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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3047/2024 RG fissata all'udienza del 10/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CRESPINO MARCO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: […]
2) dichiararsi l'illegittimità, la disapplicazione, la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 001844546 emessa da sede di Casarano e notificata all'odierno ricorrente in data CP_1
7/02/2024,, nonché di ogni altro atto, anche endo procedimentale, comunque presupposto connesso e conseguenziale ed in particolare dell'atto di accertamento n. 4101.23/10/2018.0094407 CP_1 del 23/10/2024 notificato al medesimo ricorrente in data 04/12/2018, ed ove occorra previa declaratoria della loro disapplicazione, inefficacia, nullità e/o annullamento;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 1 ) con atto di accertamento n. 4101.23/10/2018.0094407 del 23/10/2018 notificato al CP_1 ricorrente in data 04/12/2018 l' resistente contestava la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del CP_2
DL 12 settembre 1983 n. 463 per omesso versamento delle ritenute previdenziale ed assistenziali riferite al 2016/4 per un importo di € 1097,13 e al 2017/1 per un importo di € 718,07;
2) con istanza di rateizzazione n. 41010110036 del 20/09/2018 (all.3), e dunque in epoca precedente all'atto di accertamento, il ricorrente chiedeva ed otteneva dall'istituto resistente la rateizzazione, tra l'altro, anche di quanto dovuto per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali oggetto dell'atto di accertamento impugnato con il presente gravame;
3) ciò nondimeno in data 07/02/2024 al medesimo ricorrente veniva notificata ordinanza ingiunzione n. OI- 001844546 relativa ad atto di accertamento n.
4101.23/10/2018.0094407 del 23/10/2018, con la quale gli veniva intimato il pagamento CP_1 della somma di € 2627,76 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 18 legge 689/1981.
In diritto, ha eccepito (così il ricorso):
a) falsa ed erronea valutazione e rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto;
inesistenza della condotta omissiva;
violazione dell'art. 2 comma 1 bis del DL 463/1983 e successiva modifiche ed integrazioni;
b) violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 applicabile ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 8/2016;
c) violazione dell'art. 9 Dlgs 8/2016; violazione dell'art. 14 L 689/1981; intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
CP_ Oggetto di opposizione è l'ordinanza n. OI - 001844546 prot. 4101.23/01/2024.0008289 di ingiunzione al pagamento della somma di euro 2.627,76, a titolo di sanzione amministrativa e di euro 5,61 a titolo di spese di notifica, per mancato versamento nei termini delle quote a carico dei CP_ lavoratori per l'annualità 2017, di cui agli atti di accertamento prot. 4101.23/10/2018.0094407, per il quarto trimestre del 2016 e il primo trimestre del 2017 e prot. CP_ 4101.19/09/2019.0089050, per il trimestre del 2017 avente come competenza secondo e come emissione terzo, per un totale di quote omesse di euro 2.600.37.
Motivi dell'impugnazione nel merito
2 Il ricorrente eccepisce innanzitutto di avere formulato richiesta di rateazione in epoca precedente all'atto di accertamento del 23/10/2028, con la conseguenza che la sanzione amministrativa nel caso di specie non sarebbe applicabile.
A tal proposito si precisa che ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, il versamento delle ritenute deve essere effettuato nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, come indicato nello stesso.
L'atto di accertamento del 23/10/2018 faceva seguito al DMAG relativo al quarto trimestre del 2016 presentato in data 30/01/2017 (con scadenza di pagamento al 16/06/2017) e al DMAG relativo al primo trimestre del 2017 presentato in data 02/05/2017 (con scadenza di pagamento al 16/09/2017), mentre l'atto di accertamento del 19/09/2019 faceva seguito al DMAG relativo al trimestre del 2017 avente come competenza secondo e come emissione terzo presentato in data
02/10/2017 (con scadenza di pagamento al 16/03/2018).
In data 20/09/2018 il ricorrente presentava domanda di dilazione amministrativa, che veniva accolta, per i trimestri in oggetto per un numero complessivo di 24 rate. CP_ Oggetto di opposizione è l'ordinanza n. OI - 001844546 prot. 4101.23/01/2024.0008289 di ingiunzione al pagamento della somma di euro 2.627,76, a titolo di sanzione amministrativa e di euro 5,61 a titolo di spese di notifica, per mancato versamento nei termini delle quote a carico dei CP_ lavoratori per l'annualità 2017, di cui agli atti di accertamento prot. 4101.23/10/2018.0094407, per il quarto trimestre del 2016 e il primo trimestre del 2017 e prot. CP_ 4101.19/09/2019.0089050, per il trimestre del 2017 avente come competenza secondo e come emissione terzo, per un totale di quote omesse di euro 2.600.37.
Motivi dell'impugnazione nel merito
Il ricorrente eccepisce innanzitutto di avere formulato richiesta di rateazione in epoca precedente all'atto di accertamento del 23/10/2028, con la conseguenza che la sanzione amministrativa nel caso di specie non sarebbe applicabile.
A tal proposito si precisa che ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, il versamento delle ritenute deve essere effettuato nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, come indicato nello stesso.
L'atto di accertamento del 23/10/2018 faceva seguito al DMAG relativo al quarto trimestre del 2016 presentato in data 30/01/2017 (con scadenza di pagamento al 16/06/2017) e al DMAG relativo al primo trimestre del 2017 presentato in data 02/05/2017 (con scadenza di pagamento al 16/09/2017), mentre l'atto di accertamento del 19/09/2019 faceva seguito al DMAG relativo al
3 trimestre del 2017 avente come competenza secondo e come emissione terzo presentato in data
02/10/2017 (con scadenza di pagamento al 16/03/2018).
In data 20/09/2018 il ricorrente presentava domanda di dilazione amministrativa, che veniva accolta, per i trimestri in oggetto per un numero complessivo di 24 rate.
contesta altresì, richiamando giurisprudenza di legittimità, la maturazione del termine CP_1 decadenziale ex art. 14 l. 689/18.
***
1. In primo luogo, va fatto presente come il ricorso sia stato depositato il 7.3.24, ossia nei trenta giorni dalla notifica del 7.2.24.
2. Inoltre, analizzando l'ordinanza ingiunzione impugnata così è menzionata nell'oggetto del provvedimento impugnato: Ordinanza ingiunzione n. OI-001844546 relativa ad atto di accertamento n.: 4101.23/10/2018.0094407 del 23/10/2018 riferito all'anno2017. CP_1
L'accertamento del 23.10.18 indica le seguenti omissioni:
Deve quindi rilevarsi come nella contestata OI non appaia farsi riferimento al secondo accertamento 4101.19/09/2019.0089050 pur menzionato da in memoria. CP_1 CP_1
3. Ciò detto, per il principio della ragione più liquida, va fatto presente come parte ricorrente abbia espressamente censurato la violazione dell'art. 14 l. 689/1981.
Sul punto va fatta una preliminare precisazione, il d.lgs. 8/2016 non contiene una disciplina derogatoria delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (eccezion fatta per la fase “intermedia” successiva alla depenalizzazione). Deriva da ciò la necessità di fare riferimento alla disciplina “di base” in materia di illecito amministrativo, ossia la legge
689/81.
4 L'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, per come modificato dal d. lgs. 8/2016, contiene espressamente le locuzioni "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento del-la violazione", utilizzando così una terminologia che richiama l'art. 14 della legge
689/81.
Pertanto, la norma è pienamente applicabile (e nel caso di specie le violazioni contestate seguono l'avvenuta depenalizzazione e non rientrano quindi tra le condotte oggetto di depenalizzazione, non venendo quindi in rilievo la disciplina dei rapporti tra azione penale e successiva trasmissione atti ad . CP_1
Inoltre, non si ritiene applicabile la modifica apportata dall'art. 23 c. 2 dl 48/2023 conv. l.
85/2023: Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.
Infatti, la locuzione periodi dal 1° gennaio 2023 va intesa come riferita alla commissione della violazione, ossia per le omissioni rilevanti a decorrere dal 1.1.23.
Nel caso di specie, l'omissione è certamente antecedente (come invero lo è anche la contestazione della violazione).
4. Formulata questa precisazione di ordine generale, va rilevato come contesti la CP_1 scadenza del termine di 90 gg legalmente rilevante.
La giurisprudenza di legittimità, menzionata da entrambe le parti, così recita (SU n.
28210/19): …l'attività di accertamento non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima a ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza…
5 Orbene, essendo a gestire tutta la procedura, appare certo che l'ente conosca da CP_1 subito l'avvenuto mancato pagamento e che sia in possesso dei dati del ricorrente. Ne risulta che non servano altri elementi per valutare la sussistenza dell'illecito e ciò è provato, a contrario, dalla assenza di attività istruttorie da parte di L'ente non ha provato di aver CP_1 compiuto alcuna preliminare attività istruttoria prima della notifica della contestazione della violazione del 23.10.2018 (senza tacere la mancata verifica dell'avvenuta dilazione).
Ciò detto, tra la scadenza del termine per il pagamento dei contributi del primo trimestre
2017 (scadenza di pagamento al 16/09/2017) e l'ottobre 2018 è trascorso un termine incompatibile con l'art. 14 l. 689/1981. Ciò tenuto conto del fatto che non risulta compiuta alcuna attività istruttoria.
Anche a voler prendere in considerazione la circostanza che debba attendere CP_1 comunque la fine delle scadenze annuali per verificare la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante o solo sanzionata amministrativamente, comunque dal 1.1.2018 decorreva il termine di 90 gg (o al più tardi dal 16.3.18 ma, come detto, anche per tale CP_1 data fa riferimento all'accertamento di una diversa contestazione).
Di certo, nessun accertamento fattuale ulteriore risulta essere stato compiuto e ciò non giustifica l'avvenuta contestazione della violazione nel successivo ottobre 2018.
5. Il motivo in questione è quindi fondato e il ricorso va accolto nei termini sopra esposti con assorbimento di ogni ulteriore motivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3047/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza ingiunzione n. OI-001844546 relativa ad atto di accertamento n. 4101.23/10/2018.0094407 del 23/10/2018 riferito all'anno2017; CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%) iva e cpa, con distrazione alla difesa del ricorrente.
Lecce, 10/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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