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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 8113/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8113/2017 avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente
TRA
(già , con sede in Napoli, Centro Parte_1 Parte_2
Direzionale Isola F1, al Viale della Costituzione snc e in qualità di fideiussori
(C.F. ) nato a [...] e Parte_3 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] in Parte_4 C.F._2
Campania, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia n. 534, presso lo studio dell'Avv. Barbara Taglialatela, unitamente all'Avv. Marco
Cocilovo che li rappresenta e difende come da procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponenti
E in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_1
Torino in Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Santa Maria
Capua Vetere, alla Via Pezzella n. 24 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Romano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
opposta
NONCHÉ
1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Conegliano Controparte_2
(TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa quale procuratore speciale e mandataria in persona del legale rappresentante p.t. con sede Controparte_3
in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in Santa
Maria Capua Vetere alla Via Pezzella n. 24, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Romano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.; intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su ricorso proposto dal Parte_5
concedeva a quest'ultimo il decreto ingiuntivo n. 1537/2017 avverso la
[...]
società e i suoi fideiussori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
per l'importo di € 403,523,90 oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, per effetto di una esposizione debitoria derivante da rapporti di conto corrente e di finanziamento chirografario.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proponevano opposizione la società (già Parte_1 Parte_2
e i fideiussori eccependo con riferimento al contratto di conto corrente n.
[...]
23/1000/6269 del 4.06.2009 il difetto del requisito della forma scritta richiesto ad substantiam e perciò a pena di nullità dall'art. 117 commi 1 e 2 d. lgs. n.
385/1993.
In particolare, gli opponenti eccepivano che il contratto in esame recava unicamente la sottoscrizione della società, mentre era carente di quella dell'istituto bancario. Ritenendo, pertanto, che la sussistenza della sola sottoscrizione del cliente non fosse sufficiente ad affermare l'avvenuto perfezionamento del contratto, gli opponenti ne eccepivano la nullità per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 1325 c.c. e per conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo nella parte in cui aveva ingiunto in relazione al contratto di conto corrente in questione il pagamento di euro 68.581,69.
2 In secondo luogo, gli opponenti eccepivano l'assenza degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, lamentando la produzione da parte della banca del solo estratto ex art. 50 TUB, insufficiente a dimostrare l'esposizione debitoria oggetto di ingiunzione.
Ancora rispetto al contratto di conto corrente e alla collegata apertura di credito, gli opponenti eccepivano il mancato rispetto della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale applicata al contratto, evidenziando che il tasso annuo debitore era fissato nella misura del 12% e quello effettivo nella misura del
12,55088%, mentre il tasso annuo creditore fissato nella misura dello 0,125% coincideva con quello effettivo anch'esso pari allo 0,125%. Ne derivava, allora, che la capitalizzazione trimestrale operava unicamente rispetto al tasso debitore e a vantaggio dell'istituto di credito, laddove la coincidenza tra il tasso annuo creditore e il tasso creditore effettivo eliminava gli effetti della capitalizzazione trimestrale a vantaggio dei creditori e tanto in violazione dell'art. 6 della delibera
CICR del 2000 e dell'art. 120 TUB. Per tali ragioni, gli opponenti ritenevano la clausola contraria alla norma imperativa dell'art. 1283 c.c. in quanto diretta a realizzare un negozio in frode alla legge e ne eccepivano la nullità.
In terzo luogo, gli opponenti eccepivano la nullità parziale del contratto di conto corrente, evidenziando l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto. Essi rilevavano che nel contratto di conto corrente, veniva pattuita solo l'aliquota della commissione nella misura dello 0,9500% senza alcuna indicazione del criterio di calcolo e della relativa periodicità. Ancora gli opponenti eccepivano che la banca non aveva provveduto ad adeguare la commissione né alle disposizioni del decreto legge n. 185/2009 né a quelle del d.l. n. 29/2012 con conseguente nullità della commissione per indeterminatezza dell'oggetto in contrasto con l'art. 1346 c.c.
Le censure afferenti alla nullità del contratto per difetto di forma scritta e all'assenza degli estratti conto sono state sollevate dagli opponenti anche in relazione al contratto di anticipi su fatture con affidamento collegato al c/c n.
01700/1000/00002586 per il quale il Tribunale aveva concesso il decreto ingiuntivo per l'importo di euro 200.000,00.
3 Per effetto di tali motivi gli opponenti hanno quindi ritenuto l'illegittimità dell'ingiunzione, chiedendone la revoca.
Con riferimento al contratto di finanziamento chirografario, gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro
128.308,95 perché in assenza dell'estratto ex art. 50 TUB sottoscritto dal dirigente della banca non consente di ritenere il credito certo, liquido ed esigibile. Inoltre, gli opponenti ne hanno eccepito la nullità per illiceità della causa perché all'art. 7 lett. d) del contratto di finanziamento era previsto che la parte finanziata si obbligava a mantenere acceso il conto corrente di cui all'art. 2 e ad accreditarvi la provvista necessaria per il pagamento delle rate, sicché il contratto sarebbe affetto da nullità ove la provvista sia stata utilizzata per provvedere alla copertura dell'esposizione debitoria del rapporto di conto corrente.
L'applicazione, poi, di ulteriori interessi al tasso di interesse indicato nel contratto di conto corrente, inficiava il contratto di finanziamento per violazione dell'art. 120 TUB. Sempre con riguardo al contratto di finanziamento chirografario, gli opponenti ne eccepivano la nullità per mancata o difforme applicazione dell'ISC in violazione dell'art. 117 TUB.
Ritenuta infine la violazione della legge n. 108/1996 per effetto dell'applicazione di interessi usurari, gli opponenti ne hanno eccepito la nullità con la conseguente richiesta di determinare il dare-avere tra le parti.
Per effetto delle eccepite nullità, gli opponenti hanno infine chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'illegittima iscrizione della società nella centrale rischi presso la banca d'Italia.
Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.12.2017 si è costituito il il quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità Parte_5 dell'opposizione da parte dei fideiussori, sul presupposto che le fideiussioni da questi prestate siano dei contratti autonomi di garanzia in forza dei quali i fideiussori hanno rinunciato alla proposizione delle eccezioni anche in deroga agli articoli 1955, 1945 e 1957 c.c., con esclusione della sola exceptio doli o della
4 nullità del contratto garantito per contrasto con norma imperativa o per illiceità della causa.
Di conseguenza, alcuna opposizione poteva da questi essere promossa, non avendo essi dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme neppure da parte della società debitrice principale.
Nel merito, la banca opposta ha dedotto l'infondatezza dell'avversa opposizione chiedendone il rigetto.In particolare, quanto alla carenza del requisito della forma scritta, il convenuto riteneva la piena validità dei contratti Parte_5
bancari stipulati, in quanto non vi è norma che richieda la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale del contratto posto che l'art. 117 T.U.B. richiede solo che le condizioni contrattuali siano pattuite per iscritto. Nella prospettazione della Banca opposta il modulo prestampato della Banca e sottoscritto dalla sola società cliente non avrebbe costituito neppure una valida manifestazione di volontà contrattuale, trattandosi di accettazione esplicita della proposta contrattuale contenuta nel modulo prestampato, indicante, peraltro, i principali dati economici del conto e le regole contrattuali specificamente approvate. Quanto alla carenza di estratti conto, il Parte_5
deduceva la piena legittimità del decreto ingiuntivo emesso nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 D.Lgs. 385/1993, che richiede semplicemente l'allegazione dell'estratto-conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, il quale deve anche dichiarare che il credito è vero e liquido, non essendo necessario l'estratto conto integrale. In ogni caso la banca asseriva l'avvenuto deposito degli estratti conto e degli scalari chiedendo condannarsi gli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
Quanto alle eccepite nullità per difetto di reciprocità nella capitalizzazione di interessi, il affermava la piena legittimità della clausola, Parte_5
non rilevando in alcun modo la coincidenza tra tasso annuo nominale e tasso effettivo da lato del creditore.
Del pari, l'opposta riteneva la piena legittimità della clausola della commissione di massimo scoperto accettata dalla controparte e perciò applicata nel corso del rapporto.
5 Con riferimento al contratto di mutuo chirografario, l'opposta evidenziava come il contratto di finanziamento può rispondere anche alla causa di risanamento di una precedente esposizione debitoria senza che da ciò ne consegua la nullità, salvo che il debito oggetto di finanziamento sia a sua volta illecito. Neppure la nullità
Par potrebbe derivare dalla inesatta o omessa indicazione dell' nel contratto, posto che da tale omissione potrebbe al più derivare una responsabilità informativa, non trattandosi di un requisito essenziale richiesto ai fini della validità del contratto.
Infine, l'opposta deduceva l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi usurari, non dimostrati in alcun modo e l'infondatezza della domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione presso la centrale rischi di Banca
d'Italia, posto che l'opponente versava in una situazione di incapacità finanziaria ed economica dimostrata dall'entità e dalla durata dell'esposizione debitoria.
Per tali ragioni, il concludeva per il rigetto dell'opposizione Parte_5
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., revocata l'ordinanza con la quale il
GOP aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e rimessa sul ruolo la stessa per l'espletamento della CTU contabile, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2024 e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.04.2021 si è costituita ex art. 111
c.p.c. la la quale in forza di un contratto di cessione di crediti in Controparte_2 blocco chiedeva l'estromissione dal giudizio di (derivante Controparte_1
dalla fusione con il e la condanna degli opponenti al Parte_5
pagamento delle somme ingiunte con vittoria di spese di lite.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusta decreto n. 295/2019 del Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile, sottosezione procedure concorsuali.
6 Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dal rispetto alla posizione degli Parte_5
opponenti fideiussori.
Il opposto, infatti, qualificando le fideiussioni prestate da Parte_5
e come contratti autonomi di garanzia, Parte_3 Parte_4
riteneva improponibili da questi le questioni sollevate non avendo neppure dimostrato di aver proceduto al pagamento delle obbligazioni nascenti dai rapporti bancari oggetto della procedura monitoria.
L'eccezione non è fondata.
Sia nel fascicolo del procedimento monitorio sia nel fascicolo del giudizio di opposizione, il si è limitato a produrre la fideiussione omnibus Parte_5
rilasciata dagli opponenti e il 13.01.2006 Parte_3 Parte_4
costituente una conferma di quella antecedente e risalente al 2.09.1996. Orbene, nella fideiussione in esame i garanti si limitano a confermare l'importo della fideiussione omnibus e ad escludere ogni effetto novativo. Non vi è traccia, invece, del fatto che nella fideiussione in oggetto sia stata prevista la clausola del pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, onde non ricorrono elementi che ne inducano la qualificazione nel senso di un contratto autonomo di garanzia.
Ad abudantiam, si osserva che la presenza, nel contratto, di una clausola 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta' comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene fa richiesta, con la facoltà poi di ripetere dal garantito quanto versato: tale pattuizione, però, non identifica automaticamente il contratto come garantievertrag, posto che successivamente al pagamento il garante può far valere le eccezioni relative al rapporto principale.
Pertanto, una siffatta clausola al massimo può qualificare il rapporto come fideiussione con clausola "solve et repete", ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
7 Infine, in via preliminare va esaminata la richiesta formulata dalla intervenuta avente ad oggetto l'estromissione della cedente Controparte_2 Controparte_1
dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
[...]
La domanda di estromissione proposta dalla cessionaria non può Controparte_2
essere accolta.
Sul punto, deve rilevarsi che la cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n.
22424/2009).
La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente
[...]
o la condanna diretta in favore della cessionaria (cfr. Trib. Bari, Controparte_1
22.09.2023, n. 3664).
2.Sul merito.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
All'uopo va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa e non la regolarità dell'ingiunzione (cfr. Cass. 13.11.2024, n. 29294).
2.1. Sulla validità dei contratti monofirma.
Con l'opposizione spiegata, gli opponenti lamentavano l'invalidità dei contratti cd. monofirma in quanto privi della sottoscrizione da parte dell'istituto di credito contraente. Ritenevano, cioè, che l'apposizione della sola firma del cliente non valesse al perfezionamento del contratto che perciò non poteva ritenersi validamente stipulato in assenza della firma del legale rappresentante della banca.
Il motivo è infondato.
8 Se certamente è vero che l'art. 117 TUB prevede che i contratti debbano essere redatti per iscritto, a pena di nullità (combinato disposto di cui ai co. 1 e 3 della disposizione sopra richiamata), è altrettanto vero che trattasi di nullità di protezione, finalizzata, in particolare, ad assicurare la conoscibilità, da parte del correntista, delle condizioni contrattuali applicate, al precipuo fine di eliminare quello squilibrio informativo che connota i rapporti contrattuali de quibus. È, invero, fatto notorio che sulla validità dei contratti c.d. monofirma, è intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898/18, seguita più di recente da Cass. 10.09.2019 n. 22640, che ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". Nella motivazione della pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite hanno affermato che "la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento siccome prevedente le modalità di CP_4
svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario". Il principio enunciato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione in materia di contratti di intermediazione
9 finanziaria, deve ritenersi altresì applicabile ai contratti di conto corrente, rispetto ai quali sussistono le medesime esigenze di tutela.
In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva, sia di merito che di legittimità (Cfr. Cass. Sez. I - , Ord. n. 14243 del 04/06/2018, cfr. Cass. Sez. I
Ord. n. 14646 del 06/06/2018, Sez. 1 - , Ord. n. 16070 del 18/06/2018:
"I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza").
Ne consegue che la domanda di nullità del contratto per difetto di sottoscrizione dell'istituto di credito non può trovare accoglimento.
2.2.Sulla capitalizzazione trimestrale.
Con la spiegata opposizione, gli opponenti lamentavano la violazione dell'art.1283 c.c. e la nullità della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale rispetto al contratto di conto corrente n. 23/1000/6269 acceso il
4.06.2009 e all'apertura di credito collegata.
Preliminarmente deve evidenziarsi che a partire dall'entrata in vigore della
Delibera CICR, la giurisprudenza sulla scorta dell'art. 6 della delibera CICR 2000
e sulla scorta dell'art. 120 TUB ha ritenuto che i contratti di conto corrente e di apertura di credito regolata in conto corrente potevano legittimamente stabilire l'addebito e la conseguente capitalizzazione periodica, anche infrannuale (e quindi, come da vecchia prassi, trimestrale), degli interessi debitori, a condizione che fosse correlativamente stabilito l'accredito e la conseguente capitalizzazione con la stessa periodicità per gli interessi creditori;
10 inoltre – in ossequio ad esigenze di trasparenza contrattuale (questa essendo la rubrica dell'articolo 6, della Delibera CICR) – era stabilito che, laddove fosse prevista una capitalizzazione infrannuale, nel relativo contratto dovesse essere
“[…] indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione […]”.
L'art. 120 TUB come novellato dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013
(legge di stabilità del 2014) - che interessa nella presente sede – dispone: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Con l'art. 31 D.L. n. 91/2014 il legislatore è tornato sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse "modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi" e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della L. n. 116/2014, l'art. 31 del D.L. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" non vide mai la luce, anche se la Banca d'Italia predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.): tale bozza conteneva un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a una
11 interpretazione "teleologica" della norma primaria (l'art. 120, comma 2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici.
Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis D.L. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla L. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nel senso che "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti "in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido". Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa. È noto il dibattito accesosi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al portato da attribuire alla novella del 2013, poiché si è discusso se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell'anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse avuto effetto immediato o differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi". Ciò posto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che con la novella apportata all'art. 120 TUB dalla legge n. 147/2013 si è inteso vietare qualunque forma di anatocismo, sicché con decorrenza dall'1.01.2014 (ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013) non è consentita alcuna forma di capitalizzazione. Sul punto non è necessaria alcuna rimessione sul ruolo pure richiesta dagli opponenti, perché al CTU è stato chiesto se la banca avesse proceduto al calcolo degli interessi nel rispetto dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge n. 147/2013 e secondo la relativa delibera CICR emanata il 3.08.2016 con decorrenza dall'1.01.2014 e fino alla chiusura del conto. Pertanto, già prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. 30.07.2024, n. 21344), il quesito formulato all'ausiliario era nel senso di escludere ogni forma di
12 capitalizzazione per il periodo in oggetto. Ed infatti, dalla relazione depositata dal consulente in data 21.10.2022 risulta che il ctu abbia escluso l'addebito delle competenze relative alla capitalizzazione trimestrale del conto corrente n.
1000/00006296, procedendo alla rideterminazione del saldo con conteggio degli interessi creditori e debitori con capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013 e successivamente senza capitalizzazione (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale).
Del pari, rispetto al conto corrente n. 1000/00002586 l'ausiliario ha proceduto alla rideterminazione del saldo con conteggio degli interessi creditori e debitori senza alcuna capitalizzazione atteso l'assenza del contratto di accensione da cui poter evincere il rispetto dei dettami della delibera CICR (cfr. pag. 14).
Ne consegue che essendo stata esclusa la capitalizzazione trimestrale dall'1.01.2014 in ossequio a quanto ora affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione alcun ulteriore conteggio è necessario.
2.3. Sulla commissione di massimo scoperto.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato, in via preliminare, come la stessa debba essere intesa.
Sul punto, si sono date due diverse definizione: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi;
la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa;
parlandosi - nel primo caso - di commissione "sull'utilizzato", e - nel secondo caso - di commissione "sull'affidato”. Tale ultima tesi, secondo questo Giudice, appare la più corretta, non solo per l' autorevole “avallo” ricevuto dalla Corte di Cassazione (Cass., 18 gennaio 2006 n. 870); ma anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (quindi, dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto, cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11772 del 06.08.2002). In ragione di tale definizione, la commissione
13 di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato.
Successivamente, il c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 28 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009) ha stabilito , all'art. 2 bis, co.1, le condizioni affinchè la c.m.s. sia valida: 1) il saldo negativo del conto corrente deve avere una durata superiore a trenta giorni;
2) il conto deve essere "affidato" (non si applica più sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca o su conti non affidati); infine, 3) va computata sull'utilizzato. Inoltre, tale decreto dispone, che la commissione per la sola messa a disposizione dei fondi è legittima solo se il compenso sia 1) predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente;
2) pattuito in maniera omnicomprensiva (tale, cioè, da assorbire tutte quelle voci di spesa sull'apertura di credito, comunque denominate, che non siano riconducibili al tasso o alla «nuova» c.m.s.); 3) in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, di talché detto corrispettivo deve essere calcolato in termini percentuali o comunque proporzionali rispetto all'accordato; 4) evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale;
5) non superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il successivo comma 3 del menzionato d.l., poi, contiene una disciplina transitoria, prevedendo che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni». A chiusura dell'evoluzione normativa che si è registrata al riguardo, è intervenuta la modifica dell'art. 117 bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6 bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni – dalla l. 22.12.2011
n. 214, secondo il quale la commissione di massimo scoperto deve essere calcolata sull'affidato (tanto che dovrebbe parlarsi di “commissione massimo affidato”), qualificandola - così - commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla
14 durata dell'affidamento, con un limite massimo percentuale sull'affidamento sempre pari allo 0,5 % (avendo come base di calcolo la somma massima messa a disposizione) a pena di nullità. In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa commissione deve comunque rispettare i parametri imposti dal legislatore in virtù delle richiamate disposizioni. Nel caso di specie, dunque, a fronte della deduzione di parte attrice relativa alla illegittimità della commissione di massimo scoperto, si rileva che nel contratto intercorso tra le parti non era pattuito né il tasso dovuto dalla correntista, né la modalità di calcolo della commissione in esame, neppure ricavabile dalla ricostruzione delle condizioni contrattuali. Come ha osservato l'ausiliario nella relazione finale, la commissione di massimo scoperto è stata indicata senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, e dunque senza specificare se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc., così da risultare pattuita in modo indeterminato, e dunque affetta da nullità, per violazione dell'art. 1346 c.c. (cfr. pag. 30 della consulenza depositata). Correttamente, pertanto, il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo dei rapporti in esame, escludendo sia la C.M.S. sia le commissioni successivamente addebitate dall'istituto bancario in quanto non conformi alla normativa dettata dal legislatore del 2012.
Neppure va rimessa la causa sul ruolo per la mancata acquisizione degli estratti conto mancanti e prodotti dalla banca tardivamente, ossia solo a seguito della scadenza delle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
Sul punto, va precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla banca produrre gli estratti conto continui dall'inizio alla chiusura del rapporto al fine di provare il credito fatto valere nel ricorso monitorio, in quanto rivestendo la posizione sostanziale di parte attrice spetta alla stessa allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
15 Orbene, quanto all'acquisizione da parte del consulente dei documenti non prodotti dalle parti entro i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. dettati relativamente alle preclusioni assertive e istruttorie, le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, pronunciatesi sui poteri di acquisizione del consulente in materia di esame contabile, hanno affermato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, pure se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cfr. Cass. SS. UU.
N. 3086/2022), subordinando con ciò l'acquisizione dei documenti non prodotti al consenso delle parti del giudizio. Orbene, nel caso di specie, sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione richiamata dalla stessa parte opposta (cfr. Cass. 17.01.2024, n. 1763), deve evidenziarsi come parte opponente abbia espresso il proprio diniego all'acquisizione degli estratti conto non prodotti tempestivamente dall'istituto bancario all'indomani del deposito della CTU e in particolare nel termine assegnato per il deposito di note scritte prima dell'udienza del 23.05.2023. Già prima dell'udienza, infatti, e a seguito dell'istanza formulata dal CTU quanto alla richiesta acquisizione della documentazione da parte della banca, il difensore dell'opponente aveva fatto pervenire il proprio dissenso con pec del 17.04.2023. Poiché il diniego è stato quindi esercitato nella prima difesa utile successiva all'istanza di acquisizione formulata dal difensore della banca, alcun ulteriore riconteggio deve essere operato, avendo correttamente il CTU ricostruito i rapporti dare/avere tra le parti senza tenere conto degli estratti conto tardivamente trasmessi all'ausiliario.
Sulla base, pertanto, della ricostruzione dei conti il saldo a debito dei rapporti di conto corrente va rideterminato in € 74.662,90.
3.Sul contratto di finanziamento chirografario.
Gli opponenti deducevano la nullità per illiceità della causa del contratto di finanziamento chirografario stipulato al fine di ripianare l'esposizione debitoria del rapporto di conto corrente.
16 Premesso, infatti, che il mutuo chirografario di cui si tratta (non essendo lo stesso un mutuo di scopo) ben poteva lecitamente assumere quale suo scopo – scopo che di per sè non rientra nella causa del contratto - quello di “ripianare” una già esistente esposizione debitoria consentendo una dilazione nel tempo del relativo pagamento, potrebbe dubitarsi della liceità della causa concreta di tale negozio soltanto in presenza della rigorosa prova che, nel concreto, il contratto abbia avuto, pur sempre da un punto di vista oggettivo e mediante il collegamento negoziale al conto corrente che si assume violativo di norme imperative, la finalità di eludere le medesime norme imperative. Nel caso di specie, la prova in questione non è stata offerta dagli opponenti, con la conseguenza che in parte qua l'opposizione non può essere accolta.
4.Sul risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, il Tribunale ritiene che la stessa non possa essere accolta.
Per vero, gli opponenti non hanno allegato alcuna concreta e specifica conseguenza pregiudizievole derivata alla propria immagine dalla illegittima segnalazione a sofferenza (danno conseguenza), tanto più che il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa, ma va rigorosamente allegato e provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 29206/2019; n. 11269/2018). Analogo discorso deve farsi per la lamentata "compromissione del merito creditizio" conseguente alla segnalazione a sofferenza. Va infatti osservato che gli opponenti hanno omesso di allegare e provare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata concessione di nuovi affidamenti, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale, con la conseguenza che la domanda non è meritevole di accoglimento.
5.Sulle spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per 1/2 , mentre per la restante metà sono poste a carico degli opponenti soccombenti e liquidate secondo i valori minimi di cui al D.M. n.
147/2022 stante la non complessità della controversia e la serialità delle questioni
17 trattate in tema di contratti bancari, con decurtazione per l'opposta e per l'intervenuta della fase istruttoria al 50% in quanto solo l'opposta ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. mentre all'esame della consulenza ha preso parte unicamente l'intervenuta.
Le spese della CTU, in applicazione del medesimo principio, sono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. 8113/2017 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona del liquidatore p.t. nonché Parte_1
e in qualità di fideiussori – opponenti – Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t. – opposta – e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. – intervenuta – ogni contraria CP_2
istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e
Per l'effetto:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1537/2017 emesso e depositato dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Maria Feola in data
12.06.2017;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza;
Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento, in favore della cessionaria in persona del legale rappresentante p.t., di € Controparte_2
202.971,85 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda e fino al pagamento;
Condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento, in favore della opposta in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_1
che nella misura già compensata di ½ si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 2.772,00 per compenso professionale (di cui € 886,00 per la fase di studio, € 584,50 per la fase introduttiva ed € 1.301,50 per la fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
18 Condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento, in favore della intervenuta in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_2
lite che nella misura già compensata di ½ si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 2.842,50 per compenso professionale (di cui € 1301,50 per la fase istruttoria ed € 1.541,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
Pone le spese di CTU già liquidate in € 6.883,90 definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.01.2025
Il Giudice
Marta Sodano
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8113/2017 avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente
TRA
(già , con sede in Napoli, Centro Parte_1 Parte_2
Direzionale Isola F1, al Viale della Costituzione snc e in qualità di fideiussori
(C.F. ) nato a [...] e Parte_3 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] in Parte_4 C.F._2
Campania, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia n. 534, presso lo studio dell'Avv. Barbara Taglialatela, unitamente all'Avv. Marco
Cocilovo che li rappresenta e difende come da procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponenti
E in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_1
Torino in Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Santa Maria
Capua Vetere, alla Via Pezzella n. 24 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Romano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
opposta
NONCHÉ
1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Conegliano Controparte_2
(TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa quale procuratore speciale e mandataria in persona del legale rappresentante p.t. con sede Controparte_3
in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in Santa
Maria Capua Vetere alla Via Pezzella n. 24, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Romano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.; intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su ricorso proposto dal Parte_5
concedeva a quest'ultimo il decreto ingiuntivo n. 1537/2017 avverso la
[...]
società e i suoi fideiussori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
per l'importo di € 403,523,90 oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, per effetto di una esposizione debitoria derivante da rapporti di conto corrente e di finanziamento chirografario.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proponevano opposizione la società (già Parte_1 Parte_2
e i fideiussori eccependo con riferimento al contratto di conto corrente n.
[...]
23/1000/6269 del 4.06.2009 il difetto del requisito della forma scritta richiesto ad substantiam e perciò a pena di nullità dall'art. 117 commi 1 e 2 d. lgs. n.
385/1993.
In particolare, gli opponenti eccepivano che il contratto in esame recava unicamente la sottoscrizione della società, mentre era carente di quella dell'istituto bancario. Ritenendo, pertanto, che la sussistenza della sola sottoscrizione del cliente non fosse sufficiente ad affermare l'avvenuto perfezionamento del contratto, gli opponenti ne eccepivano la nullità per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 1325 c.c. e per conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo nella parte in cui aveva ingiunto in relazione al contratto di conto corrente in questione il pagamento di euro 68.581,69.
2 In secondo luogo, gli opponenti eccepivano l'assenza degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, lamentando la produzione da parte della banca del solo estratto ex art. 50 TUB, insufficiente a dimostrare l'esposizione debitoria oggetto di ingiunzione.
Ancora rispetto al contratto di conto corrente e alla collegata apertura di credito, gli opponenti eccepivano il mancato rispetto della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale applicata al contratto, evidenziando che il tasso annuo debitore era fissato nella misura del 12% e quello effettivo nella misura del
12,55088%, mentre il tasso annuo creditore fissato nella misura dello 0,125% coincideva con quello effettivo anch'esso pari allo 0,125%. Ne derivava, allora, che la capitalizzazione trimestrale operava unicamente rispetto al tasso debitore e a vantaggio dell'istituto di credito, laddove la coincidenza tra il tasso annuo creditore e il tasso creditore effettivo eliminava gli effetti della capitalizzazione trimestrale a vantaggio dei creditori e tanto in violazione dell'art. 6 della delibera
CICR del 2000 e dell'art. 120 TUB. Per tali ragioni, gli opponenti ritenevano la clausola contraria alla norma imperativa dell'art. 1283 c.c. in quanto diretta a realizzare un negozio in frode alla legge e ne eccepivano la nullità.
In terzo luogo, gli opponenti eccepivano la nullità parziale del contratto di conto corrente, evidenziando l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto. Essi rilevavano che nel contratto di conto corrente, veniva pattuita solo l'aliquota della commissione nella misura dello 0,9500% senza alcuna indicazione del criterio di calcolo e della relativa periodicità. Ancora gli opponenti eccepivano che la banca non aveva provveduto ad adeguare la commissione né alle disposizioni del decreto legge n. 185/2009 né a quelle del d.l. n. 29/2012 con conseguente nullità della commissione per indeterminatezza dell'oggetto in contrasto con l'art. 1346 c.c.
Le censure afferenti alla nullità del contratto per difetto di forma scritta e all'assenza degli estratti conto sono state sollevate dagli opponenti anche in relazione al contratto di anticipi su fatture con affidamento collegato al c/c n.
01700/1000/00002586 per il quale il Tribunale aveva concesso il decreto ingiuntivo per l'importo di euro 200.000,00.
3 Per effetto di tali motivi gli opponenti hanno quindi ritenuto l'illegittimità dell'ingiunzione, chiedendone la revoca.
Con riferimento al contratto di finanziamento chirografario, gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro
128.308,95 perché in assenza dell'estratto ex art. 50 TUB sottoscritto dal dirigente della banca non consente di ritenere il credito certo, liquido ed esigibile. Inoltre, gli opponenti ne hanno eccepito la nullità per illiceità della causa perché all'art. 7 lett. d) del contratto di finanziamento era previsto che la parte finanziata si obbligava a mantenere acceso il conto corrente di cui all'art. 2 e ad accreditarvi la provvista necessaria per il pagamento delle rate, sicché il contratto sarebbe affetto da nullità ove la provvista sia stata utilizzata per provvedere alla copertura dell'esposizione debitoria del rapporto di conto corrente.
L'applicazione, poi, di ulteriori interessi al tasso di interesse indicato nel contratto di conto corrente, inficiava il contratto di finanziamento per violazione dell'art. 120 TUB. Sempre con riguardo al contratto di finanziamento chirografario, gli opponenti ne eccepivano la nullità per mancata o difforme applicazione dell'ISC in violazione dell'art. 117 TUB.
Ritenuta infine la violazione della legge n. 108/1996 per effetto dell'applicazione di interessi usurari, gli opponenti ne hanno eccepito la nullità con la conseguente richiesta di determinare il dare-avere tra le parti.
Per effetto delle eccepite nullità, gli opponenti hanno infine chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'illegittima iscrizione della società nella centrale rischi presso la banca d'Italia.
Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.12.2017 si è costituito il il quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità Parte_5 dell'opposizione da parte dei fideiussori, sul presupposto che le fideiussioni da questi prestate siano dei contratti autonomi di garanzia in forza dei quali i fideiussori hanno rinunciato alla proposizione delle eccezioni anche in deroga agli articoli 1955, 1945 e 1957 c.c., con esclusione della sola exceptio doli o della
4 nullità del contratto garantito per contrasto con norma imperativa o per illiceità della causa.
Di conseguenza, alcuna opposizione poteva da questi essere promossa, non avendo essi dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme neppure da parte della società debitrice principale.
Nel merito, la banca opposta ha dedotto l'infondatezza dell'avversa opposizione chiedendone il rigetto.In particolare, quanto alla carenza del requisito della forma scritta, il convenuto riteneva la piena validità dei contratti Parte_5
bancari stipulati, in quanto non vi è norma che richieda la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale del contratto posto che l'art. 117 T.U.B. richiede solo che le condizioni contrattuali siano pattuite per iscritto. Nella prospettazione della Banca opposta il modulo prestampato della Banca e sottoscritto dalla sola società cliente non avrebbe costituito neppure una valida manifestazione di volontà contrattuale, trattandosi di accettazione esplicita della proposta contrattuale contenuta nel modulo prestampato, indicante, peraltro, i principali dati economici del conto e le regole contrattuali specificamente approvate. Quanto alla carenza di estratti conto, il Parte_5
deduceva la piena legittimità del decreto ingiuntivo emesso nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 D.Lgs. 385/1993, che richiede semplicemente l'allegazione dell'estratto-conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, il quale deve anche dichiarare che il credito è vero e liquido, non essendo necessario l'estratto conto integrale. In ogni caso la banca asseriva l'avvenuto deposito degli estratti conto e degli scalari chiedendo condannarsi gli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
Quanto alle eccepite nullità per difetto di reciprocità nella capitalizzazione di interessi, il affermava la piena legittimità della clausola, Parte_5
non rilevando in alcun modo la coincidenza tra tasso annuo nominale e tasso effettivo da lato del creditore.
Del pari, l'opposta riteneva la piena legittimità della clausola della commissione di massimo scoperto accettata dalla controparte e perciò applicata nel corso del rapporto.
5 Con riferimento al contratto di mutuo chirografario, l'opposta evidenziava come il contratto di finanziamento può rispondere anche alla causa di risanamento di una precedente esposizione debitoria senza che da ciò ne consegua la nullità, salvo che il debito oggetto di finanziamento sia a sua volta illecito. Neppure la nullità
Par potrebbe derivare dalla inesatta o omessa indicazione dell' nel contratto, posto che da tale omissione potrebbe al più derivare una responsabilità informativa, non trattandosi di un requisito essenziale richiesto ai fini della validità del contratto.
Infine, l'opposta deduceva l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi usurari, non dimostrati in alcun modo e l'infondatezza della domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione presso la centrale rischi di Banca
d'Italia, posto che l'opponente versava in una situazione di incapacità finanziaria ed economica dimostrata dall'entità e dalla durata dell'esposizione debitoria.
Per tali ragioni, il concludeva per il rigetto dell'opposizione Parte_5
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., revocata l'ordinanza con la quale il
GOP aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e rimessa sul ruolo la stessa per l'espletamento della CTU contabile, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2024 e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.04.2021 si è costituita ex art. 111
c.p.c. la la quale in forza di un contratto di cessione di crediti in Controparte_2 blocco chiedeva l'estromissione dal giudizio di (derivante Controparte_1
dalla fusione con il e la condanna degli opponenti al Parte_5
pagamento delle somme ingiunte con vittoria di spese di lite.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusta decreto n. 295/2019 del Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile, sottosezione procedure concorsuali.
6 Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dal rispetto alla posizione degli Parte_5
opponenti fideiussori.
Il opposto, infatti, qualificando le fideiussioni prestate da Parte_5
e come contratti autonomi di garanzia, Parte_3 Parte_4
riteneva improponibili da questi le questioni sollevate non avendo neppure dimostrato di aver proceduto al pagamento delle obbligazioni nascenti dai rapporti bancari oggetto della procedura monitoria.
L'eccezione non è fondata.
Sia nel fascicolo del procedimento monitorio sia nel fascicolo del giudizio di opposizione, il si è limitato a produrre la fideiussione omnibus Parte_5
rilasciata dagli opponenti e il 13.01.2006 Parte_3 Parte_4
costituente una conferma di quella antecedente e risalente al 2.09.1996. Orbene, nella fideiussione in esame i garanti si limitano a confermare l'importo della fideiussione omnibus e ad escludere ogni effetto novativo. Non vi è traccia, invece, del fatto che nella fideiussione in oggetto sia stata prevista la clausola del pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, onde non ricorrono elementi che ne inducano la qualificazione nel senso di un contratto autonomo di garanzia.
Ad abudantiam, si osserva che la presenza, nel contratto, di una clausola 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta' comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene fa richiesta, con la facoltà poi di ripetere dal garantito quanto versato: tale pattuizione, però, non identifica automaticamente il contratto come garantievertrag, posto che successivamente al pagamento il garante può far valere le eccezioni relative al rapporto principale.
Pertanto, una siffatta clausola al massimo può qualificare il rapporto come fideiussione con clausola "solve et repete", ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
7 Infine, in via preliminare va esaminata la richiesta formulata dalla intervenuta avente ad oggetto l'estromissione della cedente Controparte_2 Controparte_1
dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
[...]
La domanda di estromissione proposta dalla cessionaria non può Controparte_2
essere accolta.
Sul punto, deve rilevarsi che la cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n.
22424/2009).
La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente
[...]
o la condanna diretta in favore della cessionaria (cfr. Trib. Bari, Controparte_1
22.09.2023, n. 3664).
2.Sul merito.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
All'uopo va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo porta a un giudizio ordinario di cognizione volto a verificare la validità della pretesa e non la regolarità dell'ingiunzione (cfr. Cass. 13.11.2024, n. 29294).
2.1. Sulla validità dei contratti monofirma.
Con l'opposizione spiegata, gli opponenti lamentavano l'invalidità dei contratti cd. monofirma in quanto privi della sottoscrizione da parte dell'istituto di credito contraente. Ritenevano, cioè, che l'apposizione della sola firma del cliente non valesse al perfezionamento del contratto che perciò non poteva ritenersi validamente stipulato in assenza della firma del legale rappresentante della banca.
Il motivo è infondato.
8 Se certamente è vero che l'art. 117 TUB prevede che i contratti debbano essere redatti per iscritto, a pena di nullità (combinato disposto di cui ai co. 1 e 3 della disposizione sopra richiamata), è altrettanto vero che trattasi di nullità di protezione, finalizzata, in particolare, ad assicurare la conoscibilità, da parte del correntista, delle condizioni contrattuali applicate, al precipuo fine di eliminare quello squilibrio informativo che connota i rapporti contrattuali de quibus. È, invero, fatto notorio che sulla validità dei contratti c.d. monofirma, è intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898/18, seguita più di recente da Cass. 10.09.2019 n. 22640, che ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". Nella motivazione della pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite hanno affermato che "la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento siccome prevedente le modalità di CP_4
svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario". Il principio enunciato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione in materia di contratti di intermediazione
9 finanziaria, deve ritenersi altresì applicabile ai contratti di conto corrente, rispetto ai quali sussistono le medesime esigenze di tutela.
In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva, sia di merito che di legittimità (Cfr. Cass. Sez. I - , Ord. n. 14243 del 04/06/2018, cfr. Cass. Sez. I
Ord. n. 14646 del 06/06/2018, Sez. 1 - , Ord. n. 16070 del 18/06/2018:
"I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza").
Ne consegue che la domanda di nullità del contratto per difetto di sottoscrizione dell'istituto di credito non può trovare accoglimento.
2.2.Sulla capitalizzazione trimestrale.
Con la spiegata opposizione, gli opponenti lamentavano la violazione dell'art.1283 c.c. e la nullità della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale rispetto al contratto di conto corrente n. 23/1000/6269 acceso il
4.06.2009 e all'apertura di credito collegata.
Preliminarmente deve evidenziarsi che a partire dall'entrata in vigore della
Delibera CICR, la giurisprudenza sulla scorta dell'art. 6 della delibera CICR 2000
e sulla scorta dell'art. 120 TUB ha ritenuto che i contratti di conto corrente e di apertura di credito regolata in conto corrente potevano legittimamente stabilire l'addebito e la conseguente capitalizzazione periodica, anche infrannuale (e quindi, come da vecchia prassi, trimestrale), degli interessi debitori, a condizione che fosse correlativamente stabilito l'accredito e la conseguente capitalizzazione con la stessa periodicità per gli interessi creditori;
10 inoltre – in ossequio ad esigenze di trasparenza contrattuale (questa essendo la rubrica dell'articolo 6, della Delibera CICR) – era stabilito che, laddove fosse prevista una capitalizzazione infrannuale, nel relativo contratto dovesse essere
“[…] indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione […]”.
L'art. 120 TUB come novellato dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013
(legge di stabilità del 2014) - che interessa nella presente sede – dispone: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Con l'art. 31 D.L. n. 91/2014 il legislatore è tornato sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse "modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi" e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della L. n. 116/2014, l'art. 31 del D.L. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" non vide mai la luce, anche se la Banca d'Italia predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.): tale bozza conteneva un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a una
11 interpretazione "teleologica" della norma primaria (l'art. 120, comma 2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici.
Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis D.L. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla L. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nel senso che "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti "in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido". Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa. È noto il dibattito accesosi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al portato da attribuire alla novella del 2013, poiché si è discusso se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell'anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse avuto effetto immediato o differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi". Ciò posto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che con la novella apportata all'art. 120 TUB dalla legge n. 147/2013 si è inteso vietare qualunque forma di anatocismo, sicché con decorrenza dall'1.01.2014 (ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013) non è consentita alcuna forma di capitalizzazione. Sul punto non è necessaria alcuna rimessione sul ruolo pure richiesta dagli opponenti, perché al CTU è stato chiesto se la banca avesse proceduto al calcolo degli interessi nel rispetto dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge n. 147/2013 e secondo la relativa delibera CICR emanata il 3.08.2016 con decorrenza dall'1.01.2014 e fino alla chiusura del conto. Pertanto, già prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. 30.07.2024, n. 21344), il quesito formulato all'ausiliario era nel senso di escludere ogni forma di
12 capitalizzazione per il periodo in oggetto. Ed infatti, dalla relazione depositata dal consulente in data 21.10.2022 risulta che il ctu abbia escluso l'addebito delle competenze relative alla capitalizzazione trimestrale del conto corrente n.
1000/00006296, procedendo alla rideterminazione del saldo con conteggio degli interessi creditori e debitori con capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013 e successivamente senza capitalizzazione (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale).
Del pari, rispetto al conto corrente n. 1000/00002586 l'ausiliario ha proceduto alla rideterminazione del saldo con conteggio degli interessi creditori e debitori senza alcuna capitalizzazione atteso l'assenza del contratto di accensione da cui poter evincere il rispetto dei dettami della delibera CICR (cfr. pag. 14).
Ne consegue che essendo stata esclusa la capitalizzazione trimestrale dall'1.01.2014 in ossequio a quanto ora affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione alcun ulteriore conteggio è necessario.
2.3. Sulla commissione di massimo scoperto.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato, in via preliminare, come la stessa debba essere intesa.
Sul punto, si sono date due diverse definizione: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi;
la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa;
parlandosi - nel primo caso - di commissione "sull'utilizzato", e - nel secondo caso - di commissione "sull'affidato”. Tale ultima tesi, secondo questo Giudice, appare la più corretta, non solo per l' autorevole “avallo” ricevuto dalla Corte di Cassazione (Cass., 18 gennaio 2006 n. 870); ma anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (quindi, dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto, cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11772 del 06.08.2002). In ragione di tale definizione, la commissione
13 di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato.
Successivamente, il c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 28 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009) ha stabilito , all'art. 2 bis, co.1, le condizioni affinchè la c.m.s. sia valida: 1) il saldo negativo del conto corrente deve avere una durata superiore a trenta giorni;
2) il conto deve essere "affidato" (non si applica più sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca o su conti non affidati); infine, 3) va computata sull'utilizzato. Inoltre, tale decreto dispone, che la commissione per la sola messa a disposizione dei fondi è legittima solo se il compenso sia 1) predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente;
2) pattuito in maniera omnicomprensiva (tale, cioè, da assorbire tutte quelle voci di spesa sull'apertura di credito, comunque denominate, che non siano riconducibili al tasso o alla «nuova» c.m.s.); 3) in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, di talché detto corrispettivo deve essere calcolato in termini percentuali o comunque proporzionali rispetto all'accordato; 4) evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale;
5) non superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il successivo comma 3 del menzionato d.l., poi, contiene una disciplina transitoria, prevedendo che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni». A chiusura dell'evoluzione normativa che si è registrata al riguardo, è intervenuta la modifica dell'art. 117 bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6 bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni – dalla l. 22.12.2011
n. 214, secondo il quale la commissione di massimo scoperto deve essere calcolata sull'affidato (tanto che dovrebbe parlarsi di “commissione massimo affidato”), qualificandola - così - commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla
14 durata dell'affidamento, con un limite massimo percentuale sull'affidamento sempre pari allo 0,5 % (avendo come base di calcolo la somma massima messa a disposizione) a pena di nullità. In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa commissione deve comunque rispettare i parametri imposti dal legislatore in virtù delle richiamate disposizioni. Nel caso di specie, dunque, a fronte della deduzione di parte attrice relativa alla illegittimità della commissione di massimo scoperto, si rileva che nel contratto intercorso tra le parti non era pattuito né il tasso dovuto dalla correntista, né la modalità di calcolo della commissione in esame, neppure ricavabile dalla ricostruzione delle condizioni contrattuali. Come ha osservato l'ausiliario nella relazione finale, la commissione di massimo scoperto è stata indicata senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, e dunque senza specificare se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc., così da risultare pattuita in modo indeterminato, e dunque affetta da nullità, per violazione dell'art. 1346 c.c. (cfr. pag. 30 della consulenza depositata). Correttamente, pertanto, il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo dei rapporti in esame, escludendo sia la C.M.S. sia le commissioni successivamente addebitate dall'istituto bancario in quanto non conformi alla normativa dettata dal legislatore del 2012.
Neppure va rimessa la causa sul ruolo per la mancata acquisizione degli estratti conto mancanti e prodotti dalla banca tardivamente, ossia solo a seguito della scadenza delle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
Sul punto, va precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla banca produrre gli estratti conto continui dall'inizio alla chiusura del rapporto al fine di provare il credito fatto valere nel ricorso monitorio, in quanto rivestendo la posizione sostanziale di parte attrice spetta alla stessa allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
15 Orbene, quanto all'acquisizione da parte del consulente dei documenti non prodotti dalle parti entro i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. dettati relativamente alle preclusioni assertive e istruttorie, le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, pronunciatesi sui poteri di acquisizione del consulente in materia di esame contabile, hanno affermato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, pure se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cfr. Cass. SS. UU.
N. 3086/2022), subordinando con ciò l'acquisizione dei documenti non prodotti al consenso delle parti del giudizio. Orbene, nel caso di specie, sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione richiamata dalla stessa parte opposta (cfr. Cass. 17.01.2024, n. 1763), deve evidenziarsi come parte opponente abbia espresso il proprio diniego all'acquisizione degli estratti conto non prodotti tempestivamente dall'istituto bancario all'indomani del deposito della CTU e in particolare nel termine assegnato per il deposito di note scritte prima dell'udienza del 23.05.2023. Già prima dell'udienza, infatti, e a seguito dell'istanza formulata dal CTU quanto alla richiesta acquisizione della documentazione da parte della banca, il difensore dell'opponente aveva fatto pervenire il proprio dissenso con pec del 17.04.2023. Poiché il diniego è stato quindi esercitato nella prima difesa utile successiva all'istanza di acquisizione formulata dal difensore della banca, alcun ulteriore riconteggio deve essere operato, avendo correttamente il CTU ricostruito i rapporti dare/avere tra le parti senza tenere conto degli estratti conto tardivamente trasmessi all'ausiliario.
Sulla base, pertanto, della ricostruzione dei conti il saldo a debito dei rapporti di conto corrente va rideterminato in € 74.662,90.
3.Sul contratto di finanziamento chirografario.
Gli opponenti deducevano la nullità per illiceità della causa del contratto di finanziamento chirografario stipulato al fine di ripianare l'esposizione debitoria del rapporto di conto corrente.
16 Premesso, infatti, che il mutuo chirografario di cui si tratta (non essendo lo stesso un mutuo di scopo) ben poteva lecitamente assumere quale suo scopo – scopo che di per sè non rientra nella causa del contratto - quello di “ripianare” una già esistente esposizione debitoria consentendo una dilazione nel tempo del relativo pagamento, potrebbe dubitarsi della liceità della causa concreta di tale negozio soltanto in presenza della rigorosa prova che, nel concreto, il contratto abbia avuto, pur sempre da un punto di vista oggettivo e mediante il collegamento negoziale al conto corrente che si assume violativo di norme imperative, la finalità di eludere le medesime norme imperative. Nel caso di specie, la prova in questione non è stata offerta dagli opponenti, con la conseguenza che in parte qua l'opposizione non può essere accolta.
4.Sul risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, il Tribunale ritiene che la stessa non possa essere accolta.
Per vero, gli opponenti non hanno allegato alcuna concreta e specifica conseguenza pregiudizievole derivata alla propria immagine dalla illegittima segnalazione a sofferenza (danno conseguenza), tanto più che il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa, ma va rigorosamente allegato e provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 29206/2019; n. 11269/2018). Analogo discorso deve farsi per la lamentata "compromissione del merito creditizio" conseguente alla segnalazione a sofferenza. Va infatti osservato che gli opponenti hanno omesso di allegare e provare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata concessione di nuovi affidamenti, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale, con la conseguenza che la domanda non è meritevole di accoglimento.
5.Sulle spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per 1/2 , mentre per la restante metà sono poste a carico degli opponenti soccombenti e liquidate secondo i valori minimi di cui al D.M. n.
147/2022 stante la non complessità della controversia e la serialità delle questioni
17 trattate in tema di contratti bancari, con decurtazione per l'opposta e per l'intervenuta della fase istruttoria al 50% in quanto solo l'opposta ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. mentre all'esame della consulenza ha preso parte unicamente l'intervenuta.
Le spese della CTU, in applicazione del medesimo principio, sono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. 8113/2017 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona del liquidatore p.t. nonché Parte_1
e in qualità di fideiussori – opponenti – Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t. – opposta – e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. – intervenuta – ogni contraria CP_2
istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e
Per l'effetto:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1537/2017 emesso e depositato dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Maria Feola in data
12.06.2017;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza;
Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento, in favore della cessionaria in persona del legale rappresentante p.t., di € Controparte_2
202.971,85 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda e fino al pagamento;
Condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento, in favore della opposta in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_1
che nella misura già compensata di ½ si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 2.772,00 per compenso professionale (di cui € 886,00 per la fase di studio, € 584,50 per la fase introduttiva ed € 1.301,50 per la fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
18 Condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento, in favore della intervenuta in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_2
lite che nella misura già compensata di ½ si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 2.842,50 per compenso professionale (di cui € 1301,50 per la fase istruttoria ed € 1.541,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
Pone le spese di CTU già liquidate in € 6.883,90 definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.01.2025
Il Giudice
Marta Sodano
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