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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 690/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non nella causa civile n. 690/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
15/10/2025, promossa materie.
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Mastropietro del doro di MO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MO via Cucchi n. 6, giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
NO, in persona del legale rappresentante rappresentata CP_2 CP_3
e difesa dagli avv. Paola Brambilla e Benedetta Baracchi ed elettivamente domiciliata in MO alla via Moroni n. 156, giusta delega stesa in calce alla comparsa in grado di appello;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 107/2023 emessa dal Tribunale di
MO (prima sezione civile) pubblicata in data 20.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuto il carattere offensivo e comunque illecito della campagna diffamatoria condotta dall' con la pubblicazione degli stampati Controparte_1
indicati in narrativa;
accertata incidentalmente la sussistenza del reato di cui all'art 595 c.p. e, comunque, l'illeceità della condotta;
condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
risarcimento del danno subito dall'attore. Danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 20.000.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con ogni più ampia riserva.
In via istruttoria: pagina 2 di 21 ammettersi le prove richieste con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., depositata nel primo grado di giudizio, e che di seguito si riportano:
1. Vero che nel 1999 sono stata incaricata dal Comune di NO di esprimere un parere in merito alla sussistenza, o meno, di una servitù di pubblico passaggio sul cortile della “Cà di Fade” di proprietà del sig. Parte_1
2. Vero che al fine di redigere il parere ho esaminato la documentazione che mi era stata trasmessa comprese le memorie, con i relativi allegati, dei difensori delle parti controvertenti, avvocato Paola Brambilla per l' Controparte_1
e avvocato Paolo Bendinelli per il sig.
[...] Parte_1
3. Vero che, sempre al fine di redigere il parere di cui sopra ho esaminato numerose dichiarazioni scritte di residenti nei Comuni di NO e di RO;
4. Vero che la proprietà ha avanzato a più riprese diverse proposte Parte_1
per assicurare la possibilità di effettuare passeggiate naturalistiche nella zona del
; CP_1
5. Vero che a maggio 2000 è stata presentata dal Presidente pro tempore dell' la diffida – esposto rivolta al funzionario Controparte_1
responsabile Area 3 Gestione del Territorio del Comune di NO, alla Procura
della Repubblica di MO, al Sindaco di NO, al Presidente della Giunta
Regionale;
6. Vero che nell'agosto 2000 ho presentato ai Carabinieri della Stazione di
NO la querela per diffamazione che Vi viene mostrata;
7. Vero che, con gli altri amministratori di RO, mi sono più volte incontrato pagina 3 di 21 nel 2007 con gli amministratori comunali di NO e con la proprietà
per trovare una soluzione che consentisse la realizzazione di Parte_1
passaggi di facile transitabilità a valle della Cà di Fade;
8. Vero che con gli altri amministratori di RO ho esaminato le osservazioni presentate a marzo 2007 dalla in relazione al Controparte_1
piano viabilità minore del di cui alla delibera del consiglio Controparte_4
comunale 19.1.2007;
9. Vero che ho esaminato, tra il 2007 ed il 2009, le mappe catastali al fine di predisporre le domande di autorizzazione alla realizzazione di recinzione e alla installazione del cancello, sul tronco di strada consorziale, per conto della proprietà Parte_1
10. Vero che su incarico dei signori ho predisposto diversi progetti, Parte_1
nel 2011, relativi alla realizzazione di passaggi di facile transitabilità a valle della Cà di Fade, tra cui una proposta alternativa all'esproprio con approfondito studio delle valenze ambientali agricole e paesaggistiche;
11. Vero che le fotografie che compaiono sul volantino della CP_1
“ ”, e sul numero di gennaio 2020 del periodico Araberara Controparte_1
mostrano l'interno della proprietà e il cancello carrale, posto in Parte_1
Comune di RO e regolarmente autorizzato da quest'ultimo.
12. Vero che ho più volte incontrato nel periodo tra il 2011 ed il 2015, in qualità
di legale incaricato dalla famiglia gli amministratori comunali di Parte_1
RO e NO con i quali ho attentamente esaminato diversi progetti relativi pagina 4 di 21 alla viabilità all'interno dell'area del;
CP_1
13. Vero che nel 1999 il Comune di NO ha autorizzato il tracciato alternativo alla strada consorziale di , richiamando gli stradali comunali e il cippo CP_1
storico;
14. Vero che con lettera 15.2.2016 ho espresso il disagio mio e della Giunta
Comunale di NO per la “pressione intollerante sull'operato della mia amministrazione” compiuta dalla (vd. Lettera CP_1 Controparte_1
prot. n. 0004155/2016 del 18.2.2016 Comune di NO).
Si indicano come testimoni: … omissis …
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare dichiarare manifestamente infondato l'appello ex art. 348 bis c.p.c.
In via principale: respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto,
con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di MO n. 107/2023.
In via istruttoria:
Preliminarmente si chiede l'espunzione dei documenti riprodotti/prodotti da controparte da pag. 9 a pag. 15, dell'atto di citazione d'appello stante la manifesta tardività trattandosi di allegati attinenti a circostanze sopravvenute, ma di documenti che si sono formati ben prima della scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2.
pagina 5 di 21 Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte per le seguenti ragioni:
Quanto al capitolo n. 1 – Circostanza non contestata e, peraltro, inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta sussistenza di una diffamazione ai danni del signor La circostanza, inoltre, è Parte_1
anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre 20 anni fa.
Quanto al capitolo n. 2 – Circostanza non contestata e, comunque, inammissibile poiché genericamente formulata e priva di precisi riferimenti temporali.
Quanto al capitolo n.
3 - Inammissibile poiché generico “numerose dichiarazioni”, privo di precisi riferimenti temporali.
Quanto al capitolo n.
4 - Inammissibile perché generico “ha avanzato… diverse proposte”, privo di precisi riferimenti temporali “… a più riprese…”.
Quanto al capitolo n. 5 – Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente e, peraltro, anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre
20 anni fa.
Quanto al capitolo n. 6 – Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente, peraltro, anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre
20 anni fa.
Quanto al capitolo n. 7 – Inammissibile poiché generico “più volte incontrato nel
2007…” e, in ogni caso, eccessivamente risalente nel tempo ed inconferente con riferimento alla prova della presunta sussistenza di una diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 8 - Inammissibile poiché inconferente rispetto alla prova della pagina 6 di 21 presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 9 - Inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 10 – Inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 11 – Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente oltre che valutativa e, ciò, anche con riferimento alla ivi menzionata “regolare” autorizzazione dalla parte del Controparte_4
all'apposizione del cancello carrale.
Quanto al capitolo 12 - Inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 13 - Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente oltre che anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre
20 anni fa.
Quanto al capitolo 14 – Inammissibile poiché teso a far esprimere un giudizio al teste “ho espresso il mio disagio” di natura oltretutto soggettiva perché relativa a uno stato d'animo, nonché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
In ogni caso si evidenzia nuovamente come capitoli di prova, per come formulati da controparte, sono volti, al contrario, a dar prova del rapporto intercorso unicamente, tra le amministrazioni comunali di RO ed NO,
l' , e i Carabinieri di NO, a riprova del fatto che la Controparte_1
pagina 7 di 21 convenuta si sia sempre e solo rivolta legittimamente alle predette autorità,
all'esclusiva finalità di ottenere il ripristino della transitabilità pubblica dei percorsi per cui è causa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio,
nonché del procedimento di mediazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite, nella misura non inferiore ad € 50.000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16.12.2020, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_5
esponendo:
- che da sempre esistevano tre o quattro sentieri colleganti i comuni di NO e
RO attraverso l'altipiano del , utilizzati da varie associazioni;
CP_1
- che, a fronte del proposito di voler tutelare l'ambiente, l' Controparte_1
, sorta circa 20 prima, aveva intrapreso una campagna diffamatoria
[...]
contro il deducente ingiustamente accusato di aver interrotto uno dei percorsi di collegamento tra NO e RO;
- che invero il deducente si era limitato ad apporre dei cartelli indicanti il divieto di transito sulla sua proprietà privata, ma l'associazione convenuta aveva adottato diverse iniziative dal contenuto diffamatorio concretizzatesi nell'assumere iniziative pubbliche sul presupposto, pacificamente errato, circa l'esistenza di un passaggio pubblico sulla proprietà del comparente e dunque la necessità di ripristinare la legalità;
pagina 8 di 21 - che detta campagna diffamatoria era proseguita anche con la pubblicazione di una locandina sul numero di gennaio 2020 della rivista Araberara di una fotografia raffigurante l'interno della sua proprietà;
- che dette condotte integravano il reato di diffamazione lesive della sua immagine di imprenditore operante nel settore della viabilità.
si costituiva resistendo;
allegava che Controparte_1
l'associazione era sorta nel giugno 1998 ed era composta da 350 associati;
che il suo unico scopo era quello di ottenere la riapertura e la fruizione al pubblico di percorsi pubblici e di uso pubblico denominati “Strada della Valle” e “Strada di
Piazzo” siti in Comune di NO e detti percorsi erano stati interrotti dall'apposizione di cancelli privati o inglobati nella proprietà dell'attore; che invero dagli atti comunali emergeva che il tratto di strada in questione era comunale o asservito all'uso pubblico tanto che il segretario comunale aveva sporto contestazione a con lettera del 13.01.2014; che in data Parte_1
27.09.2017, a seguito di segnalazione dell'associazione, il Comune di NO
aveva emesso “Ordinanza di ripristino della transitabilità” al fine di consentire il pubblico transito mediante apertura dei cancelli entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, ma nonostante le varie diffide l'attore e la conduttrice avevano ripristinato le chiusure con altre Controparte_6
recinzioni e cancelli.
Negava l'esistenza di qualsiasi campagna diffamatoria ed anzi eccepiva la nullità
della citazione per indeterminatezza della causa petendi.
pagina 9 di 21 Da ultimo, allegava la temerarietà della lite in quanto vi era stato un esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del pensiero.
Istruita la lite con interpello, il giudice adito rigettava la domanda attorea,
condannando al pagamento delle spese processuali e al danno per lite Parte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c.
Premessi cenni sulla libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, il
Tribunale asseriva che invero dai documenti allegati era evidente la natura pubblica del transito oggetto di causa e tanto lo si poteva desumere da:
“ … a) la delibera n. 105 del 2.8.2007 della Giunta Comunale del Comune di
NO con la quale si rigetta la richiesta proprio dell'attore di commutazione
dei tratti di strada che avrebbero dovuto essere sdemanializzata e da cui , a
contrario, si ha contezza proprio della natura comunale/pubblica del tratto in
questione (doc. 4); b) la lettera di “Comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di rilascio ex art. 823 c.c.” del 13.1.2014 del
Comune indirizzata all'attore nella quale il segretario comunale chiedeva conto
del perché la strada detta della Valle di Piazzo non era aperta su tutto il
tracciato, ciò concretando una sottrazione dell'uso pubblico della stessa (doc.
5); c) la lettera del 17.5.2016 del Responsabile dell'Area del Comune di NO,
arch. (doc. 6) di risposta all'associazione nella quale si Persona_1
cui si legge “la 'strada comunale della Valle' non è riportata sui registri storici,
ma sulle canapine è colorata in arancio e segnalata come strada Comunale,
quindi è da ritenersi pubblica”; d) ancor più l'Ordinanza di ripristino della
pagina 10 di 21 transitabilità n. 70 del 27.9.2017 (doc. 7) in cui il Comune di NO rilevava “il
posizionamento di due cancelli sulla strada comunale 'della valle' in
corrispondenza dei mappali nn. 8471 e 876 del Censuario di NO, di
proprietà del sig. residente a[...]
7, con usufruttuario a favore del sig. residente a [...]in vi Persona_2
Lonzo, n. 2 e contratto di locazione in essere con l' Controparte_7
con sede a Scanzorosciate in via Collina Alta” e, richiamata “la
[...]
delibera del Comune di NO n. 105 del 02.08.2007”, ordinava “di consentire
il pubblico transito mediante apertura dei cancelli entro sette giorni dal
ricevimento della presente”; e) la diffida del Comune del 31.8.2018 per
l'inottemperanza all'ordinanza precedente, con il termine di 3 gg per
l'adempimento (doc. 11) e il 14.9.2018 (doc. 12) l'esecuzione in danno.
Aggiungeva il Tribunale che i documenti contestati, non tutti di derivazione dell' , non contenevano il nominativo dell'attore e della sua CP_1
famiglia e comunque non erano tali da ledere l'onore e la dignità di alcuno.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 [...]
. Controparte_1
Venivano delineate proposte transattive e disposta mediazione delegata, ma fallito ogni tentativo di bonario componimento della lite, la causa era rinviata all'udienza del 15.10.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 11 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, censura la gravata Parte_1
sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'esistenza della diffamazione con conseguente lesione della sua reputazione rigettando di conseguenza la richiesta di risarcimento del danno.
Deduce che il documento 6 allegato alla citazione e i documenti 4, 5, 6 allegati alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. previgente attestano il carattere diffamatorio delle varie pubblicazioni nella parte in cui viene accreditata la tesi di sbarramenti abusivi tali da impedire il transito a pedoni e a mezzi agricoli,
nonostante la regolare concessione di permessi e autorizzazioni da parte dei
Comuni di RO e di NO.
Lamenta una lettura superficiale e parziale delle due ordinanze di ripristino della transitabilità emesse dal Comune di NO in date 27.09.2017 e 5.10.2021 e la mancata ammissione delle prove orali dedotte.
Da ultimo, censura la condanna ex art. 96 c.p.c. avendo il deducente univocamente cercato di tutelare la sua immagine e quella della famiglia da accuse di condotte illecite.
Il motivo è manifestamente infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
Osserva la Corte che il motivo di impugnazione deve essere specifico e l'appellante deve individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e indicare le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da pagina 12 di 21 chi propone l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Nel caso concreto, le argomentazioni sottese all'atto di gravame raramente si confrontano con la motivazione della gravata sentenza preferendo seguire un autonomo percorso argomentativo finalizzato a lamentare il carattere diffamatorio di condotte e/o pubblicazioni poste in essere dall'associazione convenuta.
In ogni caso, entrando nel merito, in fatto va premesso quanto segue.
, costituita nel giugno 1998, ha come scopo Controparte_1
quello di valorizzare il territorio di , situato tra i Comuni di NO e CP_1
RO ai piedi del monte Cereto, costituito da pianori in parte boscati.
Tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di ottenere la riapertura e la fruizione al pubblico di percorsi che, a detta dell'ente convenuto, sono sempre stati fruibili dalla collettività, denominati strada della Valle e strada di Piazzo,
situati in Comune di NO e conducenti al limitrofo Comune di RO.
Più in dettaglio, l'associazione asseriva sin dal 1999 che il transito attraverso il cortile era di uso pubblico e del pari il transito sulla strada vicinale di CP_8
accesso a detta corte si da formare un unico sentiero di congiunzione tra i due
Comuni; di contro l'attore ponendo a sostegno un parere pro Parte_1
veritate dell'avv. reso in data 22.12.1999, affermava che sin Controparte_9
dal 1999 il Comune di NO aveva fatto proprio questo parere che escludeva l'asservimento all'uso pubblico di questo tracciato e che per tale motivo erano state date le autorizzazioni per la chiusura del fondo mediante l'apposizione di pagina 13 di 21 cancelli. Altrettanto pacifico che e la sua famiglia, Parte_1
anche in forza di provvedimenti autorizzativi, abbiano recintato la loro proprietà
privata.
Tralasciando quanto non rileva in questa sede, ancora in data 17.05.2016 il responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di NO informava l'associazione che la strada comunale della Valle non era riportata sui registri storici, ma sulle canapine era evidenziata in colore arancione e dunque doveva ritenersi pubblica;
in data 27.09.2017 il Comune di NO emetteva nei confronti di un'ordinanza di ripristino della Parte_1
transitabilità sulla citata via in quanto la messa a disposizione di un percorso alternativo convenzionato non aveva avuto seguito, sicché veniva ordinato all'attore, al padre nella qualità di usufruttuario e alla società conduttrice Per_2
dei mappali 8471 e 876 di consentire il Controparte_7
pubblico transito mediante l'apertura dei cancelli posizionati sulla strada comunale della Valle in corrispondenza dei citati mappali;
seguiva anche diffida di analogo tenore in data 31.07.2018.
Il cancello veniva demolito, ma sostituito con una rete di cantiere, nonostante il parziale accordo raggiunto tra le parti in punto demolizione innanzi all'Organismo di mediazione presso il COA di MO;
ancora il Comune di
NO, in data 3.06.2021, emetteva un'altra ordinanza di ripristino della transitabilità di via Piazzo avendo i chiuso una sbarra con saldatura Parte_1
posta a valle del citato percorso;
come si legge nella sentenza emessa dal TAR di pagina 14 di 21 rigetto dell'impugnazione di detta sbarra era sempre esistita, ma Parte_1
sino al maggio 2021 non aveva mai impedito il passaggio ciclopedonale di cittadini e di turisti in quanto sollevata.
In questo contesto di contrapposizione ventennale tra le posizioni di che nega l'esistenza di una strada ad uso pubblico o Parte_1
asservita ad uso pubblico e l'Associazione che di converso propugna la tesi opposta si collocano le presunte condotte diffamatorie.
Premesso che non può essere questa la sede per accertare se effettivamente esiste una strada demaniale pubblica che passa per i fondi dei o se detto Parte_1
tracciato sia asservito all'uso pubblico, vanno esaminati i documenti su cui parte attrice fonda le sue pretese risarcitorie.
Il doc. 6 allegato alla citazione contiene una lettera redatta dal presidente dell' che voleva essere una risposta ad Controparte_10
missiva dell'assessore al bilancio del Comune di NO apparsa sulla rivista
Paese Mio: l'assessore si lamentava del fatto che il Comune, a causa dei fallimenti di società operanti sul territorio, aveva perso oltre € 940.000 negli ultimi dieci anni di imposte comunali e, in replica, il presidente ricordava all'assessore che un privato in località stava occupando da tempo suolo CP_1
pubblico e che dunque si poteva iniziare dal recupero di questa somma;
nello stesso documento i concittadini erano invitati ad un contributo finanziario;
ancora in altra locandina in cui appare una stradella con a lato una staccionata
(con tutta probabilità raffigurante l'abitazione del l'associazione Parte_1
pagina 15 di 21 convenuta organizzava un concerto per raccogliere firme al fine di chiedere al futuro sindaco di NO di non cedere a privati sentieri e transiti di proprietà
comunale.
Nell'articolo del 24.01.2020 apparso sulla rivista Araberara si dava conto di altro incontro che si sarebbe tenuto in data 31.01.2020 con la cittadinanza per fare il punto della situazione e delineare le più opportune iniziative in quanto i cancelli posti a chiusura della via della Valle erano ancora sul posto;
nell'articolo ancora il nuovo presidente della convenuta veniva intervistato (per come si desume dall'uso del corsivo) e dava contezza della raccolte di firme e di una petizione al Sindaco di per la rimozione di questi Parte_2
cancelli; l'articolista (non indicato) rammentava l'accordo raggiunto in sede di mediazione e che l' aveva chiesto l'attuazione delle delibere CP_1
comunali che avevano imposto il ripristino della viabilità.
In siffatti scritti non compare nulla di diffamatorio: l'associazione, convinta della fondatezza delle proprie ragioni, come comprovato dall'emissione di un'ordinanza comunale con cui veniva invitato a ripristinare la Parte_1
normale transitabilità del tracciato, a fronte dell'ostruzionismo dell'obbligato e di una certa colpevole inerzia dello stesso ente territoriale, ha continuato a perorare la sua causa affinché i cittadini e i turisti potessero fruire del passaggio di cui è data contezza. Nella lettera di risposta, peraltro mai pubblicata, neppure
è citato l'attore; il fatto che sia stata ripresa l'abitazione di Parte_1
dall'esterno con il tracciato di cui si discute non rappresenta alcuna violazione pagina 16 di 21 della privacy e l'iniziativa del concerto per sensibilizzare ed evitare che il futuro
Sindaco potesse cedere sentieri e transiti comunali a privati costituisce l'oggetto dell'azione associativa, svolta in modo assolutamente civile e senza alcun intento denigratorio.
Il doc. 4 allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. risale al 22.07.2013 (ossia di molti anni prima) in cui il presidente dell'associazione dell'epoca, Parte_3
dava conto di un accordo per la realizzazione di un percorso
[...]
alternativo a quello interrotto nel 1999 con la previsione di un contributo;
il doc.
5 allegato alla memoria ancora riprende la realizzazione di altro percorso ed il doc. 6 allegato alla memoria, in cui è stata riprodotta la stessa fotografia raffigurante l'abitazione di dall'esterno, informa la cittadinanza Parte_1
dell'organizzazione di una manifestazione pubblica per la data del 10.03.2019
“per poi percorrere insieme la via della Valle che dal provinciale sale lungo
per continuare verso RO, ma da una decina di anni interrotta in CP_1
corrispondenza della da reti e cancelli collocati da un privato che CP_8
impediscono il pubblico transito”.
A parere di questa Corte, non si è in presenza di una campagna diffamatoria, ma anzi l' in modo assolutamente civile, ha continuato a patrocinare la CP_1
sua tesi della necessità di consentire il transito ai cittadini e ai turisti sulla citata via della Valle in assoluta coerenza con il suo oggetto “sociale”.
Il nominativo di non è nemmeno citato e comunque la vicenda era Parte_1
certamente nota nel piccolo Comune e tale da non costituire alcuna pagina 17 di 21 diffamazione. Come già evidenziato dal primo giudice, la libertà di manifestazione del proprio pensiero va bilanciata con la tutela dell'altrui reputazione e onore purché vi sia interesse della collettività ai fatti narrati, la corrispondenza tra quanto accaduto e quanto riferito e con la avvertenza che può
essere sufficiente anche la verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e la correttezza formale con cui detti fatti devono essere esposti. Orbene l'interesse della collettività all'apertura della strada in questione si deve presumere anche perché ormai la questione era dibattuta nella comunità
da quasi venti anni;
il fatto che i in modo reiterato avessero chiuso la Parte_1
strada de qua con cancelli e reti è parimenti certa e documentata dai rilievi fotografici, tanto che il Comune di NO in diverse occasioni ha emesso ordinanze volte al ripristino della loro transitabilità (una di queste impugnata senza esito al TAR) e sicuramente rispettato è il criterio della continenza formale. Nei documenti indicati da parte attrice non si riviene alcuna invettiva,
alcuna espressiva lesiva dell'immagine e del decoro dell'attore, neppure laddove l'Associazione invoca la tutela della legalità e definisce lo sbarramento abusivo.
Nella prospettiva dell' , infatti, è evidente che l'apposizione cancelli CP_1
e reti, nonostante l'accordo raggiunto in sede di mediazione per la demolizione,
e nonostante le ordinanze sindacali di cui è detto, rappresenta un abuso e un comportamento contra legem e di fatto, a prescindere dalla questione dell'esistenza di una strada demaniale o asservita al pubblico uso, certamente è
abusiva e illegittima la condotta di colui che si sottrae all'adempimento di pagina 18 di 21 obblighi imposti dalla p.a. o che si è assunto spontaneamente in sede di mediazione.
Per questi motivi
, pertanto, l'iniziativa intrapresa da Parte_1
era palesemente infondata sin dalla generica prospettazione contenuta nella citazione e nessun contributo conoscitivo possono apportare i capitoli di prova sopra indicati che vertono su circostanze già provate a mezzo documenti o del tutto inconferenti per la decisione.
L'appello va rigettato e la sentenza gravata va confermata.
Ricorrono i presupposti per accordare il danno da lite temeraria anche in questo grado. Infatti, nel caso di impugnazione manifestamente infondata e avente carattere strumentale il soccombente va condannato al risarcimento per lite temeraria: già il primo giudice aveva applicato la sanzione e ciononostante parte appellante, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della decisione, ha pervicacemente insistito nelle proprie difese, pur potendo apprezzare, utilizzando la minima diligenza, l'infondatezza delle tesi sostenute.
Sempre al fine di dissuadere l'appellante è stata disposta mediazione delegata
(anche al fine di verificare ancora una volta la percorribilità del percorso alternativo già approvato dal Comune, ma la decisione non era nella disponibilità dell'ente associativo) e parte appellata si è offerta a non richiedere le spese del grado a fronte della rinuncia del gravame.
Con un contegno inutilmente ostinato, probabilmente celante altri fini,
l'appellante ha cagionato un inutile dispendio di energie processuali.
pagina 19 di 21 Pertanto, oltre alla condanna alle spese di lite in ossequio al criterio della soccombenza, consegue la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma
3 c.p.c. in favore della controparte e in favore della ex art. Controparte_11
96 comma 4 c.p.c. nella misura che si stima equo fissare in € 3.000 in ragione dell'entità delle reciproche richieste risarcitorie e della difficoltà della lite.
Nella liquidazione delle spese va accordata anche la fase di trattazione del grado,
sebbene nella misura minima, e i compensi per la fase di mediazione.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 107/2023 emessa dal Tribunale di MO (prima sezione civile) in data 20.01.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a parte appellata le spese di lite Parte_1
del presente grado che liquida in € 1.323 per la fase di mediazione e in complessivi € 4.888 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 922 per la fase di trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna parte appellante a rifondere ad ex Controparte_1
pagina 20 di 21 art. 96 comma 3 c.p.c. la somma di € 3.000 e a ex art. 96 Controparte_11
comma 4 c.p.c. la stessa somma di € 3.000;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 21 di 21
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non nella causa civile n. 690/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
15/10/2025, promossa materie.
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Mastropietro del doro di MO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MO via Cucchi n. 6, giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
NO, in persona del legale rappresentante rappresentata CP_2 CP_3
e difesa dagli avv. Paola Brambilla e Benedetta Baracchi ed elettivamente domiciliata in MO alla via Moroni n. 156, giusta delega stesa in calce alla comparsa in grado di appello;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 107/2023 emessa dal Tribunale di
MO (prima sezione civile) pubblicata in data 20.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuto il carattere offensivo e comunque illecito della campagna diffamatoria condotta dall' con la pubblicazione degli stampati Controparte_1
indicati in narrativa;
accertata incidentalmente la sussistenza del reato di cui all'art 595 c.p. e, comunque, l'illeceità della condotta;
condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
risarcimento del danno subito dall'attore. Danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 20.000.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con ogni più ampia riserva.
In via istruttoria: pagina 2 di 21 ammettersi le prove richieste con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., depositata nel primo grado di giudizio, e che di seguito si riportano:
1. Vero che nel 1999 sono stata incaricata dal Comune di NO di esprimere un parere in merito alla sussistenza, o meno, di una servitù di pubblico passaggio sul cortile della “Cà di Fade” di proprietà del sig. Parte_1
2. Vero che al fine di redigere il parere ho esaminato la documentazione che mi era stata trasmessa comprese le memorie, con i relativi allegati, dei difensori delle parti controvertenti, avvocato Paola Brambilla per l' Controparte_1
e avvocato Paolo Bendinelli per il sig.
[...] Parte_1
3. Vero che, sempre al fine di redigere il parere di cui sopra ho esaminato numerose dichiarazioni scritte di residenti nei Comuni di NO e di RO;
4. Vero che la proprietà ha avanzato a più riprese diverse proposte Parte_1
per assicurare la possibilità di effettuare passeggiate naturalistiche nella zona del
; CP_1
5. Vero che a maggio 2000 è stata presentata dal Presidente pro tempore dell' la diffida – esposto rivolta al funzionario Controparte_1
responsabile Area 3 Gestione del Territorio del Comune di NO, alla Procura
della Repubblica di MO, al Sindaco di NO, al Presidente della Giunta
Regionale;
6. Vero che nell'agosto 2000 ho presentato ai Carabinieri della Stazione di
NO la querela per diffamazione che Vi viene mostrata;
7. Vero che, con gli altri amministratori di RO, mi sono più volte incontrato pagina 3 di 21 nel 2007 con gli amministratori comunali di NO e con la proprietà
per trovare una soluzione che consentisse la realizzazione di Parte_1
passaggi di facile transitabilità a valle della Cà di Fade;
8. Vero che con gli altri amministratori di RO ho esaminato le osservazioni presentate a marzo 2007 dalla in relazione al Controparte_1
piano viabilità minore del di cui alla delibera del consiglio Controparte_4
comunale 19.1.2007;
9. Vero che ho esaminato, tra il 2007 ed il 2009, le mappe catastali al fine di predisporre le domande di autorizzazione alla realizzazione di recinzione e alla installazione del cancello, sul tronco di strada consorziale, per conto della proprietà Parte_1
10. Vero che su incarico dei signori ho predisposto diversi progetti, Parte_1
nel 2011, relativi alla realizzazione di passaggi di facile transitabilità a valle della Cà di Fade, tra cui una proposta alternativa all'esproprio con approfondito studio delle valenze ambientali agricole e paesaggistiche;
11. Vero che le fotografie che compaiono sul volantino della CP_1
“ ”, e sul numero di gennaio 2020 del periodico Araberara Controparte_1
mostrano l'interno della proprietà e il cancello carrale, posto in Parte_1
Comune di RO e regolarmente autorizzato da quest'ultimo.
12. Vero che ho più volte incontrato nel periodo tra il 2011 ed il 2015, in qualità
di legale incaricato dalla famiglia gli amministratori comunali di Parte_1
RO e NO con i quali ho attentamente esaminato diversi progetti relativi pagina 4 di 21 alla viabilità all'interno dell'area del;
CP_1
13. Vero che nel 1999 il Comune di NO ha autorizzato il tracciato alternativo alla strada consorziale di , richiamando gli stradali comunali e il cippo CP_1
storico;
14. Vero che con lettera 15.2.2016 ho espresso il disagio mio e della Giunta
Comunale di NO per la “pressione intollerante sull'operato della mia amministrazione” compiuta dalla (vd. Lettera CP_1 Controparte_1
prot. n. 0004155/2016 del 18.2.2016 Comune di NO).
Si indicano come testimoni: … omissis …
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare dichiarare manifestamente infondato l'appello ex art. 348 bis c.p.c.
In via principale: respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto,
con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di MO n. 107/2023.
In via istruttoria:
Preliminarmente si chiede l'espunzione dei documenti riprodotti/prodotti da controparte da pag. 9 a pag. 15, dell'atto di citazione d'appello stante la manifesta tardività trattandosi di allegati attinenti a circostanze sopravvenute, ma di documenti che si sono formati ben prima della scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2.
pagina 5 di 21 Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte per le seguenti ragioni:
Quanto al capitolo n. 1 – Circostanza non contestata e, peraltro, inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta sussistenza di una diffamazione ai danni del signor La circostanza, inoltre, è Parte_1
anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre 20 anni fa.
Quanto al capitolo n. 2 – Circostanza non contestata e, comunque, inammissibile poiché genericamente formulata e priva di precisi riferimenti temporali.
Quanto al capitolo n.
3 - Inammissibile poiché generico “numerose dichiarazioni”, privo di precisi riferimenti temporali.
Quanto al capitolo n.
4 - Inammissibile perché generico “ha avanzato… diverse proposte”, privo di precisi riferimenti temporali “… a più riprese…”.
Quanto al capitolo n. 5 – Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente e, peraltro, anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre
20 anni fa.
Quanto al capitolo n. 6 – Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente, peraltro, anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre
20 anni fa.
Quanto al capitolo n. 7 – Inammissibile poiché generico “più volte incontrato nel
2007…” e, in ogni caso, eccessivamente risalente nel tempo ed inconferente con riferimento alla prova della presunta sussistenza di una diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 8 - Inammissibile poiché inconferente rispetto alla prova della pagina 6 di 21 presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 9 - Inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 10 – Inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 11 – Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente oltre che valutativa e, ciò, anche con riferimento alla ivi menzionata “regolare” autorizzazione dalla parte del Controparte_4
all'apposizione del cancello carrale.
Quanto al capitolo 12 - Inammissibile poiché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
Quanto al capitolo 13 - Inammissibile poiché circostanza da provarsi documentalmente oltre che anacronistica poiché riferita a fatti risalenti ad oltre
20 anni fa.
Quanto al capitolo 14 – Inammissibile poiché teso a far esprimere un giudizio al teste “ho espresso il mio disagio” di natura oltretutto soggettiva perché relativa a uno stato d'animo, nonché inconferente con riferimento alla prova della presunta diffamazione ai danni del signor Parte_1
In ogni caso si evidenzia nuovamente come capitoli di prova, per come formulati da controparte, sono volti, al contrario, a dar prova del rapporto intercorso unicamente, tra le amministrazioni comunali di RO ed NO,
l' , e i Carabinieri di NO, a riprova del fatto che la Controparte_1
pagina 7 di 21 convenuta si sia sempre e solo rivolta legittimamente alle predette autorità,
all'esclusiva finalità di ottenere il ripristino della transitabilità pubblica dei percorsi per cui è causa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio,
nonché del procedimento di mediazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite, nella misura non inferiore ad € 50.000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16.12.2020, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_5
esponendo:
- che da sempre esistevano tre o quattro sentieri colleganti i comuni di NO e
RO attraverso l'altipiano del , utilizzati da varie associazioni;
CP_1
- che, a fronte del proposito di voler tutelare l'ambiente, l' Controparte_1
, sorta circa 20 prima, aveva intrapreso una campagna diffamatoria
[...]
contro il deducente ingiustamente accusato di aver interrotto uno dei percorsi di collegamento tra NO e RO;
- che invero il deducente si era limitato ad apporre dei cartelli indicanti il divieto di transito sulla sua proprietà privata, ma l'associazione convenuta aveva adottato diverse iniziative dal contenuto diffamatorio concretizzatesi nell'assumere iniziative pubbliche sul presupposto, pacificamente errato, circa l'esistenza di un passaggio pubblico sulla proprietà del comparente e dunque la necessità di ripristinare la legalità;
pagina 8 di 21 - che detta campagna diffamatoria era proseguita anche con la pubblicazione di una locandina sul numero di gennaio 2020 della rivista Araberara di una fotografia raffigurante l'interno della sua proprietà;
- che dette condotte integravano il reato di diffamazione lesive della sua immagine di imprenditore operante nel settore della viabilità.
si costituiva resistendo;
allegava che Controparte_1
l'associazione era sorta nel giugno 1998 ed era composta da 350 associati;
che il suo unico scopo era quello di ottenere la riapertura e la fruizione al pubblico di percorsi pubblici e di uso pubblico denominati “Strada della Valle” e “Strada di
Piazzo” siti in Comune di NO e detti percorsi erano stati interrotti dall'apposizione di cancelli privati o inglobati nella proprietà dell'attore; che invero dagli atti comunali emergeva che il tratto di strada in questione era comunale o asservito all'uso pubblico tanto che il segretario comunale aveva sporto contestazione a con lettera del 13.01.2014; che in data Parte_1
27.09.2017, a seguito di segnalazione dell'associazione, il Comune di NO
aveva emesso “Ordinanza di ripristino della transitabilità” al fine di consentire il pubblico transito mediante apertura dei cancelli entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, ma nonostante le varie diffide l'attore e la conduttrice avevano ripristinato le chiusure con altre Controparte_6
recinzioni e cancelli.
Negava l'esistenza di qualsiasi campagna diffamatoria ed anzi eccepiva la nullità
della citazione per indeterminatezza della causa petendi.
pagina 9 di 21 Da ultimo, allegava la temerarietà della lite in quanto vi era stato un esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del pensiero.
Istruita la lite con interpello, il giudice adito rigettava la domanda attorea,
condannando al pagamento delle spese processuali e al danno per lite Parte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c.
Premessi cenni sulla libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, il
Tribunale asseriva che invero dai documenti allegati era evidente la natura pubblica del transito oggetto di causa e tanto lo si poteva desumere da:
“ … a) la delibera n. 105 del 2.8.2007 della Giunta Comunale del Comune di
NO con la quale si rigetta la richiesta proprio dell'attore di commutazione
dei tratti di strada che avrebbero dovuto essere sdemanializzata e da cui , a
contrario, si ha contezza proprio della natura comunale/pubblica del tratto in
questione (doc. 4); b) la lettera di “Comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di rilascio ex art. 823 c.c.” del 13.1.2014 del
Comune indirizzata all'attore nella quale il segretario comunale chiedeva conto
del perché la strada detta della Valle di Piazzo non era aperta su tutto il
tracciato, ciò concretando una sottrazione dell'uso pubblico della stessa (doc.
5); c) la lettera del 17.5.2016 del Responsabile dell'Area del Comune di NO,
arch. (doc. 6) di risposta all'associazione nella quale si Persona_1
cui si legge “la 'strada comunale della Valle' non è riportata sui registri storici,
ma sulle canapine è colorata in arancio e segnalata come strada Comunale,
quindi è da ritenersi pubblica”; d) ancor più l'Ordinanza di ripristino della
pagina 10 di 21 transitabilità n. 70 del 27.9.2017 (doc. 7) in cui il Comune di NO rilevava “il
posizionamento di due cancelli sulla strada comunale 'della valle' in
corrispondenza dei mappali nn. 8471 e 876 del Censuario di NO, di
proprietà del sig. residente a[...]
7, con usufruttuario a favore del sig. residente a [...]in vi Persona_2
Lonzo, n. 2 e contratto di locazione in essere con l' Controparte_7
con sede a Scanzorosciate in via Collina Alta” e, richiamata “la
[...]
delibera del Comune di NO n. 105 del 02.08.2007”, ordinava “di consentire
il pubblico transito mediante apertura dei cancelli entro sette giorni dal
ricevimento della presente”; e) la diffida del Comune del 31.8.2018 per
l'inottemperanza all'ordinanza precedente, con il termine di 3 gg per
l'adempimento (doc. 11) e il 14.9.2018 (doc. 12) l'esecuzione in danno.
Aggiungeva il Tribunale che i documenti contestati, non tutti di derivazione dell' , non contenevano il nominativo dell'attore e della sua CP_1
famiglia e comunque non erano tali da ledere l'onore e la dignità di alcuno.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 [...]
. Controparte_1
Venivano delineate proposte transattive e disposta mediazione delegata, ma fallito ogni tentativo di bonario componimento della lite, la causa era rinviata all'udienza del 15.10.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 11 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, censura la gravata Parte_1
sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'esistenza della diffamazione con conseguente lesione della sua reputazione rigettando di conseguenza la richiesta di risarcimento del danno.
Deduce che il documento 6 allegato alla citazione e i documenti 4, 5, 6 allegati alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. previgente attestano il carattere diffamatorio delle varie pubblicazioni nella parte in cui viene accreditata la tesi di sbarramenti abusivi tali da impedire il transito a pedoni e a mezzi agricoli,
nonostante la regolare concessione di permessi e autorizzazioni da parte dei
Comuni di RO e di NO.
Lamenta una lettura superficiale e parziale delle due ordinanze di ripristino della transitabilità emesse dal Comune di NO in date 27.09.2017 e 5.10.2021 e la mancata ammissione delle prove orali dedotte.
Da ultimo, censura la condanna ex art. 96 c.p.c. avendo il deducente univocamente cercato di tutelare la sua immagine e quella della famiglia da accuse di condotte illecite.
Il motivo è manifestamente infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
Osserva la Corte che il motivo di impugnazione deve essere specifico e l'appellante deve individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e indicare le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da pagina 12 di 21 chi propone l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Nel caso concreto, le argomentazioni sottese all'atto di gravame raramente si confrontano con la motivazione della gravata sentenza preferendo seguire un autonomo percorso argomentativo finalizzato a lamentare il carattere diffamatorio di condotte e/o pubblicazioni poste in essere dall'associazione convenuta.
In ogni caso, entrando nel merito, in fatto va premesso quanto segue.
, costituita nel giugno 1998, ha come scopo Controparte_1
quello di valorizzare il territorio di , situato tra i Comuni di NO e CP_1
RO ai piedi del monte Cereto, costituito da pianori in parte boscati.
Tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di ottenere la riapertura e la fruizione al pubblico di percorsi che, a detta dell'ente convenuto, sono sempre stati fruibili dalla collettività, denominati strada della Valle e strada di Piazzo,
situati in Comune di NO e conducenti al limitrofo Comune di RO.
Più in dettaglio, l'associazione asseriva sin dal 1999 che il transito attraverso il cortile era di uso pubblico e del pari il transito sulla strada vicinale di CP_8
accesso a detta corte si da formare un unico sentiero di congiunzione tra i due
Comuni; di contro l'attore ponendo a sostegno un parere pro Parte_1
veritate dell'avv. reso in data 22.12.1999, affermava che sin Controparte_9
dal 1999 il Comune di NO aveva fatto proprio questo parere che escludeva l'asservimento all'uso pubblico di questo tracciato e che per tale motivo erano state date le autorizzazioni per la chiusura del fondo mediante l'apposizione di pagina 13 di 21 cancelli. Altrettanto pacifico che e la sua famiglia, Parte_1
anche in forza di provvedimenti autorizzativi, abbiano recintato la loro proprietà
privata.
Tralasciando quanto non rileva in questa sede, ancora in data 17.05.2016 il responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di NO informava l'associazione che la strada comunale della Valle non era riportata sui registri storici, ma sulle canapine era evidenziata in colore arancione e dunque doveva ritenersi pubblica;
in data 27.09.2017 il Comune di NO emetteva nei confronti di un'ordinanza di ripristino della Parte_1
transitabilità sulla citata via in quanto la messa a disposizione di un percorso alternativo convenzionato non aveva avuto seguito, sicché veniva ordinato all'attore, al padre nella qualità di usufruttuario e alla società conduttrice Per_2
dei mappali 8471 e 876 di consentire il Controparte_7
pubblico transito mediante l'apertura dei cancelli posizionati sulla strada comunale della Valle in corrispondenza dei citati mappali;
seguiva anche diffida di analogo tenore in data 31.07.2018.
Il cancello veniva demolito, ma sostituito con una rete di cantiere, nonostante il parziale accordo raggiunto tra le parti in punto demolizione innanzi all'Organismo di mediazione presso il COA di MO;
ancora il Comune di
NO, in data 3.06.2021, emetteva un'altra ordinanza di ripristino della transitabilità di via Piazzo avendo i chiuso una sbarra con saldatura Parte_1
posta a valle del citato percorso;
come si legge nella sentenza emessa dal TAR di pagina 14 di 21 rigetto dell'impugnazione di detta sbarra era sempre esistita, ma Parte_1
sino al maggio 2021 non aveva mai impedito il passaggio ciclopedonale di cittadini e di turisti in quanto sollevata.
In questo contesto di contrapposizione ventennale tra le posizioni di che nega l'esistenza di una strada ad uso pubblico o Parte_1
asservita ad uso pubblico e l'Associazione che di converso propugna la tesi opposta si collocano le presunte condotte diffamatorie.
Premesso che non può essere questa la sede per accertare se effettivamente esiste una strada demaniale pubblica che passa per i fondi dei o se detto Parte_1
tracciato sia asservito all'uso pubblico, vanno esaminati i documenti su cui parte attrice fonda le sue pretese risarcitorie.
Il doc. 6 allegato alla citazione contiene una lettera redatta dal presidente dell' che voleva essere una risposta ad Controparte_10
missiva dell'assessore al bilancio del Comune di NO apparsa sulla rivista
Paese Mio: l'assessore si lamentava del fatto che il Comune, a causa dei fallimenti di società operanti sul territorio, aveva perso oltre € 940.000 negli ultimi dieci anni di imposte comunali e, in replica, il presidente ricordava all'assessore che un privato in località stava occupando da tempo suolo CP_1
pubblico e che dunque si poteva iniziare dal recupero di questa somma;
nello stesso documento i concittadini erano invitati ad un contributo finanziario;
ancora in altra locandina in cui appare una stradella con a lato una staccionata
(con tutta probabilità raffigurante l'abitazione del l'associazione Parte_1
pagina 15 di 21 convenuta organizzava un concerto per raccogliere firme al fine di chiedere al futuro sindaco di NO di non cedere a privati sentieri e transiti di proprietà
comunale.
Nell'articolo del 24.01.2020 apparso sulla rivista Araberara si dava conto di altro incontro che si sarebbe tenuto in data 31.01.2020 con la cittadinanza per fare il punto della situazione e delineare le più opportune iniziative in quanto i cancelli posti a chiusura della via della Valle erano ancora sul posto;
nell'articolo ancora il nuovo presidente della convenuta veniva intervistato (per come si desume dall'uso del corsivo) e dava contezza della raccolte di firme e di una petizione al Sindaco di per la rimozione di questi Parte_2
cancelli; l'articolista (non indicato) rammentava l'accordo raggiunto in sede di mediazione e che l' aveva chiesto l'attuazione delle delibere CP_1
comunali che avevano imposto il ripristino della viabilità.
In siffatti scritti non compare nulla di diffamatorio: l'associazione, convinta della fondatezza delle proprie ragioni, come comprovato dall'emissione di un'ordinanza comunale con cui veniva invitato a ripristinare la Parte_1
normale transitabilità del tracciato, a fronte dell'ostruzionismo dell'obbligato e di una certa colpevole inerzia dello stesso ente territoriale, ha continuato a perorare la sua causa affinché i cittadini e i turisti potessero fruire del passaggio di cui è data contezza. Nella lettera di risposta, peraltro mai pubblicata, neppure
è citato l'attore; il fatto che sia stata ripresa l'abitazione di Parte_1
dall'esterno con il tracciato di cui si discute non rappresenta alcuna violazione pagina 16 di 21 della privacy e l'iniziativa del concerto per sensibilizzare ed evitare che il futuro
Sindaco potesse cedere sentieri e transiti comunali a privati costituisce l'oggetto dell'azione associativa, svolta in modo assolutamente civile e senza alcun intento denigratorio.
Il doc. 4 allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. risale al 22.07.2013 (ossia di molti anni prima) in cui il presidente dell'associazione dell'epoca, Parte_3
dava conto di un accordo per la realizzazione di un percorso
[...]
alternativo a quello interrotto nel 1999 con la previsione di un contributo;
il doc.
5 allegato alla memoria ancora riprende la realizzazione di altro percorso ed il doc. 6 allegato alla memoria, in cui è stata riprodotta la stessa fotografia raffigurante l'abitazione di dall'esterno, informa la cittadinanza Parte_1
dell'organizzazione di una manifestazione pubblica per la data del 10.03.2019
“per poi percorrere insieme la via della Valle che dal provinciale sale lungo
per continuare verso RO, ma da una decina di anni interrotta in CP_1
corrispondenza della da reti e cancelli collocati da un privato che CP_8
impediscono il pubblico transito”.
A parere di questa Corte, non si è in presenza di una campagna diffamatoria, ma anzi l' in modo assolutamente civile, ha continuato a patrocinare la CP_1
sua tesi della necessità di consentire il transito ai cittadini e ai turisti sulla citata via della Valle in assoluta coerenza con il suo oggetto “sociale”.
Il nominativo di non è nemmeno citato e comunque la vicenda era Parte_1
certamente nota nel piccolo Comune e tale da non costituire alcuna pagina 17 di 21 diffamazione. Come già evidenziato dal primo giudice, la libertà di manifestazione del proprio pensiero va bilanciata con la tutela dell'altrui reputazione e onore purché vi sia interesse della collettività ai fatti narrati, la corrispondenza tra quanto accaduto e quanto riferito e con la avvertenza che può
essere sufficiente anche la verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e la correttezza formale con cui detti fatti devono essere esposti. Orbene l'interesse della collettività all'apertura della strada in questione si deve presumere anche perché ormai la questione era dibattuta nella comunità
da quasi venti anni;
il fatto che i in modo reiterato avessero chiuso la Parte_1
strada de qua con cancelli e reti è parimenti certa e documentata dai rilievi fotografici, tanto che il Comune di NO in diverse occasioni ha emesso ordinanze volte al ripristino della loro transitabilità (una di queste impugnata senza esito al TAR) e sicuramente rispettato è il criterio della continenza formale. Nei documenti indicati da parte attrice non si riviene alcuna invettiva,
alcuna espressiva lesiva dell'immagine e del decoro dell'attore, neppure laddove l'Associazione invoca la tutela della legalità e definisce lo sbarramento abusivo.
Nella prospettiva dell' , infatti, è evidente che l'apposizione cancelli CP_1
e reti, nonostante l'accordo raggiunto in sede di mediazione per la demolizione,
e nonostante le ordinanze sindacali di cui è detto, rappresenta un abuso e un comportamento contra legem e di fatto, a prescindere dalla questione dell'esistenza di una strada demaniale o asservita al pubblico uso, certamente è
abusiva e illegittima la condotta di colui che si sottrae all'adempimento di pagina 18 di 21 obblighi imposti dalla p.a. o che si è assunto spontaneamente in sede di mediazione.
Per questi motivi
, pertanto, l'iniziativa intrapresa da Parte_1
era palesemente infondata sin dalla generica prospettazione contenuta nella citazione e nessun contributo conoscitivo possono apportare i capitoli di prova sopra indicati che vertono su circostanze già provate a mezzo documenti o del tutto inconferenti per la decisione.
L'appello va rigettato e la sentenza gravata va confermata.
Ricorrono i presupposti per accordare il danno da lite temeraria anche in questo grado. Infatti, nel caso di impugnazione manifestamente infondata e avente carattere strumentale il soccombente va condannato al risarcimento per lite temeraria: già il primo giudice aveva applicato la sanzione e ciononostante parte appellante, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della decisione, ha pervicacemente insistito nelle proprie difese, pur potendo apprezzare, utilizzando la minima diligenza, l'infondatezza delle tesi sostenute.
Sempre al fine di dissuadere l'appellante è stata disposta mediazione delegata
(anche al fine di verificare ancora una volta la percorribilità del percorso alternativo già approvato dal Comune, ma la decisione non era nella disponibilità dell'ente associativo) e parte appellata si è offerta a non richiedere le spese del grado a fronte della rinuncia del gravame.
Con un contegno inutilmente ostinato, probabilmente celante altri fini,
l'appellante ha cagionato un inutile dispendio di energie processuali.
pagina 19 di 21 Pertanto, oltre alla condanna alle spese di lite in ossequio al criterio della soccombenza, consegue la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma
3 c.p.c. in favore della controparte e in favore della ex art. Controparte_11
96 comma 4 c.p.c. nella misura che si stima equo fissare in € 3.000 in ragione dell'entità delle reciproche richieste risarcitorie e della difficoltà della lite.
Nella liquidazione delle spese va accordata anche la fase di trattazione del grado,
sebbene nella misura minima, e i compensi per la fase di mediazione.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 107/2023 emessa dal Tribunale di MO (prima sezione civile) in data 20.01.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a parte appellata le spese di lite Parte_1
del presente grado che liquida in € 1.323 per la fase di mediazione e in complessivi € 4.888 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 922 per la fase di trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna parte appellante a rifondere ad ex Controparte_1
pagina 20 di 21 art. 96 comma 3 c.p.c. la somma di € 3.000 e a ex art. 96 Controparte_11
comma 4 c.p.c. la stessa somma di € 3.000;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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