Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13376/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13376 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, riservata in decisione all'udienza del 25.11.2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in RE UC (CE), alla via N.S. Antonio n. 26, presso lo studio dell'avv.
Mariarosaria Di Dona (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2
atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...], detenuto Controparte_1 C.F._3
presso la CA (CE) alla Via Provinciale San Biagio 6 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Il P.M. apponeva il visto in data 07.05.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.08.2007 con , dalla Controparte_1 cui unione nasceva un figlio: (il 06.06.2008), e che l'affectio coniugalis veniva meno a Per_1
causa dei ripetuti comportamenti violenti del resistente nei confronti della ricorrente;
- che con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1453/2021 emessa in data 06.05.2021 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disposto l'affido del minore in via super esclusiva alla madre con residenza privilegiata presso la stessa, Per_1 assegnata la casa familiare sita in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Bembo n. 31 alla ricorrente e posto l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
euro 250,00 per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie;
- che era detenuto in carcere per reati di violenza;
Controparte_1
- che nei confronti del resistente era intervenuta sentenza di condanna n. 880/2020 del Tribunale di
Napoli Nord per il reato di maltrattamenti contro i familiari ex art. 572 c.p. commesso in danno della ricorrente e del figlio minore;
Per_1
- che nei confronti del resistente risultava pendente altro procedimento penale per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. commesso in danno della ricorrente;
- che il resistente continuava a tenere condotte minatorie e minacciose mediante lettere inviate dal carcere;
- che il minore aveva timore del padre e si rifiutava di avere contatti con lui a causa delle Per_1
violenze e vessazioni compiute nei suoi confronti e della madre cui aveva ripetutamente assistito.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare e la corresponsione da parte del resistente di un assegno per il mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente fissava l'udienza del 06.06.2023 per la comparizione dei coniugi;
in tale data, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, ritualmente citato, procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di aver chiuso la propria attività commerciale, di essere in attesa per l'insegnamento e di percepire redditi da locazione per immobili;
che il marito – già da prima della separazione - era in carcere per omicidio, maltrattamenti e truffa e che pendeva anche altro processo per stalking;
di essere a conoscenza che il svolgeva attività lavorativa in carcere ma che non versava il mantenimento stabilito;
che CP_1
dopo la separazione i rapporti padre-figlio si erano definitivamente interrotti in quanto il minore era stato uno dei principali testi nel processo per maltrattamenti;
che dal carcere il continuava a CP_1
minacciare la resistente anche attraverso i suoi familiari. Con provvedimento del 06.06.2023 il Giudice , rilevato che rispetto alla sentenza di separazione del
06.05.2021 non erano sopravvenute circostanze nuove, confermava le disposizioni ivi contenute in ordine all'assegnazione della casa coniugale, all'affido del minore ed al mantenimento di Per_1 quest'ultimo.
All'udienza del 23.04.2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. da note di trattazione scritta, la ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva confermare l'affido super esclusivo del minore come già disposto in sede di separazione;
il Giudice pertanto rinviava il processo per l'audizione del minore.
All'udienza del 15.10.2024 veniva ascoltato il minore, , il quale dichiarava di non Persona_2
voler vedere più il padre a causa dei maltrattamenti subiti e del profondo disinteresse che il resistente nutriva nei suoi confronti;
riferiva inoltre di lettere di minaccia - indirizzate a lui e alla madre - che continuavano a pervenire dal nonostante la carcerazione. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024 la ricorrente si riportava alle proprie richieste;
il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di giorni trenta per il deposito di comparsa conclusionale.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, , ritualmente citato e Controparte_1
non costituito.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia la sentenza di separazione n. 1453/2021 del 06.05.2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del procedimento n. 1724/2019 RG.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente della separazione, in data 21.01.2020, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla sentenza di separazione, ed in assenza di contestazioni rispetto alle prospettazioni di parte ricorrente, ritiene di confermare le condizioni di cui alla separazione.
Attesa la condanna del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie alla presenza del figlio minore , e viste le dichiarazioni dello stesso minore ascoltato dal Per_1
Giudice all'udienza del 15.10.2024, appare conforme ai suoi interessi confermare l'affido super esclusivo alla madre: pertanto tutte decisioni di maggior interesse per il minore potranno essere prese unicamente dalla ricorrente.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il minore, considerate le dichiarazioni rese dal minore all'udienza del 15.10.2024, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere, alla stato, un calendario di visite del padre .
Il minore in udienza ha dichiarato: “in passato sono andato a trovarlo in carcere, adesso Per_1
non voglio più vederlo per vari motivi, specialmente perché non si è mai interessato di me, e anche per i maltrattamenti subiti da me e mia madre in passato (mia madre in primis): calci, pugni e lancio di oggetti contro di lei. Quando cercavo di difenderla ricevevo colpi o oggetti lanciati anche io. Non intendo quindi rivedere mio padre”.
ha peraltro riferito che il “continua mandare sia a me sia a mia madre lettere di Per_1 CP_1 minaccia, e persino all'avvocato. Preciso che le lettere a me inviate non le voglio leggere. Mio nonno è terrorizzato e io ho sentito quando sto a tavola con i miei familiari che continuavano ad arrivare queste minacce, anche alla famiglia di mamma”.
Allo stato dunque, tenuto conto delle angosce espresse dal minore, legate al proprio vissuto ed in particolare a condotte poste in essere dal , il Collegio ritiene che nel superiore interesse del CP_1
ragazzo nulla va disposto sul diritto di visita, che oltretutto dovrebbero svolgersi in ambiente carcerario contro la volontà del minore.
Segue all'affido del minore alla madre l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in
San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Bembo n. 31, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c
In merito al quantum dell'assegno di mantenimento per il figlio, il Tribunale rileva che non sono sopravvenute circostanze nuove rispetto alla separazione e pertanto, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio minore e considerato che la ricorrente ha dichiarato che il svolge in carcere attività lavorativa (dichiarazioni rese dinanzi al Presidente CP_1 all'udienza del 06.06.2023) va disposta la corresponsione della somma mensile di euro 290,00 mensili a carico di in favore del figlio minore , così rivalutato l'assegno Controparte_1 Per_1
previsto in sede di separazione di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019 e rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Le spese sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succes. modif., sulla base dei parametri minimi ivi indicati per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e poste a carico del resistente nella misura del 50% mentre vanno compensate per il restante 50% in ragione delle necessaria pronuncia sullo status
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frignano (CE) il 27.08.2007, da , nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 18.04.1980;
- dispone l'affido super esclusivo del minore (nato a [...] il [...]) alla madre, Per_1
con residenza privilegiata presso la stessa;
la madre potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio ai sensi dell'art 337, quater comma 3, c.c.;
- assegna la casa coniugale sita in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Bembo n. 31 alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio minore;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 05 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, la somma mensile di euro 290,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese Per_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019;
- condanna al pagamento del 50% delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 Parte_1
liquida per intero in euro 125,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi, oltre 15% di spese generali nonché IVA e CPA come per legge. Dichiara compensato il restante 50%
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frignano (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2007) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
Così deciso in Aversa il 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro