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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6456/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6518/2023 R.G. promossa da:
nata a Oued Zem in [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara DORI, presso il cui studio C.F._1 in Bologna via Belvedere n. 10, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
, nato Beni Amir Est in Marocco, in data 11.04.1981, c.f. CP_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avv. Annamaria CIAMPA, quale curatrice speciale delle figlie minorenni delle parti P.M. INTERVENUTI
*****
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI
La procuratrice dell'attore ha concluso come da memoria del 7 marzo 2025:
“In via principale
- pronunciare la separazione con addebito al signor;
CP_2
- disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor ovvero qualora non se CP_2 ne ravvisino i presupposti disporre che le minori vengano affidate in modo super esclusivo alla madre e collocati presso la stessa la quale per l'effetto, potrà assumere le scelte di maggior interesse (istruzione, attività sportive, viaggi di istruzione, salute) in autonomia senza il consenso del padre il quale conserverà solo il dovere di vigilanza;
pagina 1 di 15 - disporre che il diritto di visita tra il padre e le figlie minori venga disciplinato dal Servizio Sociale nelle modalità più opportune;
inizialmente con incontri protetti o telefonate protette solo all'esito dello svolgimento di un adeguato percorso da parte del padre, sempre se ciò corrisponde al desiderio dei figli e qualora tali rapporti non siano per loro pregiudizievoli;
- disporre che il signor corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro CP_2
200,00;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando un CP_2 importo pari ad euro 450,00 mensili omnia (euro 150,00 per figlio) e sostenga al 100 % le spese straordinarie per le stesse”
La curatrice speciale delle minori ha concluso come da memoria del 3 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Delegato, ogni diversa istanza disattesa:
- Confermare l'affido esclusivo rafforzato delle minori e alla madre, Per_1 Per_2 Per_3 [...] con facoltà per la madre di assumere autonomamente ogni decisione relativa alla salute, Pt_1 alla scuola, alla residenza anagrafica delle minori;
- Dichiarare il signor decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle tre CP_2 figlie minori, e Per_1 Per_2 Per_3
- Prescrivere alla madre di relazionarsi costantemente con i Servizi Sociali e Sanitari e di seguire le indicazioni date e i progetti proposti per sé e per le figlie minori, attenendosi alle loro indicazioni;
- Incaricare il Servizio Sociale di competenza di monitorare le condizioni delle tre minori e sostenere la loro situazione personale, sanitaria, educativa e scolastica;
verificare se le esigenze sanitarie della Per_ minore nonché di e , sono state soddisfatte e diagnosticate, sostenendo altresì la Per_2 Per_1 madre nel compito di cura;
proseguire per le minori e il percorso di sostegno psicologico Per_1 Per_2 ed in caso di rifiuto delle minori e mancanza di adesione al predetto, indagare le motivazioni;
predisporre per la madre un progetto di autonomia personale, lavorativa ed abitativa, nonché proseguire con il sostegno per l'acquisizione dello strumento linguistico;
- Disporre che le minori possano incontrare il padre esclusivamente nella forma protetta, solo se a loro gradito e dalle stesse richiesto;
frequenza e modalità di tali incontri saranno demandati al Servizio Sociale che avrà l'incarico di organizzarli nonché la facoltà di interromperli se siano disturbanti o non graditi alle minori;
qualora tali incontri si realizzino avranno anche la finalità di osservazione della relazione delle minori col padre;
- Disporre che il signor corrisponda alla OR la cifra di €. 450,00 CP_2 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento per le figlie minori, nonché si attenga al Protocollo del Tribunale di
Bologna per le spese extra assegno, come già disposto con provvedimento provvisorio del 5 settembre
2024, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
si rimette a Giustizia quanto alla richiesta di contributo al mantenimento per la OR . Pt_1
Il P.M. ha concluso:
“Visto”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il 9 gennaio 2009 Parte_1 CP_2 in Marocco. Dall'unione sono nate (il 22 aprile 2010), (il 27 agosto 2011) e (il Per_1 Per_2 Per_3
19 maggio 2015). Il nucleo familiare ha stabilito la residenza dapprima vicino a Bazzano, poi ad Anzola dell'Emilia e infine a Medicina. pagina 2 di 15 Dopo avere subito lo sfratto, il 20 settembre 2023, le parti e le loro figlie sono state collocate dai servizi in una struttura a Fossatone. Il 2 marzo 2024 la OR è stata allocata con le bambine in una Pt_1 struttura protetta in quanto era stata violentemente aggredita dal marito. Quest'ultimo, denunciato dalla moglie, il 9 aprile 2024 è stato sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa per i delitti di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e violenza sessuale. La OR ha riferito che tale misura Pt_1 sarebbe stata aggravata con quella della custodia in carcere, essendosi il signor CP_2 tolto il braccialetto elettronico. Dal dicembre 2024 la ricorrente e le figlie vivono in un alloggio messo loro a disposizione dai servizi sociali nel circondario imolese.
2. Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 la OR a domandato in Pt_1 via provvisoria e urgente che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- le minori siano collocate presso di sé;
- sia pronunciata la sospensione del signor alla responsabilità genitoriale;
CP_2
- sia previsto che gli incontri tra il padre e le figlie siano sospesi e riprendano in forma protetta solo dopo che il primo abbia frequentato con esito positivo un centro per uomini maltrattanti;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di 450,00 euro (150,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento ordinario della prole oltre al 100% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che il signor e versi la somma di 200,00 euro mensili per il suo CP_2 mantenimento. Si è costituita l'Avv. Annamaria CIAMPA, curatrice speciale delle minori, la quale ha chiesto che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- il signor ia dichiarato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_2 su e Per_1 Per_2 Per_3
- queste ultime siano affidate in via esclusiva alla madre;
- il servizio sociale sia incaricato di vigilare sulle condizioni delle minori, monitorare e sostenere la loro situazione personale, sanitaria, educativa e scolastica;
verificare se le esigenze sanitarie di e sono state soddisfatte e diagnosticate, Per_4 Per_3 sostenendo altresì la madre nel compito di cura;
avviare per le due figlie maggiori delle parti e il percorso di sostegno psicologico ed in caso di rifiuto delle stesse e Per_1 Per_2 di mancanza di adesione al predetto, indagare le motivazioni;
valutare le competenze genitoriali della madre e del padre, con stesura dei profili di personalità per entrambi;
predisporre per la madre un progetto di autonomia personale, lavorativa ed abitativa, nonché proseguire con il sostegno per l'acquisizione dello strumento linguistico;
inviare il padre al percorso presso il SerD e per la presa in carico presso il CSM;
pagina 3 di 15 - disporre che le minori possano incontrare il padre esclusivamente in forma protetta, sempre tenendo conto della volontà e dei desideri delle stesse e autorizzando i servizi a interrompere le visite qualora disturbanti per le figlie;
- prevedere che il signor corrisponda alla moglie l'importo complessivo di CP_2
450,00 euro per il mantenimento ordinario della prole, nonché si attenga al protocollo del Tribunale di Bologna per le spese straordinarie. Si è infine rimessa a giustizia per le determinazioni in tema di assegno di mantenimento a favore della OR Pt_1
Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è stato pertanto dichiarato contumace. All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata il 3 settembre 2024, con ordinanza emessa il successivo giorno 5 settembre la Giudice designata:
- ha autorizzato e a vivere separati nel mutuo Parte_1 CP_2 rispetto;
- ha sospeso il resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- ha affidato le minori alla madre in via esclusiva rafforzata;
- ha collocato e presso la madre;
Per_1 Per_2 Per_3
- ha stabilito che il padre possa vedere le figlie con modalità protetta e con cadenza mensile, sempre tenendo conto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici delle stesse, con facoltà per i servizi di modificare le forme, la frequenza e la durata degli incontri e anche di sospenderli, se disturbanti per le minori;
- ha dato mandato ai servizi di avviare con la massima possibile celerità un percorso di sostegno psicologico per e Per_1 Per_2 Per_3
- ha posto a carico del padre un contributo di 450,00 euro mensili complessive (150,00 per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle figlie;
- ha stabilito che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole nella misura del 70% il padre e del 30% la madre;
- ha previsto che il signor ersi un assegno maritale di 150,00 euro mensili CP_2 alla moglie. Con sentenza non definitiva n. 2382/24, pubblicata il 9 settembre 2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. All'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 la causa -istruita tramite la produzione di documenti, l'audizione delle minori e l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali- è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse in fatto, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3A. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale. 3B. Deve essere accolta la domanda di addebito avanzata dall'attrice.
pagina 4 di 15 Quest'ultima ha lamentato di essere stata oggetto di violenze fisiche e di offese da parte del coniuge. Dall'audizione di e da parte della curatrice speciale e, successivamente, Per_1 Per_5 della Giudice è emerso che il signor è stato violento -oltre che con la moglie- CP_2 anche con le figlie. Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione) possano essere sanzionati con l'addebito, purché siano stati la causa della crisi coniugale. In particolare, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa dell'irreversibile crisi dell'unione. Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2). Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Tribunale, “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr., in termini, Cass., Sez. 6 – 1, sentenza n. 433 del 14 gennaio 2006; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza 19 febbraio 2018). Nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte di legittimità ha ribadito un altro principio ormai consolidato relativo al nesso di causalità, secondo cui “le violenze fisiche nel rapporto costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole -quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito del dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del pagina 5 di 15 coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti -lesivi, pure, della pari dignità della persona- i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006), e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preminenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. n. 7388 del 2017, in motivazione)” (nello stesso senso, in un caso del tutto simile a quello in esame, si veda Cass., Sez. 6 – 1, n. 31191 del 10 dicembre 2018; nello stesso senso anche Cass., Sez. I, ordinanza n. 27766 del,11 marzo 2022). Tanto premesso, nella sua denuncia querela presentata contro il marito ha esposto che aveva reiteratamente subito a opera del marito schiaffi, pugni, calci, tirate di capelli e che l'uomo le aveva a volte anche tappato contemporaneamente le bocca e il naso. Nell'udienza del 3 settembre 2024 ha specificato che il 2 marzo 2024, il signor i era arrabbiato con lei alla presenza di e di suo fratello, il quale aveva detto CP_2 Per_3 che egli e la moglie se ne sarebbero andati. Ha aggiunto che il marito aveva rovesciato il tavolo e si era avvicinato al congiunto, picchiandolo, nonché che ella e la madre del signor erano intervenute per dividerli, aiutati da altri ospiti dell'alloggio di CP_2 emergenza in cui all'epoca la famiglia era allocata. Ha puntualizzato inoltre che aveva invitato suo fratello ad allontanarsi, cosa che aveva fatto, e che l'odierno resistente era salito in automobile per andarlo a cercare, dicendo che lo voleva uccidere e che ella lo aveva accompagnato per pregarlo di tornare indietro. Ha concluso riferendo che quando erano rientrati nel loro alloggio il coniuge l'aveva afferrata per i capelli e l'aveva picchiata con le mani e usando la cintura dei pantaloni. Queste ultime dichiarazioni sono intrinsecamente logiche, coerenti, dettagliate costanti (sono conformi a quanto raccontato dalla ricorrente ai sanitari del Pronto Soccorso del Tribunale di Imola il 5 marzo 2025). Non appaiono inoltre essere state dettate da intenti calunniatori. Sono inoltre state confermate da quanto riferito da nelle sommarie Per_1 informazioni del 15 luglio 2024. La primogenita delle parti ha raccontato che aveva visto in alcune occasioni il padre picchiare la madre: una volta, al rientro a casa, aveva notato il signor olpire con CP_2 la cintura dei pantaloni la moglie, che era seduta su divano e certava di proteggersi. Ha affermato che in un altro caso (da individuarsi nell'episodio del 2 marzo 2024) i suoi genitori avevano litigato chiusi nella loro camera e una ospite della struttura di Fossatone di Medicina in cui erano ospitati era intervenuta bussando alla porta per implorare l'odierno resistente di calmarsi e, dato che non aveva ottenuto risposta, chiamando i Carabinieri;
in quel frangente la OR aveva segni alle Pt_1 braccia, al collo e alla schiena e alcuni giorni dopo era andata a farsi visitare poiché accusava dolore.
sentita a s.i.t. lo stesso 15 luglio 2024 ha dichiarato che, pur non avendo Per_2 assistito alla discussione tra i genitori siccome era fuori, una volta tornata aveva domandato alla madre, che aveva gli occhi rossi ed era molto triste, dei segni che aveva sul corpo e che quest'ultima le aveva risposto che era stata picchiata dal marito. pagina 6 di 15 Ascoltate nel presente procedimento entrambe le ragazze hanno riferito di avere visto in più occasioni il padre picchiare la madre. Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie si può dunque concludere che è dimostrato che nel corso del matrimonio il signor ha tenuto una condotta CP_2 ripetutamente violenta nei confronti della OR Pt_1
Per tale ragione gli deve essere addebitata la separazione. 3C. Deve essere dichiarata la decadenza di dalla responsabilità CP_2 genitoriale. In una recente pronuncia (ordinanza 27171/24) la Suprema Corte ha osservato che
“La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma)”. Orbene, nel caso in esame non può essere revocato in dubbio che il resistente ha per anni costantemente violato tutti i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale. In particolare, non vede le figlie dall'inizio di marzo 2024 e da tempo non telefona loro. Dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale non ha contribuito al loro mantenimento. Ha inoltre maltrattato le due figlie provocando loro seri pregiudizi. Nel corso dell'audizione del 21 novembre 2024 ha riferito che: Per_2
- a volte il padre aveva picchiato lei e quando era arrabbiato, soprattutto Per_1 perché litigavano e facevano rumore;
non le aveva mai colpite in faccia e solitamente le aveva percosse con le mani, ma a volte anche con calci, facendo loro “abbastanza male”;
- il signor non le manca perché faceva cose che le davano fastidio, come CP_2 soprattutto picchiare la moglie o dire che non era sicuro che fossero sue figlie, o fare scherzi fastidiosi (ad esempio, a volte la picchiava dicendole che lo faceva per scherzo);
- non desidera vedere il padre, neppure alla presenza di operatori dei servizi. a sua volta ha dichiarato che: Per_1
- il padre a volte aveva picchiato lei e anche con schiaffi in faccia se facevano Per_5 cose che lo irritavano, come prendere un brutto voto a scuola;
pagina 7 di 15 - non vorrebbe vedere il signor a sola, mentre sarebbe disposta a incontrarlo CP_2 alla presenza di operatori dei servizi, perché si sente più sicura e garantita;
- non sente la mancanza del padre e preferisce che non stia con loro, atteso che si è abituata a vivere con la madre e le sorelle in una situazione serena e tranquilla, mentre il signor creava problemi e uno stato di paura”. CP_2
Al rice speciale Avv. Annamaria CIAMPA, che aveva domandato loro di riferire se le condotte paterne di violenza nei confronti della madre e loro avevano inciso sulla loro vita, hanno risposto affermativamente. In particolare, ha affermato che “Prima avevo molti attacchi di ansia e panico Per_2
e quando accadeva stavo male per molto tempo, tremavo fortissimo il giorno dopo a scuola ero triste seguivo le lezioni male pensavo ad altro mi è rimasto impresso quello che accadeva e se mi parlano di qualcosa di banale e magari usciva una parola che mi ricorda quello che era accaduto, stavo male”.
dal canto suo, ha dichiarato: “Un pochino… prima ero una persona che Per_1 riusciva a esprimersi, adesso non riesco ad esprimere amore e dolore;
prima era più facile ho vissuto in Marocco. Poi vedere quelle scene e dimostrare che voglio bene ad una persona è difficile sono più chiusa”. Si può dunque concludere che il signor a tenuto condotte pregiudizievoli per CP_2
e ponendo in essere azioni violente nei confronti della moglie davanti Per_1 Per_2 Per_3 alle figlie e ai danni di queste ultime, anche con la cintura e il manico della scopa, nonché umiliando e intimorendo le due ragazze più grandi. Questi agiti hanno avuto seri effetti pregiudizievoli quanto meno su queste ultime, come emerge da quanto le stesse hanno riferito.
Inoltre, le descritte condotte sono state senza dubbio idonee ad arrecare alle tre minori un nocumento quanto meno eventuale (sulla sufficienza dell'obiettiva attitudine delle azioni anche involontarie dei genitori ad arrecare un danno anche solo eventuale ai minori, cfr. Cass., Sez. I, ordinanza n. 27553 dell'11 ottobre 2021). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che i comportamenti abbandonici posti in essere dal resistente sono indici sintomatici di una totale carenza genitoriale e che dunque sono idonei a fondare la pronuncia della decadenza dall'esercizio della responsabilità sulle figlie. 3D. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento della prole. Sono state depositate tre relazioni dei servizi sociali pervenute il 30 agosto 2024, il 12 novembre 2024 e il 3 aprile 2024. Nella prima è stato evidenziato che:
- tra le minori e la madre vi è un “buon legame”, mentre non hanno mai menzionato il padre, né chiesto di incontrarlo;
- la OR i è immediatamente posta in una posizione di ascolto nei Pt_1 confronti dell'equipe della Casa Rifugio in cui è stata collocata con le figlie e ha riferito che la sua iniziale titubanza a rivolgersi alle forze dell'ordine era dipesa dalla preoccupazione di non potere provvedere da sola al sostentamento delle figlie, dal fatto pagina 8 di 15 che non conosceva l'esistenza di una rete di supporto per le donne vittime di violenza e dalle minacce del marito di perpetrare, tramite terzi, condotte violente sulla sua famiglia in Marocco;
- la ricorrente è una madre attenta e amorevole nel fornire alle figlie le cure necessarie;
- la OR ha subito iniziato a frequentare corsi di italiano per Pt_1 apprendere la lingua, ha attivato il progetto “GOAL” per potere reperire un impiego, è entrata in contatto con la scuola delle figlie;
- nell'aprile è stato effettuato colloquio con il padre, il quale ha affermato che non aveva problemi con la moglie e aveva un buon rapporto con le minori;
ha aggiunto che l'unica lite con la sposa era avvenuta il 3 marzo 2024, soprattutto a causa del cognato;
ha concluso che intendeva rimanere nel territorio per potere ripristinare la relazione con e Per_1 Per_2 Per_3
- tuttavia, dopo tale incontro il signor on ha più contattato gli operanti per CP_2 chiedere della prole. Nella relazione del 12 novembre 2024:
- hanno confermato l'interesse della OR per il benessere delle Pt_1 minori e il suo impegno per assicurare loro una vita migliore, nonché l'assenza di criticità a suo carico;
- hanno dato atto di avere tentato invano di contattare il signor che risultava CP_2 irreperibile al recapito telefonico che aveva fornito loro;
- hanno riferito che le tre figlie hanno rifiutato di rivedere il padre anche in forma protetta;
- hanno concluso osservando che l'affidamento delle minori in via esclusiva rafforzata e la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale del padre appaiono funzionali al benessere della prole;
che il collocamento delle figlie con la madre è adeguato al loro interesse, apparendo il nucleo compatto e sereno dopo l'allontanamento del signor CP_2
Infine, nella relazione del 3 aprile 2025 i servizi:
- hanno dato atto che il nucleo nel gennaio 2025 si è trasferito in un alloggio transitorio nel Circondario Imolese;
- hanno confermato sia il rifiuto delle ragazze di incontrare il padre, sia l'adeguatezza della madre;
- hanno riferito che la OR a loro comunicato che il signor Pt_1 CP_2 detenuto presso la Casa Circondariale di Modena, senza peraltro essere in grado di dire da quando;
- hanno dato atto che le tre minori hanno iniziato un percorso con una psicologa dell'ASL di Imola;
- hanno confermato le precedenti conclusioni. Tanto premesso, stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento
pagina 9 di 15 motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse delle minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, durante il matrimonio il signor ha tenuto più volte CP_2 comportamenti violenti nei confronti della moglie alla presenza delle figlie e di queste ultime (soprattutto di e e ha provocato una situazione difficile in famiglia, Per_1 Per_2 tanto che tutte e tre le minori non lo vogliono vedere. Inoltre, non si può fare a meno di sottolineare il perdurante atteggiamento di disinteresse del signor ei confronti delle proprie figlie. Egli infatti dal momento CP_2 del suo allontanamento dalla casa familiare non ha più chiesto di incontrare le minori, limitandosi a qualche contatto telefonico e non contribuisce in alcun modo al loro accudimento né dal punto di vista materiale né da quello morale. Va altresì evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche le proprie figlie (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura di e anche in Per_1 Per_2 Per_3 assenza della collaborazione affettiva e materiale del padre, instaurando con tutte loro un buon equilibrio di funzionamento e adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse delle minori attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato delle stesse. In particolare, alla OR Pt_1 deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti).
pagina 10 di 15 Appare altresì necessario prevedere una vigilanza di due anni dei servizi con il mandato indicato in dispositivo, date le difficili condizioni del nucleo. 3E. e debbono essere collocate presso la madre. Per_1 Per_2 Per_3
Invero, tale sistemazione, in essere da anni, non è fonte di pregiudizio per le medesime, come evidenziato nelle menzionate relazioni dei servizi sociali. Come si è già detto, inoltre, in questi ultimi atti è contenuto un giudizio ampiamente positivo nei confronti delle capacità accuditive della OR Pt_1
Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal convenuto, il quale non ha mai inteso riprendere fattivamente i rapporti con la prole, interrotti da oltre un anno. Qualora, dopo essere stato scarcerato, il medesimo manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con le minori va demandata ai servizi sociali l'organizzazione (all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il resistente e verificati la volontà e i desideri di Per_1
e con le modalità previste in dispositivo). Per_2 Per_3
3F. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzioni alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale. Ciò posto, la OR Pt_1
- da gennaio 2025 vive con le minori in un alloggio dei servizi;
- quale affidataria esclusiva continuerà a percepire l'intero assegno unico, che nel novembre 2024 ammontava a 695,00 euro;
- attualmente ha dichiarato di non ricevere il reddito di inclusione, che nel novembre
2024 ha detto che era versato in un importo compreso tra i 720,00 e gli 850,00 euro mensili;
è tuttavia verosimile che a breve lo percepirà nuovamente, atteso che l'ostacolo è di natura meramente burocratica. Dalla documentazione acquisita dai servizi sociali, dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate emerge che il signor CP_2
- pare sia attualmente detenuto;
- nel corso degli anni è stato pressochè sempre occupato, anche se presso diversi datori di lavoro, l'ultimo dei quali è stata la società “Palletways Italia s.p.a.”;
- per gli esercizi 2021 e 2022 ha avuto redditi netti rispettivamente di 19.891,00 euro
(1.658,00 mensili) e di 18.594,00 euro (1.549,00 mensili) e 2023 ha denunciato un reddito netto di 18.680,00 euro (1.557,00 mensili), oltre a redditi esenti di complessivi 15.204,00 euro;
- pertanto, sebbene attualmente sia privo di entrate, si deve ritenere che abbia una buona capacità lavorativa. Ai fini della determinazione del contributo a suo carico va tenuto in considerazione che:
- il resistente non contribuisce in forma diretta al mantenimento della prole, che non vede da anni;
pagina 11 di 15 - le due figlie più grandi sono ormai adolescenti e la più giovane è in procinto di affacciarsi alla preadolescenza e dunque hanno esigenze e bisogni significativi. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo determinare il contributo dovuto dal signor per il mantenimento ordinario delle figlie in CP_2 complessivi 450,00 euro (150,00 per ciascuna). Le spese straordinarie debbono essere poste per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, data la differenza tra la capacità reddituale degli stessi. 3F. La OR ha domandato che sia previsto un assegno di Pt_1 mantenimento in suo favore.
Secondo la costante giurisprudenza "la separazione personale, a differenza della scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. In. 12196 del 16 maggio 2017). A oggi non può stimarsi esistente una differenza reddituale tra le parti.
Invero, il signor è attualmente detenuto e non si sa quando verrà CP_2 scarcerato e potrà nuovamente essere reperire un impiego e percepire uno stipendio. Dal canto suo la OR è disoccupata e incassa integralmente Pt_1
l'assegno unico per le tre figlie. Pertanto, in questo momento non può essere allo stato riconosciuto alla ricorrente alcun assegno maritale.
5. Le spese di lite tra la ricorrente e il resistente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. I compensi spettanti alla legale alla curatrice speciale debbono essere integralmente poste a carico del signor il quale ha dato causa, con il suo comportamento CP_2 inadeguato alla sua nomina ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c.. In particolare, tenuto conto del fatto che sia la ricorrente che le minori sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato
pagina 12 di 15 al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi della legale della ricorrente e della curatrice speciale vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale;
CP_2
2) affida e in via esclusiva rafforzata alla madre Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 con facoltà per quest'ultima di assumere autonomamente ogni decisione relativa alla salute, alla scuola, alla residenza dei minori e al disbrigo delle pratiche burocratiche a
3) colloca le minori presso la residenza materna;
4) dispone che i servizi sociali organizzino, con cadenza inizialmente mensile e in forma protetta, le visite tra il signor le figlie, sempre tenendo conto della volontà, dei CP_2 desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, con la facoltà per i servizi di modificare le modalità, la frequenza e la durata degli incontri e anche di sospenderli qualora si rivelino disturbanti per la prole;
5) dispone la Vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni con il seguente mandato:
- monitorare la condizione delle minori;
- curare che le stesse proseguano l'intrapreso percorso di sostegno psicologico;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 450,00 euro mensili (150,00 euro per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della bambina (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, delle spese straordinarie previamente pagina 13 di 15 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 14 di 15 8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite relative alla ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
10) condanna il suddetto a rifondere all'Erario le spese di lite relative alla CP_2 curatrice speciale della minore, Avv. Annamaria CIAMPA, che liquida in complessivi 5.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 14 maggio 2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori
Il Presidente dr. Bruno Perla
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6518/2023 R.G. promossa da:
nata a Oued Zem in [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara DORI, presso il cui studio C.F._1 in Bologna via Belvedere n. 10, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
, nato Beni Amir Est in Marocco, in data 11.04.1981, c.f. CP_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avv. Annamaria CIAMPA, quale curatrice speciale delle figlie minorenni delle parti P.M. INTERVENUTI
*****
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI
La procuratrice dell'attore ha concluso come da memoria del 7 marzo 2025:
“In via principale
- pronunciare la separazione con addebito al signor;
CP_2
- disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor ovvero qualora non se CP_2 ne ravvisino i presupposti disporre che le minori vengano affidate in modo super esclusivo alla madre e collocati presso la stessa la quale per l'effetto, potrà assumere le scelte di maggior interesse (istruzione, attività sportive, viaggi di istruzione, salute) in autonomia senza il consenso del padre il quale conserverà solo il dovere di vigilanza;
pagina 1 di 15 - disporre che il diritto di visita tra il padre e le figlie minori venga disciplinato dal Servizio Sociale nelle modalità più opportune;
inizialmente con incontri protetti o telefonate protette solo all'esito dello svolgimento di un adeguato percorso da parte del padre, sempre se ciò corrisponde al desiderio dei figli e qualora tali rapporti non siano per loro pregiudizievoli;
- disporre che il signor corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro CP_2
200,00;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando un CP_2 importo pari ad euro 450,00 mensili omnia (euro 150,00 per figlio) e sostenga al 100 % le spese straordinarie per le stesse”
La curatrice speciale delle minori ha concluso come da memoria del 3 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Delegato, ogni diversa istanza disattesa:
- Confermare l'affido esclusivo rafforzato delle minori e alla madre, Per_1 Per_2 Per_3 [...] con facoltà per la madre di assumere autonomamente ogni decisione relativa alla salute, Pt_1 alla scuola, alla residenza anagrafica delle minori;
- Dichiarare il signor decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle tre CP_2 figlie minori, e Per_1 Per_2 Per_3
- Prescrivere alla madre di relazionarsi costantemente con i Servizi Sociali e Sanitari e di seguire le indicazioni date e i progetti proposti per sé e per le figlie minori, attenendosi alle loro indicazioni;
- Incaricare il Servizio Sociale di competenza di monitorare le condizioni delle tre minori e sostenere la loro situazione personale, sanitaria, educativa e scolastica;
verificare se le esigenze sanitarie della Per_ minore nonché di e , sono state soddisfatte e diagnosticate, sostenendo altresì la Per_2 Per_1 madre nel compito di cura;
proseguire per le minori e il percorso di sostegno psicologico Per_1 Per_2 ed in caso di rifiuto delle minori e mancanza di adesione al predetto, indagare le motivazioni;
predisporre per la madre un progetto di autonomia personale, lavorativa ed abitativa, nonché proseguire con il sostegno per l'acquisizione dello strumento linguistico;
- Disporre che le minori possano incontrare il padre esclusivamente nella forma protetta, solo se a loro gradito e dalle stesse richiesto;
frequenza e modalità di tali incontri saranno demandati al Servizio Sociale che avrà l'incarico di organizzarli nonché la facoltà di interromperli se siano disturbanti o non graditi alle minori;
qualora tali incontri si realizzino avranno anche la finalità di osservazione della relazione delle minori col padre;
- Disporre che il signor corrisponda alla OR la cifra di €. 450,00 CP_2 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento per le figlie minori, nonché si attenga al Protocollo del Tribunale di
Bologna per le spese extra assegno, come già disposto con provvedimento provvisorio del 5 settembre
2024, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
si rimette a Giustizia quanto alla richiesta di contributo al mantenimento per la OR . Pt_1
Il P.M. ha concluso:
“Visto”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il 9 gennaio 2009 Parte_1 CP_2 in Marocco. Dall'unione sono nate (il 22 aprile 2010), (il 27 agosto 2011) e (il Per_1 Per_2 Per_3
19 maggio 2015). Il nucleo familiare ha stabilito la residenza dapprima vicino a Bazzano, poi ad Anzola dell'Emilia e infine a Medicina. pagina 2 di 15 Dopo avere subito lo sfratto, il 20 settembre 2023, le parti e le loro figlie sono state collocate dai servizi in una struttura a Fossatone. Il 2 marzo 2024 la OR è stata allocata con le bambine in una Pt_1 struttura protetta in quanto era stata violentemente aggredita dal marito. Quest'ultimo, denunciato dalla moglie, il 9 aprile 2024 è stato sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa per i delitti di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e violenza sessuale. La OR ha riferito che tale misura Pt_1 sarebbe stata aggravata con quella della custodia in carcere, essendosi il signor CP_2 tolto il braccialetto elettronico. Dal dicembre 2024 la ricorrente e le figlie vivono in un alloggio messo loro a disposizione dai servizi sociali nel circondario imolese.
2. Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 la OR a domandato in Pt_1 via provvisoria e urgente che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- le minori siano collocate presso di sé;
- sia pronunciata la sospensione del signor alla responsabilità genitoriale;
CP_2
- sia previsto che gli incontri tra il padre e le figlie siano sospesi e riprendano in forma protetta solo dopo che il primo abbia frequentato con esito positivo un centro per uomini maltrattanti;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di 450,00 euro (150,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento ordinario della prole oltre al 100% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che il signor e versi la somma di 200,00 euro mensili per il suo CP_2 mantenimento. Si è costituita l'Avv. Annamaria CIAMPA, curatrice speciale delle minori, la quale ha chiesto che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- il signor ia dichiarato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_2 su e Per_1 Per_2 Per_3
- queste ultime siano affidate in via esclusiva alla madre;
- il servizio sociale sia incaricato di vigilare sulle condizioni delle minori, monitorare e sostenere la loro situazione personale, sanitaria, educativa e scolastica;
verificare se le esigenze sanitarie di e sono state soddisfatte e diagnosticate, Per_4 Per_3 sostenendo altresì la madre nel compito di cura;
avviare per le due figlie maggiori delle parti e il percorso di sostegno psicologico ed in caso di rifiuto delle stesse e Per_1 Per_2 di mancanza di adesione al predetto, indagare le motivazioni;
valutare le competenze genitoriali della madre e del padre, con stesura dei profili di personalità per entrambi;
predisporre per la madre un progetto di autonomia personale, lavorativa ed abitativa, nonché proseguire con il sostegno per l'acquisizione dello strumento linguistico;
inviare il padre al percorso presso il SerD e per la presa in carico presso il CSM;
pagina 3 di 15 - disporre che le minori possano incontrare il padre esclusivamente in forma protetta, sempre tenendo conto della volontà e dei desideri delle stesse e autorizzando i servizi a interrompere le visite qualora disturbanti per le figlie;
- prevedere che il signor corrisponda alla moglie l'importo complessivo di CP_2
450,00 euro per il mantenimento ordinario della prole, nonché si attenga al protocollo del Tribunale di Bologna per le spese straordinarie. Si è infine rimessa a giustizia per le determinazioni in tema di assegno di mantenimento a favore della OR Pt_1
Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è stato pertanto dichiarato contumace. All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata il 3 settembre 2024, con ordinanza emessa il successivo giorno 5 settembre la Giudice designata:
- ha autorizzato e a vivere separati nel mutuo Parte_1 CP_2 rispetto;
- ha sospeso il resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- ha affidato le minori alla madre in via esclusiva rafforzata;
- ha collocato e presso la madre;
Per_1 Per_2 Per_3
- ha stabilito che il padre possa vedere le figlie con modalità protetta e con cadenza mensile, sempre tenendo conto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici delle stesse, con facoltà per i servizi di modificare le forme, la frequenza e la durata degli incontri e anche di sospenderli, se disturbanti per le minori;
- ha dato mandato ai servizi di avviare con la massima possibile celerità un percorso di sostegno psicologico per e Per_1 Per_2 Per_3
- ha posto a carico del padre un contributo di 450,00 euro mensili complessive (150,00 per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle figlie;
- ha stabilito che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole nella misura del 70% il padre e del 30% la madre;
- ha previsto che il signor ersi un assegno maritale di 150,00 euro mensili CP_2 alla moglie. Con sentenza non definitiva n. 2382/24, pubblicata il 9 settembre 2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. All'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 la causa -istruita tramite la produzione di documenti, l'audizione delle minori e l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali- è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse in fatto, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3A. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale. 3B. Deve essere accolta la domanda di addebito avanzata dall'attrice.
pagina 4 di 15 Quest'ultima ha lamentato di essere stata oggetto di violenze fisiche e di offese da parte del coniuge. Dall'audizione di e da parte della curatrice speciale e, successivamente, Per_1 Per_5 della Giudice è emerso che il signor è stato violento -oltre che con la moglie- CP_2 anche con le figlie. Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione) possano essere sanzionati con l'addebito, purché siano stati la causa della crisi coniugale. In particolare, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa dell'irreversibile crisi dell'unione. Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2). Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Tribunale, “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr., in termini, Cass., Sez. 6 – 1, sentenza n. 433 del 14 gennaio 2006; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza 19 febbraio 2018). Nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte di legittimità ha ribadito un altro principio ormai consolidato relativo al nesso di causalità, secondo cui “le violenze fisiche nel rapporto costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole -quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito del dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del pagina 5 di 15 coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti -lesivi, pure, della pari dignità della persona- i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006), e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preminenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. n. 7388 del 2017, in motivazione)” (nello stesso senso, in un caso del tutto simile a quello in esame, si veda Cass., Sez. 6 – 1, n. 31191 del 10 dicembre 2018; nello stesso senso anche Cass., Sez. I, ordinanza n. 27766 del,11 marzo 2022). Tanto premesso, nella sua denuncia querela presentata contro il marito ha esposto che aveva reiteratamente subito a opera del marito schiaffi, pugni, calci, tirate di capelli e che l'uomo le aveva a volte anche tappato contemporaneamente le bocca e il naso. Nell'udienza del 3 settembre 2024 ha specificato che il 2 marzo 2024, il signor i era arrabbiato con lei alla presenza di e di suo fratello, il quale aveva detto CP_2 Per_3 che egli e la moglie se ne sarebbero andati. Ha aggiunto che il marito aveva rovesciato il tavolo e si era avvicinato al congiunto, picchiandolo, nonché che ella e la madre del signor erano intervenute per dividerli, aiutati da altri ospiti dell'alloggio di CP_2 emergenza in cui all'epoca la famiglia era allocata. Ha puntualizzato inoltre che aveva invitato suo fratello ad allontanarsi, cosa che aveva fatto, e che l'odierno resistente era salito in automobile per andarlo a cercare, dicendo che lo voleva uccidere e che ella lo aveva accompagnato per pregarlo di tornare indietro. Ha concluso riferendo che quando erano rientrati nel loro alloggio il coniuge l'aveva afferrata per i capelli e l'aveva picchiata con le mani e usando la cintura dei pantaloni. Queste ultime dichiarazioni sono intrinsecamente logiche, coerenti, dettagliate costanti (sono conformi a quanto raccontato dalla ricorrente ai sanitari del Pronto Soccorso del Tribunale di Imola il 5 marzo 2025). Non appaiono inoltre essere state dettate da intenti calunniatori. Sono inoltre state confermate da quanto riferito da nelle sommarie Per_1 informazioni del 15 luglio 2024. La primogenita delle parti ha raccontato che aveva visto in alcune occasioni il padre picchiare la madre: una volta, al rientro a casa, aveva notato il signor olpire con CP_2 la cintura dei pantaloni la moglie, che era seduta su divano e certava di proteggersi. Ha affermato che in un altro caso (da individuarsi nell'episodio del 2 marzo 2024) i suoi genitori avevano litigato chiusi nella loro camera e una ospite della struttura di Fossatone di Medicina in cui erano ospitati era intervenuta bussando alla porta per implorare l'odierno resistente di calmarsi e, dato che non aveva ottenuto risposta, chiamando i Carabinieri;
in quel frangente la OR aveva segni alle Pt_1 braccia, al collo e alla schiena e alcuni giorni dopo era andata a farsi visitare poiché accusava dolore.
sentita a s.i.t. lo stesso 15 luglio 2024 ha dichiarato che, pur non avendo Per_2 assistito alla discussione tra i genitori siccome era fuori, una volta tornata aveva domandato alla madre, che aveva gli occhi rossi ed era molto triste, dei segni che aveva sul corpo e che quest'ultima le aveva risposto che era stata picchiata dal marito. pagina 6 di 15 Ascoltate nel presente procedimento entrambe le ragazze hanno riferito di avere visto in più occasioni il padre picchiare la madre. Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie si può dunque concludere che è dimostrato che nel corso del matrimonio il signor ha tenuto una condotta CP_2 ripetutamente violenta nei confronti della OR Pt_1
Per tale ragione gli deve essere addebitata la separazione. 3C. Deve essere dichiarata la decadenza di dalla responsabilità CP_2 genitoriale. In una recente pronuncia (ordinanza 27171/24) la Suprema Corte ha osservato che
“La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma)”. Orbene, nel caso in esame non può essere revocato in dubbio che il resistente ha per anni costantemente violato tutti i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale. In particolare, non vede le figlie dall'inizio di marzo 2024 e da tempo non telefona loro. Dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale non ha contribuito al loro mantenimento. Ha inoltre maltrattato le due figlie provocando loro seri pregiudizi. Nel corso dell'audizione del 21 novembre 2024 ha riferito che: Per_2
- a volte il padre aveva picchiato lei e quando era arrabbiato, soprattutto Per_1 perché litigavano e facevano rumore;
non le aveva mai colpite in faccia e solitamente le aveva percosse con le mani, ma a volte anche con calci, facendo loro “abbastanza male”;
- il signor non le manca perché faceva cose che le davano fastidio, come CP_2 soprattutto picchiare la moglie o dire che non era sicuro che fossero sue figlie, o fare scherzi fastidiosi (ad esempio, a volte la picchiava dicendole che lo faceva per scherzo);
- non desidera vedere il padre, neppure alla presenza di operatori dei servizi. a sua volta ha dichiarato che: Per_1
- il padre a volte aveva picchiato lei e anche con schiaffi in faccia se facevano Per_5 cose che lo irritavano, come prendere un brutto voto a scuola;
pagina 7 di 15 - non vorrebbe vedere il signor a sola, mentre sarebbe disposta a incontrarlo CP_2 alla presenza di operatori dei servizi, perché si sente più sicura e garantita;
- non sente la mancanza del padre e preferisce che non stia con loro, atteso che si è abituata a vivere con la madre e le sorelle in una situazione serena e tranquilla, mentre il signor creava problemi e uno stato di paura”. CP_2
Al rice speciale Avv. Annamaria CIAMPA, che aveva domandato loro di riferire se le condotte paterne di violenza nei confronti della madre e loro avevano inciso sulla loro vita, hanno risposto affermativamente. In particolare, ha affermato che “Prima avevo molti attacchi di ansia e panico Per_2
e quando accadeva stavo male per molto tempo, tremavo fortissimo il giorno dopo a scuola ero triste seguivo le lezioni male pensavo ad altro mi è rimasto impresso quello che accadeva e se mi parlano di qualcosa di banale e magari usciva una parola che mi ricorda quello che era accaduto, stavo male”.
dal canto suo, ha dichiarato: “Un pochino… prima ero una persona che Per_1 riusciva a esprimersi, adesso non riesco ad esprimere amore e dolore;
prima era più facile ho vissuto in Marocco. Poi vedere quelle scene e dimostrare che voglio bene ad una persona è difficile sono più chiusa”. Si può dunque concludere che il signor a tenuto condotte pregiudizievoli per CP_2
e ponendo in essere azioni violente nei confronti della moglie davanti Per_1 Per_2 Per_3 alle figlie e ai danni di queste ultime, anche con la cintura e il manico della scopa, nonché umiliando e intimorendo le due ragazze più grandi. Questi agiti hanno avuto seri effetti pregiudizievoli quanto meno su queste ultime, come emerge da quanto le stesse hanno riferito.
Inoltre, le descritte condotte sono state senza dubbio idonee ad arrecare alle tre minori un nocumento quanto meno eventuale (sulla sufficienza dell'obiettiva attitudine delle azioni anche involontarie dei genitori ad arrecare un danno anche solo eventuale ai minori, cfr. Cass., Sez. I, ordinanza n. 27553 dell'11 ottobre 2021). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che i comportamenti abbandonici posti in essere dal resistente sono indici sintomatici di una totale carenza genitoriale e che dunque sono idonei a fondare la pronuncia della decadenza dall'esercizio della responsabilità sulle figlie. 3D. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento della prole. Sono state depositate tre relazioni dei servizi sociali pervenute il 30 agosto 2024, il 12 novembre 2024 e il 3 aprile 2024. Nella prima è stato evidenziato che:
- tra le minori e la madre vi è un “buon legame”, mentre non hanno mai menzionato il padre, né chiesto di incontrarlo;
- la OR i è immediatamente posta in una posizione di ascolto nei Pt_1 confronti dell'equipe della Casa Rifugio in cui è stata collocata con le figlie e ha riferito che la sua iniziale titubanza a rivolgersi alle forze dell'ordine era dipesa dalla preoccupazione di non potere provvedere da sola al sostentamento delle figlie, dal fatto pagina 8 di 15 che non conosceva l'esistenza di una rete di supporto per le donne vittime di violenza e dalle minacce del marito di perpetrare, tramite terzi, condotte violente sulla sua famiglia in Marocco;
- la ricorrente è una madre attenta e amorevole nel fornire alle figlie le cure necessarie;
- la OR ha subito iniziato a frequentare corsi di italiano per Pt_1 apprendere la lingua, ha attivato il progetto “GOAL” per potere reperire un impiego, è entrata in contatto con la scuola delle figlie;
- nell'aprile è stato effettuato colloquio con il padre, il quale ha affermato che non aveva problemi con la moglie e aveva un buon rapporto con le minori;
ha aggiunto che l'unica lite con la sposa era avvenuta il 3 marzo 2024, soprattutto a causa del cognato;
ha concluso che intendeva rimanere nel territorio per potere ripristinare la relazione con e Per_1 Per_2 Per_3
- tuttavia, dopo tale incontro il signor on ha più contattato gli operanti per CP_2 chiedere della prole. Nella relazione del 12 novembre 2024:
- hanno confermato l'interesse della OR per il benessere delle Pt_1 minori e il suo impegno per assicurare loro una vita migliore, nonché l'assenza di criticità a suo carico;
- hanno dato atto di avere tentato invano di contattare il signor che risultava CP_2 irreperibile al recapito telefonico che aveva fornito loro;
- hanno riferito che le tre figlie hanno rifiutato di rivedere il padre anche in forma protetta;
- hanno concluso osservando che l'affidamento delle minori in via esclusiva rafforzata e la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale del padre appaiono funzionali al benessere della prole;
che il collocamento delle figlie con la madre è adeguato al loro interesse, apparendo il nucleo compatto e sereno dopo l'allontanamento del signor CP_2
Infine, nella relazione del 3 aprile 2025 i servizi:
- hanno dato atto che il nucleo nel gennaio 2025 si è trasferito in un alloggio transitorio nel Circondario Imolese;
- hanno confermato sia il rifiuto delle ragazze di incontrare il padre, sia l'adeguatezza della madre;
- hanno riferito che la OR a loro comunicato che il signor Pt_1 CP_2 detenuto presso la Casa Circondariale di Modena, senza peraltro essere in grado di dire da quando;
- hanno dato atto che le tre minori hanno iniziato un percorso con una psicologa dell'ASL di Imola;
- hanno confermato le precedenti conclusioni. Tanto premesso, stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento
pagina 9 di 15 motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse delle minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, durante il matrimonio il signor ha tenuto più volte CP_2 comportamenti violenti nei confronti della moglie alla presenza delle figlie e di queste ultime (soprattutto di e e ha provocato una situazione difficile in famiglia, Per_1 Per_2 tanto che tutte e tre le minori non lo vogliono vedere. Inoltre, non si può fare a meno di sottolineare il perdurante atteggiamento di disinteresse del signor ei confronti delle proprie figlie. Egli infatti dal momento CP_2 del suo allontanamento dalla casa familiare non ha più chiesto di incontrare le minori, limitandosi a qualche contatto telefonico e non contribuisce in alcun modo al loro accudimento né dal punto di vista materiale né da quello morale. Va altresì evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche le proprie figlie (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura di e anche in Per_1 Per_2 Per_3 assenza della collaborazione affettiva e materiale del padre, instaurando con tutte loro un buon equilibrio di funzionamento e adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse delle minori attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato delle stesse. In particolare, alla OR Pt_1 deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti).
pagina 10 di 15 Appare altresì necessario prevedere una vigilanza di due anni dei servizi con il mandato indicato in dispositivo, date le difficili condizioni del nucleo. 3E. e debbono essere collocate presso la madre. Per_1 Per_2 Per_3
Invero, tale sistemazione, in essere da anni, non è fonte di pregiudizio per le medesime, come evidenziato nelle menzionate relazioni dei servizi sociali. Come si è già detto, inoltre, in questi ultimi atti è contenuto un giudizio ampiamente positivo nei confronti delle capacità accuditive della OR Pt_1
Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal convenuto, il quale non ha mai inteso riprendere fattivamente i rapporti con la prole, interrotti da oltre un anno. Qualora, dopo essere stato scarcerato, il medesimo manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con le minori va demandata ai servizi sociali l'organizzazione (all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il resistente e verificati la volontà e i desideri di Per_1
e con le modalità previste in dispositivo). Per_2 Per_3
3F. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzioni alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale. Ciò posto, la OR Pt_1
- da gennaio 2025 vive con le minori in un alloggio dei servizi;
- quale affidataria esclusiva continuerà a percepire l'intero assegno unico, che nel novembre 2024 ammontava a 695,00 euro;
- attualmente ha dichiarato di non ricevere il reddito di inclusione, che nel novembre
2024 ha detto che era versato in un importo compreso tra i 720,00 e gli 850,00 euro mensili;
è tuttavia verosimile che a breve lo percepirà nuovamente, atteso che l'ostacolo è di natura meramente burocratica. Dalla documentazione acquisita dai servizi sociali, dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate emerge che il signor CP_2
- pare sia attualmente detenuto;
- nel corso degli anni è stato pressochè sempre occupato, anche se presso diversi datori di lavoro, l'ultimo dei quali è stata la società “Palletways Italia s.p.a.”;
- per gli esercizi 2021 e 2022 ha avuto redditi netti rispettivamente di 19.891,00 euro
(1.658,00 mensili) e di 18.594,00 euro (1.549,00 mensili) e 2023 ha denunciato un reddito netto di 18.680,00 euro (1.557,00 mensili), oltre a redditi esenti di complessivi 15.204,00 euro;
- pertanto, sebbene attualmente sia privo di entrate, si deve ritenere che abbia una buona capacità lavorativa. Ai fini della determinazione del contributo a suo carico va tenuto in considerazione che:
- il resistente non contribuisce in forma diretta al mantenimento della prole, che non vede da anni;
pagina 11 di 15 - le due figlie più grandi sono ormai adolescenti e la più giovane è in procinto di affacciarsi alla preadolescenza e dunque hanno esigenze e bisogni significativi. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo determinare il contributo dovuto dal signor per il mantenimento ordinario delle figlie in CP_2 complessivi 450,00 euro (150,00 per ciascuna). Le spese straordinarie debbono essere poste per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, data la differenza tra la capacità reddituale degli stessi. 3F. La OR ha domandato che sia previsto un assegno di Pt_1 mantenimento in suo favore.
Secondo la costante giurisprudenza "la separazione personale, a differenza della scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. In. 12196 del 16 maggio 2017). A oggi non può stimarsi esistente una differenza reddituale tra le parti.
Invero, il signor è attualmente detenuto e non si sa quando verrà CP_2 scarcerato e potrà nuovamente essere reperire un impiego e percepire uno stipendio. Dal canto suo la OR è disoccupata e incassa integralmente Pt_1
l'assegno unico per le tre figlie. Pertanto, in questo momento non può essere allo stato riconosciuto alla ricorrente alcun assegno maritale.
5. Le spese di lite tra la ricorrente e il resistente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. I compensi spettanti alla legale alla curatrice speciale debbono essere integralmente poste a carico del signor il quale ha dato causa, con il suo comportamento CP_2 inadeguato alla sua nomina ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c.. In particolare, tenuto conto del fatto che sia la ricorrente che le minori sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato
pagina 12 di 15 al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi della legale della ricorrente e della curatrice speciale vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale;
CP_2
2) affida e in via esclusiva rafforzata alla madre Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 con facoltà per quest'ultima di assumere autonomamente ogni decisione relativa alla salute, alla scuola, alla residenza dei minori e al disbrigo delle pratiche burocratiche a
3) colloca le minori presso la residenza materna;
4) dispone che i servizi sociali organizzino, con cadenza inizialmente mensile e in forma protetta, le visite tra il signor le figlie, sempre tenendo conto della volontà, dei CP_2 desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, con la facoltà per i servizi di modificare le modalità, la frequenza e la durata degli incontri e anche di sospenderli qualora si rivelino disturbanti per la prole;
5) dispone la Vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni con il seguente mandato:
- monitorare la condizione delle minori;
- curare che le stesse proseguano l'intrapreso percorso di sostegno psicologico;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 450,00 euro mensili (150,00 euro per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della bambina (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, delle spese straordinarie previamente pagina 13 di 15 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 14 di 15 8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite relative alla ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
10) condanna il suddetto a rifondere all'Erario le spese di lite relative alla CP_2 curatrice speciale della minore, Avv. Annamaria CIAMPA, che liquida in complessivi 5.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 14 maggio 2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori
Il Presidente dr. Bruno Perla
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