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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1219/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Casarotto e Giancarlo Moro, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
e CP_1 CP_2
- contumaci -
IN PUNTO: accertamento rapporto di lavoro domestico e pagamento somma
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti di (C.F. ) e CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi residenti in [...], CP_2 C.F._2 svolgendo le seguenti domande di merito: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e i signori (C.F. ) e CP_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi residenti in [...] C.F._2
n.17, dal 06.10.2023 al 19.01.2024 o nel diverso periodo che verrà accertato di giustizia, con diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello CS non conviventi per il medesimo periodo o nel diverso livello che verrà accertato di giustizia;
conseguentemente condannarsi i signori (C.F. CP_1
) e (C.F. ), entrambi residenti in [...]C.F._1 CP_2 C.F._2 Maggiore, Via Pasolini n.17, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.616,64 o alla diversa somma che verrà accettata di giustizia. Il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo al saldo. Con rifusione di spese e di compensi professionali ex Tab. A all. al D.M.
55/2014 e con distrazione a favore degli scriventi procuratori in qualità di anticipatari”.
Allega:
- di avere prestato la propria attività lavorativa dal 06.10.2023 al 19.01.2024 presso l'abitazione della signora , sita in Campolongo Maggiore (VE), Via Pasolini n.17. dove la stessa abitava insieme CP_1
al figlio , che rimaneva fuori casa per lavoro dalla mattina alle 8.00 sino a sera;
CP_2
- di avere iniziato l' attività in assenza di contratto, dopo aver risposto ad una inserzione pubblicata su
“Sei di Campolongo Maggiore”, pagina Facebook, relativa ad un annuncio per la ricerca di “una signora dalle ore 8 alle ore 13 per accudire mia madre...”;
- di avere prestato assistenza alla , siccome persona non autosufficiente, nel vestirsi, lavarsi, CP_1
preparazione della colazione e del pranzo, aiutandola negli spostamenti dal letto alla poltrona e viceversa e accompagnandola negli spostamenti (pochi passi) con il girello ovvero con la carrozzina all'esterno quando era bel tempo;
ed ancora nella somministrazione dei farmaci prescritti, misurazione della pressione ed esecuzione della puntura per la glicemia;
- di essersi inoltre occupata anche della pulizia della casa;
- di avere osservato il seguente orario di lavoro : dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- di avere percepito quale compenso € 250,00 settimanali in contanti;
- di avere cessato il rapporto il 19.1.2024 su decisione comunicatole da a seguito della sua CP_2
indisponibilità a cambiare turno dal mattino al pomeriggio.
Precisato di avere avuto il colloquio pre-assuntivo con e stabilito con lui orari di lavoro e compenso, CP_2
di avere poi ricevuto direttive per lo svolgimento delle mansioni dal medesimo e così pure il CP_2 compenso settimanale e la comunicazione di cessazione del rapporto, invoca il principio di “effettività del rapporto” e agisce per ottenere l' accertamento circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 06.10.2023 con diritto all'inquadramento nel livello CS CC VO TI con conseguenti arretrati e differenze retributive per euro € 2.616,64, concludendo come sopra.
I convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e ammissione di interpello dei convenuti (cui gli stessi non hanno risposto) ; indi all' odierna udienza discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto per i seguenti motivi:
I fatti come prospettati in ricorso sono riscontrati: Co a) dalle dichiarazioni rese da in sede di tentativo di conciliazione presso la di Venezia, CP_2
come da verbale doc 4 ric : nel corso dell'incontro il medesimo ha ammesso l'esistenza del CP_2 rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, affermando “rifiuto qualsiasi tipo di accordo conciliativo in quanto la suddetta lavoratrice non ha effettuato correttamente la prestazione lavorativa pattuita ed è sempre stata pagata tutte le settimane secondo quanto concordato verbalmente, in particolare la stessa lavoratrice desiderava non essere regolarizzata”;
b) dal seguente avviso facebook del medesimo doc 1 ricorso : CP_2 c) ulteriormente ex art 232 cpc per mancata risposta dei convenuti all' interpello.
Le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa non lasciano dubbi in merito alla natura subordinata della stessa, laddove si consideri che la ricorrente era tenuta a prestare la propria attività lavorativa a favore della in base alle direttive impartite dal di lei figlio signor sia quanto alle attività da CP_1 CP_2
svolgere, sia quanto agli orari da osservare, rigorosamente rigidi e predeterminati.
Va applicato il principio di “effettività del rapporto” ribadito anche dalla suprema Corte, secondo cui “per
l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (Cass. Civ., sez. lav., 5.3.2012, n. 3418).
Alla luce delle mansioni svolte, la ricorrente aveva diritto ad essere inquadrata nel livello CS non conviventi
CC VO TI cui appartiene l'“Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”
Ne deriva, come da conteggio doc 3 ric un credito di € 2.616,64 di cui € 374,53 a titolo di TFR.
Spettano in base a soccombenza le spese di lite liquidate come in dispositivo
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e (C.F. CP_1
) e (C.F. ) dal 06.10.2023 al 19.01.2024 C.F._1 CP_2 C.F._2 avente ad oggetto mansioni sussumibili nel livello CS non conviventi CC VO TI;
2. condanna per l' effetto i medesimi e in via interna solidale a CP_1 CP_2
corrispondere alla ricorrente per i tioli di cui al ricorso € 2.616,64 oltre ad accessori, nonché a rifondere alla stessa le spese di lite, liquidate in euro 1.650,00 oltre accessori e con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.ti Alessandra Casarotto e Giancarlo Moro .
Così deciso in Venezia - udienza 14.10.2025
Il Giudice