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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 757/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230023150047000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6520/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 10787/06/24 depositata il 3.7.2025, con la quale veniva accolto il ricorso del sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120230023150047000, notificata in data 03/07/2023, riportante ruolo n. TES 3 T190627120400121650000215/T, dal valore complessivo di € 1.043,62, riguardante somme iscritte a titolo di Irpef, addizionale regionale, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2018, per assunte indebite detrazioni per familiare a carico.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva l'illegittimità ed insussistenza della pretesa impositiva a causa di una frode posta in essere da ignoti a danno dell'AR e del proprio coniuge a carico sig.ra Nominativo_1. Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
Il Giudice i primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante, pur prendendo atto delle denunce sporte ai Carabinieri e delle circostanze di fatto dettagliatamente esposte e documentate dal contribuente, in via preliminare chiede la riunione al procedimento di appello RG n. 554/2024 riferito alla impugnazione di altra sentenza del
Giudice di primo grado n. 14748/7/23, chiedendo altresì la sospensione del presente giudizio stante la pendenza di processo penale derivante dalla denuncia contro ignoti e contestando nel merito. Si costituiva il contribuente controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
In primo luogo non può procedersi alla riunione del presente procedimento con quello avente RG
554/2024, stante la scarsità di informazioni e connessa documentazione non prodotta dall'ufficio appellante che si è limitato a citare un giudizio pendente riferito ad altra fattispecie asseritamente similare. Nel merito, il contribuente assume che il proprio coniuge sig.ra Nominativo_1 priva di reddito, per la quale fruiva delle contestate detrazioni per familiare a carico, è stata oggetto di furto di identità e vittima di specifica frode fiscale. Veniva infatti a scoprire che ignoti avevano presentato a nome della stessa (utilizzando pin personale fisconline ad ella intestato) varie dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 (mod. 730 e modelli Unici) da cui sarebbero scaturiti indebiti rimborsi fiscali, poi accreditati direttamente dalla Agenzia delle Entrate su un conto corrente aperto in una banca situata in Belgio, su un IBAN (già allegato agli atti) totalmente estraneo alla sig.ra Nominativo_1. Orbene, chiarite tali circostanze di fatto debitamente documentate e non smentite dall'ufficio, v'è da dire che la Sig.ra Nominativo_1, avuto conoscenza dell'accaduto, presentava denuncia ai Carabinieri di Giugliano in Campania (già allegata agli atti), dichiarando ai militari la propria estraneità ai fatti, denunciando l'avvenuto furto di identità, precisando nuovamente di essere casalinga, priva di reddito personale, fiscalmente a carico di suo marito e che, pertanto, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Sempre in data 30/10/2021 la sig.ra Nominativo_1 inviava all'Agenzia delle Entrate una formale comunicazione a mezzo mail (allegata agli atti), con la quale faceva presente di avere sporto la richiamata denuncia, allegandone una copia per l'ufficio destinatario. Avuto poi formale contezza della falsità della firma apposta sul modulo di richiesta di credenziali inviato all'ufficio, la sig.ra Nominativo_1 presentava in data 17.3.2022 altra denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Giugliano (versata in atti) effettuando formale disconoscimento – denuncia della firma da ignoti apposta sul modulo di richiesta presentato all'Agenzia delle Entrate per l'accesso al servizio telematico, denuncia anche questa poi trasmessa all'ufficio. In sede di giudizio la Sig.ra Nominativo_1 depositava, altresì, perizia calligrafica dalla quale emerge la falsità delle firme apposte.
A fronte di tali elementi fattuali, delle denunce presentate tempestivamente dall'interessata, tenendo presente che gli indebiti rimborsi sono stati accreditati su di un conto corrente acceso in Belgio non riconducibile alla Sig. Nominativo_1, circostanza quest'ultima non contestata dall'ufficio, tenuto distinto e distante il processo penale ordinariamente derivante dalle denunce presentate, v'è motivo di ritenere, sulla base degli incontestati elementi di fatto e tenuto conto della documentazione prodotta, che la Sig.ra Nominativo_1 sia realmente priva di reddito e sia stata effettivamente vittima, unitamente all'Agenzia delle Entrate di una truffa, di guisa che le detrazioni di cui ha usufruito il coniuge, contribuente appellato, appaiono legittime e dunque l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge, con attribuzione
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 757/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230023150047000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6520/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 10787/06/24 depositata il 3.7.2025, con la quale veniva accolto il ricorso del sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120230023150047000, notificata in data 03/07/2023, riportante ruolo n. TES 3 T190627120400121650000215/T, dal valore complessivo di € 1.043,62, riguardante somme iscritte a titolo di Irpef, addizionale regionale, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2018, per assunte indebite detrazioni per familiare a carico.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva l'illegittimità ed insussistenza della pretesa impositiva a causa di una frode posta in essere da ignoti a danno dell'AR e del proprio coniuge a carico sig.ra Nominativo_1. Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
Il Giudice i primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante, pur prendendo atto delle denunce sporte ai Carabinieri e delle circostanze di fatto dettagliatamente esposte e documentate dal contribuente, in via preliminare chiede la riunione al procedimento di appello RG n. 554/2024 riferito alla impugnazione di altra sentenza del
Giudice di primo grado n. 14748/7/23, chiedendo altresì la sospensione del presente giudizio stante la pendenza di processo penale derivante dalla denuncia contro ignoti e contestando nel merito. Si costituiva il contribuente controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
In primo luogo non può procedersi alla riunione del presente procedimento con quello avente RG
554/2024, stante la scarsità di informazioni e connessa documentazione non prodotta dall'ufficio appellante che si è limitato a citare un giudizio pendente riferito ad altra fattispecie asseritamente similare. Nel merito, il contribuente assume che il proprio coniuge sig.ra Nominativo_1 priva di reddito, per la quale fruiva delle contestate detrazioni per familiare a carico, è stata oggetto di furto di identità e vittima di specifica frode fiscale. Veniva infatti a scoprire che ignoti avevano presentato a nome della stessa (utilizzando pin personale fisconline ad ella intestato) varie dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 (mod. 730 e modelli Unici) da cui sarebbero scaturiti indebiti rimborsi fiscali, poi accreditati direttamente dalla Agenzia delle Entrate su un conto corrente aperto in una banca situata in Belgio, su un IBAN (già allegato agli atti) totalmente estraneo alla sig.ra Nominativo_1. Orbene, chiarite tali circostanze di fatto debitamente documentate e non smentite dall'ufficio, v'è da dire che la Sig.ra Nominativo_1, avuto conoscenza dell'accaduto, presentava denuncia ai Carabinieri di Giugliano in Campania (già allegata agli atti), dichiarando ai militari la propria estraneità ai fatti, denunciando l'avvenuto furto di identità, precisando nuovamente di essere casalinga, priva di reddito personale, fiscalmente a carico di suo marito e che, pertanto, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Sempre in data 30/10/2021 la sig.ra Nominativo_1 inviava all'Agenzia delle Entrate una formale comunicazione a mezzo mail (allegata agli atti), con la quale faceva presente di avere sporto la richiamata denuncia, allegandone una copia per l'ufficio destinatario. Avuto poi formale contezza della falsità della firma apposta sul modulo di richiesta di credenziali inviato all'ufficio, la sig.ra Nominativo_1 presentava in data 17.3.2022 altra denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Giugliano (versata in atti) effettuando formale disconoscimento – denuncia della firma da ignoti apposta sul modulo di richiesta presentato all'Agenzia delle Entrate per l'accesso al servizio telematico, denuncia anche questa poi trasmessa all'ufficio. In sede di giudizio la Sig.ra Nominativo_1 depositava, altresì, perizia calligrafica dalla quale emerge la falsità delle firme apposte.
A fronte di tali elementi fattuali, delle denunce presentate tempestivamente dall'interessata, tenendo presente che gli indebiti rimborsi sono stati accreditati su di un conto corrente acceso in Belgio non riconducibile alla Sig. Nominativo_1, circostanza quest'ultima non contestata dall'ufficio, tenuto distinto e distante il processo penale ordinariamente derivante dalle denunce presentate, v'è motivo di ritenere, sulla base degli incontestati elementi di fatto e tenuto conto della documentazione prodotta, che la Sig.ra Nominativo_1 sia realmente priva di reddito e sia stata effettivamente vittima, unitamente all'Agenzia delle Entrate di una truffa, di guisa che le detrazioni di cui ha usufruito il coniuge, contribuente appellato, appaiono legittime e dunque l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge, con attribuzione