano direttamente pagina 3 di 8 fonte nel titolo rappresentato dalla sentenza penale, bensì discendono da una attività di autoliquidazione operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (e segnatamente in via amministrativa), devono essere contestate dal debitore in sede di opposizione esecutiva (con chiarezza Cass. civ. 15.11.2023 n.
31774 e Cass. civ. 22.5.2023 n. 14082).
In definitiva, la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca l'errata quantificazione o in relazione al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, o alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna,
ovvero lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale, va proposta al Giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass. civ. 26.7.2022 n. 23297; Cass. civ.
9.7.2020 n. 14598; Cass.
pen. 17.12.2019 n. 50974; Cass. pen. 18.3.2016 n. 11604; Cass. S.U. pen. 29.9.2011 n. 491).
Poiché il con l'opposizione de quo agitur, non ha messo in discussione la sentenza Pt_1
penale ma ha contestato l'indeterminatezza dell'importo indicato in cartella, la domanda è stata correttamente avanzata mediante opposizione al Giudice civile.
Per completezza, va poi precisato che fra il Giudice penale e il Giudice civile non si pongono questioni di competenza, sicché, se al Giudice civile fossero state sollevate questioni riservate alla cognizione del Giudice penale, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione e non già trasferirla al Giudice
penale (Cass. 19.12.2022 n. 37138; Cass. S.U.
6.12.2021 n. 38596).
7. - L'opponente ha evidenziato come la sentenza n. 14468 del 19.12.2018 della Sezione X
penale del Tribunale di Milano (doc. 2 dell'opponente, ma prodotta anche dalle parti convenute) non contenesse uno specifico capo condannatorio al pagamento delle spese processuali.
Il Ministero ha replicato di aver chiesto la correzione dell'errore materiale e di aver ottenuto in data 24/25.1.2024 detta correzione, in termini di aggiunta alla sentenza della frase “Spese processuali come per legge” (doc. 4 Ministero opposto).
Ora, se è indubbio che la correzione di errore materiale operata ai sensi dell'art. 130 c.p.p. ed espressamente prevista, per il caso delle spese, dall'art. 535 comma 4 c.p.p., è avvenuta, nello specifico, dopo la notifica della cartella qui impugnata, è altrettanto vero che la correzione dell'errore materiale si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato,
pagina 4 di 8 effetto che quindi deve ritenersi perfezionato al momento dell'emanazione del provvedimento stesso e non alla data del provvedimento di correzione (per l'affermazione di questo principio in varie ipotesi di correzione di errore materiale di sentenze penali, v. Cass. pen. 28.9.2022 n. 145; Cass. 14.5.2014 n.
34225; Cass. pen. 19.12.1997 n. 3543). Ne consegue che l'intervenuta correzione della sentenza in punto di esplicitazione della condanna alle spese processuali ha sanato con efficacia ex tunc l'assenza dell'espressa statuizione in ordine alle spese ed ha tolto ogni rilevanza alla ragione oppositiva in parola.
8. - Passando al merito, è pacifico che la cartella opposta richiesta il pagamento delle spese processuali relative alla sentenza penale di condanna n. 14468 del 19.12.2018 del Tribunale di Milano,
passata in giudicato dopo appello e ricorso per cassazione (docc. 5-6 ). Controparte_3
Le spese processuali in sede penale sono regolate dall'art. 535 c.p.p. nella versione vigente sin dalla novella del 18.6.2009 n. 69, che, da un lato, ha ampliato la portata del primo comma (“La
sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali”) con l'abrogazione dell'inciso finale “relative ai reati cui la condanna si riferisce”, e, dall'altro lato, ha eliminato il comma 2 contenente la condanna solidale (“I condannati per lo stesso reato o per reati
connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per
reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata
pronunciata condanna”).
La stessa Legge ha novellato anche l'art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota) del
T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), stabilendo che (comma 1) “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di
solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze…”, mentre (commi 2 e 2bis) “Sono recuperate per intero … le
spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi…” e le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Decreto citato dall'art. 205 è da individuarsi nel Decreto 10.6.2014 n. 124 (Regolamento
recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale), entrato in vigore l'11.9.2014 e le cui disposizioni (articoli 1 e 2), giusta l'art. 3, “si applicano per il recupero delle spese
pagina 5 di 8 anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento” e, quindi, anche al caso in decisione, atteso che la sentenza penale di condanna del è divenuta definitiva con la pronuncia della Corte di Pt_1
Cassazione nella pubblica udienza del 13.4.2022. Il Regolamento ha individuato, in elenco tassativo all'Allegato A, le spese del processo penale anticipate dall'Erario che vanno recuperate in misura fissa
(art. 1), mentre all'art. 2 ha ribadito che “Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la
consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la
demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi … sono recuperate dal condannato nella loro interezza” (recupero per intero); “In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese
è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali” (recupero per quota).
Dal dettato normativo emerge quindi che la condanna al pagamento delle spese processuali penali non possa mai essere solidale, ma debba avvenire con riferimento al singolo imputato,
eventualmente con una ripartizione pro quota in caso di più condannati, ma sempre sul presupposto basilare che le spese affrontate siano realmente riportabili al capo d'imputazione per cui è stata pronunciata condanna definitiva. All'imputato, infatti, sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali ha subito la condanna penale, anche nella forma della condanna per concorso nel medesimo reato, ma mai quelle discendenti da un'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale (Cass. pen. 28.3.2019 n. 17410; Cass. pen.
22.9.2010 n. 39736; Cass.
3.6.2010 n. 32979).
Come detto, nel presente giudizio il ha contestato la genericità dell'importo esposto in Pt_1
cartella e, in definitiva, la riferibilità a sé delle spese.
E' preciso onere del , Ente impositore titolare della pretesa sostanziale Controparte_1
(come detto, non discutibile nell'an, ma contestabile nel quantum, poiché oggetto di autoliquidazione da parte dell'Ente stesso), specificare in modo preciso e comprensibile i presupposti e le modalità
dell'autoliquidazione effettuata ed altresì documentare l'attività dei funzionari competenti, in modo da permettere al Giudice di verificare se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche pagina 6 di 8 con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate al reato per cui è stata emessa condanna definitiva
(con chiarezza la recente Cass. 22.5.2023 n. 14082).
Il Ministero ha depositato in atti (relativo doc. 2) la Partita di Credito n. 013959/2023, dalla quale si ricava che al sono state richieste le spese recuperabili in misura fissa per le sentenze Pt_1
rese nei tre gradi di giudizio per un importo complessivo di euro 270,00 nonché le spese recuperabili pro-quota con gli altri condannati nella misura di euro 92.840,77. Quest'ultimo importo deve essere ricavato dal Foglio Notizie datato 14.2.2023 (prodotto da tutte le parti convenute), che riporta come totale delle spese pagate la somma di euro 497.366,00.
Appare evidente che se quest'ultimo importo dovesse essere ripartito pro-quota fra le tre persone fisiche condannate, si avrebbe un dato numerico (euro 165.788,66) ben superiore a quello indicato in cartella. Equitalia ha specificato che la condanna alle spese deve essere estesa CP_1
anche alla sicché la ripartizione deve avvenire per 4: anche in Controparte_5
questo caso però, l'importo (euro 124.341,50) non coincide con quello indicato nella Partita di Credito
(euro 92.840,77).
Sempre ha chiarito che il totale complessivo di euro 497.366,00 riguarda Controparte_3
“spese riferibili sostanzialmente all'attività di intercettazione svolta nel corso delle indagini in cui
venivano ricomprese anche le spese sostenute per ausiliario di polizia giudiziaria, testimone non
residente e contributo unificato, assorbite nella spese forfettizzate e recuperate secondo modalità diverse”: l'importo complessivo, “previa decurtazione delle spese assorbite dalla forfettizzazione”, è dichiarato in atti da come “pari ad euro 320.661,50, da ripartire tra i quattro Controparte_3
soggetti coimputati e condannati – , Pt_1 Parte_2 Parte_3
– ammonta ad euro 80.165,00”.
[...]
Pertanto, per ammissione di , al andavano richieste le spese Controparte_3 Pt_1
recuperabili in misura fissa per euro 270,00 e le spese recuperabili nella quota di 1/4 con gli altri condannati nella misura di euro 80.165,00 e non già di euro 92.840,77.
La cartella impugnata, laddove richiesta il pagamento di euro 93.110,77, è errata, giacché la somma legittimamente dovuta da è pari al minor importo di euro 80.435,00. Per l'effetto, Parte_1
l'opposizione va accolta e la cartella annullata.
pagina 7 di 8 9. - Restano da regolare le spese di lite di questo giudizio.
si è limitata a formare la cartella sulla base dei dati trasmessi Controparte_2
da Quest'ultima, a sua volta, ha atto affidamento sulle risultanze delle note Controparte_3
trasmesse, unitamente ai Fogli Notizie, dalla Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Milano. Mentre,
però, il , anche nella presente sede, ha continuato a difendere la correttezza degli importi CP_1
esposti in cartella, ha fornito elementi per meglio inquadrare le somme Controparte_3
effettivamente dovute dal Appare chiaro, però, che questi elementi erano già in suo possesso Pt_1
ed avrebbe dovuto valutarli per individuare sin da subito la corretta somma da esporre in cartella. Ne
consegue che la soccombenza è in capo al ed a , che vanno Controparte_1 Controparte_3
dunque condannate in via solidale fra loro a rifondere le spese processuali all'attore nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari alla cartella di euro 93.110,77), dell'attività
concretamente effettuata (senza reale istruttoria) anche per la fase cautelare, del tenore degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 nei minimi di ciascuna fase – in euro 7.838,00 (di cui euro 786,00 per anticipazioni ed euro 7.052,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
ANNULLA
la cartella di pagamento n. 134 2023 00044494 37 000.
CONDANNA il , in persona del Ministro pro tempore, ed in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite per euro 7.838,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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