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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 6363/2022, pubblicata il 24 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, iscritto al n. 3608/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il 3 gennaio Parte_1 C.F._1
1948 e residente in [...], e (codice fiscale Parte_2
), nato ad [...] il [...] e residente in [...]
dinale Luigi Lavitrano n. 37, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giordano Di Meglio (codice fiscale - appellanti - C.F._3
E il (codice Controparte_1
fiscale ), pendente innanzi al Tribunale di Napoli col n. 194/2016, in persona del P.IVA_1
Curatore pro tempore, avv. Errico Eduardo Chiusolo, autorizzato a costituirsi in giudizio e da in- tendersi ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza del decreto del Giudice delegato alla procedura concorsuale in data 6 ottobre 2022 e rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Ra- scio (codice fiscale ) - appellato - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza avverso la quale è rivolto l'appello in esame, la Sezione Specializ- zata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli – accogliendo le domande formulate contro
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 1 di 12 Parte_1 Parte_3 in liquidazione Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
e dal Curatore del fallimento della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo ) con una citazione
[...]
notificata ai primi due il 10 agosto 2019 – ha condannato il solo a pagare la somma di Pt_1
350.684,11 € ed entrambi i convenuti a pagare, in solido tra loro, la somma di 108.277,00 €, oltre, nell'uno e nell'altro caso, agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, alla Curatela at- trice a titolo di risarcimento dei danni dai medesimi e – nella rispettiva qualità Pt_1 Pt_2
di amministratore unico fino al 28 luglio 2015 e di liquidatore da tale data della suddetta società, dichiarata fallita il 4 luglio 2016 – arrecati alla medesima società e ai suoi creditori, il Pt_1
cedendo di fatto almeno in parte l'azienda della alla SIS S.R.L., pure da lui amministrata, ed il impedendo alla predetta Curatela di acquisire all'attivo fallimentare il denaro che Pt_2
dal bilancio di liquidazione della , approvato il 28 dicembre 2015, risultava giacente in cassa e di recuperare i crediti dei quali, secondo lo stesso bilancio, la stessa società risultava titolare, nonché entrambi i convenuti a pagare all'Erario, in considerazione dell'ammissione al patroci- nio a spese dello Stato della Curatela attrice, le spese processuali.
I.2.1. Il e il , con una citazione notificata alla controparte il 27 luglio Pt_1 Pt_2
2022, si sono quindi appellati a questa Corte avverso la suddetta sentenza, a loro notificata il
27 giugno 2022, sostenendo, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato nel rite- nere provate le condotte di mala gestio della che ha ritenuto a loro addebitabili e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, le domande proposte contro di loro ed accolte dal primo Giudice siano rigettate e, in via istruttoria:
1) nell'interesse del primo, l'ammissione della testimonianza di sui Testimone_1
seguenti capi:
«a) “vero è che la SIS srl, dalla sua costituzione nel 1994 fino al momento della costi- tuzione della aveva svolto attività di analisi batteriologiche delle acque e degli alimenti, CP_1
con propria struttura e personale, a favore di un parco clienti di circa 120 strutture”;
b) “vero è che la SIS srl conferì alla propri clienti, oltre alla propria attività, al CP_1
momento della costituzione di quest'ultima”;
c) “vero è che la partecipazione della SIS nella neo-costituita era giustificata dal fine di espandere e rafforzare l'attività, grazie alla collaborazione degli altri soci Controparte_2
, , , i quali, oltre ad essere muniti di specifiche
[...] Parte_4 Parte_5
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 2 di 12 Parte_1 Parte_3 e Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
professionalità in quel campo, erano appena usciti da altra società operante nel medesimo set- tore e si erano dichiarati in grado di allargare il parco clienti della , coinvolgendo un numero di strutture almeno pari a quello conferito dalla SIS”;
d) “vero è che, verso la metà del 2004, i soci della concordemente ritennero CP_1
che il carico fiscale fosse divenuto eccessivo poiché, sostanzialmente, li privava di qualsiasi possibilità di ritrarre un utile dalle loro partecipazioni”;
e) “vero è che, sempre verso la metà del 2004, la venne fatta oggetto di nu- CP_1
merose denunce all'Autorità Giudiziaria da parte di terzi, che segnalavano presunte illiceità con- nesse alla partecipazione della ”; Pt_4
f) “vero è che tali circostanze provocarono notevoli difficoltà alla che in quel CP_1
periodo era stata assoggettata a diverse verifiche, ispezioni e accessi presso i propri locali da parte delle varie Forze dell'Ordine (nds.: NAS e GdF), sicché i soci decisero di dismettere l'atti- vità di analisi degli alimenti (HACCP), che nell'ambito aziendale rappresentava un settore mi- noritario rispetto all'analisi delle acque”;
g) “vero è che tali determinazioni vennero discusse in un'assemblea dei soci della
nel lontano 27 aprile 2004, presieduta dalla socia , all'esito della quale, con voto Pt_4
unanime, si decise di dare ampio mandato all'amministratore di attuare tutte le soluzioni rite- nute opportune al fine di ridurre il carico fiscale e difendere la società dalle dette denunce pe- nali”;
h) “vero è che, vista la dismissione nel 2004 da parte della ell'attività di ana- CP_1
lisi degli alimenti (HACCP), la -oramai ex socia- SIS srl decise di continuarla in proprio, avendo già svolta tale attività sin dalla sua costituzione salvo conferirla proprio alla ll'atto della CP_1
costituzione”;
i) “vero è che i soci della urono d'accordo che la SIS srl svolgesse l'attività di CP_1
analisi degli alimenti (HACCP) condividendo la medesima struttura ove operava la;
CP_1
l) “vero è che la offriva le proprie prestazioni alla clientela in base ad conferi- CP_1
mento incarico di durata stagionale e/o annuale, a seconda del tipo di azienda, verso un prezzo prestabilito”;
m) “vero è che alla scadenza dell'incarico si esauriva anche il rapporto tra il cliente e la ». CP_1
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2) nell'interesse del secondo, l'emissione nei confronti della Curatela appellata e/o della ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di un ordine di esibizione di un estratto Controparte_3
delle movimentazioni annotate a partire dal 1° luglio 2013 sul conto corrente bancario intratte- nuto dalla presso la filiale di Ischia Porto.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 13 febbraio 2023, la Curatela del fallimento della ha eccepito l'inammissibilità per l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c. e comunque contestato la fondatezza dell'avverso appello e l'ammissibilità delle richie- ste istruttorie delle controparti, chiedendo, per il caso in cui queste fossero state ammesse,
l'ammissione delle testimonianze di , e Parte_4 Testimone_2 Tes_3
, oltre che sulle medesime circostanze di fatto sulle quali gli appellanti hanno chiesto
[...]
l'ammissione della testimonianza di su quelle seguenti: Testimone_1
«a) “vero è che la sino al 2004 ha svolto sia l'attività di analisi su acque che CP_1
quella di analisi su alimenti?”;
b) “vero è che sin dal 2005 la ha trasferito, di fatto e senza alcun corrispettivo, CP_1
l'attività di analisi sugli alimenti (HACCP) alla società SIS s.r.l.?”;
c) “vero è che la SIS s.r.l. operava nei medesimi locali della siti in Barano alla CP_1
Via Regina Elena n. 73, utilizzando materiale ed attrezzature di proprietà di quest'ultima, con la quale condivideva anche i dipendenti?”;
d) “vero è che , già dipendente di diventava dipendente Testimone_2 CP_1
di SIS s.r.l., , già biologa e direttrice per diventava biologa per SIS s.r.l., Testimone_4 CP_1
e , già biologa di diventava direttrice di SIS s.r.l., tutte comunque pre- Persona_1 CP_1
stando la loro opera per detta SIS s.r.l.”;
e) “vero è che nell'aprile 2017 le persone che lavoravano nei locali della SIS s.r.l. firma- vano in ingresso ed in uscita il registro presenze di cui al doc. 25 della produzione del CP_1
nel primo grado, che si rammostra al teste?”;
f) “vero è che la clientela della in bonis è stata di fatto traferita alla SIS s.r.l.?”; CP_1
g) “vero è che tra i clienti trasferiti da a SIS s.r.l. vi sono pure quelli risultanti CP_1
dall'elenco clienti di cui ai documenti (n. 11, 26 e 26a produzione per il nel primo CP_1
grado), che si rammostra al teste?”;
h) “Vero è che i clienti che venivano trasferiti a SIS s.r.l. firmavano contratti con
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quest'ultima, che si avvaleva all'uopo della collaborazione del signor ?”». Persona_2
I.2.3. Dopo la rimessione dell'appello in decisione, la Curatela appellata, con la propria memoria di replica, depositata il 2 febbraio 2024, ha però, fra l'altro, eccepito, per la prima volta,
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione perché proposte dal e dal Pt_1 CP_4
un comune difensore nonostante il conflitto d'interessi tro loro esistente.
[...]
I.2.4. Per consentire al difensore degli appellanti di interloquire in ordine alla nuova, de- licata e potenzialmente decisiva questione sollevata dalla Curatela appellata, la Corte – pur non essendovi tenuta, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17456/2022)
– ha pertanto ritenuto quanto meno opportuno assegnargli all'uopo un termine per il deposito di una memoria difensiva e rimesso il processo sul ruolo delle udienze collegiali.
I.2.5. Con una memoria depositata il 20 maggio 2024, il comune difensore degli appel- lanti ha quindi contestato l'esistenza tra i propri assistiti di un conflitto d'interessi o comunque la persistenza di tale conflitto dopo la pronuncia della sentenza appellata e la sua mancata im- pugnazione da parte della Curatela del fallimento della e chiesto pertanto il rigetto dell'ec- cezione da quest'ultima in proposito formulata o, in subordine, l'«assegnazione di un termine per la rinnovazione degli atti del procedimento ritenuti viziati».
I.2.6. Infine, all'udienza del 24 settembre 2024, il processo è stato rimesso di nuovo in decisione, con la contestuale assegnazione alle parti dei termini per l'eventuale deposito di nuove comparse conclusionali e memorie di replica.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Non v'è dubbio che ad uno stesso avvocato è vietato assistere contemporanea- mente nello stesso processo (o anche in processi diversi) due o più parti portatrici di interessi tra loro anche solo potenzialmente confliggenti.
Meno certo è invece se la sussistenza del conflitto di interessi tra le parti assistite da un comune difensore debba essere valutata in astratto o in concreto, cioè prescindendo o meno dalla concreta vicenda processuale.
Limitando lo sguardo alle più recenti pronunce sul tema della Corte di Cassazione, nel primo senso merita di essere segnalata la sentenza dalla stessa resa a Sezioni Unite in data 21
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febbraio/27 aprile 2023 e contraddistinta dal n. 11193/2023, secondo la quale:
- «nei rapporti tra avvocato e nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto
d'interessi non può essere riferita restrittivamente alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza del consenso di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi rispetto al proprio assistito (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2021, n. 7030)»;
- «[l]a giurisprudenza più recente è pervenuta inoltre ad una rimeditazione del principio, enunciato da pronunce più risalenti, che escludeva la configurabilità di una violazione dei canoni di correttezza, lealtà e deontologia professionale in caso di assunzione, da parte dell'avvocato, del patrocinio di soggetti portatori d'interessi solo potenzialmente contrastanti, ritenendo ne- cessaria, al predetto fine, l'esistenza in concreto di un conflitto tra le parti (cfr. Cass., Sez. Un.,
15/10/2002, n. 14619; 20/01/1993, n. 645): in contrario, è stato infatti valorizzato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, richiamandosi l'orientamento che, in tema di mandato ad litem, ritiene inammissibile la costituzione in giudizio di più parti a mezzo del me- desimo procuratore, ogni qualvolta tra le stesse sia configurabile un conflitto d'interessi anche solo virtuale, ravvisando nel contemporaneo svolgimento di attività difensiva in favore di sog- getti portatori d'istanze contrastanti una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelati (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2021, n. 7030; Cass., Sez. I,
23/03/2018, n. 7363; Cass., Sez. III, 14/07/2015, n. 14634; 25/06/2013, n.15884)»;
- «[t]ale ampliamento della nozione di conflitto d'interessi trova d'altronde conforto nella disciplina dettata dall'art. 3 del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, il quale di- spone, in modo più specifico rispetto all'art. 24 del Codice italiano, che «l'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia» non solo «qualora vi sia un conflitto», ma anche nel caso in cui sussista «il serio rischio di un conflitto tra gli interessi di tali clienti», aggiungendo che «l'avvocato non può accettare un inca- rico da un nuovo cliente» non solo, come previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense,
«nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente» o «la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiu- stamente un'altra parte assistita o cliente», ma anche «qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari
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del precedente cliente da parte dell'avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio»;
- [a]i fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato non è dunque necessario che tra gl'interessi delle parti da lui patrocinate sia configurabile un conflitto imme- diato ed attuale, risultando invece sufficiente un contrasto anche meramente virtuale, ricolle- gabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gl'incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la pro- pria indipendenza nell'adempimento del mandato e da evitare la divulgazione o comunque l'in- debito sfruttamento di informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione del proprio uffi- cio».
Invece, secondo la massima ufficiale della sentenza della Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione 24 febbraio/18 settembre 2023, n. 26769: «[i]n caso di costituzione in giu- dizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno dell'attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la con- trapposizione di interessi è stata effettivamente superata».
L'almeno apparente contrasto tra i due divisati orientamenti della Suprema Corte non pare però in definitiva rilevante nel caso di specie.
Non par dubbio, infatti, a questo Collegio che il e il erano e sono, non Pt_1 Pt_2
solo in astratto, ma anche in concreto, portatori di interessi tra loro confliggenti.
Vero è che nessuno di loro ha proposto domande giudiziali contro l'altro o ha esplicita- mente addossato all'altro in tutto o in parte le responsabilità nei confronti della e dei cre- ditori di quest'ultima addebitategli dalla Curatela fallimentare e che il Giudice di primo Pt_6
grado, all'esito di un processo in cui essi non erano rappresentati e difesi da uno stesso avvo- cato, li ha ritenuti responsabili di distinte condotte illecite con una sentenza che la medesima
Curatela non ha impugnato.
Ma par a questo Collegio evidente che la valutazione circa la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi tra più parti assistite da un comune difensore non può essere condotta “col senno di poi”, cioè prendendo in considerazione le domande, le eccezioni o le mere difese o, nel caso di un'impugnazione, i motivi di censura della sentenza impugnata concretamente
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formulati dal comune difensore, posto che il divieto di cui si sta discorrendo mira proprio a pre- venire il rischio che le attività svolte dal comune difensore siano in concreto inquinate da quel conflitto.
Va perciò, ai fini qui in considerazione, tenuto nel debito conto che nella specie:
a) il danno che il è stato condannato dal primo Giudice a risarcire alla Curatela Pt_1
attrice è stato dallo stesso Giudice liquidato (invocando il principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9100/2015) in un importo complessivo corrispondente a quello dell'intero «sbilancio patrimoniale» (con tale locuzione intendendo il medesimo Giudice evidentemente riferirsi alla differenza tra l'attivo, nella specie praticamente nullo, e il passivo, pari a 458.971,11 €, fallimentari) a causa della «mancanza delle necessarie scritture contabili» (v. sent. app.ta, pag. 11), cioè di quella documentazione che, unitamente a quella cd. fiscale, il era evidentemente tenuto a consegnare al , che quest'ul- Pt_1 Pt_2
timo era, a sua volta, tenuto a depositare nella Cancelleria del Tribunale di Napoli entro tre giorni dalla dichiarazione del fallimento della ai sensi dell'art. 16, co. 1, n. 3), l.fall. e che – se- condo quanto asserito dal comune difensore dei due appellanti (v. a pag. 26 dell'atto d'appello), senza peraltro indicare alcun riscontro documentale né offrire altra prova, ma comunque pro- spettando un fatto in concreto almeno potenzialmente favorevole al e pregiudizievole Pt_1
per il – era «depositata presso lo studio del detto commercialista [cioè del dr. Pt_2 CP_5
], in Ischia al Parco delle Ginestre 22, ove è stata formalmente consegnata dall'ammini-
[...]
stratore al liquidatore, insieme ad una situazione dei conti aggiornata alla data dello sciogli- mento della società, ed ivi è rimasta al termine della liquidazione»;
b) l'ammanco di cassa e il mancato recupero dei crediti dei quali il primo Giudice ha ritenuto responsabile il , ma condannandolo in solido con il a risarcire il danno Pt_2 Pt_1
correlativamente arrecato alla società e ai creditori sociali, è stato dal medesimo difensore de- gli appellanti sostanzialmente, anche se larvatamente, addebitato al a vantaggio del Pt_1
affermando, con l'atto d'appello (v. sempre la sua pag. 26), che, «per quanto riguarda i Pt_2
crediti, in ogni caso, a fronte dell'ingente importo iscritto in bilancio, solo in minima parte ne era stato possibile il recupero [… ] in quanto una parte consistente era di incerta origine, mancando la documentazione giustificativa».
Sicché pare a questo Collegio evidente la sussistenza in concreto tra il e il Del Pt_1
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Deo di un conflitto di interessi addirittura reale e comunque quanto meno potenziale incompa- tibile con l'assunzione della rappresentanza e della difesa di entrambi gli appellanti da parte di uno stesso difensore.
II.2. Quanto poi alle conseguenze processuali del divieto per l'avvocato di assistere più parti portatrici di interessi tra loro confliggenti, ritiene questo Collegio non ravvisa alcuna ra- gione di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale: «[n]el caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) – è inammissibile l'impugnazione dalle stesse pro- posta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contempora- neamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
l'inam- missibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione» (così la massima ufficiale di Cass. 1765/2023 e, nello stesso senso, ad es., quella di Cass. 17456/2022 e le motivazioni di Cass. 20991/2020 e 1143/2020).
Non si vede infatti come possa giuridicamente concepirsi, nel caso in cui le parti in con- flitto d'interessi abbiano nominato lo stesso difensore ai fini di un'impugnazione, la sanatoria ex tunc di tale atto mediante la sua rinnovazione.
L'appello in esame va pertanto dichiarato inammissibile.
II.3.1. Dal che consegue, alla stregua del cd. principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti a rifondere, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, allo Stato, in considerazione dell'ammissione della Curatela fallimentare resi- stente al patrocinio a spese dell'Erario, le spese del processo d'appello, in proporzione, se- condo quanto previsto dall'art. 97, co. 1, c.p.c., al loro interesse, solo in parte comune, all'ac- coglimento dell'appello da loro congiuntamente proposto, ricavabile dall'importo che essi sono stati condannati in solido e da quello che solo il è stato condannato dal Giudice di Pt_1
prime cure a risarcire alla controparte.
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Le procure ad litem (prive di data) separatamente conferite dal e dal Pt_1 Pt_2
al loro comune difensore ai fini dell'appello in esame devono infatti essere considerate en- trambe nulle, non inesistenti, e – secondo l'orientamento della Corte di Cassazione che pare, almeno allo stato, in proposito sufficientemente consolidato e dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare - «[i]n materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto di- verso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conse- guentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, in- vece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoria- mente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instau- razione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di poten- ziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo» (così Cass., SS.UU., 10706/2006.
Conf. Cass. 29209/2024 e 34638/2021.
II.3.2. Quanto poi alla liquidazione delle spese che gli appellanti vanno condannati a pa- gare allo Stato, va osservato che, secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema, nel caso previsto dal predetto art. 133, cioè allorché la parte vittoriosa alla quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovrebbero essere di norma rimborsate le spese processuali, «insieme con gli onorari di difesa», sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, «il giudice civile, di- versamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale» le somme dovute dalla parte soccombente allo Stato e «quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.», in considerazione «delle peculiarità che ca- ratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130» e poiché,
«[i]n tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme
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maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globa- lità» (così Cass. 22017/2018. Conf. Cass. 11590/2019 e 7570/2023. Contra: Cass.
18167/2016).
Per di più, il ragionamento sulla base del quale tale orientamento giurisprudenziale si fonda è stato da ultimo reputato «convincente» dalla Corte Costituzionale con una sentenza – la n. 64 del 19 aprile 2024 – con la quale ha, in sostanza, giudicato la suesposta interpretazione dell'art. 133 cit. non in contrasto con gli artt. 3, 53, 76 e 111 Cost., ritenendo infondati quegli stessi dubbi che hanno in passato indotto questa Sezione a preferire l'opposta soluzione erme- neutica, secondo la quale la condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere condannata a pagare a quest'ultimo soltanto l'importo delle spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario a cagione dell'ammissione della controparte al sud- detto beneficio e che pertanto questo Collegio ritiene a questo punto doveroso abbandonare.
Ciò posto, gli «onorari di difesa» (da intendersi comprensivi del rimborso cd. forfettario delle spese generali) relativi al processo d'appello che gli appellanti vanno condannati a pagare allo Stato vanno liquidati d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giu- stizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto che il valore della controversia, nella prospettiva della parte vittoriosa, va collocato nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 € ed applicando, sus- sistendone i presupposti, al compenso-base, determinato in 20.000,00 €, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 d.m. cit., dato che gli atti depositati telematicamente dal difensore della parte appellata sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e quindi un aumento del 30% ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, avendo l'avvocato della parte appellata assistito un solo soggetto contro due soggetti.
Il complessivo importo così risultante va poi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 97, co. 1, c.p.c., posto, per il 23,6%, a carico di entrambi gli appellanti in solido e, per la parte restante, a carico del solo . Pt_1
II.4. Inoltre, stante l'esito del processo d'appello, occorre, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 11 di 12 Parte_1 Parte_3 e Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
pagamento da parte degli appellanti in solido (dovendo ritenersi la relativa obbligazione indivi- sibile e non relativa ad una spesa processuale cui possa essere applicata la disciplina di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro congiuntamente proposta.
II.5. Infine, l'art. 88 c.p.c. impone di segnalare il suesposto comportamento del comune difensore degli appellanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui albo costui risulta iscritto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 6363/2022, pubblicata il 24 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, proposto da e il 27 luglio 2022: Parte_1 Parte_2
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna gli appellanti a pagare allo Stato, in considerazione dell'ammissione della loro controparte al patrocinio a spese dello Stato, le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 31.395,00 €, di cui 27.300,00 € per il totale dei compensi e 4.095,00
€ per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, e pone, quanto a
7.409,22 €, a carico di entrambi gli appellanti in solido, e, quanto a 23.985,78 €, a carico del solo;
Pt_1
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro congiuntamente proposto;
D) ordina alla Cancelleria di trasmettere una copia autentica della presente sentenza al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 12 di 12 Parte_1 Parte_3 e Controparte_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 6363/2022, pubblicata il 24 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, iscritto al n. 3608/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il 3 gennaio Parte_1 C.F._1
1948 e residente in [...], e (codice fiscale Parte_2
), nato ad [...] il [...] e residente in [...]
dinale Luigi Lavitrano n. 37, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giordano Di Meglio (codice fiscale - appellanti - C.F._3
E il (codice Controparte_1
fiscale ), pendente innanzi al Tribunale di Napoli col n. 194/2016, in persona del P.IVA_1
Curatore pro tempore, avv. Errico Eduardo Chiusolo, autorizzato a costituirsi in giudizio e da in- tendersi ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza del decreto del Giudice delegato alla procedura concorsuale in data 6 ottobre 2022 e rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Ra- scio (codice fiscale ) - appellato - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza avverso la quale è rivolto l'appello in esame, la Sezione Specializ- zata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli – accogliendo le domande formulate contro
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 1 di 12 Parte_1 Parte_3 in liquidazione Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
e dal Curatore del fallimento della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo ) con una citazione
[...]
notificata ai primi due il 10 agosto 2019 – ha condannato il solo a pagare la somma di Pt_1
350.684,11 € ed entrambi i convenuti a pagare, in solido tra loro, la somma di 108.277,00 €, oltre, nell'uno e nell'altro caso, agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, alla Curatela at- trice a titolo di risarcimento dei danni dai medesimi e – nella rispettiva qualità Pt_1 Pt_2
di amministratore unico fino al 28 luglio 2015 e di liquidatore da tale data della suddetta società, dichiarata fallita il 4 luglio 2016 – arrecati alla medesima società e ai suoi creditori, il Pt_1
cedendo di fatto almeno in parte l'azienda della alla SIS S.R.L., pure da lui amministrata, ed il impedendo alla predetta Curatela di acquisire all'attivo fallimentare il denaro che Pt_2
dal bilancio di liquidazione della , approvato il 28 dicembre 2015, risultava giacente in cassa e di recuperare i crediti dei quali, secondo lo stesso bilancio, la stessa società risultava titolare, nonché entrambi i convenuti a pagare all'Erario, in considerazione dell'ammissione al patroci- nio a spese dello Stato della Curatela attrice, le spese processuali.
I.2.1. Il e il , con una citazione notificata alla controparte il 27 luglio Pt_1 Pt_2
2022, si sono quindi appellati a questa Corte avverso la suddetta sentenza, a loro notificata il
27 giugno 2022, sostenendo, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato nel rite- nere provate le condotte di mala gestio della che ha ritenuto a loro addebitabili e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, le domande proposte contro di loro ed accolte dal primo Giudice siano rigettate e, in via istruttoria:
1) nell'interesse del primo, l'ammissione della testimonianza di sui Testimone_1
seguenti capi:
«a) “vero è che la SIS srl, dalla sua costituzione nel 1994 fino al momento della costi- tuzione della aveva svolto attività di analisi batteriologiche delle acque e degli alimenti, CP_1
con propria struttura e personale, a favore di un parco clienti di circa 120 strutture”;
b) “vero è che la SIS srl conferì alla propri clienti, oltre alla propria attività, al CP_1
momento della costituzione di quest'ultima”;
c) “vero è che la partecipazione della SIS nella neo-costituita era giustificata dal fine di espandere e rafforzare l'attività, grazie alla collaborazione degli altri soci Controparte_2
, , , i quali, oltre ad essere muniti di specifiche
[...] Parte_4 Parte_5
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 2 di 12 Parte_1 Parte_3 e Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
professionalità in quel campo, erano appena usciti da altra società operante nel medesimo set- tore e si erano dichiarati in grado di allargare il parco clienti della , coinvolgendo un numero di strutture almeno pari a quello conferito dalla SIS”;
d) “vero è che, verso la metà del 2004, i soci della concordemente ritennero CP_1
che il carico fiscale fosse divenuto eccessivo poiché, sostanzialmente, li privava di qualsiasi possibilità di ritrarre un utile dalle loro partecipazioni”;
e) “vero è che, sempre verso la metà del 2004, la venne fatta oggetto di nu- CP_1
merose denunce all'Autorità Giudiziaria da parte di terzi, che segnalavano presunte illiceità con- nesse alla partecipazione della ”; Pt_4
f) “vero è che tali circostanze provocarono notevoli difficoltà alla che in quel CP_1
periodo era stata assoggettata a diverse verifiche, ispezioni e accessi presso i propri locali da parte delle varie Forze dell'Ordine (nds.: NAS e GdF), sicché i soci decisero di dismettere l'atti- vità di analisi degli alimenti (HACCP), che nell'ambito aziendale rappresentava un settore mi- noritario rispetto all'analisi delle acque”;
g) “vero è che tali determinazioni vennero discusse in un'assemblea dei soci della
nel lontano 27 aprile 2004, presieduta dalla socia , all'esito della quale, con voto Pt_4
unanime, si decise di dare ampio mandato all'amministratore di attuare tutte le soluzioni rite- nute opportune al fine di ridurre il carico fiscale e difendere la società dalle dette denunce pe- nali”;
h) “vero è che, vista la dismissione nel 2004 da parte della ell'attività di ana- CP_1
lisi degli alimenti (HACCP), la -oramai ex socia- SIS srl decise di continuarla in proprio, avendo già svolta tale attività sin dalla sua costituzione salvo conferirla proprio alla ll'atto della CP_1
costituzione”;
i) “vero è che i soci della urono d'accordo che la SIS srl svolgesse l'attività di CP_1
analisi degli alimenti (HACCP) condividendo la medesima struttura ove operava la;
CP_1
l) “vero è che la offriva le proprie prestazioni alla clientela in base ad conferi- CP_1
mento incarico di durata stagionale e/o annuale, a seconda del tipo di azienda, verso un prezzo prestabilito”;
m) “vero è che alla scadenza dell'incarico si esauriva anche il rapporto tra il cliente e la ». CP_1
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 3 di 12 Parte_1 Parte_3 e Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
2) nell'interesse del secondo, l'emissione nei confronti della Curatela appellata e/o della ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di un ordine di esibizione di un estratto Controparte_3
delle movimentazioni annotate a partire dal 1° luglio 2013 sul conto corrente bancario intratte- nuto dalla presso la filiale di Ischia Porto.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 13 febbraio 2023, la Curatela del fallimento della ha eccepito l'inammissibilità per l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c. e comunque contestato la fondatezza dell'avverso appello e l'ammissibilità delle richie- ste istruttorie delle controparti, chiedendo, per il caso in cui queste fossero state ammesse,
l'ammissione delle testimonianze di , e Parte_4 Testimone_2 Tes_3
, oltre che sulle medesime circostanze di fatto sulle quali gli appellanti hanno chiesto
[...]
l'ammissione della testimonianza di su quelle seguenti: Testimone_1
«a) “vero è che la sino al 2004 ha svolto sia l'attività di analisi su acque che CP_1
quella di analisi su alimenti?”;
b) “vero è che sin dal 2005 la ha trasferito, di fatto e senza alcun corrispettivo, CP_1
l'attività di analisi sugli alimenti (HACCP) alla società SIS s.r.l.?”;
c) “vero è che la SIS s.r.l. operava nei medesimi locali della siti in Barano alla CP_1
Via Regina Elena n. 73, utilizzando materiale ed attrezzature di proprietà di quest'ultima, con la quale condivideva anche i dipendenti?”;
d) “vero è che , già dipendente di diventava dipendente Testimone_2 CP_1
di SIS s.r.l., , già biologa e direttrice per diventava biologa per SIS s.r.l., Testimone_4 CP_1
e , già biologa di diventava direttrice di SIS s.r.l., tutte comunque pre- Persona_1 CP_1
stando la loro opera per detta SIS s.r.l.”;
e) “vero è che nell'aprile 2017 le persone che lavoravano nei locali della SIS s.r.l. firma- vano in ingresso ed in uscita il registro presenze di cui al doc. 25 della produzione del CP_1
nel primo grado, che si rammostra al teste?”;
f) “vero è che la clientela della in bonis è stata di fatto traferita alla SIS s.r.l.?”; CP_1
g) “vero è che tra i clienti trasferiti da a SIS s.r.l. vi sono pure quelli risultanti CP_1
dall'elenco clienti di cui ai documenti (n. 11, 26 e 26a produzione per il nel primo CP_1
grado), che si rammostra al teste?”;
h) “Vero è che i clienti che venivano trasferiti a SIS s.r.l. firmavano contratti con
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quest'ultima, che si avvaleva all'uopo della collaborazione del signor ?”». Persona_2
I.2.3. Dopo la rimessione dell'appello in decisione, la Curatela appellata, con la propria memoria di replica, depositata il 2 febbraio 2024, ha però, fra l'altro, eccepito, per la prima volta,
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione perché proposte dal e dal Pt_1 CP_4
un comune difensore nonostante il conflitto d'interessi tro loro esistente.
[...]
I.2.4. Per consentire al difensore degli appellanti di interloquire in ordine alla nuova, de- licata e potenzialmente decisiva questione sollevata dalla Curatela appellata, la Corte – pur non essendovi tenuta, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17456/2022)
– ha pertanto ritenuto quanto meno opportuno assegnargli all'uopo un termine per il deposito di una memoria difensiva e rimesso il processo sul ruolo delle udienze collegiali.
I.2.5. Con una memoria depositata il 20 maggio 2024, il comune difensore degli appel- lanti ha quindi contestato l'esistenza tra i propri assistiti di un conflitto d'interessi o comunque la persistenza di tale conflitto dopo la pronuncia della sentenza appellata e la sua mancata im- pugnazione da parte della Curatela del fallimento della e chiesto pertanto il rigetto dell'ec- cezione da quest'ultima in proposito formulata o, in subordine, l'«assegnazione di un termine per la rinnovazione degli atti del procedimento ritenuti viziati».
I.2.6. Infine, all'udienza del 24 settembre 2024, il processo è stato rimesso di nuovo in decisione, con la contestuale assegnazione alle parti dei termini per l'eventuale deposito di nuove comparse conclusionali e memorie di replica.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Non v'è dubbio che ad uno stesso avvocato è vietato assistere contemporanea- mente nello stesso processo (o anche in processi diversi) due o più parti portatrici di interessi tra loro anche solo potenzialmente confliggenti.
Meno certo è invece se la sussistenza del conflitto di interessi tra le parti assistite da un comune difensore debba essere valutata in astratto o in concreto, cioè prescindendo o meno dalla concreta vicenda processuale.
Limitando lo sguardo alle più recenti pronunce sul tema della Corte di Cassazione, nel primo senso merita di essere segnalata la sentenza dalla stessa resa a Sezioni Unite in data 21
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febbraio/27 aprile 2023 e contraddistinta dal n. 11193/2023, secondo la quale:
- «nei rapporti tra avvocato e nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto
d'interessi non può essere riferita restrittivamente alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza del consenso di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi rispetto al proprio assistito (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2021, n. 7030)»;
- «[l]a giurisprudenza più recente è pervenuta inoltre ad una rimeditazione del principio, enunciato da pronunce più risalenti, che escludeva la configurabilità di una violazione dei canoni di correttezza, lealtà e deontologia professionale in caso di assunzione, da parte dell'avvocato, del patrocinio di soggetti portatori d'interessi solo potenzialmente contrastanti, ritenendo ne- cessaria, al predetto fine, l'esistenza in concreto di un conflitto tra le parti (cfr. Cass., Sez. Un.,
15/10/2002, n. 14619; 20/01/1993, n. 645): in contrario, è stato infatti valorizzato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, richiamandosi l'orientamento che, in tema di mandato ad litem, ritiene inammissibile la costituzione in giudizio di più parti a mezzo del me- desimo procuratore, ogni qualvolta tra le stesse sia configurabile un conflitto d'interessi anche solo virtuale, ravvisando nel contemporaneo svolgimento di attività difensiva in favore di sog- getti portatori d'istanze contrastanti una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelati (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2021, n. 7030; Cass., Sez. I,
23/03/2018, n. 7363; Cass., Sez. III, 14/07/2015, n. 14634; 25/06/2013, n.15884)»;
- «[t]ale ampliamento della nozione di conflitto d'interessi trova d'altronde conforto nella disciplina dettata dall'art. 3 del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, il quale di- spone, in modo più specifico rispetto all'art. 24 del Codice italiano, che «l'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia» non solo «qualora vi sia un conflitto», ma anche nel caso in cui sussista «il serio rischio di un conflitto tra gli interessi di tali clienti», aggiungendo che «l'avvocato non può accettare un inca- rico da un nuovo cliente» non solo, come previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense,
«nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente» o «la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiu- stamente un'altra parte assistita o cliente», ma anche «qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari
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del precedente cliente da parte dell'avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio»;
- [a]i fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato non è dunque necessario che tra gl'interessi delle parti da lui patrocinate sia configurabile un conflitto imme- diato ed attuale, risultando invece sufficiente un contrasto anche meramente virtuale, ricolle- gabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gl'incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la pro- pria indipendenza nell'adempimento del mandato e da evitare la divulgazione o comunque l'in- debito sfruttamento di informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione del proprio uffi- cio».
Invece, secondo la massima ufficiale della sentenza della Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione 24 febbraio/18 settembre 2023, n. 26769: «[i]n caso di costituzione in giu- dizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno dell'attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la con- trapposizione di interessi è stata effettivamente superata».
L'almeno apparente contrasto tra i due divisati orientamenti della Suprema Corte non pare però in definitiva rilevante nel caso di specie.
Non par dubbio, infatti, a questo Collegio che il e il erano e sono, non Pt_1 Pt_2
solo in astratto, ma anche in concreto, portatori di interessi tra loro confliggenti.
Vero è che nessuno di loro ha proposto domande giudiziali contro l'altro o ha esplicita- mente addossato all'altro in tutto o in parte le responsabilità nei confronti della e dei cre- ditori di quest'ultima addebitategli dalla Curatela fallimentare e che il Giudice di primo Pt_6
grado, all'esito di un processo in cui essi non erano rappresentati e difesi da uno stesso avvo- cato, li ha ritenuti responsabili di distinte condotte illecite con una sentenza che la medesima
Curatela non ha impugnato.
Ma par a questo Collegio evidente che la valutazione circa la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi tra più parti assistite da un comune difensore non può essere condotta “col senno di poi”, cioè prendendo in considerazione le domande, le eccezioni o le mere difese o, nel caso di un'impugnazione, i motivi di censura della sentenza impugnata concretamente
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formulati dal comune difensore, posto che il divieto di cui si sta discorrendo mira proprio a pre- venire il rischio che le attività svolte dal comune difensore siano in concreto inquinate da quel conflitto.
Va perciò, ai fini qui in considerazione, tenuto nel debito conto che nella specie:
a) il danno che il è stato condannato dal primo Giudice a risarcire alla Curatela Pt_1
attrice è stato dallo stesso Giudice liquidato (invocando il principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9100/2015) in un importo complessivo corrispondente a quello dell'intero «sbilancio patrimoniale» (con tale locuzione intendendo il medesimo Giudice evidentemente riferirsi alla differenza tra l'attivo, nella specie praticamente nullo, e il passivo, pari a 458.971,11 €, fallimentari) a causa della «mancanza delle necessarie scritture contabili» (v. sent. app.ta, pag. 11), cioè di quella documentazione che, unitamente a quella cd. fiscale, il era evidentemente tenuto a consegnare al , che quest'ul- Pt_1 Pt_2
timo era, a sua volta, tenuto a depositare nella Cancelleria del Tribunale di Napoli entro tre giorni dalla dichiarazione del fallimento della ai sensi dell'art. 16, co. 1, n. 3), l.fall. e che – se- condo quanto asserito dal comune difensore dei due appellanti (v. a pag. 26 dell'atto d'appello), senza peraltro indicare alcun riscontro documentale né offrire altra prova, ma comunque pro- spettando un fatto in concreto almeno potenzialmente favorevole al e pregiudizievole Pt_1
per il – era «depositata presso lo studio del detto commercialista [cioè del dr. Pt_2 CP_5
], in Ischia al Parco delle Ginestre 22, ove è stata formalmente consegnata dall'ammini-
[...]
stratore al liquidatore, insieme ad una situazione dei conti aggiornata alla data dello sciogli- mento della società, ed ivi è rimasta al termine della liquidazione»;
b) l'ammanco di cassa e il mancato recupero dei crediti dei quali il primo Giudice ha ritenuto responsabile il , ma condannandolo in solido con il a risarcire il danno Pt_2 Pt_1
correlativamente arrecato alla società e ai creditori sociali, è stato dal medesimo difensore de- gli appellanti sostanzialmente, anche se larvatamente, addebitato al a vantaggio del Pt_1
affermando, con l'atto d'appello (v. sempre la sua pag. 26), che, «per quanto riguarda i Pt_2
crediti, in ogni caso, a fronte dell'ingente importo iscritto in bilancio, solo in minima parte ne era stato possibile il recupero [… ] in quanto una parte consistente era di incerta origine, mancando la documentazione giustificativa».
Sicché pare a questo Collegio evidente la sussistenza in concreto tra il e il Del Pt_1
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Deo di un conflitto di interessi addirittura reale e comunque quanto meno potenziale incompa- tibile con l'assunzione della rappresentanza e della difesa di entrambi gli appellanti da parte di uno stesso difensore.
II.2. Quanto poi alle conseguenze processuali del divieto per l'avvocato di assistere più parti portatrici di interessi tra loro confliggenti, ritiene questo Collegio non ravvisa alcuna ra- gione di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale: «[n]el caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) – è inammissibile l'impugnazione dalle stesse pro- posta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contempora- neamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
l'inam- missibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione» (così la massima ufficiale di Cass. 1765/2023 e, nello stesso senso, ad es., quella di Cass. 17456/2022 e le motivazioni di Cass. 20991/2020 e 1143/2020).
Non si vede infatti come possa giuridicamente concepirsi, nel caso in cui le parti in con- flitto d'interessi abbiano nominato lo stesso difensore ai fini di un'impugnazione, la sanatoria ex tunc di tale atto mediante la sua rinnovazione.
L'appello in esame va pertanto dichiarato inammissibile.
II.3.1. Dal che consegue, alla stregua del cd. principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti a rifondere, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, allo Stato, in considerazione dell'ammissione della Curatela fallimentare resi- stente al patrocinio a spese dell'Erario, le spese del processo d'appello, in proporzione, se- condo quanto previsto dall'art. 97, co. 1, c.p.c., al loro interesse, solo in parte comune, all'ac- coglimento dell'appello da loro congiuntamente proposto, ricavabile dall'importo che essi sono stati condannati in solido e da quello che solo il è stato condannato dal Giudice di Pt_1
prime cure a risarcire alla controparte.
N. 3608/2022 r.g.aa.cc. + 1 c. Pag. 9 di 12 Parte_1 Parte_3 e Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Le procure ad litem (prive di data) separatamente conferite dal e dal Pt_1 Pt_2
al loro comune difensore ai fini dell'appello in esame devono infatti essere considerate en- trambe nulle, non inesistenti, e – secondo l'orientamento della Corte di Cassazione che pare, almeno allo stato, in proposito sufficientemente consolidato e dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare - «[i]n materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto di- verso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conse- guentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, in- vece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoria- mente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instau- razione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di poten- ziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo» (così Cass., SS.UU., 10706/2006.
Conf. Cass. 29209/2024 e 34638/2021.
II.3.2. Quanto poi alla liquidazione delle spese che gli appellanti vanno condannati a pa- gare allo Stato, va osservato che, secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema, nel caso previsto dal predetto art. 133, cioè allorché la parte vittoriosa alla quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovrebbero essere di norma rimborsate le spese processuali, «insieme con gli onorari di difesa», sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, «il giudice civile, di- versamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale» le somme dovute dalla parte soccombente allo Stato e «quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.», in considerazione «delle peculiarità che ca- ratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130» e poiché,
«[i]n tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme
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maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globa- lità» (così Cass. 22017/2018. Conf. Cass. 11590/2019 e 7570/2023. Contra: Cass.
18167/2016).
Per di più, il ragionamento sulla base del quale tale orientamento giurisprudenziale si fonda è stato da ultimo reputato «convincente» dalla Corte Costituzionale con una sentenza – la n. 64 del 19 aprile 2024 – con la quale ha, in sostanza, giudicato la suesposta interpretazione dell'art. 133 cit. non in contrasto con gli artt. 3, 53, 76 e 111 Cost., ritenendo infondati quegli stessi dubbi che hanno in passato indotto questa Sezione a preferire l'opposta soluzione erme- neutica, secondo la quale la condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere condannata a pagare a quest'ultimo soltanto l'importo delle spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario a cagione dell'ammissione della controparte al sud- detto beneficio e che pertanto questo Collegio ritiene a questo punto doveroso abbandonare.
Ciò posto, gli «onorari di difesa» (da intendersi comprensivi del rimborso cd. forfettario delle spese generali) relativi al processo d'appello che gli appellanti vanno condannati a pagare allo Stato vanno liquidati d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giu- stizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto che il valore della controversia, nella prospettiva della parte vittoriosa, va collocato nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 € ed applicando, sus- sistendone i presupposti, al compenso-base, determinato in 20.000,00 €, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 d.m. cit., dato che gli atti depositati telematicamente dal difensore della parte appellata sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e quindi un aumento del 30% ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, avendo l'avvocato della parte appellata assistito un solo soggetto contro due soggetti.
Il complessivo importo così risultante va poi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 97, co. 1, c.p.c., posto, per il 23,6%, a carico di entrambi gli appellanti in solido e, per la parte restante, a carico del solo . Pt_1
II.4. Inoltre, stante l'esito del processo d'appello, occorre, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del
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pagamento da parte degli appellanti in solido (dovendo ritenersi la relativa obbligazione indivi- sibile e non relativa ad una spesa processuale cui possa essere applicata la disciplina di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro congiuntamente proposta.
II.5. Infine, l'art. 88 c.p.c. impone di segnalare il suesposto comportamento del comune difensore degli appellanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui albo costui risulta iscritto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 6363/2022, pubblicata il 24 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, proposto da e il 27 luglio 2022: Parte_1 Parte_2
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna gli appellanti a pagare allo Stato, in considerazione dell'ammissione della loro controparte al patrocinio a spese dello Stato, le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 31.395,00 €, di cui 27.300,00 € per il totale dei compensi e 4.095,00
€ per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, e pone, quanto a
7.409,22 €, a carico di entrambi gli appellanti in solido, e, quanto a 23.985,78 €, a carico del solo;
Pt_1
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro congiuntamente proposto;
D) ordina alla Cancelleria di trasmettere una copia autentica della presente sentenza al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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